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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 21.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25669 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. ELONA
NDERJAKU con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. PIO MARIO Controparte_1
TROCANO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25669/2023, la Parte_1 conveniva chiedendo al giudice adito di accogliere le in giudizio Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4301/2023 RG 20770/2023, con decreto inaudita altera parte stante l'urgenza ed irreparabilità del pregiudizio derivante dalla eventuale messa in esecuzione del relativo precetto, in ragione dell'assenza dei presupposti di cui all'arte 642 c.p.c. per la sua concessione;
- nel merito, revocare e porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 4301/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16/07/2023, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfettario,
Iva e Cap come per legge.
Esponeva la società ricorrente che con decreto ingiuntivo n. 4301/2023, il sig. CP_1 ingiungeva alla deducente il pagamento in proprio favore, della somma
, di € 15.417,00, oltre interessi, competenze e spese del procedimento monitorio;
che a fondamento della pretesa, la parte opposta assumeva di aver prestato dal 15.11.2021 al 24.5.2023, lavoro alle dipendenze della Parte_1 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di pittore edile di terzo livello CCNL Edilizia Industriale.
Tanto premesso in fatto, la opponente eccepiva la non debenza del credito ingiunto per sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione;
a tale riguardo, richiamava la grave crisi del settore, dovuta al blocco della cessione dei crediti fiscali da parte del sistema bancario.
Avanzava istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in ragione del grave pregiudizio derivante dalla eventuale messa in esecuzione del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva, in particolare che, a seguito dell'avvio della fase esecutiva in forza del decreto provvisoriamente esecutivo, accesa con l'invio dell'atto di precetto in data 19/07/23, l'odierna opponente nel settembre 2023 iniziava una trattativa diretta ad interrompere il procedimento di espropriazione forzata, proponendo la dilazione del pagamento di quanto intimato in nn. 6 rate mensili da € 2.569,50; che con successivo accordo sottoscritto in data 23/10/2023 veniva concordata la sospensione dell'azione esecutiva e l'accettazione della rateizzazione proposta dalla Parte_1
[...] che, tuttavia, effettuato il primo versamento, il mese successivo questa già si rendeva inadempiente agli obblighi assunti: e,difatti, con mail del 06/12/2023 il Sig. CP_1 sollecitava il pagamento della 2 rata scaduta il 25/11/2023; ed anche quelle relative ai mesi di dicembre, e gennaio, venivano pagate con notevole ritardo;
infine quella di febbraio non veniva affatto corrisposta.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: confermare l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto, accertata la temerarietà della lite, condannare la Soc. opponente al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate solo di parte opposta, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Osserva il giudice che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
Orbene, nel caso in esame, la parte opponente non ha in alcun modo contestato il credito della parte opposta, adducendo a giustificazione del mancato pagamento di quanto ex adverso preteso, l' impossibilità temporanea della prestazione.
Tali deduzioni, però, sono rimaste del tutto sfornite di riscontro oggettivo;
parte opponente, infatti, non ha affatto dato la prova della crisi del settore e degli effetti dalla stessa prodotti sul rapporto di lavoro in esame.
èIn ogni caso, giova ricordare che il rapporto di lavoro un rapporto sinallagmatico, per cui, alla prestazione di una delle parti, corrisponde la controprestazione. Nel caso in esame, non essendo stata contestata la prestazione lavorativa resa dal sig. Controparte_1 la società datrice di lavoro era obbligata
,
a corrispondere la retribuzione.
Eventi quali la crisi economica, consentono il ricorso ad alcuni rimedi apprestati dal nostro ordinamento, quali il ricorso alla Cassa integrazione, o la cessazione del rapporto.
Nel caso in esame, come già sopra fatto rilevare, non vi è prova di quanto dedotto dalla opponente che dapprima aveva proposto una dilazione dei pagamenti e, poi, si era resa inadempiente.
Da ciò consegue che l'opposizione va respinta e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4301/2023 qui opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In ragione della palese infondatezza della opposizione, ritenuti sussistenti i presupposti per la lite temeraria, condanna la società opponente al pagamento della somma di € 700,00.
P.Q.M.
n.Respinge l' opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 4301/2023; condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 che liquida complessivamente in € 2424,00, oltre iva e cpa da distrarsi.
Condanna altresì l' opponente al pagamento della somma di € 700,00 per lite temeraria.
