Ordinanza collegiale 23 ottobre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2025, proposto da
CA RA, AN NO, EL NO e IO UR, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Carducci e Diego Fecarotti, con domicilio eletto presso lo studio Diego Marcello Fecarotti in Palermo, piazza Giovanni Paolo II n. 34;
contro
Comune di Isnello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Massimo Punzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN AV e RI AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Sciarrino e Vera Sciarrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Isnello sull’atto di sollecito e di diffida del 21 giugno 2024, inoltrato via p.e.c. in pari data e assunto al protocollo dell'Ente il successivo 24 giugno 2024 al n. 4128, con il quale i ricorrenti, ai sensi dell'art. 19, comma 6- ter , Legge n. 241/1990, hanno chiesto all’amministrazione resistente di esercitare tutte le verifiche ad essa spettanti con riferimento alla SCIA in sanatoria del 9 aprile 2024 prot. n. 2183 ed alla SCIA in sanatoria del 9 aprile 2024 prot. n. 2184, presentate al Comune di Isnello dai signori RI e AN AV
nonché per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Isnello di provvedere in relazione al suddetto atto di sollecito e diffida e di concludere il procedimento con un provvedimento di inibizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Isnello e di AN AV e di RI AV;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2319 del 23 ottobre 2025;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. CO RI EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con tre differenti istanze, i ricorrenti richiedevano al Comune di Isnello: a) di esercitare i poteri di polizia edilizia rispetto a un manufatto abusivo costruito dai controinteressati su un’area di cui non sono proprietari (26 febbraio 2024); b) di adottare i provvedimenti inibitori delle SCIA del 9 aprile 2024 con cui i controinteressati hanno richiesto l’accertamento di conformità rispetto a opere edilizie costruite sia nell’area in contestazione, che in quella di loro proprietà (21 giugno 2024, azionata in questa sede); c) di esercitare i poteri di polizia edilizia nei confronti di tutti i manufatti abusivi costruiti dai controinteressati, colpiti dall’ordinanza di demolizione n. 68 del 6 ottobre 2023 (9 ottobre 2024);
Rilevato che, rispetto al silenzio serbato sulle istanze del 26 febbraio 2024 e del 9 ottobre 2024 venivano incardinati i ricorsi n. di R.G. 80 e 82/2025, nel corso dei quali erano adottati dal Comune di Isnello i provvedimenti del 17 e del 21 marzo 2025 (atti, in quei giudizi, gravati con ricorso per motivi aggiunti);
Ritenuto che i detti provvedimenti, pur riferendosi formalmente in epigrafe alle istanze del 26 febbraio 2024 e del 9 ottobre 2024, definiscano complessivamente la posizione dell’amministrazione rispetto a tutti i manufatti assunti come abusivi, costruiti dai controinteressati;
Ritenuto, pertanto, che l’adozione di quei provvedimenti ha fatto venire meno il silenzio inadempimento dell’amministrazione anche sull’istanza del 21 giugno 2024, perché in particolare il provvedimento del 21 marzo 2025 fa riferimento proprio alla legittimità delle SCIA (p.2), oggetto specifico dell’istanza in questa sede azionata;
Ritenuto, dunque, pur nella comprensione della cautela difensiva, che nel caso in esame difetti un presupposto dell’azione, risultando rimessa alla definizione dei procedimenti nn. 80 e 82/2025 ogni valutazione in merito alla legittimità o meno della posizione assunta sulle tre istanze dall’amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
LA SA SS, Primo Referendario
CO RI EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RI EL | OB AL |
IL SEGRETARIO