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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/04/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritta in virtù del combinato disposto degli artt. 429, 127 ter e 128 c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 987 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONASERA Parte_1 C.F._1
EDOARDO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRECARICHI LUCIA
PARTE RESISTENTE
********
ha chiesto di condannare , al rilascio della porzione Parte_1 Controparte_1
di immobile posto al piano terra e sito in Catenanuova alla via Garibaldi n.64, censito nell'intero al catasto fabbricati del predetto comune al fg. 1, part. 640 sub 3.
Ha affermato che la resistente era comodataria dell'immobile dal 3.9.2022, giusto accordo intercorso con , che in data 1.12.2022 ha donato il predetto immobile all'odierno ricorrente Persona_1
(atto ai rogiti del notaio del 01.12.2022, rep. n.1857 rep. 1512). Per_2
Trattandosi di comodato senza termine, non ricavabile neanche dall'uso, ha reiterato con il presente giudizio la richiesta di restituzione dell'immobile, essendo rimasta senza riscontro la precedente richiesta già avanzata nei confronti della detentrice. La resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha fornito una diversa ricostruzione della vicenda, ritenendo di essere in possesso dell'immobile in virtù del consenso espresso da tutti i fratelli, e non in forza di un rapporto di comodato con il (dante causa del ricorrente). Persona_1
In particolare ha evidenziato che con la scrittura del 3.9.2022 (prodotta dalla resistente) Parte_2
, e gli eredi di e , entrambi deceduti, si erano
[...] Per_3 CP_1 Parte_3 Per_4
impegnati a riconoscere e concedere la proprietà esclusiva dell'intero immobile de quo in favore del fratello per intervenuta usucapione e, contestualmente, il sig. Persona_1 Persona_1 si era obbligato a concedere alla sorella l'uso e il godimento del piano terra Controparte_1 dell'immobile a titolo di comodato gratuito. Senonché era previsto in seno all'accordo la formalizzazione dello stesso dinanzi all'Organismo di Conciliazione “Concordia Mediazione”, entro e non oltre il 31/12/2022, con previsione che il mancato adempimento di una sola delle clausole e degli obblighi contenuti nell'accordo avrebbe comportato la decadenza e risoluzione ipso jure dell'accordo conciliativo (al punto 6 della pagina 3). Tale accordo non si è mai perfezionato e pertanto neanche il comodato.
Orbene, la causa va risolta sulla scorta degli oneri probatori incombenti sulle parti.
Come la corte di legittimità ha ripetutamente affermato, colui che agisce in restituzione e che deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080). In altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
Né per come espresso dalla stessa Corte (cfr. Cass. 36057/2021) si può far discendere la configurabilità del comodato precario dall'eventuale difetto di prova, da parte del convenuto, di altro titolo legittimante l'avvenuta consegna del bene – per come il ricorrente pare sostenere in seno alle note conclusive (p.4) – perché tale modo di procedere realizzerebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c.
E nel caso in esame, manca al riguardo qualsiasi prova dell'esistenza di un contratto di comodato tra il (dante causa del ricorrente) e , non potendo neanche Persona_1 Controparte_1
valorizzarsi l'espressione contenuta nell'accordo – prodotto dalla resistente - del 3.9.2022 ove al punto 5) prevede che “ , altresì, si obbliga a concedere, come in effetti concede, Persona_1
alla sorella l'uso e il godimento del piano …a titolo di comodato gratuito”, Controparte_1 trattandosi appunto di un mero impegno che non ha ricevuto alcuna formalizzazione (per come stabilito dalle stesse parti al punto 3) e che va comunque letto nel suo complesso, posto che l'accordo intendeva definire rapporti diversi e ulteriori che coinvolgevano più parti.
E comunque è lo stesso ricorrente che nelle note conclusive afferma – sebbene nell'atto introduttivo faccia decorrere il comodato dal 3.9.2022 - che “esso accordo non viene fatto valere dal ricorrente, neppure quale atto presupposto, per dimostrare il suo diritto di proprietà”, pur volendo trarne elementi a favore dal contenuto dell'art. 5.
Confermandosi la tesi per cui non è chiara quale sia la prova del titolo posto a fondamento della domanda.
Anzi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nell'atto di donazione, successivo al settembre 2022, non solo non si dà atto dell'esistenza di un contratto di comodato, ma all'art. 4 viene addirittura attribuito il possesso alla parte donataria dal momento della stipula della donazione.
Formula certamente ambigua ed inidonea a prevalere su una eventuale diversa situazione di fatto, ma di certo rivelatrice dell'insufficiente prova fornita in giudio dal ricorrente a fondamento della sua domanda.
La domanda del ricorrente deve essere dunque essere rigettata e le spese del giudizio devono essere liquidate ai sensi del DM 55/2014 (per come modificato dal DM 147/2022):
- sulla base del valore indeterminabile non essendo possibile utilizzare gli altri criteri di cui agli art. 10 e seguenti c.p.c. o dell'art. 5 del citato decreto e non essendo stato chiarito per quale motivo il valore dichiarato è pari ad euro 15.000,00;
- con esclusione della fase istruttoria;
- sui valori minimi, in ragione del numero di questioni e della complessità delle stesse;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 2.906,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per le eventuali verifiche sotto il profilo del versamento del C.U.
09/04/2025 Per_5
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, all'udienza del 09/04/2025, sostituita dal deposito di note scritta in virtù del combinato disposto degli artt. 429, 127 ter e 128 c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 987 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BONASERA Parte_1 C.F._1
EDOARDO
PARTE RICORRENTE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRECARICHI LUCIA
PARTE RESISTENTE
********
ha chiesto di condannare , al rilascio della porzione Parte_1 Controparte_1
di immobile posto al piano terra e sito in Catenanuova alla via Garibaldi n.64, censito nell'intero al catasto fabbricati del predetto comune al fg. 1, part. 640 sub 3.
Ha affermato che la resistente era comodataria dell'immobile dal 3.9.2022, giusto accordo intercorso con , che in data 1.12.2022 ha donato il predetto immobile all'odierno ricorrente Persona_1
(atto ai rogiti del notaio del 01.12.2022, rep. n.1857 rep. 1512). Per_2
Trattandosi di comodato senza termine, non ricavabile neanche dall'uso, ha reiterato con il presente giudizio la richiesta di restituzione dell'immobile, essendo rimasta senza riscontro la precedente richiesta già avanzata nei confronti della detentrice. La resistente, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha fornito una diversa ricostruzione della vicenda, ritenendo di essere in possesso dell'immobile in virtù del consenso espresso da tutti i fratelli, e non in forza di un rapporto di comodato con il (dante causa del ricorrente). Persona_1
In particolare ha evidenziato che con la scrittura del 3.9.2022 (prodotta dalla resistente) Parte_2
, e gli eredi di e , entrambi deceduti, si erano
[...] Per_3 CP_1 Parte_3 Per_4
impegnati a riconoscere e concedere la proprietà esclusiva dell'intero immobile de quo in favore del fratello per intervenuta usucapione e, contestualmente, il sig. Persona_1 Persona_1 si era obbligato a concedere alla sorella l'uso e il godimento del piano terra Controparte_1 dell'immobile a titolo di comodato gratuito. Senonché era previsto in seno all'accordo la formalizzazione dello stesso dinanzi all'Organismo di Conciliazione “Concordia Mediazione”, entro e non oltre il 31/12/2022, con previsione che il mancato adempimento di una sola delle clausole e degli obblighi contenuti nell'accordo avrebbe comportato la decadenza e risoluzione ipso jure dell'accordo conciliativo (al punto 6 della pagina 3). Tale accordo non si è mai perfezionato e pertanto neanche il comodato.
Orbene, la causa va risolta sulla scorta degli oneri probatori incombenti sulle parti.
Come la corte di legittimità ha ripetutamente affermato, colui che agisce in restituzione e che deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa (cfr. Cass.,
Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080). In altri termini, colui che chiede in restituzione deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo successivo venir meno per qualsiasi causa (cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Cass., 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore (v. Cass., 13/7/1984, n. 4119).
Né per come espresso dalla stessa Corte (cfr. Cass. 36057/2021) si può far discendere la configurabilità del comodato precario dall'eventuale difetto di prova, da parte del convenuto, di altro titolo legittimante l'avvenuta consegna del bene – per come il ricorrente pare sostenere in seno alle note conclusive (p.4) – perché tale modo di procedere realizzerebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c.
E nel caso in esame, manca al riguardo qualsiasi prova dell'esistenza di un contratto di comodato tra il (dante causa del ricorrente) e , non potendo neanche Persona_1 Controparte_1
valorizzarsi l'espressione contenuta nell'accordo – prodotto dalla resistente - del 3.9.2022 ove al punto 5) prevede che “ , altresì, si obbliga a concedere, come in effetti concede, Persona_1
alla sorella l'uso e il godimento del piano …a titolo di comodato gratuito”, Controparte_1 trattandosi appunto di un mero impegno che non ha ricevuto alcuna formalizzazione (per come stabilito dalle stesse parti al punto 3) e che va comunque letto nel suo complesso, posto che l'accordo intendeva definire rapporti diversi e ulteriori che coinvolgevano più parti.
E comunque è lo stesso ricorrente che nelle note conclusive afferma – sebbene nell'atto introduttivo faccia decorrere il comodato dal 3.9.2022 - che “esso accordo non viene fatto valere dal ricorrente, neppure quale atto presupposto, per dimostrare il suo diritto di proprietà”, pur volendo trarne elementi a favore dal contenuto dell'art. 5.
Confermandosi la tesi per cui non è chiara quale sia la prova del titolo posto a fondamento della domanda.
Anzi, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nell'atto di donazione, successivo al settembre 2022, non solo non si dà atto dell'esistenza di un contratto di comodato, ma all'art. 4 viene addirittura attribuito il possesso alla parte donataria dal momento della stipula della donazione.
Formula certamente ambigua ed inidonea a prevalere su una eventuale diversa situazione di fatto, ma di certo rivelatrice dell'insufficiente prova fornita in giudio dal ricorrente a fondamento della sua domanda.
La domanda del ricorrente deve essere dunque essere rigettata e le spese del giudizio devono essere liquidate ai sensi del DM 55/2014 (per come modificato dal DM 147/2022):
- sulla base del valore indeterminabile non essendo possibile utilizzare gli altri criteri di cui agli art. 10 e seguenti c.p.c. o dell'art. 5 del citato decreto e non essendo stato chiarito per quale motivo il valore dichiarato è pari ad euro 15.000,00;
- con esclusione della fase istruttoria;
- sui valori minimi, in ragione del numero di questioni e della complessità delle stesse;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
liquidate in euro 2.906,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% per spese generali.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per le eventuali verifiche sotto il profilo del versamento del C.U.
09/04/2025 Per_5
Il Giudice
Dott. Davide Naldi