Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 giugno 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 giugno 2004 |
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- 1. Riabilitazione del condannatohttps://www.brocardi.it/ · 1
Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 2125 del 25 giugno 1993 «Il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato non è ostativo alla concessione della riabilitazione quando derivi dall'impossibilità di prestare le dette obbligazioni, ossia quando il condannato dimostri di non essere in...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4367 del 14 agosto 1996 «In tema di riabilitazione, i termini stabiliti dall'art. 179 c.p., decorrono, nel caso di condanna all'ergastolo, dalla scadenza dei cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale, verificandosi solo alla...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 820 del 12 marzo 1996 «Presupposto …
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Giurisprudenza • 101
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/2022, n. 37503Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da GU VA, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vito Di Nicola; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 37503 Anno 2022 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 23/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, con ordinanza del 14 maggio 2021, il beneficio …Leggi di più...
- ragioni·
- legittimità·
- esclusione·
- condanna generica al risarcimento dei danni·
- conseguenze·
- subordinazione della sospensione condizionale allo stesso·
- omissione·
- sussistenza·
- pena·
- sospensione condizionale
Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria con-giunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 163 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta' superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno.
- Si riporta il testo dell' art. 135 del codice penale :
«Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.». - Art. 2. 1. All' articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
b) al secondo comma, le parole: ", salvo che cio' sia impossibile" sono soppresse;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 165 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».
- Per il testo dell' art. 163 del codice penale , vedi note all'articolo 1. - Art. 3. 1. All' articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";
b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";
c) al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, pur-che' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 179 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). - La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.».
- Per il testo dell' art. 163 del codice penale , vedi note all'art. 1.