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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9069/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FALQUI CAO MAURIZIO ed Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ dichiara le spese di lite irripetibili;
◊ pone a carico dell'ER le spese di lite di parte ricorrente.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/07/2023, il ricorrente – premesso di avere lavorato alle dipendenze della società continuativamente dal 19/05/1997 al 31/03/2018 (data in cui veniva licenziato per CP_2
giustificato motivo oggettivo), in virtù di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di magazziniere, e di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, il TFR dovuto, pari ad euro 18.764,70; premesso, altresì, di non avere ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità, pari ad euro 5.009,73; premesso di avere, quindi,
introitato innanzi al Tribunale di Palermo procedimento monitorio, iscritto al R.G. n. 6262/2018, conclusosi con decreto ingiuntivo, notificato in data 30/04/2019 e munito di formula esecutiva in data 11/12/2019, con cui si intimava alla parte datoriale il pagamento della somma complessiva pari ad euro 23.774,43; premesso che non poteva essere eseguito il pignoramento immobiliare, ovvero mobiliare, poiché la ditta, nelle more,
chiudeva ed il legale rappresentante ed amministratore unico decedeva;
- esponeva di avere presentato, in data
14/10/2022, sussistendone i relativi presupposti, domanda per il riconoscimento del TFR a carico del Fondo
di Garanzia CP_1
Essendo ampiamente trascorso il termine di 120 giorni dall'inoltro della suddetta domanda ed essendo rimasti inascoltati tutti i solleciti inviati, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… ritenere e
dichiarare che anche alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni di cui in premessa, il
sig. ha diritto alla percezione del tfr e delle ultime 3 buste paga come indicato in sr53 giusta Parte_1
domanda del 14 ottobre 2022 e, conseguentemente, ø riconoscere e ritenere la legittimità alla fruizione
CP_ dell'intervento del fondo di garanzia per la liquidazione tfr e delle ultime 3 mensilità quindi, ø
condannare l' in persona del presidente e legale Controparte_3
rappresentante pro–tempore al pagamento della prestazione richiesta tfr e delle ultime 3 mensilità a carico
CP_ del fondo di garanzia giusta domanda del 14 ottobre 2022 a seguito di fallito tentativo di esecuzione
individuale del ricorrente al pagamento di euro 23.774,43 di cui euro 18.764,70 a titolo di tfr ed euro 5.009,73
a titolo di ultime 3 buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2018”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/01/2024, l' convenuto chiedeva CP_3
rigettarsi il ricorso, difettando, nel caso di specie, uno dei requisiti imprescindibili per l'intervento del Fondo
di Garanzia, ossia la dichiarazione di fallimento della società, ovvero la dimostrazione della sua inutilità.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, nonché attraverso la documentazione richiesta con ordinanza del 29/01/2024, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, inquadrato, nei suoi tratti essenziali, l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' CP_1 Com'è ben noto, il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, che interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente, è stato istituito con l'art. 2 della L. n. 297/1982
che testualmente dispone: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo,
reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a
carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione
delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo,
di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta
ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in
Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi
adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in
parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento
insoluto…”; in conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Inquadrata la fattispecie nella cornice normativa vigente, giova aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione,
in materia, ha affermato che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1 dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente rispondendo ad un'esigenza di
socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui
spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato
all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro
secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza
nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere
una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere
ulteriori attività di ricerca dei beni” (sentenza n. 14020/2020).
I Giudici di legittimità, inoltre, hanno anche chiarito che: “… grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie
patrimoniali siano risultate in tutto in parte insufficienti. A tale fine non basta l'esistenza di una mera
parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento
mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo …in
ordine alla eventuale titolarità in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite,
se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c.” (Cass. civ., Sez.
Lav., 2/4/2002 n. 4666).
