Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 dicembre 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 dicembre 2017 |
Commentari • 4
- 1. Documentazionehttps://www.lavoro.gov.it/
Circolare INL n.1 del 15 febbraio 2023 Chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi Scarica il file - Applicazione Distacco Transnazionale Manuale utente Scarica il file - Minimi Tabellari per il personale viaggiante in vigore dal 18 maggio 2021 CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione Scarica il file - Aplicația „Detașare transnațională” Manual de utilizare Scarica il file - Circolare INL n. 1659 del 29 ottobre 2021 Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio Scarica il file - Circolare INL 9 gennaio 2017 n. 1 Con la …
Leggi di più… - 2. CIG e quinto d'obbligohttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025
- 3. Crediti di imposta per investimenti in beni industria 4.0: novità dal 30.03.2024Dott.Ssa Sandra Martinelli · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 aprile 2024
Il Decreto Agevolazioni Fiscali ha introdotto importanti novità in merito al bonus investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 232/2016. L'art. 6 del decreto, infatti, ha sospeso l'esercizio del diritto alla fruizione dei bonus maturati a seguito di investimenti in beni strumentali Industria 4.0. L'art. 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto degli obblighi in merito all'iter da seguire per il riconoscimento del credito di imposta per investimenti effettuati in beni strumentali nuovi Industria 4.0 (ossia quelli elencati negli allegati A e B alla Legge 232/2016) e per l'utilizzo in compensazione dello stesso nel modello F24. 1) Crediti di …
Leggi di più… - 4. Verifiche periodiche: pubblicato l'elenco dei soggetti abilitatihttps://www.lavoro.gov.it/ · 16 gennaio 2018
Giurisprudenza • 228
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2020, n. 26389Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 7634-2019 proposto da: AV RI, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE BERTÒ; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 26389 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: DE STEFANO FRANCO Data pubblicazione: 19/11/2020 contro COMUNE DI CASTELROTTO; - intimato - avverso la sentenza n. 4824/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/08/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Presidente FRANCO DE STEFANO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- difetto di giurisdizione·
- art. 14 Norme di attuazione·
- alterazione strutturale organo giudicante·
- contributo unificato·
- tutela minoranze linguistiche·
- composizione collegio giudicante·
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige·
- art. 93 Statuto speciale
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2020, n. 26388Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al NRG 33744 del 2018 promosso da: BL IM, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alfred Mulser e IG NZ, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5; - ricorrente - contro COMUNE DI BOLZANO; PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO; LEIT- GEB AL; - intimati - 0/(4 Civile Sent. Sez. U Num. 26388 Anno 2020 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 19/11/2020 avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5560/2018, decisa il 31 maggio 2018 e pubblicata in data 2 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 6 otto- bre 2020 dal …Leggi di più...
- giurisdizione Consiglio di Stato·
- inammissibilità ricorso·
- art. 14 Norme di attuazione Statuto speciale·
- difetto di giurisdizione·
- alterazione strutturale organo giudicante·
- contributo unificato·
- tutela minoranze linguistiche·
- composizione collegio giudicante·
- Statuto speciale Trentino-Alto Adige·
- art. 93 Statuto speciale
- 3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 25/03/2025, n. 1686Provvedimento: Sentenza n. 1686/2025 Depositato il 25/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 27/02/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: OL AR GI, Giudice monocratico in data 27/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4313/2024 depositato il 26/09/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag.entrate - Riscossione - Messina Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2 NT In Liquidazione - 02683660837 Difeso da …Leggi di più...
- art. 50 DPR 602/73·
- impugnazione obbligatoria·
- prescrizione quinquennale·
- decadenza del diritto di iscrizione a ruolo·
- intimazione di pagamento·
- atti atipici·
- avviso di mora·
- legittimazione passiva·
- impugnazione facoltativa·
- art. 19 d.lgs. 546/92
- 4. TAR Genova, sez. II, sentenza 25/03/2025, n. 331Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2025 N. 00331/2025 REG.PROV.COLL. N. 00666/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 666 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AR SE, AN DA DR, NC RA, DR RI, NI TI, NI CI, LL GI, AR CE LL, IT La TO e AM RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Maoli ed Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da …Leggi di più...
- nuova costruzione·
- incremento carico urbanistico·
- conferenza di servizi·
- aggiornamento PUC·
- valutazione impatto ambientale·
- vincolo paesaggistico·
- procedimento semplificato·
- ambito AC-VU·
- ricorso collettivo·
- legittimazione ad agire
- 5. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/07/2024, n. 494Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civili, riunita in camera di consiglio, in persona dei sigg.: dott.ssa Patrizia Morabito Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere rel. dott. Natalino Sapone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 13/2019 R.G., promossa DA , nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...] in proprio e nella qualità di titolare dell'IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E C.F._1 GENERALI AN , con sede a Bagnara Calabra (RC), via Nazionale Parte_2 18 n. 139, p.iva , e , nata il [...] a [...] P.IVA_1 Parte_3 Calabria, …Leggi di più...
- usura sopravvenuta·
- art. 108/1996·
- rilevabilità d'ufficio nullità·
- fideiussione·
- invalidità contratti bancari·
- usura·
- tasso soglia usura·
- commissione massimo scoperto·
- onere della prova·
- art. 117 TUB
Versioni del testo
- Art. 1. Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di sessioni del Consiglio regionale 1. All'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 », dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 27. L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano.
Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.» - Art. 2. Modifica all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali 1. All' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , dopo la parola: «articoli» e' inserita la seguente: «27,».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come codificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 49. Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.» - Art. 3. Modifiche all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano 1. All' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) al secondo periodo, le parole: «di due vice Presidenti» sono sostituite dalle seguenti: «di due o di tre vice Presidenti»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico»;
b) al secondo comma, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino».
Note all'art. 3:
- Il testo dell' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , come modificato dalla presente legge costituzionale, e' il seguente:
«Art. 50. La Giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.»