Art. 6. 1. In via transitoria, per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto, nel quadro del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per opere di sistemazione e ricalibratura dell'alveo del fiume Po al fine di assicurare la navigazione, per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali del canale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, dell'idrovia Padova-Venezia e dell'idrovia ferrarese e per lavori di straordinaria manutenzione dell'idrovia litoranea veneta, nonche' per opere di costruzione o completamento di lotti funzionali di porti interni, tenuto conto delle intese intervenute tra le regioni interessate. La spesa predetta comprende gli oneri per eventuali studi ed indagini preliminari per l'intero sistema idroviario, nonche' per le progettazioni.
2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le regioni di cui all'articolo 2, dispone l'assegnazione degli stanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 al Ministero dei lavori pubblici per le opere relative al Po e alle regioni per le altre opere.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1990 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto".
2. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le regioni di cui all'articolo 2, dispone l'assegnazione degli stanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1 al Ministero dei lavori pubblici per le opere relative al Po e alle regioni per le altre opere.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1990 e a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto".