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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/08/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3391/25 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. Pastro Federica
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge. Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F. e , nato a [...] il [...] C.F.: C.F._1 Parte_2
, uniti in matrimonio celebrato in NO di AN CO (TV) il 16/07/2022; C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO di AN CO (TV) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo.
Treviso, 5/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi assistiti dall'avv. Pastro Federica
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge. Peraltro, atteso che le parti hanno contestualmente formulato anche la domanda di pronuncia del divorzio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. tale domanda ai sensi di legge è improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, non definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F. e , nato a [...] il [...] C.F.: C.F._1 Parte_2
, uniti in matrimonio celebrato in NO di AN CO (TV) il 16/07/2022; C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO di AN CO (TV) di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
dichiara la domanda di divorzio improcedibile fino alla decorrenza del termine a tale scopo previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
invita le parti a dare impulso al processo concernente la domanda di divorzio depositando apposita istanza di fissazione dell'udienza una volta verificatesi le condizioni di procedibilità sopra menzionate;
spese al definitivo.
Treviso, 5/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli