Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1484/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], (C.F. ); C.F._2
elettivamente domiciliati in via Salvatore Meccio n. 22, presso lo studio dell'avv. Marcello Cugliandro che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t.; elettivamente domiciliato a , Via Nunzio Morello n° 23, presso lo studio dell'avv. Marco CP_1
Muraglia che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta agli atti.
Motivi della decisione
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2958/2022 emessa il 05/07/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 12647/2019 il Tribunale di Palermo, pronunciando nel giudizio di impugnativa di delibere di assemblee condominiali promosso da e proprietari il primo dell'immobile Parte_1 Parte_2 sito al primo piano (in comproprietà con la moglie) e la seconda dell'immobile sito a piano terra dell'edificio condominiale posto in , via Giuseppe Pitrè n. 10, rigettava la domanda e CP_1 condannava gli attori alla refusione delle spese di lite nei confronti del condominio, quantificate in € 2.430,00 oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sul presupposto che la stessa fosse stata tardivamente proposta in seno alla comparsa conclusionale e, ad ogni modo, da ritenersi meramente esplorativa. Insistono, dunque, anche in questo grado di appello affinchè si conferisca incarico ad un professionista al fine di valutare la correttezza e regolarità dei bilanci consuntivi del 2015, 2016, 2017 e 2018 e del bilancio preventivo degli anni 2019 e 2020, e delle relative ripartizioni, approvati con le delibere assembleari del 27 Dicembre 2018, 18 Marzo 2019 e 18 Giugno 2019, oggetto di impugnazione.
2.Con il secondo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la legittimità della posta relativa al compenso dell'amministratore sull'errato presupposto che vi fosse agli atti la delibera di nomina dello stesso con indicazione del compenso allo stesso spettante.
3.Con il terzo motivo di appello, gli appellanti censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto rispettato il disposto dell'art. 1130 bis c.c. ed ha, pertanto, rigettato la domanda attorea, laddove dalla lettura della documentazione agli atti avrebbe dovuto desumere l'irregolarità nella predisposizione dei bilanci approvati.
-------
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 1130-bis c.c. stabilisce che il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, il tutto espresso in modo da consentire l'immediata verifica;
deve comporsi di un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, nonché una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti;
l'assemblea può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio;
i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese;
le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
Quanto al contenuto ed ai criteri di redazione, il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del , i fondi disponibili e le eventuali CP_1 riserve, "in modo da consentire l'immediata verifica". Il riferimento alle "voci di entrata e di uscita", significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio", con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018). Per la validità della deliberazione di approvazione del rendiconto condominiale non è comunque necessaria la presentazione all'assemblea di una contabilità redatta con rigorose forme, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società. E' piuttosto sufficiente che essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (Cass. n. 1370 del 2023). Non occorre nemmeno che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l'assemblea procedere sinteticamente all'approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall'amministratore. La documentazione allegata deve, però, dare prova delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, che compongono il rendiconto, sono pertanto ispirati dallo scopo di realizzare l'interesse del condomino a una conoscenza concreta dei reali elementi contabili ivi recati dal bilancio, e sono, quindi, orientati dall'esigenza di informazione dei partecipanti, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e consentire in assemblea l'espressione di un voto cosciente e meditato. Si prestano a tale scopo pure i chiarimenti forniti dall'amministratore in assemblea, se adeguati a far venire meno l'interesse del condomino, che li abbia chiesti e ottenuti, a eventuali impugnative della deliberazione di approvazione del rendiconto in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti. Opera, dunque, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, che costituisce una specificazione del principio della correttezza e veridicità dell'informazione contabile e del principio di chiarezza, nel senso che la rilevazione e la presentazione delle voci va effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione.
Ebbene, gli appellanti prospettano ragioni di invalidità delle deliberazioni assembleari impugnate per violazione dell'art. 1130-bis c.c. Tuttavia, dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, si evince che gli stessi si limitano ad enunciare una generica violazione della norma, ma non individuano in maniera analitica le criticità dei bilanci approvati con le delibere impugnate. Peraltro, dalla documentazione depositata dagli stessi attori in allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., si evince la regolarità formale dei bilanci, in quanto completi del riepilogo finanziario, della nota sintetica esplicativa della gestione e del registro di contabilità, così dovendosi ritenere soddisfatta l'esigenza di chiarezza e trasparenza cui è ispirata la norma che si assume violata. Tali essendo i fatti di causa, deve condividersi l'argomentazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda per carenza della prova di irregolarità contabili che era onere degli attori individuare e contestare specificamente, piuttosto che demandarle all'accertamento tecnico di un ausiliario del Giudice.
L'unica voce che viene espressamente contestata riguarda il compenso dell'amministratore. In particolare, dalla lettura dei bilanci si evince che, in effetti, nel bilancio del 2015 è quantificato in
€ 1.300,00 ed in quelli successivi è pari ad € 1.400,00, mentre nei bilanci precedenti al 2015 era indicato in € 1.200,00.
A questo proposito occorre rammentare che al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2022, n.12927).
Nel caso che ci occupa, a fronte della specifica censura mossa dagli attori, odierni appellanti, il appellato non ha depositato né la delibera di prima nomina dell'amministratore dalla CP_1 quale desumere l'ammontare del compenso allo stesso spettante, né le delibere con le quali tale compenso sarebbe stato aumentato, prima ad € 1.300,00 e poi ad € 1.400,00, con la conseguenza che tale voce indicata nei rendiconti impugnati è illegittima perché priva di causa. A tal proposito, alcun valore assumono le convocazioni delle assemblee condominiali nelle quali era indicato, tra i punti all'ordine del giorno, anche la rinnovazione della carica di amministratore, dovendosi ritenere onere del convenuto la produzione in giudizio delle delibere in cui, oltre a rinnovarsi l'incarico, si prendeva espressamente atto dell'importo del compenso spettante all'amministratore.
Alla luce delle superiori considerazioni e, in parziale accoglimento dell'appello, le delibere assembleari impugnate devono essere annullate limitatamente alla voce relativa al compenso dell'amministratore, con la conseguenza che di tale voce non potrà tenersi conto nella ripartizione delle spese tra i condomini.
Spese.
Quanto alle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, le stesse devono essere compensate nella misura di un quarto e, per i restanti tre quarti, devono essere poste a carico del appellato per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2958/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il 05/07/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 12647/2019;
1) annulla le delibere assembleari del 27 Dicembre 2018, 18 Marzo 2019 e 18 Giugno 2019 relative all'approvazione dei bilanci consuntivi degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e dei bilanci preventivi 2019,2020 limitatamente alla voce relativa al compenso dell'amministratore;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un quarto e, per i restanti tre quarti, condanna il condominio di Via Giuseppe Pitrè n. 10 al pagamento, in favore di e delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € Parte_1 Parte_2
1.800,00 oltre accessori di legge e delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in
€ 1.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenuta in data 11 Aprile 2025.
Palermo, 12 Aprile 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo