TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/07/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3258/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3258/2020
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con decreto del 20.6.25, comunicato in pari data, l'udienza del 8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, oggi 8 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per
e con l'avv. CONTE ANTONIO e per Parte_1 Parte_2 [...]
per essa con l'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1 Controparte_2
il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'odierna udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 R.G. n. 3258/2020
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3258/2020, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, nato a [...] il [...] -c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], -c.f. ntrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Conte ed elettivamente domiciliati in Mondragone (CE) alla Via L. Volpicelli Cond. Arcobaleno II Piano Interno 6, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE
Contro
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
– c.f - già e per essa -c.f. P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata in Cassino, via Bonghi n.1 presso lo studio dell'avv. Enrico Pascale
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_2 Pt_1
hanno proposto opposizione avverso il d.i. n.810/2020, notificato in data 2.09.2020, con il
[...] quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti di pagare in favore della (C.F. CP_1
),oggi , la somma di euro 7.797,73, oltre interessi e spese P.IVA_1 Controparte_1 della procedura in virtù del contratto di prestito personale n.10783988, sottoscritto da
[...]
e da , quale co-obbligato, con la MP s.p.a. Pt_2 Parte_1 1.1 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che:
2 - dall'estratto conto allegato al decreto ingiuntivo opposto non si evince né la causa né il periodo temporale relativo alla presunta somma dovuta;
- non è stato effettuato dalla banca il conteggio esatto del quantum debeatur in relazione agli acconti già versati;
- l'applicazione di interessi ultra-legali ed anatocistici;
- la necessità della verifica dei libri contabili della opposta;
- l'omessa prova del credito;
-il disconoscimento delle copie prodotte ex art.2719 c.c.
Alla luce delle suddette deduzioni e hanno concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed in rito: si insiste nell'accoglimento della proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo per i motivi tutti sopra riportati, e si chiede che l'On.le Magistrato del Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'inesistenza del credito (anche parziale) da parte della CP_1
(già ), con sua condanna al pagamento di tutte le spese legali e
[...] Controparte_3 processuali nessuna esclusa anche se non espressamente richiamata, nonché condanna al risarcimento del danno ex art. 96 C.p.c., con favore di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, IVA e CPA come per legge, spese forfettarie del 15%.
2) La è venuta meno ai doveri di correttezza e buona fede, del pari è da ritenersi lesivo CP_3 dei suddetti principi il mancato ricorso della stessa al procedimento di mediazione – conciliazione. E' interesse degli opponenti e ottenere la revoca della istanza monitoria ed Parte_2 Pt_1 il riconoscimento dei propri diritti.
3) Dichiarare, preliminarmente, nullo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, per i motivi sub esposti, il Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Revocare, per lo effetto, la procedura monitoria nei confronti degli opponenti. In via gradata voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, ovvero in via ulteriormente gradata la gratuità dello stesso ex art. 1815 secondo comma c.c. e condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato a titolo di compensi – interessi e/o comunque compensare l'eventuale debito residuo eventualmente vantato con il controcredito vantato dai sig.ri e a titolo di Parte_2 Pt_1 indebito e che si eccepisce sin d'ora in compensazione, con conseguente accertamento negativo del credito residuo e rideterminazione dell'effettivo saldo, con condanna della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependo in particolare: Controparte_2
- che gli opponenti hanno confermato di aver sottoscritto il contratto di prestito personale per cui è causa con la MP s.p.a, di aver ricevuto la somma e di essere inadempienti nella esecuzione del predetto contratto;
-l'omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
-la fondatezza del credito;
-la genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti;
-la irritualità del disconoscimento ex art.2719 c.c. e la inammissibilità per genericità dello stesso.
- di essere cessionaria del suddetto credito a seguito di contratto di cessione pro-soluto intervenuto con la MP SP in data 7.07.2016 e comunicato ai debitori come da raccomandate in atti. Pertanto, la e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, previa la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, ha concluso chiedendo:
[...]
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
3 - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 7.797,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
1.3. Con ordinanza del 1.01.2022 il precedente giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed onerato le parti di introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza, nulla eccependo le parti, sono stati concessi su richiesta delle stesse i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c. All'esito, il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), all'udienza del 8.07.2025, la causa è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre dapprima esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
sollevata dalla parte opponente con la seconda memoria ex art.183 sesto comma CP_1
c.p.c. per la omessa prova della dedotta cessione del credito.
