Art. 1.
Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonche' attivita' di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.
Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche, nonche' attivita' di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.