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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1400/2022 R. G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] int. A, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Carnevale, giusta mandato in calce al ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla in Sinni (Pz) alla c\da
Sant'Elania n.12
ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in Senise (Pz) alla via Capitano Sole Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Canonico, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (Pz) al viale Colombo n. 2
resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per le parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024; il P.M. in data 8.01.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14 1. Con ricorso depositato in data 25.10.2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il 1.09.2018 in Senise Controparte_1
(Pz), dal quale è nata il [...] a [...]; che da tempo i rapporti tra essi Per_1
coniugi si sono deteriorati essendo venuto meno l'affectio maritalis e pertanto è interesse della ricorrente separarsi legalmente. Su tali premesse la ricorrente ha chiesto al Presidente del
Tribunale, previa comparizione personale dei coniugi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con la figlia di cui chiede l'affido e il collocamento presso la sua casa.
3. Assegnare un assegno di mantenimento alla figlia pari ad € 500,00 mensili, che il Per_1 padre verserà alla madre oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria depositata il 31.01.2023, si è costituito il Controparte_1 quale ha dedotto di non essere responsabile del venir meno dell'affectio maritalis; che si è sempre comportato come un marito e un padre irreprensibile;
che è costretto a subire gli effetti della separazione per esclusiva volontà della ricorrente;
che da qualche mese il comportamento della di lui moglie è diventato intollerabile a causa di litigi che hanno esasperato il rapporto di coppia;
che al fine di evitare effetti negativi sulla tranquillità della figlia minore è stato costretto ad abbandonare la casa familiare dalla quale è stato “cacciato” dalla ricorrente sul presupposto che l'immobile è di sua proprietà; che ha dovuto fare rientro al paese di origine, presso l'abitazione dei genitori ed è alla ricerca di una nuova abitazione;
che, invero, ha contribuito al completamento della casa familiare in cui ha sempre dimorato con la moglie e la figlia provvedendo all'acquisto di mobili e suppellettili per l'arredo e dalla quale è stato allontanato senza alcun motivo.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la Separazione Personale dei coniugi – e di conseguenza autorizzare i coniugi a vivere Controparte_1 Parte_1 separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con collocazione presso l'abitazione della madre Persona_2 che continuerà ad abitare l'immobile sito in Senise alla Via Capitano Sole.
3. Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore concedendo allo stesso il diritto Per_1
di trattenere con sé la minore alternativamente nei fine settimana e due pomeriggi nel corso della stessa compatibilmente alle esigenze della minore trascorrendo inoltre alternativamente alla pagina 2 di 14 madre le festività in calendario e le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi.
4. Porre a carico del Sig. un Assegno mensile di mantenimento per la figlia pari ad € Controparte_1
200,00 tenuto conto delle sue condizioni economiche e della necessità di reperire altra abitazione.
Con vittoria di Spese, Competenze ed Onorari di Giudizio, oltre CAP ed IVA come per Legge”.
All'udienza di prima comparizione del 15.02.2023 i coniugi sono comparsi personalmente e, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti urgenti e temporanei: “1.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 2 Assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
3. Affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori presso la madre;
4. Il padre non convivente potrà vedere la figlia, di anni due, due volte a settimana per due ore a volta, nei giorni che saranno concordati tra i coniugi o, in mancanza, nei giorni di martedì e venerdì;
5. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
8. la prole minore o la madre trascorrerà, ad anni alterni e nei limiti orari fissati prima per il padre: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
9. Per contribuire al mantenimento della prole a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici
ISTA, di complessivi Euro 350,00. - Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi. 10. A carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”. Con prosieguo del giudizio innanzi al G.I..
pagina 3 di 14 Con memoria integrativa ex art. 709 ter c.p.c. depositata il 2.03.2023, ha Parte_1 chiesto l'addebito della separazione nei confronti di a causa della sua Controparte_1
dipendenza dalle droghe, fonte di liti litigi anche alla presenza della minore e ha precisato le conclusioni come di seguito: “che, venga dichiarata la separazione tra e Parte_1
addebitando la stessa a carico del convenuto , che a causa della Controparte_1 Controparte_1
sua totale irresponsabilità e inaffidabilità, ha totalmente disatteso i suoi obblighi matrimoniali e genitoriali;
che, la bambina venga affidata con affido superesclusivo alla madre
[...]
