Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4276/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Polo Francesco Parte_1
opponente contro
, rapp.to e difeso dall'Avv. Piergiorgio Plantera Controparte_1
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.04.2024 ha proposto Parte_1 opposizione avverso il D.I. n.146/2024 con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, su ricorso in sede monitoria del 5.4.2024, le aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Controparte_1
€ 2377,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di TFR
(come documentato dalla busta paga di agosto 2023) maturato dal predetto lavoratore all'esito del rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito che l'opposto si era assentato dal lavoro dal 24.7.2023 al 2.8.2023 e che tale condotta aveva provocato un danno alla società opponente quantificato in euro 5000,00.
Sulla scorta di tanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di euro 5000,00 a titolo di domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio tempestivamente evidenziando che l' opponente aveva provveduto al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzioni e di competenze legali
All' odierna udienza l' opponente dichiarava di rinunciare all' opposizione e alla domanda riconvenzionale e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELA DECISIONE
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti (e della documentazione prodotta), risulta certamente cessata la materia del contendere, con riferimento alla domanda esercitata in sede monitoria, in quanto i crediti vantati risultano essere stati soddisfatti anche se successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e del precetto: consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi.
A cagione di siffatta declaratoria, peraltro, il decreto ingiuntivo opposto in questa sede deve essere revocato, atteso che: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza -
e non a quello anteriore alla domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (sul punto, dirimendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. con la sentenza 7 luglio 1993 n.
7448).
Ne consegue che nell' ipotesi di adempimento integrale del debito da parte dell' opponente e in particolare del pagamento integrale della somma ingiunta successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, fermo restando che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, deve essere anche dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Stante l' accordo tra le parti le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni formulate dagli stessi, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n 146/2024;
2. compensa le spese processuali.
Lecce, 26 maggio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa