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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO IA VI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore IOANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3439/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 097 2021 90197162 65000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110157842582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110240210359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120011541942000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120138219464000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120179677248000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120237234241000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130143424114000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140088856343000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140200054019000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140248155538000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140258725792000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150059603879000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150191609703000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049189882000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170019250337000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151051452000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: in accoglimento dell'appello, sia accertata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, ovvero, in subordine i crediti relativi a sanzioni e interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: rigetto dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 280/2024, depositata in data 08/01/2024, la Sezione n. 14 della Corte di giustizia Ricorrente_1tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, notificatale il 31/03/2022. Avverso la decisione ha interposto appello la contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ la questione centrale della controversia è costituita dalla valutazione sull'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria portati dall'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, maturata anche successivamente alla data di asserita notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
─ infatti, la ricorrente nel giudizio di primo grado aveva espressamente eccepito “che il termine di prescrizione dei singoli tributi risulta ampiamente spirato tra le annualità impositive richieste e la notificazione della presente intimazione di pagamento, nonché, comunque, spirato anche successivamente all'asserita data di notificazione delle singole cartelle di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n. 09720219019716265000 (31/03/2022)”;
─ la sentenza impugnata, dopo aver dato conto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avrebbe provato di aver regolarmente notificato le diciannove cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento in questione ha rilevato che sarebbero state anche regolarmente notificate due intimazioni di pagamento (n. 09720169062158124000 e n. 097201990083241100) precedenti a quella impugnata e successive alla notifica delle menzionate cartelle;
─ le considerazioni da cui muove la sentenza gravata non risultano condivisibili e, pertanto, si impugnano tutti i punti della sentenza che hanno ritenuto non fondata, o comunque inammissibile, l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento impugnata;
ciò in quanto l'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000 del 26/12/2016 e l'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 del 22/02/2020 non risultano validamente
- 2 - notificate al pari di alcune cartelle di pagamento presupposte;
─ preliminarmente mette conto rilevare che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, la domanda presentata dalla contribuente risultava sicuramente ammissibile sotto tutti i profili in cui essa si è articolata, in quanto la medesima non ha contestato vizi propri delle cartelle di pagamento (asseritamente non notificate), ovvero la non debenza del tributo posto alla base delle stesse (così spiegando una azione recuperatoria sulla base della omessa notifica dell'atto presupposto), ma ha eccepito la maturazione della prescrizione dei crediti di natura tributaria portati dall'intimazione di pagamento determinatasi prima della sua notificazione;
nello specifico:
‒ si deve eccepire che l'Agente della riscossione non ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, così rendendo impossibile ricostruire a quale dei molteplici crediti essa sarebbe riferibile e, quindi difetta la prova del dedotto effetto interruttivo;
inoltre, la notifica dell' avviso di intimazione in questione (indipendentemente dal contenuto dell'atto) risulta essere illegittima e viziata in quanto, secondo il combinato disposto dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, ultimo capoverso, del d.P.R. n. 600/1973, nel caso di casella p.e.c. non funzionante o satura l'atto deve essere notificato tramite pubblicazione del relativo avviso di deposito sul Sito della Camera di Commercio competente per territorio, dandone notizia al contribuente tramite l'invio di apposita raccomandata a/r; nel caso di specie, la documentazione presentata da ADER attesta semplicemente che l'atto è stato depositato telematicamente presso UnionCamere, senza, però, dimostrare l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa alla contribuente inoltre, secondo la documentazione prodotta dalla controparte, l'avviso di avvenuto deposito sarebbe stato pubblicato per un solo giorno (“il relativo avviso di avvenuto deposito stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di ROMA dal 12/12/2016 al 13/12/2016) con conseguente ulteriore profilo di invalidità della notifica, visto che la normativa sopra richiamata prescrive che l'avviso sia pubblicato per quindici giorni;
pertanto, si chiede di riformare sul punto la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000 è invalida e viziata e che, in ogni caso, tale atto non ha prodotto alcuna interruzione della prescrizione con ogni conseguente effetto in punto di prescrizione estintiva dei crediti impugnati;