La S.C. ha più volte affermato che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio ed essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, mentre la titolarità del diritto sostanziale, attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
Da ciò deriva la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto sostanziale: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
Ne consegue che anche i rispettivi regimi giuridici sono diversi.
4 La carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Pertanto, la questione non è soggetta a preclusioni in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo.
Per quanto attiene alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa, sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. sentenza 15088/2025; Cass sentenza 30207/2024; Cass. S.U. 2951/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opposta ha dedotto di essere creditrice nei confronti degli odierni opponenti in virtù di contratto di cessione del credito pro-soluto intervenuto in data 7.07.2016 tra la MP SP e la (che, in seguito, ha conferito il relativo ramo di azienda a CP_4
, poi divenuta a seguito di cambio denominazione – cfr. all. n. CP_1 Controparte_1
1, alla comparsa di costituzione;
n. 3, 6 fasc. monitorio). La opposta ha inoltre versato in atti i seguenti documenti: contratto di cessione del 7.07.2016 (cfr. all.4 fascicolo monitorio); allegato con specificazione del contratto n. 10783988 e nominativo dei debitori ceduti (cfr. all. 11 e 12 alla memoria ex art.183 n.3 comma sesto c.p.c.); lettere raccomandate con relativi avvisi di ricevimento con cui il cedente ha comunicato ai debitori ceduti l'avvenuta cessione del credito (cfr. all. n. 4, 5, 8, 9 del fascicolo monitorio); contratto ed estratto conto relativi al credito ceduto.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari, univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo alla . Controparte_1
2.2 Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
5 Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di prestito personale n.10783988, del 5.04.2012 di complessivi euro 15.085,84 da restituire in 84 rate da euro 177,75 ciascuna, sottoscritto da e da quale coobbligato, Parte_2 Parte_1 successivamente ceduto in data 7.07.2016 alla , odierna . CP_4 Controparte_1
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti;
estratto conto, con certificazione ex art. 50 TUB, analitico e completo dal quale risulta una esposizione debitoria in relazione al contratto in oggetto pari ad euro 7.797,73), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Occorre dapprima evidenziare che il disconoscimento della documentazione prodotta in copia effettuato dalla parte opponente ai sensi dell'art.2719 cc deve dichiararsi inammissibile in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Chi intende contestare la conformità all'originale ai sensi dell'art.2719 c.c, ha, difatti, l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. Sez 5, Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025; Sez. L, Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024).
Nel caso che qui occupa, la parte opponente non ha assolto a tale onere e pertanto il disconoscimento formale deve dichiararsi inefficace.
Posto ciò, anche l'opposizione risulta del tutto generica.
Infatti, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
6 Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui i debitori opponenti si siano limitati ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dalla banca e gli addebiti da essa operati sul conto, neppure indicando i tassi di interesse pattuiti e deducendo l'applicazione di tassi di interesse usurari, anatocistici e oneri non specificamente individuati, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Invero tale difetto di allegazione, prima ancora che di prova, non è stato superato neppure con le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
Inoltre, è noto che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, dunque, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
Analogamente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente risulta inammissibile perché generica e, in difetto di allegazione e prova del rigetto di una eventuale precedente richiesta avanzata dal cliente all'istituto di credito, priva di giustificazione in merito alla impossibilità di acquisire aliunde la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
4. Le ulteriori doglianze ed eccezioni contenute nella seconda memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. di parte opponente - non costituenti replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, né eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime - e nella memoria conclusionale di parte opponente del 27.6.2025, appaiono tardive e quindi inammissibili.
7 5. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.810/2020;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso il giorno 8.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3258/2020
- tenuta mediante trattazione scritta -
Considerato che con decreto del 20.6.25, comunicato in pari data, l'udienza del 8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
considerato che
, oggi 8 luglio 2025, si da atto che sono pervenute le note di trattazione scritta per
e con l'avv. CONTE ANTONIO e per Parte_1 Parte_2 [...]
