Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
Le misure di prevenzione patrimoniale possono essere disposte anche nei confronti dell'indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto anche esso rientra tra gli appartenenti alle associazioni indicate nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575 e ora nell'art. 4 , comma primo, lett. a), D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2016, n. 4926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4926 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
04926-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1956/2016 GIACOMO PAOLONI Presidente REGISTRO GENERALE MAURIZIO GIANESINI N. 11835/2016 ANNA PETRUZZELLIS Rel. Consigliere - ANGELO COSTANZO - GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso il decreto del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Roberto ANIELLO per l'inammissibilità Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Confermando il provvedimento del Tribunale di Agrigento, la Corte di appello di Palermo, con decreto n. 1/2016 ha rigettato la richiesta degli eredi di TO Lo VE (la moglie RO CA e le figlie VA e DA) di revocare la confisca degli immobili acquistati nel 1984. Ha, infatti, ritienuto rilevante la sproporzione fra le entrate e le uscite del reddito e del patrimonio di Lo VE in quel periodo e invece "assolutamente generiche" e irrilevanti le "asserite nuove allegazioni", perché già nel 2003 il Tribunale revocò il sequestro degli immobili acquistati nel 1979, riconoscendo, per questi, la proporzione fra i flussi economici in entrata e in uscita. Inoltre la Corte, come già il Tribunale, ha escluso che l'assoluzione di Lo VE dal reato ex art. 416-bis cod. pen. infici la prognosi sulla pericolosità sociale del prevenuto che regge la misura di prevenzione (fondata su dichiarazioni di attendibili collaboratori di Giustizia relative alla sua "spericolata e improvvida gestione aziendale della CRAM", svolta ponendo la sua "attività di direttore di banca al servizio del sodalizio mafioso" e di suoi esponenti apicali quali i fratelli Graviano e Tommaso Cannella).
2. Nei ricorsi congiunti e nella memoria dei predetti eredi, si chiede annullarsi il decreto per errata applicazione: a) degli artt. 1 legge 31 maggio 1965 n. 575 e 7, comma 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, perché l'assoluzione dal concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso esclude la appartenenza alla associazione;
b) dell'art.
2-ter, comma 3, legge n. 575/1965 per avere erroneamente ravvisato sproporzione fra le entrare e le uscite della famiglia Lo VE-CA nel 1984; c) dell'art. 18, comma 3, d.l.gs 6 settembre 2011 n. 159, per avere attribuito al ricorrente l'onere di provare la liceità della provenienza dei beni confiscati, senza valutare i documenti allegati.
3. La Procura generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile perché il decreto impugnato ha correttamente applicato la misura di prevenzione a Lo VE quale indiziato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e osserva che il ricorso in esame risulta generico e "privo di specificità in ordine alla novità degli elementi allegati". 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente evidenziato che nel procedimento di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto e che i dati tratti dai procedimenti penali sono utilizzabili nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d. lgs. n. 159/2011, anche se ritenuti insufficienti a provare la partecipazione alla associazione mafiosa. Infatti, la appartenenza (nozione evocata dalla disposizione citata) a una associazione mafiosa, richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione, differisce dalla partecipazione, necessaria per integrare il reato ex art. 416-bis cod. pen.: la prima comprende ogni condotta che, pur non integrando il reato, serva agli interessi criminali;
la seconda richiede una presenza attiva nell'ambito della associazione criminale (Sez. 6, n. 3941 dell'8/01/2016, Rv. 266541; Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Rv. 259074; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 265862). La validità giuridica della distinzione delle due nozioni sopra richiamate, connessa al principio dell'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, è stata riconosciuta anche dalla ED (caso Labita/Italia 6/04/2000). In questo quadro, il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione di Lo VE non rileva, perché quel che rileva non è il suo effetto legale ma la valenza dei dati che i suoi contenuti veicolano. Il primo motivo di ricorso risulta generico perché non nega specificamente che sussistano gravi indizi (sul permanere dei quali, nonostante la sopravvenuta assoluzione di Lo VE, viene fondato il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione) ma contesta, in termini generali, la loro valenza quando si procede per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Nelle valutazioni per l'applicazione di una misura di prevenzione non può distinguersi fra intraneo, partecipe non intraneo e concorrente esterno al reato ex art. 416-bis cod. pen., perché anche il concorrente esterno concorre nella partecipazione all'associazione e, quindi, rientra fra gli appartenenti alle associazioni indicate nell'art. 1 legge n. 575/1965 e ora nell'art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs. n. 159/2011 (Sez. 1, n. 16783 del 07/04/2010, Rv. 24694301; Sez. 2, n. 1023 del 16/12/2005, dep. 2006, Rv. 233169; Sez. 2, 16/12/2005, n. 1023, Rv. 2331), per cui la misura può applicarsi anche all'indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa. Anche se il sottoposto alla misura di prevenzione muore, la confisca dei suoi beni non va caducata perché lo scopo del legislatore non è legato al permanere in vita del prevenuto, ma sta nel colpire beni e proventi di natura 3 presuntivamente illecita per escluderli dal circuito economico connesso a attività criminali (Sez. 5, n. 16580 del 20/01/2010, Rv. 246863; Sez. 5, n. 6160 del 14/01/2005, Rv. 231173; Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Rv. 205262).
2. Il secondo motivo di ricorso deduce essere stata erroneamente ravvisata sproporzione fra le entrare e le uscite della famiglia Lo VE-CA nel 1984, ma risulta generico perché viene in realtà chiesta una nuova valutazione dei dati già esaminati con i precedenti provvedimenti e sulla base di allegazioni che non offrono nuovi specifici elementi di valutazione (pagg.
3-8 decreto, pagg. 12-15 del ricorso) per superare la presunzione ex art. 19, comma 3, d. lgs n. 159/2011. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La confisca dei beni ha due presupposti, fra loro alternativi (art. 24 d. lgs. n. 159/2011), dei quali nel caso in esame ricorre quello della sproporzione tra i redditi dichiarati e l'attività economica del proposto e il valore dei beni acquisiti in mancanza di una giustificazione della loro legittima provenienza, con connesso onere per l'interessato di allegare elementi per giustificare l'acquisto dei beni pur in assenza di risorse lecite. La Corte ha evidenziato che le allegazioni all'atto di appello erano già state vagliate e ritenute inadeguate dal Tribunale e ha deciso sulle doglianze relative al conto corrente intestato alla moglie di SS e al panificio intestato al figlio, con motivazione non meramente apparente. Infatti, circa la addotta liceità della provenienza delle somme depositate sul conto corrente, la Corte ha rilevato che la documentazione a sostegno dell'assunto non è rinvenibile in atti perché non risulta depositata in udienza né allegata alla memoria difensiva o alla consulenza tecnica di parte (pag. 24). Invece, circa il panificio, la Corte riporta (pagg.24-25) i contenuti della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 560/2001 che dimostrano che esso (solo formalmente intestato al figlio) è frutto dell'attività illecita di Lo VE che “si adoperò per eliminare la concorrenza, non esitando ad intimidire qui panificatori che (...) avevano continuato ad operare nel centro commerciale di Villaseta" con i "furti e gli incendi dei veicoli utilizzati dalle persone offese per la vendita del pane"
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso il 6/12/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Angelo Costanzostanzo Giacomo Paoloni - 7 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito