Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di impugnazione dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto a garanzia delle spese di giustizia del procedimento, rientra nella competenza del tribunale del riesame e non del giudice civile la quantificazioe delle spese gravanti su ciascun imputato e la conseguente limitazione dell'importo rispetto al quale la misura cautelare reale può essere disposta, atteso che l'art.535 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.69 del 2009, non prevede più la solidarietà passiva dei condannati al pagamento delle spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2016, n. 53739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53739 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
53 739 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez.1505 Giovanni Conti - Presidente - Orlando Villoni Relatore - CC 14/10/2016 N. R.G. 11562/2016 Giordano Emilia Anna Ersilia Calvanese Emanuele Di Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza n. 50/16 Tribunale del Riesame di Milano del 07/03/2016 nel procedimento nei confronti di ON UD esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa D. Cardia, che ha concluso per il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha accolto il riesame pro- ва d. posto ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. da UD ON, condannato con sentenza non irrevocabile per i reati di cui agli artt. 416-bis, 319 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991, avverso il provvedimento di sequestro conservativo di beni di sua proprietà del valore stimato di € 302.093,92 disposto dal GIP del Tribunale di Milano a garanzia delle spese di giustizia del procedimento, accertate e/o stimate nell'ammontare complessivo di € 661.093,52. Accogliendo la prospettazione difensiva, il Tribunale ha limitato ad € 40.000,00 l'importo cautelato dal sequestro, osservando che, ferma restando l'entità accla- rata e stimata delle spese di procedimento, coinvolgendo esso, nei suoi diversi tronconi, sedici imputati che hanno riportato condanna, al ON possa essere richiesto il pagamento esclusivamente pro quota, in ossequio al criterio di imputazione di cui all'art. 535 cod. proc. pen. risultante dalla parziale sua abro- gazione avvenuta per effetto dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b) della legge n. 69 del 18 giugno 2009. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica pres- so il Tribunale di Milano che deduce i motivi di seguito indicati.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce che avendo l'impugnazione del ON ad oggetto la determinazione del quantum delle spese di giustizia di sua spettanza, essa attiene alla fase dell'esecuzione del provvedimento di com- petenza del giudice civile da esperire con le forme dell'opposizione all'esecuzione (artt. 615 cod. proc. civ. e segg.), atteso il rinvio alla disciplina processuale civilistica operato dagli artt. 691, comma 2 e 695 cod. proc. pen. e una volta questi abrogati dalle corrispondenti previsioni del d.P.R. n. 115 del 2002. Secondo il ricorrente, infatti, il tradizionale riparto delle attribuzioni spettanti in materia di spese dell'esecuzione in sede civile, già fissato con le predette previ- sioni del codice di procedura penale, è rimasto inalterato anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 115/2002. Deduce, inoltre, che il momento della statuizione penale sulle spese e quello della quantificazione delle stesse sono cronologicamente e ontologicamente di- versi, il primo riguardante l'emissione e l'individuazione dei criteri regolatori della condanna alle spese, il secondo l'operazione contabile tesa a determinarne il quantum. Ne consegue che il Tribunale adito, nello statuire in merito alla capa- cità reddituale del ON di far fronte alle spese processuali, è andato oltre la propria competenza funzionale, poiché invece di dichiarare il non luogo a pro- cedere è intervenuto nella determinazione del quantum del debito dovuto dallo interessato. 2 bor 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 535, comma 2 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che, lamentando il ON la mancata imputazione pro quota delle spese processuali, nel ripartire il loro complessivo ammontare tra tutti gli altri coimputati del procedimento, il Tribunale: a) da un lato, non ha tenuto conto del principio della soccombenza, che con- sente di ottenere, qualora vi siano più soggetti condannati per i medesimi fatti, il risarcimento integrale delle spese processuali di quello che tra loro risulti mag- giormente capiente;
b) dall'altro, nell'individuare il numero degli imputati tra cui le spese doveva- no essere ripartite, ha erroneamente interpretato il principio solidaristico, peral- tro limitato alle spese comuni, omettendo anche di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per cui ha operato la modifica nel quantum.
3. Nelle rassegnate note scritte, il Procuratore Generale osserva che il Tribu- nale non ha provveduto ad una diversa determinazione delle spese processuali, mai contestate nel quantum, ma semplicemente valutato il sequestro conserva- tivo nei confronti del ON secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari che opera anche per le cautele reali> e ciò alla luce del venir meno del principio di solidarietà, originariamente previsto dall'art. 535 cod. proc. pen. prima della sua parziale abrogazione nel 2009. Osserva, inoltre, che il ricorrente non contesta né che il calcolo delle spese processuali riguardi l'intero processo a carico anche degli altri imputati né che, come stabilito dal Tribunale sulla base della documentazione in suo possesso, i condannati, anche a seguito di riti diversi, siano sedici, fondando il giudizio su dati concreti, in tal modo, sulla continenza tra i beni in sequestro e l'importo do- vuto all'erario>. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
2. Il primo motivo in cui esso si articola si rivela privo di pregio. Va, infatti, rilevato che nell'accogliere l'istanza di riesame, il Tribunale di Milano non si è affatto pronunciato sulla capacità reddituale del ON, limitandosi, in stretta correlazione al contenuto del provvedimento cautelare reale adottato dal GIP, a procedere alla ripartizione delle spese processuali tra i condannati in ossequio al criterio di imputazione pro quota desumibile dallo art. 3 да 535 cod. proc. pen. dopo la modifica subita per effetto della legge n. 69 del 2009 che ha determinato il venir meno del criterio della solidarietà, adottando, per- tanto, una decisione pleno iure ricadente nell'ambito della propria competenza funzionale. A tale riguardo, non è, del resto, inutile ricordare che la recente decisione Sez. U n. 38670 del 21/07/2016, Culasso ha costituito una vera e propria actio finium regundorum delle competenze in tema di sequestro conservativo (artt. 316 e segg. cod. proc. pen.), stabilendo che anche le questioni attinenti alla pignorabi- lità dei beni ad esso sottoposti sono deducibili con la richiesta di riesame e vanno decise dal tribunale, prima della conversione del sequestro in pignoramento. Tale statuizione neutralizza, dunque, l'argomento svolto dal ricorrente (in epoca, peraltro, anteriore alla pronuncia) secondo cui si verterebbe nella specie in materia rientrante nella fase dell'esecuzione del provvedimento, di compe- tenza del giudice civile da esperire con le forme dell'opposizione all'esecuzione (artt. 615 cod. proc. civ. e segg.). Risulta, infatti, evidente che se pure le questioni concernenti la pignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo debbono ritenersi estranee alla fase della esecuzione forzata sui beni stessi che inizia con la conversione del se- - questro in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali (art. 320, commi 1 e 2 cod. proc. pen.) - a maggior ragione rientrano nella competenza del tribunale del riesame quelle, temporalmente e logicamente antecedenti, concernenti la determinazione del quantum delle medesime spese imputabile a ciascun imputato, a garanzia del quale la misura cautelare reale è stata disposta. Le superiori considerazioni consentono, infine, di ritenere assorbite le questioni riguardanti la perdurante rilevanza di specifiche previsioni del d.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del riparto di competenze fra tribunale del riesame penale e giudice civile.
3. Anche il secondo motivo di ricorso appare destituito di fondamento. Sostiene il ricorrente che nel ripartire pro quota tra tutti gli imputati condan- nati dell'originario procedimento l'ammontare complessivo delle spese proces- suali, da un lato il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio della soccom- benza - asseritamente atto a consentire di addossare, fra più soggetti condannati per i medesimi fatti, il risarcimento integrale delle spese processuali a quello che tra loro risulti maggiormente capiente - e dall'altro avrebbe erroneamente inter- pretato il principio solidaristico, peraltro limitato alle spese comuni, omettendo pure di motivare adeguatamente circa le ragioni per cui ha operato la modifica nel quantum. 4 да d. primo argomento, riportato quasi nella sua formulazione testuale, presenta aspetti di intrinseca illogicità. La ripartizione, comunque eseguita, dell'onere economico del pagamento delle spese di giustizia implica per definizione il rispetto del principio della soccom- benza, riguardando, infatti, gli imputati condannati e costituendo statuizione pie- namente conforme al principio che il ricorrente assume, invece, violato. Inoltre, l'eventuale accoglimento della peculiare interpretazione che del princi- pio stesso il ricorrente propone comporterebbe il ripristino tout court della regola della solidarietà venuta meno per effetto dell'abrogazione integrale del comma 2 dell'art. 535 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 67 della citata legge n. 69/2009, interpretazione evidentemente contra legem e che per ciò stesso non può essere condivisa. Ancor più problematico appare, inoltre, il richiamo al cd. principio solidaristico, asseritamente limitato alle cd. spese comuni, essendo esso venuto completa- mente meno riguardo alle statuizioni di condanna delle spese processuali per effetto della citata interpolazione novellistica del testo dell'art. 535 cod. proc. pen. Priva di fondamento è, infine, la deduzione della carente motivazione dell'ordi- nanza impugnata riguardo alle ragioni per cui è stata operata la modifica nel quantum delle spese processuali di spettanza del ON. Il Tribunale ha, infatti, osservato che secondo quanto risultante dagli atti dello originario procedimento a sua disposizione, il numero degli imputati condannati è pari a sedici e per tale cifra ha diviso il complessivo importo stimato (pari ad € 685.000,00) delle somme dovute all'Erario a titolo di spese di giustizia, in pun- tuale applicazione, pertanto, del criterio di ripartizione pro quota attualmente previsto dalla legge.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Roma, 14/10/2016 Il Presidente Il consignere estensore Orlando Villoni Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA Quily' 19 DIC 2016 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Para Esposito