per essa con l'avv. PESENTI MARCO;
Controparte_1 Controparte_2
il Giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti nonché delle memorie autorizzate per l'odierna udienza di discussione, da intendersi in tale sede integralmente richiamate, ha pronunciato - in assenza dei difensori - la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Tania Tavolieri
1 R.G. n. 3258/2020
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Tania Tavolieri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3258/2020, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
, nato a [...] il [...] -c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], -c.f. ntrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 residenti in [...], rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Conte ed elettivamente domiciliati in Mondragone (CE) alla Via L. Volpicelli Cond. Arcobaleno II Piano Interno 6, presso lo studio del difensore PARTE OPPONENTE
Contro
on sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 Controparte_1
– c.f - già e per essa -c.f. P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_2 atti, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata in Cassino, via Bonghi n.1 presso lo studio dell'avv. Enrico Pascale
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso e discusso la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_2 Pt_1
hanno proposto opposizione avverso il d.i. n.810/2020, notificato in data 2.09.2020, con il
[...] quale l'intestato Tribunale ha ingiunto ai predetti di pagare in favore della (C.F. CP_1
),oggi , la somma di euro 7.797,73, oltre interessi e spese P.IVA_1 Controparte_1 della procedura in virtù del contratto di prestito personale n.10783988, sottoscritto da
[...]
e da , quale co-obbligato, con la MP s.p.a. Pt_2 Parte_1 1.1 A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto che:
2 - dall'estratto conto allegato al decreto ingiuntivo opposto non si evince né la causa né il periodo temporale relativo alla presunta somma dovuta;
- non è stato effettuato dalla banca il conteggio esatto del quantum debeatur in relazione agli acconti già versati;
- l'applicazione di interessi ultra-legali ed anatocistici;
- la necessità della verifica dei libri contabili della opposta;
- l'omessa prova del credito;
-il disconoscimento delle copie prodotte ex art.2719 c.c.
Alla luce delle suddette deduzioni e hanno concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed in rito: si insiste nell'accoglimento della proposta opposizione al Decreto Ingiuntivo per i motivi tutti sopra riportati, e si chiede che l'On.le Magistrato del Tribunale adito voglia accertare e dichiarare l'inesistenza del credito (anche parziale) da parte della CP_1
(già ), con sua condanna al pagamento di tutte le spese legali e
[...] Controparte_3 processuali nessuna esclusa anche se non espressamente richiamata, nonché condanna al risarcimento del danno ex art. 96 C.p.c., con favore di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario, IVA e CPA come per legge, spese forfettarie del 15%.
2) La è venuta meno ai doveri di correttezza e buona fede, del pari è da ritenersi lesivo CP_3 dei suddetti principi il mancato ricorso della stessa al procedimento di mediazione – conciliazione. E' interesse degli opponenti e ottenere la revoca della istanza monitoria ed Parte_2 Pt_1 il riconoscimento dei propri diritti.
3) Dichiarare, preliminarmente, nullo ed improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, per i motivi sub esposti, il Decreto Ingiuntivo opposto.
4) Revocare, per lo effetto, la procedura monitoria nei confronti degli opponenti. In via gradata voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda di opposizione e per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, ovvero in via ulteriormente gradata la gratuità dello stesso ex art. 1815 secondo comma c.c. e condannare la convenuta alla restituzione di quanto pagato a titolo di compensi – interessi e/o comunque compensare l'eventuale debito residuo eventualmente vantato con il controcredito vantato dai sig.ri e a titolo di Parte_2 Pt_1 indebito e che si eccepisce sin d'ora in compensazione, con conseguente accertamento negativo del credito residuo e rideterminazione dell'effettivo saldo, con condanna della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
1.2. Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria la Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependo in particolare: Controparte_2
- che gli opponenti hanno confermato di aver sottoscritto il contratto di prestito personale per cui è causa con la MP s.p.a, di aver ricevuto la somma e di essere inadempienti nella esecuzione del predetto contratto;
-l'omesso esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
-la fondatezza del credito;
-la genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti;
-la irritualità del disconoscimento ex art.2719 c.c. e la inammissibilità per genericità dello stesso.
- di essere cessionaria del suddetto credito a seguito di contratto di cessione pro-soluto intervenuto con la MP SP in data 7.07.2016 e comunicato ai debitori come da raccomandate in atti. Pertanto, la e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, previa la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, ha concluso chiedendo:
[...]
“In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
3 - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 7.797,73, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”
1.3. Con ordinanza del 1.01.2022 il precedente giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto ed onerato le parti di introdurre il procedimento obbligatorio di mediazione.
Alla successiva udienza, nulla eccependo le parti, sono stati concessi su richiesta delle stesse i termini di cui all'art.183 comma sesto c.p.c. All'esito, il precedente giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato medio tempore il giudice istruttore (subentrato nel ruolo il 23.2.2024), all'udienza del 8.07.2025, la causa è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Tanto precisato in punto di fatto e di svolgimento del processo, l'opposizione non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre dapprima esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
sollevata dalla parte opponente con la seconda memoria ex art.183 sesto comma CP_1
c.p.c. per la omessa prova della dedotta cessione del credito.