; che, gli incontri tra padre e figlia, avvengano in uno spazio protetto alla presenza dei Parte_1
Servizi sociali territorialmente competenti, atteso che l'interesse primario è la tutela della minore, nonché la protezione della bambina da eventuali situazioni di pericolo al quale il padre potrebbe esporla;
- che, il di riferimento territoriale svolga ai sensi dell'art.210 c.p.c. (ante - CP_2
Cartabia) un relazione sullo stato della tossicodipendenza del Sig. ovvero sulla Controparte_1 potenzialità dello stesso all'eventuale compromissione della capacità genitoriale;
che, venga all'uopo nominata una CTU psicodiagnostica (analisi del capello) per valutare quanto l'eventuale tossico - dipendenza abbia inciso sulla capacità genitoriale;
che, venga disposto un assegno di mantenimento anche nei confronti della ricorrente in conseguenza dell'addebito, Parte_1
nonché condanna ai danni morali. Con condanna anche alle spese di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta ex art 709 c.p.c, depositata il 27.03.2023, Controparte_1 ha contestato sia la richiesta di addebito della separazione sia l'istanza di affidamento esclusivo della minore e, previa richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.02.2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare modificare l'Ordinanza Presidenziale del
15/02/2023 in modo da: - regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore concedendo, allo stesso, il diritto di trattenere con sé la minore, alternativamente Per_1 al coniuge, nei fine settimana e aumentando a quattro ore continuative, anziché due, l'orario di visita, nei due pomeriggi, nel corso della settimana, compatibilmente alle esigenze della minore e concedendo al padre, inoltre, di trascorrere, alternativamente alla madre, le festività in calendario e le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi;
- In ogni caso, si insiste per la modifica dell'Ordinanza ex art. 708 C.p.C. del Presidente del Tribunale di Lagonegro relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario con modalità tali da consentire al padre di poter continuare ad avere un rapporto affettivo, continuativo e significativo con la propria figlia nel rispetto delle normative vigenti;
Statuire che l'assegno di mantenimento della figlia minore venga pagina 4 di 14 ridotto ad € 200,00 o ad altra somma mensile a carico del genitore non collocatario;
Nel merito si chiede che: - venga dichiarata la Separazione Giudiziale tra i coniugi e Parte_1
addebitando la stessa alla Ricorrente per colpa;
- venga Controparte_1 Parte_1 disposto l'affido condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con Persona_2 collocazione presso l'abitazione della madre sita in Senise alla Via Capitano Sole e che venga regolamentato il diritto di visita per così come chiesto nelle conclusioni della Comparsa di
Costituzione e Risposta del 31/01/2023. Con vittoria di spese e onorari”.
Con ordinanza del 1.05.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.04.2023, è stato parzialmente modificato il punto 4) dell'ordinanza presidenziale del
15.02.2023 ed è stato previsto che “il padre non convivente potrà vedere la figlia due volte a settimana per tre ore nei giorni che saranno concordati tra i coniugi, o, in mancanza di martedì e venerdì” e assegnati i termini ex art 183 comma VI c.p.c..
Con successivo provvedimento del 13.12.2023, l'ordinanza presidenziale del 15.02.2023 è stata parzialmente modifica nella parte relativa al diritto di visita del padre non collocatario nel periodo delle festività nei seguenti termini: “il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il 25
o il 26 dicembre - il 31 dicembre o il 1 gennaio – la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
in tali occasioni il padre starà con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:30”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2024, con ordinanza del 7.02.2024, è stata disposta indagine socio-ambientale a cura dei Servizi Sociali del Comune di Senise sulle condizioni di vita della minore , nonché sulla relazione con i genitori con Persona_2
particolare riferimento al genitore non convivente , alla regolarità della Controparte_1 frequentazione della minore con il padre e alle ragioni di un'eventuale difficoltà di frequentazione tra i predetti, oltre a effettuare indagine, previa audizione di entrambi i genitori, con accesso ai rispettivi domicili, acquisizioni di informazioni in ambito familiare ed eventualmente anche scolastico nonché presso il SERD competente territorialmente per quanto concerne l'NT in ordine al dedotto stato di tossicodipendenza.
Con successivo provvedimento del 20.06.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2024, sono stati modificati i provvedimenti presidenziali limitatamente al diritto di visita del padre alla minore prevedendo, in aggiunta a quanto già disposto, che CP_1
“possa stare con la figlia a week end alterni il sabato o la domenica, in assenza di
[...] Per_1
diverso accordo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con onere di prelevare la minore presso la sua pagina 5 di 14 residenza e di ivi ricondurla a fine giornata” con proseguimento del monitoraggio a cura del
Servizi sociali del Comune di Senise invitandoli al deposito di una nuova relazione entro il
15.10.2024.
Con ordinanza del 6.11.2024 resa a scioglimento dell'udienza del 4.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata in decisone al Collegio con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusionali con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
La causa è stata istruita essenzialmente con prove documentali.
Il P.M. in data 8.01.2025 nulla ha opposto.
3. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'accusa che la ricorrente ha rivolto al coniuge, nonché l'indifferenza di entrambi ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nella specie, avendo ciascuna delle parti chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario anche accertare se e a chi tale situazione sia ascrivibile.
Orbene, le pronunce invocate presuppongono che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). Ancora, secondo la S.C., “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/08/2014, n. 18074).
pagina 6 di 14 Tanto premesso, la ricorrente ha individuato quale causa della separazione la dipendenza dalle droghe e dalla ludopatia del di lei marito le quali sarebbero state le causa dirette della violazione dei doveri coniugali tanto da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il resistente, pur non negando di avere avuto problemi in passato con l'uso delle droghe, ha contestato in toto le dichiarazioni della ricorrente.
Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa non può dirsi raggiunta pienamente la prova in merito all'efficacia causale delle condotte che la ricorrente addebita al resistente rispetto all'intollerabilità della convivenza;
in particolare, in ordine alla dedotta dipendenza da droghe e da ludopatie, evocata in via del tutto generale, la ricorrente non ha provato in alcun modo che siano state la causa della separazione essendo, invece, emersa una forte conflittualità tra essi coniugi risalente nel tempo.
Innanzitutto dalla documentazione in atti si evince che l' effettivamente ha avuto in CP_1 passato problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti ma si tratta di un problema risalente e di molto antecedente al matrimonio (2018) e quindi all'unione tra le odierne parti, affrontato con la dovuta consapevolezza dal resistente già dal 2008 e peraltro superato. In particolare in atti vi è il certificato del 14.03.2023 del Serd di Lagonegro, rilasciata dal dott. , dal quale Persona_3
emerge che è stato in carico al Serd di Lagonegro dal 25.08.2008 per “Abuso di Controparte_1
oppioidi, non specificato, Abuso di cocaina, non specificato, Abuso di cannabinnoidi, in remissione. La sua frequentazione al Servizio è stata assidua, come da disposizione del piano terapeutico impostato, inoltre dallo storico degli esami tossicologici effettuati, range dal
25.08.2008 al 14.03.2023, si evince la sua costante positività alla assunzione del farmaco sostitutivo prescrittogli e la sua costante negatività all'uso delle principali droghe d'abuso. In merito alla problematica “ludopatia” non ha mai manifestato segni clinici tali da indirizzare alla ricerca e studio della problematica stessa”; nonché certificato degli esami tossicologici con esito negativo eseguiti il 21.02.2023 presso l'Ospedale di Lagonegro, ove è stato accompagnato dai
CC. di Senise per l'accertamento (all. n. 7 e n. 3 comparsa di costituzione del 27.03.2023 di parte resistente). Inoltre, il resistente ha depositato Certificato dell'ASP Lagonegro – Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze del 27/06/2023 rilasciata dal dott. dal quale risulta Persona_3
“dimesso dopo programma a scalare del farmaco sostitutivo. Ad oggi non vi sono sintomi e/o segni di riattivazione delle sue problematiche che lo portano al Serd di Lagonegro e quindi al pagina 7 di 14 momento non necessità di alcun trattamento psico-speciale né tantomeno farmacologico” (all. n.
3 memoria istruttoria del 29.06.2023 prod. parte resistente).
Alla luce della documentazione sopra esaminata deve ritenersi provato che i problemi di dipendenza di sono molto risalenti e senz'altro antecedenti al matrimonio (2018) Controparte_1
risalendo almeno al 2008, data della presa in carico al Serd di Lagonegro, quindi, molto prima del matrimonio;
inoltre emerge che l'NT ha costantemente sostenuto un percorso terapeutico, graduale e progressivo, interrotto su indicazione del SERD in data 8.04.2024; per quanto riguarda la ludopatia non sono risultati segni clinici né vi è prova ai fini della domanda di addebito in esame. Ciò che appare dirimente ai fini della domanda in esame è che comunque la ricorrente era perfettamente a conoscenza dei problemi in questione, come emerge anche dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'assistente sociale (cfr. relazione del 30.05.2024 dei SS. del Comune di
Senise) e che non vi è prova che, negli anni del matrimonio, l' a causa di presunti CP_1 problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti abbia avuto comportamenti tali da rendere la convivenza intollerabile. Di contro è emerso che l'NT ha intrapreso nel 2008 un percorso terapeutico presso il Serd di Lagonegro, che il programma terapeutico e di monitoraggio si sono interrotti ad aprile 2024 su indicazione del Serd e, infine, che nei sedici anni di percorso il monitoraggio dei cataboliti urinari ha sempre dato esito negativo alle principali sostanze d'abuso
(cfr. attestazione Serd Lagonegro 23.05.2024).
Anche in ordine alla dedotta ludopatia, dalla certificazione sopra richiamata, è risultata in remissione e, comunque, la ricorrente non ha provato che essa sia la conseguenza diretta della disgregazione del nucleo familiare in quanto si è limitata a produrre gli estratti conto del c/c. n.
003/2022, intestato a entrambi i coniugi, relativo al 2022 e visura con elenco soggetti RIES dell' dalla quale risulta che svolge Parte_2 Controparte_3 attività di “Bar o esercizio assimilabile” (all. nn. 1 e 2 memoria istruttoria del 29.06.2023 parte ricorrente).
Alla luce, dunque, di tali considerazioni va respinta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Parimenti è da dirsi con riguardo alla domanda di addebito avanzata da parte resistente attesa la genericità della formulazione e l'assenza di prova in merito all'efficienza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza.
4. Passando ad esaminare le statuizioni relative alla figlia (7.08.2020), la ricorrente ha Per_1
pagina 8 di 14 chiesto l'affidamento esclusivo.
Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il giudice è chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016). E quindi la regola generale, secondo il nostro ordinamento, è l'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che «l'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso, ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 1645/2022; conf. Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 977/2017; Cass.
n. 27/2017; Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori pagina 9 di 14 responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 26587/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Tanto precisato, non vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale in termini di incompatibilità con la tutela dell'interesse primario della prole.
Dagli atti di causa non emergono elementi sufficienti per disporre l'affido esclusivo della minore in favore della madre, come da ella richiesto. Dalla relazione dei Servizi sociali del 30.05.2024 è emerso che durante l'incontro della bambina con il padre presso l'ufficio comunale, la minore è apparsa tranquilla nel rapporto con il padre, si è affidata alle sue cure ed attenzioni;
si è seduta in braccio al padre, ha dialogato con l'assistente sociale raccontando come aveva trascorso il pomeriggio con il papà e mostrando gli occhialini che le aveva comprato. In buona sostanza, la bambina è apparsa serena nel rapporto con entrambi i genitori e in particolare la frequentazione della stessa con il padre sembra regolare, secondo le modalità e i tempi previsti dal provvedimento dell'A.G..
A fronte, dunque, del contesto generale emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che vada confermato il regime di affido condiviso a entrambi i genitori della minore con Per_1
collocazione presso la madre nel nuovo domicilio.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, nel corso del giudizio sono state gradualmente ampliate le condizioni di visita della minore, il Tribunale ritiene tuttavia che allo stato in ragione dell'età della minore, di soli 4 anni, e della necessità che il padre porti a termine il suo percorso di assunzione del ruolo genitoriale nonché del dato di fatto che il padre allo stato non ha una sua abitazione, essendo tornato a vivere, dopo la separazione, presso la casa dei suoi genitori, non appare, allo stato, possibile disporre il pernotto della piccola presso il padre. In ragione Per_1
pagina 10 di 14 delle distanze tra i luoghi di residenza del padre e della minore appare opportuno che il diritto di visita settimanale, nei due giorni previsti, sia portato da tre a quattro ore laddove possibile e compatibile con i turni di lavoro del padre.
In definitiva, il Tribunale dispone che: il padre non convivente potrà vedere la figlia due volte a settimana per quattro ore nei giorni che saranno concordati tra i coniugi, o, in mancanza di martedì e venerdì; il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il 25 o il 26 dicembre - il 31 dicembre o il 1 gennaio – la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
in tali occasioni il padre starà con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:30; per quanto riguarda i week end il padre potrà stare con la figlia alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00, Per_1
con onere di prelevare la minore presso la sua residenza e di ivi ricondurla a fine giornata, salvo diverso accordo anche in considerazione dei turni di lavoro dei genitori.
5. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Senise (Pz) alla via via Capitano Sole Fortunato
n.1 int. A, rimarrà assegnata alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia , Per_1
minorenne.
6. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economico reddituale del resistente per come desumibili dalla documentazione in atti (cfr certificazione unica 2020, reddito da lavoro di euro 18.930,64; certificazione unica 2021, reddito da lavoro di euro 18.797,44) e della necessità dell' di rinvenire un nuovo appartamento CP_1 ove andare ad abitare, ritiene di confermare quanto statuito in sede presidenziale con l'ordinanza del 15.02.2023. Il Tribunale pertanto pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro 350,00, oltre all'obbligo di corrispondere alla madre nella misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche), non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”.
7. La domanda di mantenimento avanzata per la prima volta dalla ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Ad ogni buon conto, in ordine alla richiesta di mantenimento è noto, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, che al coniuge, cui non sia addebitata la pagina 11 di 14 separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. tra le altre
Cass. n.1480/2006; Cass. n. 23071/2005). Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente svolga attività lavorativa. I coniugi
Parte sono entrambi presso la RSA di Chiaromonte. Dalla documentazione reddituale versata in atti risulta la ricorrente che nell'anno 2021 ha ricevuto un reddito di euro 15.587,00 con un'imposta d lorda di euro 3.488,00.
8. Parimenti inammissibile è la domanda risarcimento del danno morale avanzata dalla ricorrente in quanto tardivamente proposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, per costante giurisprudenza, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro;
etc. Invero l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. Invero, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze e considerata la natura del procedimento sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le pagina 12 di 14 spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ pronunzia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Parte_1
Stigliano (Mt) il 18.09.1985;
➢ rigetta le reciproche domande di addebito;
➢ assegna la casa coniugale sita in Senise (Pz), alla via Capitano Sole Fortunato n. 1 int. A,
a che la abiterà unitamente alla minore;
Parte_1 Per_1
➢ affida la figlia (n. il 7.08.2020) in maniera condivisa a entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre e diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
➢ pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1
mese, a a titolo di mantenimento per la somma mensile di Parte_1 Per_1
complessivi euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT da febbraio 2026, oltre all'obbligo di corrispondere alla ricorrente nella misura del 50% le spese necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione
(iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi;
➢ rigetta la richiesta di mantenimento di parte ricorrente;
➢ dichiara inammissibile la domanda risarcimento del danno avanzata da Parte_1
;
[...]
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Senise per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (Atto n. 22, Parte II, Serie A, registro di matrimonio dell'anno 2018).
pagina 13 di 14 In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro il 6 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1400/2022 R. G. promossa da:
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] int. A, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Carnevale, giusta mandato in calce al ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Francavilla in Sinni (Pz) alla c\da
Sant'Elania n.12
ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in Senise (Pz) alla via Capitano Sole Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Canonico, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro (Pz) al viale Colombo n. 2
resistente avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: per le parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.11.2024; il P.M. in data 8.01.2025 nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 14 1. Con ricorso depositato in data 25.10.2022 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario con il 1.09.2018 in Senise Controparte_1
(Pz), dal quale è nata il [...] a [...]; che da tempo i rapporti tra essi Per_1
coniugi si sono deteriorati essendo venuto meno l'affectio maritalis e pertanto è interesse della ricorrente separarsi legalmente. Su tali premesse la ricorrente ha chiesto al Presidente del
Tribunale, previa comparizione personale dei coniugi, di accogliere le seguenti conclusioni: “1.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2. Assegnare la casa coniugale alla ricorrente, che vi continuerà a vivere con la figlia di cui chiede l'affido e il collocamento presso la sua casa.
3. Assegnare un assegno di mantenimento alla figlia pari ad € 500,00 mensili, che il Per_1 padre verserà alla madre oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con memoria depositata il 31.01.2023, si è costituito il Controparte_1 quale ha dedotto di non essere responsabile del venir meno dell'affectio maritalis; che si è sempre comportato come un marito e un padre irreprensibile;
che è costretto a subire gli effetti della separazione per esclusiva volontà della ricorrente;
che da qualche mese il comportamento della di lui moglie è diventato intollerabile a causa di litigi che hanno esasperato il rapporto di coppia;
che al fine di evitare effetti negativi sulla tranquillità della figlia minore è stato costretto ad abbandonare la casa familiare dalla quale è stato “cacciato” dalla ricorrente sul presupposto che l'immobile è di sua proprietà; che ha dovuto fare rientro al paese di origine, presso l'abitazione dei genitori ed è alla ricerca di una nuova abitazione;
che, invero, ha contribuito al completamento della casa familiare in cui ha sempre dimorato con la moglie e la figlia provvedendo all'acquisto di mobili e suppellettili per l'arredo e dalla quale è stato allontanato senza alcun motivo.
