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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 720 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PUTRIGNANO VINCENZO e CORVINO ALESSANDRO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv.ssa COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, l' , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“NEL MERITO, in via principale
• accertare il diritto della ricorrente alla percezione dell'anticipazione nella forma della CP_3 erogazione in unica soluzione e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione della stessa;
CP_1
• in via subordinata, accertata l'illegittima sospensione della NA con assegno mensile, condannare l' alla erogazione della residua misura della stessa ed al riconoscimento della CP_1
1 relativa contribuzione figurativa per il tempo della sua erogazione;
• in entrambi i casi, con interessi e rivalutazione;
” con vittoria di spese
Si è ritualmente costituito in giudizio deducendo: “L'Assicurata, con modulo NAcom CP_1 trasmesso nei termini (22/04/24), ha comunicato il reddito presunto 2024 ricavato dall'attività autonoma intrapresa, facendo salva, in tal modo, la possibilità di continuare a percepire la naspi mensilmente. Per il riesame della stessa ed il ripristino dei pagamenti, però, l'assicurata dovrà comunicare il reddito effettivo da attività autonoma per l'anno ormai concluso (2024) e presunto per l'anno in corso (2025).”
L' convenuto confermava che avrebbe proceduto al pagamento al momento della CP_2 ricezione della documentazione richiesta.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
È documentale in causa che il ricorrente:
- presentava domanda di NA che veniva accolta nel marzo 2024,
- apriva partita IVA 16.4.24 come lavoratrice autonoma e massaggiatrice,
- stipulava un contratto di comodato gratuito di un locale registrato solo dopo il maggio
2024,
- chiedeva in data 22.4.24 la NA anticipata,
- conseguiva nel maggio 2024 la Face Therapist e di aver quindi variato lo status e codice
ATECO da lavoratrice autonoma ad impresa individuale artigiana con stessa partita
IVA;
- solo dopo stipulava un'assicurazione professionale, acquisiva un POS e un registratore di cassa con il contratto di assistenza relativo;
acquistava prodotti e strumenti necessari per i trattamenti e di un armadio per riporli;
- riceveva il rigetto perché non proposta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, rilevando che l'attività è iniziata il 4.6.24, motivazione ribadita in sede di riesame,
- non riceveva neanche l'erogazione mensile della CP_3
***
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
*** 2 Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, l'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 in materia di anticipazione a così stabilito: CP_3
“
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione anticipata, in CP_3 unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della non dà diritto alla contribuzione figurativa, né CP_3 all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare CP_3 all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di CP_1 inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. […].”
La disposizione, in punto di anticipazione è chiaramente finalizzata a consentire che CP_3 le somme che sarebbero state nel tempo erogate a titolo di NA, vengano riconosciute in un'unica soluzione per consentire l'avvio di una attività lavorativa autonoma o comunque imprenditoriale, in un'ottica virtuosa in cui dette somme, anziché assolvere ad una mera funzione di ammortizzatore sociale, rappresentino al contrario un mezzo per consentire al soggetto istante la fuoriuscita dallo stato di disoccupazione.
In tale contesto, è quindi evidente che il lavoratore, al fine di fondare la domanda, debba dare prova (non già dell'effettivo avvio di una attività) ma che la liquidazione integrale e immediata della rappresenti un incentivo (così la lettera della norma) all'avvio di tale CP_3 attività.
Diversamente opinando, si invertirebbe l'ordine dei fattori, imponendo di fatto alla parte di avviare un'attività e poi richiedere il pagamento integrale della di fatto così vanificando il CP_3 senso della disposizione che imporrebbe alla parte di accollarsi oneri economici difficilmente sostenibili per effetto dello stato di disoccupazione e solo dopo richiedere la provvidenza economica.
Ciò ovviamente non preclude la possibilità di avviare l'attività e poi richiedere la ma CP_3 solo nella misura in cui la normativa prescrive che l'anticipo avvenga, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività medesima, così fissando unicamente il termine ultimo per presentare la domanda e non una condizione per la sua ammissibilità. 3 Il ricorrente ha proposto domanda di anticipazione dell'indennità in data 22.4.24 CP_3 dopo l'apertura della partita IVA del 16.4.24.
La convenuta non contesta in giudizio l'effettiva data di inizio dell'attività, ma richiede la comunicazione dei redditi del 2024 e presunti del 2025.
Non vi sono dubbi sulla debenza della provvidenza anche a fronte dello svolgimento di attività autonoma senza la costituzione di un'impresa, tanto basta per accertare la debenza del diritto.
***
Tanto detto, nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente dimostrato che, pendente il periodo di disoccupazione, richiedeva la partita Iva per l'esercizio di una attività economica prima della domanda di anticipazione inviava all'Ufficio del Registro delle Imprese della CP_3
Comunicazione Unica, la circostanza non è oggetto di contestazione.
In ogni caso, il convenuto non ha contestato che la circostanza che l'attività sia stata CP_2 effettivamente avviata dal ricorrente e che sia stata avviata nella data indicata dallo stesso.
Pertanto, la richiesta del ricorrente è stata tempestivamente effettuata con la prima domanda di anticipazione e ha errato nel rigettare tale domanda al ricorrente sotto tale CP_3 CP_1 primo profilo.
***
La convenuta ha inoltre eccepito che il ricorrente è decaduto dalla NA per non aver dichiarato un reddito derivante da attività autonoma per il 2024 superiore al limite previsto di compatibilità con la NA pari a € 4.800.
Al momento dell'apertura di Partita Iva è indispensabile comunicare, nella compilazione del modello il reddito presunto che si percepirà nell'anno in corso che dovrà essere CP_3 inferiore a € 4.800, al fine di mantenere contemporaneamente anche la prestazione CP_3
Al contrario, se il lavoratore richiede il versamento della NASpI anticipata non dovrà rispettare alcun limite di reddito, in quanto il limite di € 4.800 di reddito interessa solo coloro che intendono richiedere e percepire la NA contemporaneamente alla nuova attività con
Partita Iva senza richiederne l'erogazione anticipata in un'unica soluzione, ma la ricorrente ha certamente richiesto la provvidenza in un'unica soluzione. Tale interpretazione emerge in modo testuale dal D.Lgs. n. 22/2015 che prevede il limite di reddito solo nell'art. Art. 10 rubricato
“Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, invece la decadenza dall'anticipo della prevista solo in caso di instaurazione di un rapporto di CP_3
4 lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della CP_3
Nel caso di specie è pacifico in giudizio che la ricorrente ha chiesto l'anticipazione della e tale erogazione non è sottoposta a limiti di reddito, pertanto anche tale eccezione CP_3 dell' convenuto non può essere accolta. CP_2
***
Per quanto detto la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento con la conseguenza che l'ente previdenziale deve essere condannato a corrispondere la NA anticipata, oltre interessi dalla presentazione della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite sono compensate per la metà osservato che effettivamente dalla visura non emerge la precedente attività autonoma e che non è stata allegata alcuna documentazione alla domanda, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con aumento del 5% ex art. 4 c. 1 bis, stante il ridotto numero di documenti prodotti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione anticipata della indennità
NA ex art. 8 D.lgs 22/15 e per l'effetto condanna alla corresponsione alla CP_1 ricorrente della NA anticipata, oltre interessi dalla domanda amministrativa al saldo effettivo;
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.727,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
IA BE
R.G. N. 720 / 2025
5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IA IN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti PUTRIGNANO VINCENZO e CORVINO ALESSANDRO
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv.ssa COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 27/03/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, l' , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“NEL MERITO, in via principale
• accertare il diritto della ricorrente alla percezione dell'anticipazione nella forma della CP_3 erogazione in unica soluzione e, per l'effetto, condannare l' alla erogazione della stessa;
CP_1
• in via subordinata, accertata l'illegittima sospensione della NA con assegno mensile, condannare l' alla erogazione della residua misura della stessa ed al riconoscimento della CP_1 relativa contribuzione figurativa per il tempo della sua erogazione;
• in entrambi i casi, con interessi e rivalutazione;
” con vittoria di spese
6 Si è ritualmente costituito in giudizio deducendo: “L'Assicurata, con modulo NAcom CP_1 trasmesso nei termini (22/04/24), ha comunicato il reddito presunto 2024 ricavato dall'attività autonoma intrapresa, facendo salva, in tal modo, la possibilità di continuare a percepire la naspi mensilmente. Per il riesame della stessa ed il ripristino dei pagamenti, però, l'assicurata dovrà comunicare il reddito effettivo da attività autonoma per l'anno ormai concluso (2024) e presunto per l'anno in corso (2025).”
L' convenuto confermava che avrebbe proceduto al pagamento al momento della CP_2 ricezione della documentazione richiesta.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
È documentale in causa che il ricorrente:
- presentava domanda di NA che veniva accolta nel marzo 2024,
- apriva partita IVA 16.4.24 come lavoratrice autonoma e massaggiatrice,
- stipulava un contratto di comodato gratuito di un locale registrato solo dopo il maggio
2024,
- chiedeva in data 22.4.24 la NA anticipata,
- conseguiva nel maggio 2024 la Face Therapist e di aver quindi variato lo status e codice
ATECO da lavoratrice autonoma ad impresa individuale artigiana con stessa partita
IVA;
- solo dopo stipulava un'assicurazione professionale, acquisiva un POS e un registratore di cassa con il contratto di assistenza relativo;
acquistava prodotti e strumenti necessari per i trattamenti e di un armadio per riporli;
- riceveva il rigetto perché non proposta entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, rilevando che l'attività è iniziata il 4.6.24, motivazione ribadita in sede di riesame,
- non riceveva neanche l'erogazione mensile della CP_3
***
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In diritto, l'art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015 in materia di anticipazione a così stabilito: CP_3
7 “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della può richiedere la liquidazione anticipata, in CP_3 unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della non dà diritto alla contribuzione figurativa, né CP_3 all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della deve presentare CP_3 all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di CP_1 inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. […].”
