Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4640 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
04 64 0/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Avvocato: Onorari LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 12002/1999 9898 Cron. composta da: 1618 Rep.. Rafaele CORONA Presidente Udienza 29 gennaio 2001 Antonino ELEFANTE Consigliere Roberto Michele TRIOLA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carlo CIOFFI Consigliere relatore UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio Giovanni SETTIMJ IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente: 300 per diritti 29 MAR. 2001 SENTENZA il IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ER RA MA, elettivamente domiciliato in Roma, via Valnerina 13000 CANCELLERIA n. 40, presso l'avv. Paolo Marini, che lo difende insieme con l'avv. RA Rosso, di Milano, come da procura in atti;
- ricorrente -
>> 00664318
contro
ILVA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Caprettari n. 70, presso l'avv. Bruno Guardascione, che la difende insieme con gli avv.ti M Paolo Ferrari e Giorgio Bojardi, di Milano, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1744 del 16 giugno 1998; 167/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale dal Sig. MARIM per diritti K. 17000+2 30 MAG. 2001 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti RA Rosso e Giorgio Bojardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Gambardella, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. LIRE TODOO CANCELLERA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2 febbraio 1995 n. 1265 questa Corte, pronun- ziando sul ricorso proposto dall'avv. RA MA Dernini contro quella AX170260 con cui la Corte d'appello di Milano aveva determinato l'ammontare del compenso a lui dovuto per l'attività professionale svolta per la società Si- BB496730 dercomit, e sul ricorso incidentale di quest'ultima, ha ritenuto fondato uno CCR solo dei motivi del ricorso principale, quello avente ad oggetto la liquida- zione degli onorari per le prestazioni stragiudiziali richiesti dal professioni Rich dat hy QUARDASCION del sta con le parcelle 6/11, per insufficienza della motivazione della sentenza pordimat 3.00 impugnata, ed ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con f 1.4 LUG. 2001 vio ad altra sezione della stessa Corte d'appello. Il giudice del rinvio, rilevato che il valore dell'affare in relazio- ne al quale l'avv. RA Dernini aveva prestato la sua opera professionale è di 22-23 miliardi di lire, e ritenuto che secondo la tariffa applicabile nella specie (quella approvata con d.m. 26 settembre 1979) il compenso che gli compete può variare tra un minimo di lire 350.000 e un massimo di 7.000.000, ha ritenuto di liquidare in lire 60.000.000 il compenso a lui spet- tante, considerati l'estensione e la complessità dell'impegno del professioni- sta, lo svolgimento di attività specifiche dirette a perseguire gli obiettivi SELLER 2 BE149105 prefissati dalla sua cliente che si sono affinati e stabilizzati solo a distanza di tempo, ma anche il fatto che il professionista era stato affiancato da suoi colleghi nello svolgimento dell'attività considerata. Il giudice del rinvio, in particolare, ha individuato l'anzidetto minimo e massimo, osservando ed affermando quanto segue:
1. Il punto 4 della "tariffa forense in materia stragiudiziale", allegato 1 dell'anzidetto decreto ministeriale, applicabile nella specie in considerazio- ne della natura delle pratiche curate dall'avv. RA Dernini ("Assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza"), dopo la suddivisione in sei colonne dei diversi valori delle pratiche, stabili- sce che, per ciascuna di queste colonne, l'onorario va determinato dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito, con un minimo di lire 20.000; pertanto che, l'onorario relativo all'ultima co- lonna, concernente pratiche del valore da 50 a 100 milioni di lire, varia da un minimo di 250.000 lire (pari allo 0,50% di 50 milioni) ad un massimo di 5 milioni (pari al 5% di 100 milioni).
2. Le norme finali con cui la tariffa si chiude stabiliscono che per le pratiche di valore eccedente i 200 milioni e fino a 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna vengono aumentati del 40%; e per le pratiche di valore superiore a 500 milioni gli onorari sono ulteriormente aumentati nei minimi e nei massimi, e non potranno comunque superare il 3% del valore della controversia o dell'affare. RA Dernini ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi, che ha poi illustrato con memoria. 3 La società per azioni ILVA, che ha incorporato la società a re- sponsabilità limitata ILVA Distribuzione Italia, cha a sua volta aveva incor- porato la società SIDERCOMIT, ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il terzo motivo del suo ricorso, l'avv. RA Dernini censu- ra la sentenza impugnata denunziando violazione del d.m. 26 settembre 1979; sostiene in particolare che l'anzidetto punto 4 della tariffa forense in materia stragiudiziale stabilisce che, quando il professionista svolge l'attività da esso contemplata, ha diritto ad un compenso minimo pari allo 0,5% del valore della pratica o affare, e massimo del 5%; e dunque che nel caso di specie, essendo il valore dell'affare da esso curato di 22 miliardi, il compenso che doveva essergli liquidato non poteva essere inferiore a 110 milioni, e non superiore a 1 miliardo e 110 milioni. La censura è fondata. Il punto 4 della anzidetta tariffa non divide, diversamente da quanto ha affermato il giudice del rinvio, le pratiche alle quali fa riferimento h "in sei colonne", a seconda del loro valore, ma prevede per tutte un unico criterio di computo del compenso spettante al professionista, stabilendo che può variare dallo 0,5% al 5% del loro valore, a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito: tali percentuali vanno dunque riferite al valore della controversia o dell'affare, e non a valori minimi e massimi di "colonne", che per tale punto non sono previste. Per la stessa ragione sono poi inapplicabili, agli affari di cui al punto 4 della tabella, i criteri per stabilire il massimo ed il minimo del com- 4 9 MAG 2001 2 UFFICIO DELLE ISATEO Serie Registrato in data 290.000 versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigento Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FIPPO) (re Il Responsabile Servizio Atur iudiziari (Dr. M. RACCIC A M O R penso del professionista previsti dalle sue norme di chiusura, ivi compreso l'ultimo, che fa riferimento al 3% dell'affare: essi concernono solo le prati- che di valore superiore a quello previsto "dall'ultima colonna”, e conse- guentemente sono operanti soltanto quando la tabella suddivide gli affari in più colonne a seconda del loro valore, come accade per pratiche di diverso tipo previste da altri punti della stessa tabella: perché soltanto in tali ipotesi h0000 è all'evidenza configurabile una "ultima colonna”. I primi due motivi di ricorso, con i quali vengono denunziati vizi 290000 della motivazione della sentenza impugnata relativa alla stessa statuizione censurata dal terzo, innanzi esaminato, restano assorbiti. Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese processuali relative a questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Roma, 29 gennaio 2001 Il presidente (Raffaele Corona) лепти%Carlo Cioffi) L'estensore Cello IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSPOSITATO IN CANCELLERIA 9MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C 5