Su tali premesse ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare la Separazione Personale dei coniugi – e di conseguenza autorizzare i coniugi a vivere Controparte_1 Parte_1 separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con collocazione presso l'abitazione della madre Persona_2 che continuerà ad abitare l'immobile sito in Senise alla Via Capitano Sole.
3. Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore concedendo allo stesso il diritto Per_1
di trattenere con sé la minore alternativamente nei fine settimana e due pomeriggi nel corso della stessa compatibilmente alle esigenze della minore trascorrendo inoltre alternativamente alla pagina 2 di 14 madre le festività in calendario e le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi.
4. Porre a carico del Sig. un Assegno mensile di mantenimento per la figlia pari ad € Controparte_1
200,00 tenuto conto delle sue condizioni economiche e della necessità di reperire altra abitazione.
Con vittoria di Spese, Competenze ed Onorari di Giudizio, oltre CAP ed IVA come per Legge”.
All'udienza di prima comparizione del 15.02.2023 i coniugi sono comparsi personalmente e, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data e allegata al verbale di udienza, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti urgenti e temporanei: “1.
Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 2 Assegna la casa familiare ad abitazione della moglie;
3. Affida la prole minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori presso la madre;
4. Il padre non convivente potrà vedere la figlia, di anni due, due volte a settimana per due ore a volta, nei giorni che saranno concordati tra i coniugi o, in mancanza, nei giorni di martedì e venerdì;
5. I genitori si scambieranno un recapito telefonico, per rendersi reperibili in occasione di qualsiasi comunicazione urgente riguardante la prole minore;
in mancanza, il coniuge inadempiente sarà esposto all'obbligo del risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o della prole per la difficoltà di essere reperiti;
8. la prole minore o la madre trascorrerà, ad anni alterni e nei limiti orari fissati prima per il padre: i giorni 24-25 oppure 26 dicembre;
i giorni 31 dicembre oppure 1 e 2 gennaio;
nonché i giorni di sabato Santo oppure Pasqua e lunedì in albis.
9. Per contribuire al mantenimento della prole a carico del padre pone l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici
ISTA, di complessivi Euro 350,00. - Salva diversa determinazione da parte del G.I. dopo approfondite indagini condotte a mezzo della Polizia Tributaria sulla capacità reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi. 10. A carico del padre pone anche l'obbligo di corrispondere alla madre misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”. Con prosieguo del giudizio innanzi al G.I..
pagina 3 di 14 Con memoria integrativa ex art. 709 ter c.p.c. depositata il 2.03.2023, ha Parte_1 chiesto l'addebito della separazione nei confronti di a causa della sua Controparte_1
dipendenza dalle droghe, fonte di liti litigi anche alla presenza della minore e ha precisato le conclusioni come di seguito: “che, venga dichiarata la separazione tra e Parte_1
addebitando la stessa a carico del convenuto , che a causa della Controparte_1 Controparte_1
sua totale irresponsabilità e inaffidabilità, ha totalmente disatteso i suoi obblighi matrimoniali e genitoriali;
che, la bambina venga affidata con affido superesclusivo alla madre
[...]
; che, gli incontri tra padre e figlia, avvengano in uno spazio protetto alla presenza dei Parte_1
Servizi sociali territorialmente competenti, atteso che l'interesse primario è la tutela della minore, nonché la protezione della bambina da eventuali situazioni di pericolo al quale il padre potrebbe esporla;
- che, il di riferimento territoriale svolga ai sensi dell'art.210 c.p.c. (ante - CP_2
Cartabia) un relazione sullo stato della tossicodipendenza del Sig. ovvero sulla Controparte_1 potenzialità dello stesso all'eventuale compromissione della capacità genitoriale;
che, venga all'uopo nominata una CTU psicodiagnostica (analisi del capello) per valutare quanto l'eventuale tossico - dipendenza abbia inciso sulla capacità genitoriale;
che, venga disposto un assegno di mantenimento anche nei confronti della ricorrente in conseguenza dell'addebito, Parte_1
nonché condanna ai danni morali. Con condanna anche alle spese di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta ex art 709 c.p.c, depositata il 27.03.2023, Controparte_1 ha contestato sia la richiesta di addebito della separazione sia l'istanza di affidamento esclusivo della minore e, previa richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale del 15.02.2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ In via preliminare modificare l'Ordinanza Presidenziale del
15/02/2023 in modo da: - regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore concedendo, allo stesso, il diritto di trattenere con sé la minore, alternativamente Per_1 al coniuge, nei fine settimana e aumentando a quattro ore continuative, anziché due, l'orario di visita, nei due pomeriggi, nel corso della settimana, compatibilmente alle esigenze della minore e concedendo al padre, inoltre, di trascorrere, alternativamente alla madre, le festività in calendario e le vacanze estive per almeno 15 giorni continuativi;
- In ogni caso, si insiste per la modifica dell'Ordinanza ex art. 708 C.p.C. del Presidente del Tribunale di Lagonegro relativamente al diritto di visita del genitore non collocatario con modalità tali da consentire al padre di poter continuare ad avere un rapporto affettivo, continuativo e significativo con la propria figlia nel rispetto delle normative vigenti;
Statuire che l'assegno di mantenimento della figlia minore venga pagina 4 di 14 ridotto ad € 200,00 o ad altra somma mensile a carico del genitore non collocatario;
Nel merito si chiede che: - venga dichiarata la Separazione Giudiziale tra i coniugi e Parte_1
addebitando la stessa alla Ricorrente per colpa;
- venga Controparte_1 Parte_1 disposto l'affido condiviso ad entrambi i coniugi della figlia minore con Persona_2 collocazione presso l'abitazione della madre sita in Senise alla Via Capitano Sole e che venga regolamentato il diritto di visita per così come chiesto nelle conclusioni della Comparsa di
Costituzione e Risposta del 31/01/2023. Con vittoria di spese e onorari”.