Orbene, tanto esposto, non può ignorarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente si sia limitato a dedurre che: “… Non poteva essere eseguito il Pignoramento immobiliare ovvero mobiliare atteso che la ditta CP_2
nelle more chiudeva (come emerge dalle relate tutte negative nella sede legale della società stessa) ed
[...]
il legale rappresentante ed amministratore unico decedeva …”, senza nulla, tuttavia, Parte_2
dimostrare circa la non assoggetabilità, in concreto, della parte datoriale a procedura concorsuale, nonché in ordine all'effettiva impossibilità di avviare l'esecuzione forzata nei confronti della parte datoriale e/o all'insufficienza delle garanzie patrimoniali della stessa.
Vieppiù, nel caso in esame, trattasi di società di capitali ancora iscritta, in epoca successiva al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, nel Registro delle Imprese.
Aggiungasi che, come correttamente osservato dall' resistente, non può assumere carattere dirimente CP_3
l'intervenuto decesso, nelle more, del legale rappresentante della società, ben potendo chiedersi il fallimento anche quando i soci non abbiano provveduto alla nomina di nuovo legale rappresentante. Pertanto, in assenza di idonea prova riguardo alla non assoggetabilità in concreto della parte datoriale a procedura concorsuale e all'effettiva impossibilità di avviare fruttuosamente nei suoi confronti procedura esecutiva, il ricorso non può che essere rigettato.
Per completezza, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente in data
11/10/2024 – sebbene richiesta con ordinanza del 29/01/2024, che viene quivi revocata - trattandosi di documentazione che la parte avrebbe dovuto depositare a fondamento della propria domanda al momento della sua costituzione in giudizio.
◊
Spese di lite irripetibili, stante la condizione reddituale ed economica della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/12/2025.
IL GOP
EMANUELA LF RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 26/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9069/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. INGLIMA VINCENZO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. FALQUI CAO MAURIZIO ed Avv. SOTGIA STEFANIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ dichiara le spese di lite irripetibili;
◊ pone a carico dell'ER le spese di lite di parte ricorrente.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/07/2023, il ricorrente – premesso di avere lavorato alle dipendenze della società continuativamente dal 19/05/1997 al 31/03/2018 (data in cui veniva licenziato per CP_2
giustificato motivo oggettivo), in virtù di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di magazziniere, e di non avere ricevuto, alla cessazione del rapporto, il TFR dovuto, pari ad euro 18.764,70; premesso, altresì, di non avere ricevuto il pagamento delle ultime tre mensilità, pari ad euro 5.009,73; premesso di avere, quindi,
introitato innanzi al Tribunale di Palermo procedimento monitorio, iscritto al R.G. n. 6262/2018, conclusosi con decreto ingiuntivo, notificato in data 30/04/2019 e munito di formula esecutiva in data 11/12/2019, con cui si intimava alla parte datoriale il pagamento della somma complessiva pari ad euro 23.774,43; premesso che non poteva essere eseguito il pignoramento immobiliare, ovvero mobiliare, poiché la ditta, nelle more,
chiudeva ed il legale rappresentante ed amministratore unico decedeva;
- esponeva di avere presentato, in data
14/10/2022, sussistendone i relativi presupposti, domanda per il riconoscimento del TFR a carico del Fondo
di Garanzia CP_1
Essendo ampiamente trascorso il termine di 120 giorni dall'inoltro della suddetta domanda ed essendo rimasti inascoltati tutti i solleciti inviati, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… ritenere e
dichiarare che anche alla luce della documentazione prodotta e delle argomentazioni di cui in premessa, il
sig. ha diritto alla percezione del tfr e delle ultime 3 buste paga come indicato in sr53 giusta Parte_1
domanda del 14 ottobre 2022 e, conseguentemente, ø riconoscere e ritenere la legittimità alla fruizione
CP_ dell'intervento del fondo di garanzia per la liquidazione tfr e delle ultime 3 mensilità quindi, ø
condannare l' in persona del presidente e legale Controparte_3
rappresentante pro–tempore al pagamento della prestazione richiesta tfr e delle ultime 3 mensilità a carico
CP_ del fondo di garanzia giusta domanda del 14 ottobre 2022 a seguito di fallito tentativo di esecuzione
individuale del ricorrente al pagamento di euro 23.774,43 di cui euro 18.764,70 a titolo di tfr ed euro 5.009,73
a titolo di ultime 3 buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2018”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/01/2024, l' convenuto chiedeva CP_3
rigettarsi il ricorso, difettando, nel caso di specie, uno dei requisiti imprescindibili per l'intervento del Fondo
di Garanzia, ossia la dichiarazione di fallimento della società, ovvero la dimostrazione della sua inutilità.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, nonché attraverso la documentazione richiesta con ordinanza del 29/01/2024, veniva fissata udienza di discussione e decisione e la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, inquadrato, nei suoi tratti essenziali, l'istituto della garanzia per il pagamento del T.F.R. da parte del Fondo appositamente istituito presso l' CP_1 Com'è ben noto, il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, che interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente, è stato istituito con l'art. 2 della L. n. 297/1982
che testualmente dispone: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di
insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo,
reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del
concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a
carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione
delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo,
di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
4-bis. L'intervento del
Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio
di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta
ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in
Italia. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi
adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del
trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la
realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in
parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento
insoluto…”; in conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992, il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto.