‒ relativamente all'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 si eccepisce che, secondo la sentenza impugnata, l'atto sarebbe stato validamente notificato in data 05/06/2017, ma tale data appare sicuramente errata, dato che l'atto in questione è dell'anno 2019; inoltre, non è stato depositato il contenuto dell'intimazione asseritamente notificata al contribuente, così rendendo impossibile ricostruire a quale dei molteplici crediti sarebbe riferibile l'ipotetico atto interruttivo;
pertanto, per le ragioni già indicate al punto che precede, l'atto in questione non può determinare alcuna interruzione della prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
- 3 - l'atto in questione non è stato notificato in modalità telematica, né per lo stesso risulta alcuna comunicazione di UnionCamere, come invece si legge nella sentenza gravata;
in ogni caso, la notifica in questione risulta essere illegittima in quanto effettuata tramite cd. irreperibilità assoluta senza alcun concreto accertamento in ordine all'effettiva assenza non temporanea della destinataria, che costituisce adempimento indefettibile per una valida notificazione (ex multis, Cass. civ. 22893/2020); la notificazione tramite irreperibilità assoluta risulta illegittima poiché la ricorrente era perfettamente reperibile all'indirizzo di Indirizzo_1 , come risulta dal certificato di residenza storico, nonché, soprattutto, dalla notifica di ulteriori atti fiscali antecedenti, coevi e successivi all'intimazione in questione;
per quanto precede, si chiede, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, sia accertato e dichiarato che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 è invalida e viziata e che, in ogni caso, tale atto non ha prodotto alcuna interruzione della prescrizione, con ogni conseguente effetto in punto di prescrizione estintiva dei crediti impugnati. In considerazione dei rilievi di cui sopra, l'appellante ha sostenuto, poi, che, non essendo valide le notificazioni degli atti interruttivi suindicati, risultano prescritti tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, relativi a tasse automobilistiche, diritti annuali della camera di commercio, tributi locali e tributi erariali (almeno, riguardo a questi ultimi, le relative sanzioni e gli interessi), per decorso dei relativi termini, anche volendo considerare ritualmente notificate le cartelle di pagamento, e ha soggiunto che irrilevanti sono da ritenere i provvedimenti COVID-19, in quanto la prescrizione risulterebbe maturata per quasi tutte le fattispecie in data antecedente ai provvedimenti emergenziali emanati. In ogni caso, l'appellante ha dettagliatamente indicato, nell'atto di appello, tutti i vizi che, a suo avviso, invaliderebbero le notificazioni delle cartelle di pagamento, come già specificato nella memoria difensiva depositata in primo grado. Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, sia accertata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, ovvero, in subordine i crediti relativi a sanzioni e interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ l'appellata ha evidenziato, già in primo grado, l'inammissibilità della domanda, rappresentando che le cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione erano state tutte ritualmente notificate, per cui le eccezioni sugli assunti vizi delle cartelle risultavano inammissibili perché tardive;
─ in primo grado è stato provato, e in questa sede ribadisce, che prima della notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, sono state notificate alla ricorrente altre intimazioni di pagamento per le stesse cartelle sottese all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione (intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, notificata in data 26/12/2016 e intimazione di pagamento n. 09720199008324110000, notificata in data
- 4 - 22/02/2020) e che dette intimazioni non sono state opposte dalla contribuente, con la conseguenza che è inammissibile ogni eccezione che avrebbe potuto/dovuto essere sollevata dalla ricorrente opponendosi tempestivamente a dette precedenti intimazioni di pagamento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Ord. n. 8198/2022);
─ con riferimento alle eccezioni formulate dall'appellante riguardo alle notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000, si deposita, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, copia di tali atti, nonché la raccomandata, diretta alla contribuente, con relativa ricevuta, a corredo della documentazione già versata in atti e attestante che l'atto è stato depositato telematicamente presso UnionCamere;
─ circa la dedotta intervenuta prescrizione, va richiamato il contenuto della costituzione in primo grado dell'appellata e va rilevato che le notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione (l'avviso di intimazione n. 09720169062158124000 notificato in data 26.12.2016 e l'avviso di intimazione n. 09720199008324110000 notificato in data 22.02.2020) hanno impedito la maturazione della prescrizione sino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19;
─ inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che, nel caso di specie, ai fini del computo dei termini di prescrizione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali dall'1.01.2014 al 15.06.2014, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31/12/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013. Per le suesposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. In previsione dell'odierna udienza, la difesa della contribuente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilità delle produzioni documentali della controparte, in quanto asseritamente non consentiti dal novellato art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, e ha ribadito le argomentazioni svolte nell'atto di appello in ordine ai vizi delle notificazioni delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, insistendo nella declaratoria di prescrizione di tutti i relativi crediti. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va detto che è destituita di fondamento l'eccezione, sollevata dall'appellante, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. Infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato prima del 5 gennaio 2024 e, quindi, deve trovare applicazione il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, secondo il quale il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58 citato, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024 (principio già applicato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 32385/2025).