La S.C. ha più volte affermato che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio ed essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare, mentre la titolarità del diritto sostanziale, attiene al merito della causa e alla fondatezza della domanda.
Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione. Ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo.
Da ciò deriva la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del diritto sostanziale: la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
Ne consegue che anche i rispettivi regimi giuridici sono diversi.
4 La carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Pertanto, la questione non è soggetta a preclusioni in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio o impone un obbligo a chi, per stessa prospettazione dell'istante, non era tenuto a subirlo.
Per quanto attiene alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa, sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. sentenza 15088/2025; Cass sentenza 30207/2024; Cass. S.U. 2951/2016).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'opposta ha dedotto di essere creditrice nei confronti degli odierni opponenti in virtù di contratto di cessione del credito pro-soluto intervenuto in data 7.07.2016 tra la MP SP e la (che, in seguito, ha conferito il relativo ramo di azienda a CP_4
, poi divenuta a seguito di cambio denominazione – cfr. all. n. CP_1 Controparte_1
1, alla comparsa di costituzione;
n. 3, 6 fasc. monitorio). La opposta ha inoltre versato in atti i seguenti documenti: contratto di cessione del 7.07.2016 (cfr. all.4 fascicolo monitorio); allegato con specificazione del contratto n. 10783988 e nominativo dei debitori ceduti (cfr. all. 11 e 12 alla memoria ex art.183 n.3 comma sesto c.p.c.); lettere raccomandate con relativi avvisi di ricevimento con cui il cedente ha comunicato ai debitori ceduti l'avvenuta cessione del credito (cfr. all. n. 4, 5, 8, 9 del fascicolo monitorio); contratto ed estratto conto relativi al credito ceduto.
Considerati tali elementi unitamente a tutti gli altri fatti noti, è possibile ritenere che sussistano elementi chiari, univoci e concordanti, idonei a sostenere la prova dell'avvenuta cessione del credito e, in definitiva, la titolarità dello stesso in capo alla . Controparte_1
2.2 Passando, quindi, all'analisi del merito delle pretese di parte opposta, giova premettere che con l'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 e ss cpc. si instaura un ordinario giudizio di cognizione, governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che pone in capo all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si evince il principio della presunzione di persistenza del diritto: in virtù di tale principio, senz'altro applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
5 Il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Nel caso che qui occupa, la pretesa creditoria dell'opposta trae origine dal contratto di prestito personale n.10783988, del 5.04.2012 di complessivi euro 15.085,84 da restituire in 84 rate da euro 177,75 ciascuna, sottoscritto da e da quale coobbligato, Parte_2 Parte_1 successivamente ceduto in data 7.07.2016 alla , odierna . CP_4 Controparte_1
Mentre l'opposta ha provato la pretesa creditoria con le allegazioni e produzioni documentali (contratto stipulato tra le parti;
estratto conto, con certificazione ex art. 50 TUB, analitico e completo dal quale risulta una esposizione debitoria in relazione al contratto in oggetto pari ad euro 7.797,73), corroborate dalla non specifica contestazione, la parte opponente non ha provato i fatti a fondamento delle relative eccezioni, limitandosi a censure del tutto generiche ed apodittiche.
Occorre dapprima evidenziare che il disconoscimento della documentazione prodotta in copia effettuato dalla parte opponente ai sensi dell'art.2719 cc deve dichiararsi inammissibile in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento formale deve avvenire, pena l'inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Chi intende contestare la conformità all'originale ai sensi dell'art.2719 c.c, ha, difatti, l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. Sez 5, Ordinanza n. 8604 del 01/04/2025; Sez. L, Ordinanza n. 26200 del 07/10/2024).
Nel caso che qui occupa, la parte opponente non ha assolto a tale onere e pertanto il disconoscimento formale deve dichiararsi inefficace.
Posto ciò, anche l'opposizione risulta del tutto generica.
Infatti, l'atto di citazione si limita a fare l'esposizione di tesi giurisprudenziali su alcune questioni tipiche del contenzioso bancario, senza tuttavia offrire alcuna specifica allegazione dei fatti che in questo giudizio dovrebbero essere sussunti nelle fattispecie normative.