Roma, 21.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 21.2.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N.25669 R.G. 2023 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. ELONA
NDERJAKU con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall' avv. PIO MARIO Controparte_1
TROCANO con elezione di domicilio in indirizzo telematico
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 25669/2023, la Parte_1 conveniva chiedendo al giudice adito di accogliere le in giudizio Controparte_1 seguenti conclusioni:
In via preliminare e pregiudiziale, sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4301/2023 RG 20770/2023, con decreto inaudita altera parte stante l'urgenza ed irreparabilità del pregiudizio derivante dalla eventuale messa in esecuzione del relativo precetto, in ragione dell'assenza dei presupposti di cui all'arte 642 c.p.c. per la sua concessione;
- nel merito, revocare e porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 4301/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16/07/2023, per i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre rimborso spese forfettario,
Iva e Cap come per legge.
Esponeva la società ricorrente che con decreto ingiuntivo n. 4301/2023, il sig. CP_1 ingiungeva alla deducente il pagamento in proprio favore, della somma
, di € 15.417,00, oltre interessi, competenze e spese del procedimento monitorio;
che a fondamento della pretesa, la parte opposta assumeva di aver prestato dal 15.11.2021 al 24.5.2023, lavoro alle dipendenze della Parte_1 in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di pittore edile di terzo livello CCNL Edilizia Industriale.
Tanto premesso in fatto, la opponente eccepiva la non debenza del credito ingiunto per sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione;
a tale riguardo, richiamava la grave crisi del settore, dovuta al blocco della cessione dei crediti fiscali da parte del sistema bancario.
Avanzava istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in ragione del grave pregiudizio derivante dalla eventuale messa in esecuzione del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando l'avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva, in particolare che, a seguito dell'avvio della fase esecutiva in forza del decreto provvisoriamente esecutivo, accesa con l'invio dell'atto di precetto in data 19/07/23, l'odierna opponente nel settembre 2023 iniziava una trattativa diretta ad interrompere il procedimento di espropriazione forzata, proponendo la dilazione del pagamento di quanto intimato in nn. 6 rate mensili da € 2.569,50; che con successivo accordo sottoscritto in data 23/10/2023 veniva concordata la sospensione dell'azione esecutiva e l'accettazione della rateizzazione proposta dalla Parte_1
[...] che, tuttavia, effettuato il primo versamento, il mese successivo questa già si rendeva inadempiente agli obblighi assunti: e,difatti, con mail del 06/12/2023 il Sig. CP_1 sollecitava il pagamento della 2 rata scaduta il 25/11/2023; ed anche quelle relative ai mesi di dicembre, e gennaio, venivano pagate con notevole ritardo;
infine quella di febbraio non veniva affatto corrisposta.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: confermare l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto, accertata la temerarietà della lite, condannare la Soc. opponente al risarcimento del danno da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Il giudice, alla odierna udienza, all' esito del deposito di note autorizzate solo di parte opposta, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Osserva il giudice che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa.
Orbene, nel caso in esame, la parte opponente non ha in alcun modo contestato il credito della parte opposta, adducendo a giustificazione del mancato pagamento di quanto ex adverso preteso, l' impossibilità temporanea della prestazione.
Tali deduzioni, però, sono rimaste del tutto sfornite di riscontro oggettivo;
parte opponente, infatti, non ha affatto dato la prova della crisi del settore e degli effetti dalla stessa prodotti sul rapporto di lavoro in esame.
èIn ogni caso, giova ricordare che il rapporto di lavoro un rapporto sinallagmatico, per cui, alla prestazione di una delle parti, corrisponde la controprestazione. Nel caso in esame, non essendo stata contestata la prestazione lavorativa resa dal sig. Controparte_1 la società datrice di lavoro era obbligata
,
a corrispondere la retribuzione.
Eventi quali la crisi economica, consentono il ricorso ad alcuni rimedi apprestati dal nostro ordinamento, quali il ricorso alla Cassa integrazione, o la cessazione del rapporto.
Nel caso in esame, come già sopra fatto rilevare, non vi è prova di quanto dedotto dalla opponente che dapprima aveva proposto una dilazione dei pagamenti e, poi, si era resa inadempiente.
Da ciò consegue che l'opposizione va respinta e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4301/2023 qui opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
In ragione della palese infondatezza della opposizione, ritenuti sussistenti i presupposti per la lite temeraria, condanna la società opponente al pagamento della somma di € 700,00.
P.Q.M.
n.Respinge l' opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 4301/2023; condanna la al pagamento delle spese di lite Parte_1 che liquida complessivamente in € 2424,00, oltre iva e cpa da distrarsi.
Condanna altresì l' opponente al pagamento della somma di € 700,00 per lite temeraria.
Roma, 21.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Alfonsina Bellini