- 5 - In ogni caso, come si dirà a breve, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione non risulta necessaria ai fini del giudizio.
2. Passando al merito, va posto in evidenza, innanzitutto, che non possono essere ritenute ammissibili tutte le questioni sollevate nell'atto di appello relativamente ai vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata,
2.1 Infatti, al riguardo si deve rilevare che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notificazione delle sottese cartelle di pagamento e, su tale eccezione aveva fondato le sue prospettazioni circa l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da esse portati. Però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detto assunto, producendo la documentazione afferente alle notificazioni di cui trattasi. A fronte di tale produzione, la difesa della ricorrente non si avvalse della facoltà di integrazione dei motivi, prescritta dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, che affidò, invece, a una memoria difensiva. Invero, secondo detta disposizione, “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”. In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; da ultimo si vedano Cass., Sez. Trib., ordinanze n. 23070/2024, n. 16797/2025 e n. 32385/2025). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della
- 6 - documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; conf. Cass., Sez. Trib. n. 16797/2025). Pertanto, non avendo la contribuente proceduto, nel modo indicato dai giudici di legittimità, a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata – poi ritenuti dai primi giudici valida prova contraria agli assunti della ricorrente – risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello circa l'asserita nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 2.2 Quanto detto vale anche con riferimento alle due intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000. Invero, nel ricorso era stato affermato quanto segue: «[…] Nella fattispecie concreta, sottoposta all'attenzione dell'Ecc.ma Commissione Tributaria adita, abbiamo che il termine di prescrizione dei singoli tributi risulta ampiamente spirato tra le annualità impositive richieste e la notificazione della presente intimazione di pagamento, nonché, comunque, spirato anche successivamente all'asserita data di notificazione delle singole cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n. 09720219019716265000 (31/03/2022)». Orbene, a fronte delle produzioni documentali della controparte, finalizzate a provare non solo la ritualità delle notificazioni delle ripetute cartelle di pagamento, ma anche la notificazione, in successione, di due atti interruttivi della prescrizione – cioè, le menzionate intimazioni di pagamento – la difesa della ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notificazione di motivi nuovi, ai sensi del citato art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ciò in quanto, come si evince dallo stralcio sopra riportato, nel ricorso era stata eccepita la prescrizione dei crediti de quibus essenzialmente sulla base degli asseriti vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento che li portavano, senza alcun riferimento o contestazione afferente a eventuali atti interruttivi. È di tutta evidenza, invero, che la proposizione dell'eccezione di prescrizione fondata soltanto su detta ragione – cioè le viziate notificazioni delle prodromiche cartelle di pagamento, con la mera aggiunta della considerazione che la prescrizione dei crediti si sarebbe determinata anche volendole considerare ben notificate – non può far ritenere acquisito al thema decidendum anche l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio di atti interruttivi successivi, non evocati in alcun modo nel ricorso e la cui esistenza la controparte aveva, invece, documentato con le sue produzioni, poi giudicate dai giudici di prime cure idonee a respingere la tesi difensiva e a condurre al rigetto del ricorso. Pertanto, anche con riferimento alle notificazioni delle due intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000, non può essere ritenuta rituale la contestazione che la difesa della ricorrente aveva effettuato con una semplice memoria difensiva e non con motivi nuovi, come stabilito dal citato art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sicché risultano inammissibili le contestazioni contenute al riguardo nell'atto di appello, in quanto
- 7 - sollevate in violazione dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 2.3 In considerazione di quanto sin qui illustrato, deve essere ritenuto ormai coperto dal giudicato e, quindi, incontestabile in questa sede, l'accertamento effettuato dai primi giudici circa l'avvenuta rituale notificazione sia delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sia delle due successive intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000. L'esame delle doglianze dell'appellante circa l'avvenuta prescrizione dei crediti in questione deve, dunque, partire da tale, ineludibile, presupposto di fatto ed è finalizzato alla sola verifica della correttezza delle conclusioni che ne sono state tratte, al riguardo, nella sentenza impugnata.