Invero, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per far valere la nullità di talune delle clausole contenute nei contratti sottoscritti con l'istituto di credito, o comunque l'illegittimità di alcuni degli addebiti da quest'ultimo operati nel corso del rapporto di conto corrente, con il conseguente diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca, è onere del medesimo innanzitutto allegare, in maniera chiara e specifica, i fatti posti a fondamento delle sue domande, indicando le ragioni per le quali egli ritenga che difetti una valida causa giustificativa alla base degli addebiti effettuati sul conto da parte dell'istituto creditizio (sull'onere di allegazione e di prova gravante, in generale, sull'attore in ipotesi di azione di indebito oggettivo si vedano, per tutte, Cass. civ. n. 15377/2018; Cass. civ. n. 10118/2018; Cass. civ. n. 7501/2012).
Il cliente, pertanto, ha l'onere di indicare quali siano le poste passive indebitamente annotate dalla banca, quantomeno per l'importo complessivo, e di precisare il periodo in cui le medesime siano state effettuate. Deve specificare, inoltre, se le stesse costituiscano il risultato dell'applicazione di interessi ultra legali, usurari o anatocistici o di commissioni od altre voci di spesa non dovute, indicando se gli stessi siano stati addebitati dall'istituto di credito al di fuori di un'apposita previsione contrattuale ovvero in virtù di clausole del contratto viziate da nullità per contrarietà alla disciplina ratione temporis applicabile o, ancora, per effetto di variazioni unilateralmente apportate dalla banca a seguito di un illegittimo esercizio di ius variandi.
6 Siffatto onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto nel caso di specie, in cui i debitori opponenti si siano limitati ad un mero elenco, generale ed astratto, di invalidità o ad affermazioni di puro diritto, contestando soltanto genericamente il comportamento tenuto dalla banca e gli addebiti da essa operati sul conto, neppure indicando i tassi di interesse pattuiti e deducendo l'applicazione di tassi di interesse usurari, anatocistici e oneri non specificamente individuati, senza neppure dedurre, infine, quale fosse il tasso soglia da applicare.
Invero tale difetto di allegazione, prima ancora che di prova, non è stato superato neppure con le memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
Inoltre, è noto che la produzione in giudizio degli estratti conto costituisce "trasmissione", ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista delle necessarie specifiche contestazioni al fine di impedire che lo stesso possa intendersi approvato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17242 del 28/07/2006).
In tale senso anche di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18352 del 27/06/2023 che ha affermato “In tema di contratti bancari regolati in conto corrente, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, o il fideiussore del cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevino specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni.”
Nel caso di specie, l'azione proposta risulta, dunque, meramente esplorativa, prescindendo del tutto da un esame concreto delle specifiche condizioni contrattuali pattuite tra le parti e dalle condotte tenute nella fattispecie concreta da parte dell'istituto di credito (cfr. in questo senso, Trib. Roma, 29/01/2020, n. 1981 Trib. Roma, 29.05.2019, n. 11385; Trib. Roma, 20.02.2019, n. 3869; Trib. Spoleto, 9.02.2019, n. 119; Trib. Modena, 9.02.2018, n. 235; Trib. Bologna 31.01.2018, n. 20093; Trib. Reggio Emilia 12.05.2017, n. 472; Trib. Roma 26.02.2013, n. 4233).
La genericità delle doglianze e l'assenza di allegazioni rende inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in quanto essa avrebbe assunto un carattere meramente esplorativo e suppletivo dell'onere di allegazione in capo all'opponente.
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (in tal senso, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. n. 30218/2017, Cass. 10373/2019; Cass. Sez. III 9060/2003; Cass. 3191/2006; Cass. 16778/2009; Cass. n. 3130/2011).
Analogamente, la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte opponente risulta inammissibile perché generica e, in difetto di allegazione e prova del rigetto di una eventuale precedente richiesta avanzata dal cliente all'istituto di credito, priva di giustificazione in merito alla impossibilità di acquisire aliunde la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c.
4. Le ulteriori doglianze ed eccezioni contenute nella seconda memoria di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. di parte opponente - non costituenti replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, né eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime - e nella memoria conclusionale di parte opponente del 27.6.2025, appaiono tardive e quindi inammissibili.
7 5. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma ed esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (arg. ex Cass., Sez. 6-3, n. 17577 del 04/07/2018), tenuto conto della natura e del valore della controversia, del grado di complessità minimo delle questioni trattate, della natura documentale della lite, nonché delle fasi che hanno caratterizzato il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.810/2020;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso il giorno 8.7.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
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