Inquadrata la fattispecie nella cornice normativa vigente, giova aggiungere che la Suprema Corte di Cassazione,
in materia, ha affermato che: “L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per la realizzazione CP_1 dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente rispondendo ad un'esigenza di
socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui
spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato
all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire in executivis nei confronti del datore di lavoro
secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza
nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore può limitarsi ad intraprendere
una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere
ulteriori attività di ricerca dei beni” (sentenza n. 14020/2020).
I Giudici di legittimità, inoltre, hanno anche chiarito che: “… grava sul lavoratore l'onere di dimostrare che,
a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie
patrimoniali siano risultate in tutto in parte insufficienti. A tale fine non basta l'esistenza di una mera
parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento
mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo …in
ordine alla eventuale titolarità in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari seguite,
se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c.” (Cass. civ., Sez.
Lav., 2/4/2002 n. 4666).
Orbene, tanto esposto, non può ignorarsi che, nella fattispecie in esame, il ricorrente si sia limitato a dedurre che: “… Non poteva essere eseguito il Pignoramento immobiliare ovvero mobiliare atteso che la ditta CP_2
nelle more chiudeva (come emerge dalle relate tutte negative nella sede legale della società stessa) ed
[...]
il legale rappresentante ed amministratore unico decedeva …”, senza nulla, tuttavia, Parte_2
dimostrare circa la non assoggetabilità, in concreto, della parte datoriale a procedura concorsuale, nonché in ordine all'effettiva impossibilità di avviare l'esecuzione forzata nei confronti della parte datoriale e/o all'insufficienza delle garanzie patrimoniali della stessa.
Vieppiù, nel caso in esame, trattasi di società di capitali ancora iscritta, in epoca successiva al deposito dell'atto introduttivo del giudizio, nel Registro delle Imprese.
Aggiungasi che, come correttamente osservato dall' resistente, non può assumere carattere dirimente CP_3
l'intervenuto decesso, nelle more, del legale rappresentante della società, ben potendo chiedersi il fallimento anche quando i soci non abbiano provveduto alla nomina di nuovo legale rappresentante. Pertanto, in assenza di idonea prova riguardo alla non assoggetabilità in concreto della parte datoriale a procedura concorsuale e all'effettiva impossibilità di avviare fruttuosamente nei suoi confronti procedura esecutiva, il ricorso non può che essere rigettato.
Per completezza, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente in data
11/10/2024 – sebbene richiesta con ordinanza del 29/01/2024, che viene quivi revocata - trattandosi di documentazione che la parte avrebbe dovuto depositare a fondamento della propria domanda al momento della sua costituzione in giudizio.
◊
Spese di lite irripetibili, stante la condizione reddituale ed economica della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/12/2025.
IL GOP
EMANUELA LF RI LA RL
(firmato digitalmente a margine)