2.4 In tale prospettiva, per quanto concerne le seguenti cartelle di pagamento:
─ n. 09720110157842582000, notificata il 28/04/2012 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720120011541942000, notificata il 09/05/2012 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720110240210359000, notificata il 09/02/2013 e relativa a I.R.A.P.
─ n. 09720120138219464000, notificata il 31/05/2012 e relativa a I.V.A.
─ n. 09720120179677248000, notificata il 03/08/2012 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720120237234241000, notificata il 09/11/2015 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720130143424114000, notificata il 18/05/2013 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720140088856343000, notificata il 14/04/2015 e relativa a I.R.PE.F.
─ n. 09720140200054019000, notificata il 13/07/2015 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720140248155538000, notificata il 03/07/2015 e relativa a I.R.A.P.
─ n. 09720140258725792000, notificata il 08/05/2015 e relativa a I.R.PE.F. e I.V.A.
─ n. 09720150059603879000, notificata il 15/01/2016 e relativa a tassa automobilistica, va detto che esse erano ricomprese nell'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, notificata in data 26/12/2016 e non impugnata, sicché i relativi crediti sono da intendersi cristallizzati e, quindi, non più contestabili con il ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio. In tal senso è la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «[…] in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)» (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, in C.e.d. Cass., rv. 672317 – 01; conf. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 23346/2024; Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026). Sul punto si deve soggiungere che le cartelle n. 09720120011541942000, n. 09720120179677248000, n. 09720140200054019000 e n. 09720150059603879000, relative a tasse automobilistiche, erano ricomprese anche nella successiva intimazione di pagamento
- 8 - n. 09720199008324110000, notificata in data 22/02/2020 e non impugnata, sicché i relativi crediti sono divenuti ulteriormente irretrattabili, secondo il principio sopra richiamato, e, quindi, in questa sede non può essere eccepita la prescrizione maturata prima della notificazione di tale atto di intimazione, a far data dalla notificazione di quello precedente. Infine, va considerato che sulla prescrizione dei crediti portati da tali cartelle e anche di quelli di cui alle altre sopra indicate – ivi compresa quella, quinquennale, dei tributi locali e delle sanzioni e degli interessi dei crediti erariali, oggetto della subordinata richiesta dell'appellante – già interrotta dalla suindicate intimazioni di pagamento, ha inciso dapprima l'interruzione disposta dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da ID -19 per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021 e, a seguire, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 31/03/2022. Circa la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza sanitaria da ID-19, si deve sottolineare l'erroneità della tesi dell'appellante, secondo la quale la prescrizione risulterebbe maturata per quasi tutte le fattispecie in data antecedente ai provvedimenti emergenziali emanati. Infatti, come è dato rilevare verificando le date di notificazione dei due atti interruttivi sopra menzionati (rispettivamente 26/12/2016 e 22/02/2020) e considerando la tipologia dei crediti di cui trattasi, risulta palese che la sospensione ex lege in questione è intervenuta quando i relativi termini di prescrizione non erano ancora decorsi, sicché essi hanno ripreso a decorrere solo al termine di tale interruzione, ma sono stati nuovamente interrotti dalla notificazione dell'intimazione di pagamento in epigrafe, in data 31/03/2022. In ragione di quanto sin qui osservato, nessuno dei crediti portati dalle cartelle sopra indicate risulta prescritto, diversamente da quanto preteso dall'appellante, e, dunque, sul punto va confermata la sentenza di primo grado.
2.5 Si deve, ora, prendere in esame la questione della prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento, non ricomprese nelle suindicate intimazioni di pagamento, ma contemplate nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio:
─ n. 09720150191609703000, notificata l'8/04/2016 e relativa a I.R.P.E.F, I.R.A.P., I.V.A.;
─ n. 09720160049189882000, notificata il 04/11/2016 e relativa a I.C.I.;
─ n. 09720170019250337000, notificata il 10/07/2017 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio;
─ n. 09720170151051452000, notificata il 14/11/2017 e relativa a tassa automobilistica;
─ n. 09720180014236408000, notificata il 03/09/2018 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio;
─ n. 09720190001568975000, notificata l'01/07/2019 e relativa a I.C.I.;
─ n. 09720190069545915000, notificata il 07/02/2020 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio. Anche a tale proposito va considerato che sulla prescrizione dei crediti portati da tali cartelle (triennale per la tassa automobilistica;
quinquennale per i tributi locali, i diritti annuali della Camera di commercio, le sanzioni e gli interessi dei crediti erariali, oggetto della subordinata richiesta dell'appellante; decennali per i crediti erariali) ha inciso dapprima l'interruzione disposta
- 9 - dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da ID -19 per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021 e, a seguire, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 31/03/2022. Circa la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza sanitaria da ID-19, vale quanto dianzi osservato. Pertanto, anche per i crediti in questione non si è determinata la prescrizione e, dunque, l'appello non può trovare accoglimento sul punto e deve essere confermata, al riguardo, la sentenza di primo grado.