Con ordinanza del 1.05.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.04.2023, è stato parzialmente modificato il punto 4) dell'ordinanza presidenziale del
15.02.2023 ed è stato previsto che “il padre non convivente potrà vedere la figlia due volte a settimana per tre ore nei giorni che saranno concordati tra i coniugi, o, in mancanza di martedì e venerdì” e assegnati i termini ex art 183 comma VI c.p.c..
Con successivo provvedimento del 13.12.2023, l'ordinanza presidenziale del 15.02.2023 è stata parzialmente modifica nella parte relativa al diritto di visita del padre non collocatario nel periodo delle festività nei seguenti termini: “il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il 25
o il 26 dicembre - il 31 dicembre o il 1 gennaio – la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
in tali occasioni il padre starà con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:30”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.02.2024, con ordinanza del 7.02.2024, è stata disposta indagine socio-ambientale a cura dei Servizi Sociali del Comune di Senise sulle condizioni di vita della minore , nonché sulla relazione con i genitori con Persona_2
particolare riferimento al genitore non convivente , alla regolarità della Controparte_1 frequentazione della minore con il padre e alle ragioni di un'eventuale difficoltà di frequentazione tra i predetti, oltre a effettuare indagine, previa audizione di entrambi i genitori, con accesso ai rispettivi domicili, acquisizioni di informazioni in ambito familiare ed eventualmente anche scolastico nonché presso il SERD competente territorialmente per quanto concerne l'NT in ordine al dedotto stato di tossicodipendenza.
Con successivo provvedimento del 20.06.2024, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.06.2024, sono stati modificati i provvedimenti presidenziali limitatamente al diritto di visita del padre alla minore prevedendo, in aggiunta a quanto già disposto, che CP_1
“possa stare con la figlia a week end alterni il sabato o la domenica, in assenza di
[...] Per_1
diverso accordo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con onere di prelevare la minore presso la sua pagina 5 di 14 residenza e di ivi ricondurla a fine giornata” con proseguimento del monitoraggio a cura del
Servizi sociali del Comune di Senise invitandoli al deposito di una nuova relazione entro il
15.10.2024.
Con ordinanza del 6.11.2024 resa a scioglimento dell'udienza del 4.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata riservata in decisone al Collegio con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi conclusionali con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
La causa è stata istruita essenzialmente con prove documentali.
Il P.M. in data 8.01.2025 nulla ha opposto.
3. Tanto premesso il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'accusa che la ricorrente ha rivolto al coniuge, nonché l'indifferenza di entrambi ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nella specie, avendo ciascuna delle parti chiesto la pronuncia di addebito nei confronti dell'altro coniuge, è necessario anche accertare se e a chi tale situazione sia ascrivibile.
Orbene, le pronunce invocate presuppongono che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte di uno dei coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). Ancora, secondo la S.C., “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. civ. Sez. I Sent., 20/08/2014, n. 18074).
pagina 6 di 14 Tanto premesso, la ricorrente ha individuato quale causa della separazione la dipendenza dalle droghe e dalla ludopatia del di lei marito le quali sarebbero state le causa dirette della violazione dei doveri coniugali tanto da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il resistente, pur non negando di avere avuto problemi in passato con l'uso delle droghe, ha contestato in toto le dichiarazioni della ricorrente.
Dall'esame complessivo della documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa non può dirsi raggiunta pienamente la prova in merito all'efficacia causale delle condotte che la ricorrente addebita al resistente rispetto all'intollerabilità della convivenza;
in particolare, in ordine alla dedotta dipendenza da droghe e da ludopatie, evocata in via del tutto generale, la ricorrente non ha provato in alcun modo che siano state la causa della separazione essendo, invece, emersa una forte conflittualità tra essi coniugi risalente nel tempo.
Innanzitutto dalla documentazione in atti si evince che l' effettivamente ha avuto in CP_1 passato problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti ma si tratta di un problema risalente e di molto antecedente al matrimonio (2018) e quindi all'unione tra le odierne parti, affrontato con la dovuta consapevolezza dal resistente già dal 2008 e peraltro superato. In particolare in atti vi è il certificato del 14.03.2023 del Serd di Lagonegro, rilasciata dal dott. , dal quale Persona_3
emerge che è stato in carico al Serd di Lagonegro dal 25.08.2008 per “Abuso di Controparte_1
oppioidi, non specificato, Abuso di cocaina, non specificato, Abuso di cannabinnoidi, in remissione. La sua frequentazione al Servizio è stata assidua, come da disposizione del piano terapeutico impostato, inoltre dallo storico degli esami tossicologici effettuati, range dal
25.08.2008 al 14.03.2023, si evince la sua costante positività alla assunzione del farmaco sostitutivo prescrittogli e la sua costante negatività all'uso delle principali droghe d'abuso. In merito alla problematica “ludopatia” non ha mai manifestato segni clinici tali da indirizzare alla ricerca e studio della problematica stessa”; nonché certificato degli esami tossicologici con esito negativo eseguiti il 21.02.2023 presso l'Ospedale di Lagonegro, ove è stato accompagnato dai
CC. di Senise per l'accertamento (all. n. 7 e n. 3 comparsa di costituzione del 27.03.2023 di parte resistente). Inoltre, il resistente ha depositato Certificato dell'ASP Lagonegro – Dipartimento
Salute Mentale e Dipendenze del 27/06/2023 rilasciata dal dott. dal quale risulta Persona_3
“dimesso dopo programma a scalare del farmaco sostitutivo. Ad oggi non vi sono sintomi e/o segni di riattivazione delle sue problematiche che lo portano al Serd di Lagonegro e quindi al pagina 7 di 14 momento non necessità di alcun trattamento psico-speciale né tantomeno farmacologico” (all. n.
3 memoria istruttoria del 29.06.2023 prod. parte resistente).
Alla luce della documentazione sopra esaminata deve ritenersi provato che i problemi di dipendenza di sono molto risalenti e senz'altro antecedenti al matrimonio (2018) Controparte_1
risalendo almeno al 2008, data della presa in carico al Serd di Lagonegro, quindi, molto prima del matrimonio;
inoltre emerge che l'NT ha costantemente sostenuto un percorso terapeutico, graduale e progressivo, interrotto su indicazione del SERD in data 8.04.2024; per quanto riguarda la ludopatia non sono risultati segni clinici né vi è prova ai fini della domanda di addebito in esame. Ciò che appare dirimente ai fini della domanda in esame è che comunque la ricorrente era perfettamente a conoscenza dei problemi in questione, come emerge anche dalle dichiarazioni dalla stessa rese all'assistente sociale (cfr. relazione del 30.05.2024 dei SS. del Comune di
Senise) e che non vi è prova che, negli anni del matrimonio, l' a causa di presunti CP_1 problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti abbia avuto comportamenti tali da rendere la convivenza intollerabile. Di contro è emerso che l'NT ha intrapreso nel 2008 un percorso terapeutico presso il Serd di Lagonegro, che il programma terapeutico e di monitoraggio si sono interrotti ad aprile 2024 su indicazione del Serd e, infine, che nei sedici anni di percorso il monitoraggio dei cataboliti urinari ha sempre dato esito negativo alle principali sostanze d'abuso
(cfr. attestazione Serd Lagonegro 23.05.2024).
Anche in ordine alla dedotta ludopatia, dalla certificazione sopra richiamata, è risultata in remissione e, comunque, la ricorrente non ha provato che essa sia la conseguenza diretta della disgregazione del nucleo familiare in quanto si è limitata a produrre gli estratti conto del c/c. n.
003/2022, intestato a entrambi i coniugi, relativo al 2022 e visura con elenco soggetti RIES dell' dalla quale risulta che svolge Parte_2 Controparte_3 attività di “Bar o esercizio assimilabile” (all. nn. 1 e 2 memoria istruttoria del 29.06.2023 parte ricorrente).
Alla luce, dunque, di tali considerazioni va respinta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente.
Parimenti è da dirsi con riguardo alla domanda di addebito avanzata da parte resistente attesa la genericità della formulazione e l'assenza di prova in merito all'efficienza causale rispetto all'intollerabilità della convivenza.
4. Passando ad esaminare le statuizioni relative alla figlia (7.08.2020), la ricorrente ha Per_1
pagina 8 di 14 chiesto l'affidamento esclusivo.
Va premesso che, con riguardo al regime di affidamento dei minori, ogni provvedimento dev'essere adottato assumendo a parametro fondamentale il superiore interesse morale e materiale della prole, così come disposto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il giudice è chiamato a «privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore» (cfr. Cass. civile n. 27 del 3.01.2017; Cass. civile n. 14728 del 19.07.2016). E quindi la regola generale, secondo il nostro ordinamento, è l'affido condiviso nel rispetto della bigenitorialità. In tale prospettiva, deve essere prioritariamente valutata la possibilità che i minori restino affidati ad entrambi i genitori per assicurare loro il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.
Conseguentemente, l'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c. rappresenta una deroga eccezionale giustificata da una carenza educativa di uno dei due genitori tale da rendere pregiudizievole l'affido condiviso per i minori, ossia qualora ponga in serio pericolo o alteri il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico (cfr. Cass. civile n. 27591/2021; Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 5108/2012).
In tali circostanze, infatti, ciascun genitore può chiedere l'affidamento esclusivo e, in tal senso, il giudice adito provvederà, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti della prole a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
A tal proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che «l'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso, ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore» (cfr. Cass. n. 1645/2022; conf. Cass. n. 6535/2019; Cass. n. 977/2017; Cass.
n. 27/2017; Cass. n. 1777/2012; Cass. n. 5108/2012).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il pregiudizio al supremo interesse del figlio minore, nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, può determinarsi nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come pure nell'ipotesi di totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori pagina 9 di 14 responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. n. 22695/2021; Cass. n. 977/2017; Cass. n. 26587/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Tanto precisato, non vi è prova dell'inidoneità di nello svolgimento Controparte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale in termini di incompatibilità con la tutela dell'interesse primario della prole.
Dagli atti di causa non emergono elementi sufficienti per disporre l'affido esclusivo della minore in favore della madre, come da ella richiesto. Dalla relazione dei Servizi sociali del 30.05.2024 è emerso che durante l'incontro della bambina con il padre presso l'ufficio comunale, la minore è apparsa tranquilla nel rapporto con il padre, si è affidata alle sue cure ed attenzioni;
si è seduta in braccio al padre, ha dialogato con l'assistente sociale raccontando come aveva trascorso il pomeriggio con il papà e mostrando gli occhialini che le aveva comprato. In buona sostanza, la bambina è apparsa serena nel rapporto con entrambi i genitori e in particolare la frequentazione della stessa con il padre sembra regolare, secondo le modalità e i tempi previsti dal provvedimento dell'A.G..
