Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
La nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia per assenza del di lui difensore, non avvisato dell'incombente, può essere dedotta esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie.
Commentario • 1
- 1. Prescrizione pre Taricco (cass. 9494/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2009, n. 33681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33681 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 17/06/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1052
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 12587/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA FR nato il [...];
TA RC nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv. Ziliani Giampaolo del Foro di Roma sostituto processuale del difensore di fiducia degli imputati avv. Occhiuto Carmelo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due odierni ricorrenti sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere per il delitto di estorsione. In data 5 dicembre 2008 essi presentavano istanza di revoca della misura, che il G.I.P. respingeva con ordinanza in data 11 dicembre 2008. Successivamente, in data 5 febbraio 2009, il Tribunale del riesame di Messina respingeva l'appello ex art. 310 c.p.p.. Contro tale ultimo provvedimento ricorrono il PA e il TA, denunciando:
1. violazione di legge processuale, poiché il Tribunale aveva fondato la propria decisione su una produzione documentale del P.M. depositata in Cancelleria in data 26 gennaio 2009, ma non formalmente acquisita dal Collegio nel corso dell'udienza di discussione. La mancanza di un formale provvedimento di acquisizione aveva provocato una lesione del diritto al contraddittorio, in quanto la difesa non aveva potuto interloquire sul contenuto del documento del quale non conosceva il contenuto.
2. Mancanza assoluta di motivazione in ordine alla doglianza difensiva circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa IN IN, indagato in procedimento connesso.
3. Violazione di legge processuale in relazione all'inutilizzabilità del verbale d'interrogatorio di DA LE del 21 maggio 2008, in quanto reso senza l'avviso al difensore e senza la sua assistenza;
mancanza di motivazione in relazione a tale doglianza.
4. Violazione di legge e illogicità di motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa IN IN.
5. Violazione di legge e illogicità di motivazione in relazione alla ritenuta permanenza della presunzione di pericolosità sociale per entrambi gli indagati.
P.Q.M.
Il ricorso non è fondato.
La produzione di documenti nella fase dell'appello ex art. 310 c.p.p. è perfettamente lecita sia da parte del P.M. che dell'indagato (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 18339 dep. il 31 marzo 2004), con l'unico limite della pertinenza rispetto al devolutimi. L'art. 603 c.p.p. evocato dai ricorrenti attiene solo al giudizio di cognizione ed è quindi estraneo al rito di cui all'art. 310 c.p.p.: ne deriva che l'acquisizione al procedimento dei documenti nuovi non abbisogna di alcun particolare provvedimento o formalità, essendo sufficiente a garantire il contraddittorio la previsione dell'art. 310 c.p.p. secondo cui gli atti restano in cancelleria a disposizione del difensore fino al giorno dell'udienza. Posto che i ricorrenti non contestano la violazione di tali obbligatorie modalità di produzione dei documenti, le loro censure non hanno fondamento, poiché un eventuale termine per esame della nuova documentazione doveva essere da loro espressamente richiesto, ciò che non è stato nemmeno allegato.
Relativamente al secondo motivo, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sulle ipotesi di coesistenza in capo allo stesso soggetto delle qualità di persona offesa dal reato e di imputato in procedimento connesso, esprimendo l'orientamento di gran lunga prevalente secondo cui quando in capo ad uno stesso soggetto concorrono la condizione di imputato di reato collegato e quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, sicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (così, da ultima, Cass. Sez. 5, sent. n. 2096 dep. il. 20 gennaio 2009). Relativamente al terzo motivo, si osserva che la nullità dell'interrogatorio per omesso avviso al difensore non rientra tra quelle a carattere assoluto di cui all'art. 179 c.p.p. e pertanto può essere eccepita solo da colui che ha subito direttamente la violazione e vi ha perciò interesse (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 11427 dep. Il 25 novembre 1995: Poiché le nullità derivanti da violazione dei diritti della difesa - salvo quelle di carattere assoluto previste dall'art. 179 cod. proc. pen. - possono essere eccepite, ex art. 182 cod. proc. pen., comma 1, soltanto da chi vi abbia interesse, cioè dal soggetto che ha direttamente subito la violazione, è da escludere che l'imputato, raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese in sede di interrogatorio da altro imputato, possa validamente dolersi della mancata presenza del difensore al suddetto interrogatorio). Con specifico riferimento all'interrogatorio del collaboratore di giustizia, cfr. Cass. Sez. 4, sent. n. 6743 dep. il 13 febbraio 2008: "La nullità dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall'interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell'atto". La mancanza di motivazione del provvedimento impugnato su questo punto è irrilevante, trattandosi di questione di diritto sulla quale non è configurabile il vizio di motivazione, ma solo la violazione di legge (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 4931 dep. 17 gennaio 1992: Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime, infatti, o sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese - motivatamente o meno - dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta"). Il quarto motivo, col quale si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa IN IN, è inammissibile, perché si esaurisce nella richiesta della nuova valutazione di elementi di fatto, che non può essere rivolta al giudice di legittimità. Nè appare decisivo, ai fini del controllo di logicità del provvedimento impugnato, che la persona offesa abbia promosso un'esecuzione coattiva in sede civile contro l'imputato:
l'imputazione di estorsione fa riferimento a una specifica coazione della volontà circoscritta ad un tempo determinato e a una condotta precisa, e non richiede certo l'assoggettamento del soggetto passivo ad uno stato d'intimidazione permanente e irreversibile. Il quinto motivo è inammissibile a causa della genericità della sua formulazione, dalla quale non è dato intendere con precisione nemmeno ne' gli estremi fattuali degli eventi menzionati (attività lavorativa, trasferimento al nord, operazione Rinascita, Romanza, Icaro), ne' la loro epoca, ne' le loro correlazioni temporali, ne' la loro ritenuta incidenza sul quadro procedimentale. Alla ritenuta infondatezza del ricorso si accompagna, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2009