3. Conclusivamente, l'appello, va ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni sin qui illustrate e, dunque, deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello di parte ricorrente e condanna l'appellante al rimborso all'Agenzia Entrate Riscossione delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia IO
- 10 -
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IO IA VI, Presidente UFILUGELLI FRANCESCO, Relatore IOANNI GIOVANNI, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3439/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 097 2021 90197162 65000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110157842582000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110240210359000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120011541942000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120138219464000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120179677248000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120237234241000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130143424114000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140088856343000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140200054019000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140248155538000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140258725792000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150059603879000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150191609703000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049189882000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170019250337000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170151051452000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio.
Richieste delle parti:
Appellante: in accoglimento dell'appello, sia accertata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, ovvero, in subordine i crediti relativi a sanzioni e interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Appellato: rigetto dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 280/2024, depositata in data 08/01/2024, la Sezione n. 14 della Corte di giustizia Ricorrente_1tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso presentato da avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, notificatale il 31/03/2022. Avverso la decisione ha interposto appello la contribuente, sulla base dei seguenti motivi:
─ la questione centrale della controversia è costituita dalla valutazione sull'intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria portati dall'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, maturata anche successivamente alla data di asserita notificazione delle sottese cartelle di pagamento;
─ infatti, la ricorrente nel giudizio di primo grado aveva espressamente eccepito “che il termine di prescrizione dei singoli tributi risulta ampiamente spirato tra le annualità impositive richieste e la notificazione della presente intimazione di pagamento, nonché, comunque, spirato anche successivamente all'asserita data di notificazione delle singole cartelle di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n. 09720219019716265000 (31/03/2022)”;
─ la sentenza impugnata, dopo aver dato conto che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione avrebbe provato di aver regolarmente notificato le diciannove cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento in questione ha rilevato che sarebbero state anche regolarmente notificate due intimazioni di pagamento (n. 09720169062158124000 e n. 097201990083241100) precedenti a quella impugnata e successive alla notifica delle menzionate cartelle;
─ le considerazioni da cui muove la sentenza gravata non risultano condivisibili e, pertanto, si impugnano tutti i punti della sentenza che hanno ritenuto non fondata, o comunque inammissibile, l'eccezione di intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati dall'intimazione di pagamento impugnata;
ciò in quanto l'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000 del 26/12/2016 e l'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 del 22/02/2020 non risultano validamente
- 2 - notificate al pari di alcune cartelle di pagamento presupposte;
─ preliminarmente mette conto rilevare che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza gravata, la domanda presentata dalla contribuente risultava sicuramente ammissibile sotto tutti i profili in cui essa si è articolata, in quanto la medesima non ha contestato vizi propri delle cartelle di pagamento (asseritamente non notificate), ovvero la non debenza del tributo posto alla base delle stesse (così spiegando una azione recuperatoria sulla base della omessa notifica dell'atto presupposto), ma ha eccepito la maturazione della prescrizione dei crediti di natura tributaria portati dall'intimazione di pagamento determinatasi prima della sua notificazione;
nello specifico:
‒ si deve eccepire che l'Agente della riscossione non ha prodotto l'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, così rendendo impossibile ricostruire a quale dei molteplici crediti essa sarebbe riferibile e, quindi difetta la prova del dedotto effetto interruttivo;
