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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
– ATTORI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Stronati
e
CONDOMINIO DI VIA FIUME DELLE PERLE NN. 160-162-170 EDIFICI 5 E 6
IN ROMA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ciocca
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno impugnato avanti a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
tutte le delibere adottata dal condominio convenuto nelle assemblee del 16.2.2021 e del 10.11.2021 nonchè quella adottata nell'assemblea del 23.9.2021 con riguardo al punto 1 dell'ordine del giorno (“lavori sulle facciate condominiali con accesso bonus
facciate 90% e/o lavori ecobonus 110%”).
Hanno dedotto – quanto a tutte le delibere adottate nelle assemblee del 16.2.2021 e
10.11.2021 – che le stesse sono illegittime in quanto gli attori (e gli altri condomini della palazzina 5) non sono stati mai convocati a tali riunioni pur avendone diritto.
Hanno poi dedotto – quanto alla delibera adottata nell'assemblea del 23.9.2021 sul punto 1 – che la stessa è comunque illegittima per indeterminatezza dell'oggetto,
mancanza di causa e omessa costituzione di un fondo speciale – con relativo riparto –
per i pagamenti afferenti alle opere approvate.
Hanno pertanto concluso chiedendo la conseguente declaratoria di nullità ovvero l'annullamento delle delibere così impugnate.
Il condominio – nel costituirsi – ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse in quanto tutte le delibere impugnate – prima della notifica dell'atto introduttivo risalente al 25.3.2022 – sono state ratificate con delibera del 19.2.2022 e – nel merito – ha comunque contestato la fondatezza della domanda chiedendo il suo rigetto nonchè la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Gli attori hanno infatti impugnato una serie di delibere – adottate nelle successive assemblee del 16.2.2021, 23.9.2021 e 10.11.2021 – che sono stata successivamente sostituite mediante espressa “ratifica” deliberata nell'assemblea del 19.2.2022.
Tale ratifica è dunque intervenuta in epoca ampiamente anteriore rispetto all'introduzione del presente giudizio (risalendo la notifica dell'atto di citazione al
25.3.2022).
Ciò comporta l'originaria carenza di un interesse concreto degli attori alla caducazione – per motivi essenzialmente formali – di precedenti delibere non più
esistenti in quanto sostituite dall'organo assembleare già in epoca precedente alla
sua iniziativa processuale (essendo d'altra parte pacifica l'applicabilità – anche alle delibere condominiali – della regola prevista in materia societaria dall'art. 2377,
comma 8, cod. civ.).
Tale conclusione trae definitivo conforto dalla mancata ed autonoma impugnazione –
a quanto consta – della nuova delibera di ratifica (che gli attori si sono limitati a contestare in via incidentale solo in questa sede affermando apoditticamente – in comparsa conclusionale – che non sarebbe “consentita la semplice ratifica di
delibere assembleari illegittime”).
Resta infine da osservare che la documentata comunicazione agli attori della nuova delibera risale ad una data – 16.3.2022 – anch'essa anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
La carenza originaria dell'interesse ad agire conduce dunque ad escludere ogni superflua valutazione sul merito dell'impugnativa. Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza degli attori (non sussistendo i presupposti per la loro contestuale condanna ex art. 96
c.p.c.).
P.Q.M.
così decide:
dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza d'interesse degli attori;
condanna questi ultimi a rimborsare al condominio convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cassa come per legge.
7.1.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23609 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
– ATTORI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Stronati
e
CONDOMINIO DI VIA FIUME DELLE PERLE NN. 160-162-170 EDIFICI 5 E 6
IN ROMA CONVENUTO
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ciocca
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno impugnato avanti a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
tutte le delibere adottata dal condominio convenuto nelle assemblee del 16.2.2021 e del 10.11.2021 nonchè quella adottata nell'assemblea del 23.9.2021 con riguardo al punto 1 dell'ordine del giorno (“lavori sulle facciate condominiali con accesso bonus
facciate 90% e/o lavori ecobonus 110%”).
Hanno dedotto – quanto a tutte le delibere adottate nelle assemblee del 16.2.2021 e
10.11.2021 – che le stesse sono illegittime in quanto gli attori (e gli altri condomini della palazzina 5) non sono stati mai convocati a tali riunioni pur avendone diritto.
Hanno poi dedotto – quanto alla delibera adottata nell'assemblea del 23.9.2021 sul punto 1 – che la stessa è comunque illegittima per indeterminatezza dell'oggetto,
mancanza di causa e omessa costituzione di un fondo speciale – con relativo riparto –
per i pagamenti afferenti alle opere approvate.
Hanno pertanto concluso chiedendo la conseguente declaratoria di nullità ovvero l'annullamento delle delibere così impugnate.
Il condominio – nel costituirsi – ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse in quanto tutte le delibere impugnate – prima della notifica dell'atto introduttivo risalente al 25.3.2022 – sono state ratificate con delibera del 19.2.2022 e – nel merito – ha comunque contestato la fondatezza della domanda chiedendo il suo rigetto nonchè la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c..
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. e – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 sulle immutate conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e nella comparsa di risposta.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. Gli attori hanno infatti impugnato una serie di delibere – adottate nelle successive assemblee del 16.2.2021, 23.9.2021 e 10.11.2021 – che sono stata successivamente sostituite mediante espressa “ratifica” deliberata nell'assemblea del 19.2.2022.
Tale ratifica è dunque intervenuta in epoca ampiamente anteriore rispetto all'introduzione del presente giudizio (risalendo la notifica dell'atto di citazione al
25.3.2022).
Ciò comporta l'originaria carenza di un interesse concreto degli attori alla caducazione – per motivi essenzialmente formali – di precedenti delibere non più
esistenti in quanto sostituite dall'organo assembleare già in epoca precedente alla
sua iniziativa processuale (essendo d'altra parte pacifica l'applicabilità – anche alle delibere condominiali – della regola prevista in materia societaria dall'art. 2377,
comma 8, cod. civ.).
Tale conclusione trae definitivo conforto dalla mancata ed autonoma impugnazione –
a quanto consta – della nuova delibera di ratifica (che gli attori si sono limitati a contestare in via incidentale solo in questa sede affermando apoditticamente – in comparsa conclusionale – che non sarebbe “consentita la semplice ratifica di
delibere assembleari illegittime”).
Resta infine da osservare che la documentata comunicazione agli attori della nuova delibera risale ad una data – 16.3.2022 – anch'essa anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
La carenza originaria dell'interesse ad agire conduce dunque ad escludere ogni superflua valutazione sul merito dell'impugnativa. Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza degli attori (non sussistendo i presupposti per la loro contestuale condanna ex art. 96
c.p.c.).
P.Q.M.
così decide:
dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza d'interesse degli attori;
condanna questi ultimi a rimborsare al condominio convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cassa come per legge.
7.1.2025. IL GIUDICE