A fronte, dunque, del contesto generale emerso nel corso del giudizio, il Collegio ritiene che vada confermato il regime di affido condiviso a entrambi i genitori della minore con Per_1
collocazione presso la madre nel nuovo domicilio.
Per quanto riguarda il diritto di visita del padre, nel corso del giudizio sono state gradualmente ampliate le condizioni di visita della minore, il Tribunale ritiene tuttavia che allo stato in ragione dell'età della minore, di soli 4 anni, e della necessità che il padre porti a termine il suo percorso di assunzione del ruolo genitoriale nonché del dato di fatto che il padre allo stato non ha una sua abitazione, essendo tornato a vivere, dopo la separazione, presso la casa dei suoi genitori, non appare, allo stato, possibile disporre il pernotto della piccola presso il padre. In ragione Per_1
pagina 10 di 14 delle distanze tra i luoghi di residenza del padre e della minore appare opportuno che il diritto di visita settimanale, nei due giorni previsti, sia portato da tre a quattro ore laddove possibile e compatibile con i turni di lavoro del padre.
In definitiva, il Tribunale dispone che: il padre non convivente potrà vedere la figlia due volte a settimana per quattro ore nei giorni che saranno concordati tra i coniugi, o, in mancanza di martedì e venerdì; il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, il 25 o il 26 dicembre - il 31 dicembre o il 1 gennaio – la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
in tali occasioni il padre starà con la figlia dalle ore 12:00 alle ore 17:30; per quanto riguarda i week end il padre potrà stare con la figlia alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 10,00 alle ore 19,00, Per_1
con onere di prelevare la minore presso la sua residenza e di ivi ricondurla a fine giornata, salvo diverso accordo anche in considerazione dei turni di lavoro dei genitori.
5. Per quanto riguarda la casa coniugale, sita in Senise (Pz) alla via via Capitano Sole Fortunato
n.1 int. A, rimarrà assegnata alla ricorrente che la abiterà unitamente alla figlia , Per_1
minorenne.
6. In ordine alle statuizioni di tipo patrimoniale, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economico reddituale del resistente per come desumibili dalla documentazione in atti (cfr certificazione unica 2020, reddito da lavoro di euro 18.930,64; certificazione unica 2021, reddito da lavoro di euro 18.797,44) e della necessità dell' di rinvenire un nuovo appartamento CP_1 ove andare ad abitare, ritiene di confermare quanto statuito in sede presidenziale con l'ordinanza del 15.02.2023. Il Tribunale pertanto pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun mese, alla madre la somma mensile, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di complessivi Euro 350,00, oltre all'obbligo di corrispondere alla madre nella misura del 50% delle spese, necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche), non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione (iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificatamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi”.
7. La domanda di mantenimento avanzata per la prima volta dalla ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Ad ogni buon conto, in ordine alla richiesta di mantenimento è noto, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, condivisa dal Collegio, che al coniuge, cui non sia addebitata la pagina 11 di 14 separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. tra le altre
Cass. n.1480/2006; Cass. n. 23071/2005). Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Orbene, nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente svolga attività lavorativa. I coniugi
Parte sono entrambi presso la RSA di Chiaromonte. Dalla documentazione reddituale versata in atti risulta la ricorrente che nell'anno 2021 ha ricevuto un reddito di euro 15.587,00 con un'imposta d lorda di euro 3.488,00.
8. Parimenti inammissibile è la domanda risarcimento del danno morale avanzata dalla ricorrente in quanto tardivamente proposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Inoltre, per costante giurisprudenza, è inammissibile la domanda proposta nel procedimento di separazione personale, volta a ottenere: il risarcimento del danno non patrimoniale o patrimoniale;
la divisione di beni;
la restituzione di somme o denaro;
etc. Invero l'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. Invero, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione - soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
9. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze e considerata la natura del procedimento sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le pagina 12 di 14 spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ pronunzia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Parte_1
Stigliano (Mt) il 18.09.1985;
➢ rigetta le reciproche domande di addebito;
➢ assegna la casa coniugale sita in Senise (Pz), alla via Capitano Sole Fortunato n. 1 int. A,
a che la abiterà unitamente alla minore;
Parte_1 Per_1
➢ affida la figlia (n. il 7.08.2020) in maniera condivisa a entrambi i genitori con Per_1
collocamento presso la madre e diritto di visita del genitore non collocatario come indicato in parte motiva;
➢ pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1
mese, a a titolo di mantenimento per la somma mensile di Parte_1 Per_1
complessivi euro 350,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT da febbraio 2026, oltre all'obbligo di corrispondere alla ricorrente nella misura del 50% le spese necessarie per la prole, mediche (generiche e specialistiche) non coperte dal SSN, scolastiche e d'istruzione
(iscrizione, libri, materiale sussidiario, gite, corsi, lezioni), di pratica sportiva, una volta ricevuta dal coniuge la prova del loro esborso tramite la documentazione di spesa rilasciata dalle strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo oppure concordati preventivamente tra i coniugi;
➢ rigetta la richiesta di mantenimento di parte ricorrente;
➢ dichiara inammissibile la domanda risarcimento del danno avanzata da Parte_1
;
[...]
➢ compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere la presente sentenza in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Senise per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile) (Atto n. 22, Parte II, Serie A, registro di matrimonio dell'anno 2018).
pagina 13 di 14 In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi
a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Lagonegro il 6 marzo 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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