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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3186/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3186/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1991;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. BUCCI RENATO (c.f.
) e l'Avv. ALESSANDRA RUGGIERO (c.f. C.F._3
), che li rappresentano e difendono per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio secondo il rito cristiano dei Testimoni di Geova in
PINEROLO (TO) il 21/09/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 52, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che con decreto emesso in data 05/10/2022, il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, inoltre, si sono dichiarate economicamente indipendenti ed hanno provveduto ad indicare le disponibilità patrimoniali e reddituali dell'ultimo triennio.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante il separato accordo sul punto (v. punto 5 delle condizioni).
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
15/09/1991 a MADDALONI (CE), e , nata il [...] TORINO Parte_2
2 (TO), celebrato in PINEROLO il 21/09/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 52, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PINEROLO (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3186/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1991;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. BUCCI RENATO (c.f.
) e l'Avv. ALESSANDRA RUGGIERO (c.f. C.F._3
), che li rappresentano e difendono per procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e , hanno Parte_1 Parte_2
esposto:
1 - di aver contratto matrimonio secondo il rito cristiano dei Testimoni di Geova in
PINEROLO (TO) il 21/09/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 52, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
- che dal matrimonio non sono nati i figli;
- che con decreto emesso in data 05/10/2022, il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- di non essersi più riconciliati e di non aver ripreso la convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 co. 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, inoltre, si sono dichiarate economicamente indipendenti ed hanno provveduto ad indicare le disponibilità patrimoniali e reddituali dell'ultimo triennio.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
Alcuna statuizione dev'essere resa in ordine alle spese di lite, stante il separato accordo sul punto (v. punto 5 delle condizioni).
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato il Parte_1
15/09/1991 a MADDALONI (CE), e , nata il [...] TORINO Parte_2
2 (TO), celebrato in PINEROLO il 21/09/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato
Civile di quel Comune al n. 52, parte II, Serie A, dell'anno 2015;
2) Omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PINEROLO (TO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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