La disposizione, in punto di anticipazione è chiaramente finalizzata a consentire che CP_3 le somme che sarebbero state nel tempo erogate a titolo di NA, vengano riconosciute in un'unica soluzione per consentire l'avvio di una attività lavorativa autonoma o comunque imprenditoriale, in un'ottica virtuosa in cui dette somme, anziché assolvere ad una mera funzione di ammortizzatore sociale, rappresentino al contrario un mezzo per consentire al soggetto istante la fuoriuscita dallo stato di disoccupazione.
In tale contesto, è quindi evidente che il lavoratore, al fine di fondare la domanda, debba dare prova (non già dell'effettivo avvio di una attività) ma che la liquidazione integrale e immediata della rappresenti un incentivo (così la lettera della norma) all'avvio di tale CP_3 attività.
Diversamente opinando, si invertirebbe l'ordine dei fattori, imponendo di fatto alla parte di avviare un'attività e poi richiedere il pagamento integrale della di fatto così vanificando il CP_3 senso della disposizione che imporrebbe alla parte di accollarsi oneri economici difficilmente sostenibili per effetto dello stato di disoccupazione e solo dopo richiedere la provvidenza economica.
Ciò ovviamente non preclude la possibilità di avviare l'attività e poi richiedere la ma CP_3 solo nella misura in cui la normativa prescrive che l'anticipo avvenga, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività medesima, così fissando unicamente il termine ultimo per presentare la domanda e non una condizione per la sua ammissibilità.
Il ricorrente ha proposto domanda di anticipazione dell'indennità in data 22.4.24 CP_3 dopo l'apertura della partita IVA del 16.4.24. 8 La convenuta non contesta in giudizio l'effettiva data di inizio dell'attività, ma richiede la comunicazione dei redditi del 2024 e presunti del 2025.
Non vi sono dubbi sulla debenza della provvidenza anche a fronte dello svolgimento di attività autonoma senza la costituzione di un'impresa, tanto basta per accertare la debenza del diritto.
***
Tanto detto, nel caso di specie il ricorrente ha adeguatamente dimostrato che, pendente il periodo di disoccupazione, richiedeva la partita Iva per l'esercizio di una attività economica prima della domanda di anticipazione inviava all'Ufficio del Registro delle Imprese della CP_3
Comunicazione Unica, la circostanza non è oggetto di contestazione.
In ogni caso, il convenuto non ha contestato che la circostanza che l'attività sia stata CP_2 effettivamente avviata dal ricorrente e che sia stata avviata nella data indicata dallo stesso.
Pertanto, la richiesta del ricorrente è stata tempestivamente effettuata con la prima domanda di anticipazione e ha errato nel rigettare tale domanda al ricorrente sotto tale CP_3 CP_1 primo profilo.
***
La convenuta ha inoltre eccepito che il ricorrente è decaduto dalla NA per non aver dichiarato un reddito derivante da attività autonoma per il 2024 superiore al limite previsto di compatibilità con la NA pari a € 4.800.
Al momento dell'apertura di Partita Iva è indispensabile comunicare, nella compilazione del modello il reddito presunto che si percepirà nell'anno in corso che dovrà essere CP_3 inferiore a € 4.800, al fine di mantenere contemporaneamente anche la prestazione CP_3
Al contrario, se il lavoratore richiede il versamento della NASpI anticipata non dovrà rispettare alcun limite di reddito, in quanto il limite di € 4.800 di reddito interessa solo coloro che intendono richiedere e percepire la NA contemporaneamente alla nuova attività con
Partita Iva senza richiederne l'erogazione anticipata in un'unica soluzione, ma la ricorrente ha certamente richiesto la provvidenza in un'unica soluzione. Tale interpretazione emerge in modo testuale dal D.Lgs. n. 22/2015 che prevede il limite di reddito solo nell'art. Art. 10 rubricato
“Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”, invece la decadenza dall'anticipo della prevista solo in caso di instaurazione di un rapporto di CP_3 lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della CP_3
9 Nel caso di specie è pacifico in giudizio che la ricorrente ha chiesto l'anticipazione della e tale erogazione non è sottoposta a limiti di reddito, pertanto anche tale eccezione CP_3 dell' convenuto non può essere accolta. CP_2
***
Per quanto detto la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento con la conseguenza che l'ente previdenziale deve essere condannato a corrispondere la NA anticipata, oltre interessi dalla presentazione della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite sono compensate per la metà osservato che effettivamente dalla visura non emerge la precedente attività autonoma e che non è stata allegata alcuna documentazione alla domanda, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con aumento del 5% ex art. 4 c. 1 bis, stante il ridotto numero di documenti prodotti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla liquidazione anticipata della indennità
NA ex art. 8 D.lgs 22/15 e per l'effetto condanna alla corresponsione alla CP_1 ricorrente della NA anticipata, oltre interessi dalla domanda amministrativa al saldo effettivo;
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.727,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 17 dicembre 2025
Il Giudice
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