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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2337/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2337/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservata per la decisione all'udienza del 9.04.2025, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CIMAROSA 4 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv.
D'AMBROSIO ALESSANDRO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] A LIRI (FR) il Controparte_1
01/09/1943, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 35 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. COSTANTINO FLAVIA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 9.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario il 19.04.1969 in San Giorgio a Liri (FR) con
; che con decreto del Tribunale di Cassino n. Controparte_1
4146 del 29.02.2016 veniva omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (assegnazione della casa coniugale elevata su tre livelli assegnata quanto al piano terra al e quanto al primo e secondo piano CP_1 alla;
un obbligo di mantenimento a carico del marito a favore della Parte_1
moglie di euro mensili 100,00); riferiva un peggioramento della propria condizione economica e, dunque, a modifica del suddetto provvedimento, chiedeva un aumento dell'assegno mensile previsto a suo favore a carico del sig. CP_1
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva il sig.
chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, di rideterminare l'assegno di CP_1
mantenimento secondo equità.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 9.04.2025, la causa veniva presa in decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Ciò posto, parte ricorrente chiede, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, di aumentare l'assegno di mantenimento di euro mensili 100,00, previsto a suo favore a carico del marito.
Come noto, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., in presenza di giustificati motivi, le parti possono in ogni momento chiedere la revisione dei provvedimenti in ordine alla tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Per costante giurisprudenza, in ordine alla domanda concernente la revisione dei contributi economici, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle
2 valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Nel caso di specie, all'udienza del 9.04.2025, la sig.ra , ha riferito Parte_1 di non riuscire più a lavorare saltuariamente, come all'epoca della separazione;
mentre, il sig. ha dichiarato di percepire una pensione di euro mensili 1450,00. CP_1
Orbene, considerato che permane una differenza reddituale delle parti, che quanto dedotto dalla ricorrente circa la sua sopravvenuta incapacità a svolgere attività lavorativa è circostanza non contestata dal resistente e plausibile stante l'età della sig.
(74 anni), potendosi, pertanto, riscontrare un peggioramento della Parte_1
situazione patrimoniale della stessa, appare congruo, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, e tenuto conto che la ricorrente gode di una porzione della casa coniugale, porre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della CP_1
moglie di euro mensili 150,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) in modifica del decreto di omologa del Tribunale di Cassino n. 4146 del
29.02.2016, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento in favore della ricorrente della somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, oltre rivalutazione ISTAT;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino 16.04.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
3
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott.ssa Michela Grillo Presidente est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice
Dott. Luigi Salvia Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2337/2024 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, riservata per la decisione all'udienza del 9.04.2025, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CIMAROSA 4 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv.
D'AMBROSIO ALESSANDRO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] A LIRI (FR) il Controparte_1
01/09/1943, elettivamente domiciliato in VIA D'ANNUNZIO 35 CASSINO (FR), presso lo studio dell'Avv. COSTANTINO FLAVIA, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale d'udienza del 9.04.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario il 19.04.1969 in San Giorgio a Liri (FR) con
; che con decreto del Tribunale di Cassino n. Controparte_1
4146 del 29.02.2016 veniva omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate (assegnazione della casa coniugale elevata su tre livelli assegnata quanto al piano terra al e quanto al primo e secondo piano CP_1 alla;
un obbligo di mantenimento a carico del marito a favore della Parte_1
moglie di euro mensili 100,00); riferiva un peggioramento della propria condizione economica e, dunque, a modifica del suddetto provvedimento, chiedeva un aumento dell'assegno mensile previsto a suo favore a carico del sig. CP_1
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si costituiva il sig.
chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, di rideterminare l'assegno di CP_1
mantenimento secondo equità.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 9.04.2025, la causa veniva presa in decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Ciò posto, parte ricorrente chiede, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, di aumentare l'assegno di mantenimento di euro mensili 100,00, previsto a suo favore a carico del marito.
Come noto, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., in presenza di giustificati motivi, le parti possono in ogni momento chiedere la revisione dei provvedimenti in ordine alla tutela dei minori e in materia di contributi economici.
Per costante giurisprudenza, in ordine alla domanda concernente la revisione dei contributi economici, il giudice non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle
2 valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Nel caso di specie, all'udienza del 9.04.2025, la sig.ra , ha riferito Parte_1 di non riuscire più a lavorare saltuariamente, come all'epoca della separazione;
mentre, il sig. ha dichiarato di percepire una pensione di euro mensili 1450,00. CP_1
Orbene, considerato che permane una differenza reddituale delle parti, che quanto dedotto dalla ricorrente circa la sua sopravvenuta incapacità a svolgere attività lavorativa è circostanza non contestata dal resistente e plausibile stante l'età della sig.
(74 anni), potendosi, pertanto, riscontrare un peggioramento della Parte_1
situazione patrimoniale della stessa, appare congruo, a modifica delle vigenti condizioni di separazione, e tenuto conto che la ricorrente gode di una porzione della casa coniugale, porre a carico del sig. un assegno di mantenimento a favore della CP_1
moglie di euro mensili 150,00, oltre rivalutazione ISTAT.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) in modifica del decreto di omologa del Tribunale di Cassino n. 4146 del
29.02.2016, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento in favore della ricorrente della somma mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, oltre rivalutazione ISTAT;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino 16.04.2025
Il Presidente Estensore
Dr.ssa Michela Grillo
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