inoltre, la notifica dell' avviso di intimazione in questione (indipendentemente dal contenuto dell'atto) risulta essere illegittima e viziata in quanto, secondo il combinato disposto dell'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, ultimo capoverso, del d.P.R. n. 600/1973, nel caso di casella p.e.c. non funzionante o satura l'atto deve essere notificato tramite pubblicazione del relativo avviso di deposito sul Sito della Camera di Commercio competente per territorio, dandone notizia al contribuente tramite l'invio di apposita raccomandata a/r; nel caso di specie, la documentazione presentata da ADER attesta semplicemente che l'atto è stato depositato telematicamente presso UnionCamere, senza, però, dimostrare l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa alla contribuente inoltre, secondo la documentazione prodotta dalla controparte, l'avviso di avvenuto deposito sarebbe stato pubblicato per un solo giorno (“il relativo avviso di avvenuto deposito stato pubblicato sul sito informatico della Camera di Commercio di ROMA dal 12/12/2016 al 13/12/2016) con conseguente ulteriore profilo di invalidità della notifica, visto che la normativa sopra richiamata prescrive che l'avviso sia pubblicato per quindici giorni;
pertanto, si chiede di riformare sul punto la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000 è invalida e viziata e che, in ogni caso, tale atto non ha prodotto alcuna interruzione della prescrizione con ogni conseguente effetto in punto di prescrizione estintiva dei crediti impugnati;
‒ relativamente all'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 si eccepisce che, secondo la sentenza impugnata, l'atto sarebbe stato validamente notificato in data 05/06/2017, ma tale data appare sicuramente errata, dato che l'atto in questione è dell'anno 2019; inoltre, non è stato depositato il contenuto dell'intimazione asseritamente notificata al contribuente, così rendendo impossibile ricostruire a quale dei molteplici crediti sarebbe riferibile l'ipotetico atto interruttivo;
pertanto, per le ragioni già indicate al punto che precede, l'atto in questione non può determinare alcuna interruzione della prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
- 3 - l'atto in questione non è stato notificato in modalità telematica, né per lo stesso risulta alcuna comunicazione di UnionCamere, come invece si legge nella sentenza gravata;
in ogni caso, la notifica in questione risulta essere illegittima in quanto effettuata tramite cd. irreperibilità assoluta senza alcun concreto accertamento in ordine all'effettiva assenza non temporanea della destinataria, che costituisce adempimento indefettibile per una valida notificazione (ex multis, Cass. civ. 22893/2020); la notificazione tramite irreperibilità assoluta risulta illegittima poiché la ricorrente era perfettamente reperibile all'indirizzo di Indirizzo_1 , come risulta dal certificato di residenza storico, nonché, soprattutto, dalla notifica di ulteriori atti fiscali antecedenti, coevi e successivi all'intimazione in questione;
per quanto precede, si chiede, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, sia accertato e dichiarato che la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199008324110000 è invalida e viziata e che, in ogni caso, tale atto non ha prodotto alcuna interruzione della prescrizione, con ogni conseguente effetto in punto di prescrizione estintiva dei crediti impugnati. In considerazione dei rilievi di cui sopra, l'appellante ha sostenuto, poi, che, non essendo valide le notificazioni degli atti interruttivi suindicati, risultano prescritti tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, relativi a tasse automobilistiche, diritti annuali della camera di commercio, tributi locali e tributi erariali (almeno, riguardo a questi ultimi, le relative sanzioni e gli interessi), per decorso dei relativi termini, anche volendo considerare ritualmente notificate le cartelle di pagamento, e ha soggiunto che irrilevanti sono da ritenere i provvedimenti COVID-19, in quanto la prescrizione risulterebbe maturata per quasi tutte le fattispecie in data antecedente ai provvedimenti emergenziali emanati. In ogni caso, l'appellante ha dettagliatamente indicato, nell'atto di appello, tutti i vizi che, a suo avviso, invaliderebbero le notificazioni delle cartelle di pagamento, come già specificato nella memoria difensiva depositata in primo grado. Per gli esposti motivi, l'appellante ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, sia accertata la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, ovvero, in subordine i crediti relativi a sanzioni e interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha depositato controdeduzioni del seguente tenore:
─ l'appellata ha evidenziato, già in primo grado, l'inammissibilità della domanda, rappresentando che le cartelle di pagamento oggetto dell'impugnazione erano state tutte ritualmente notificate, per cui le eccezioni sugli assunti vizi delle cartelle risultavano inammissibili perché tardive;
─ in primo grado è stato provato, e in questa sede ribadisce, che prima della notifica dell'intimazione impugnata nel presente giudizio, sono state notificate alla ricorrente altre intimazioni di pagamento per le stesse cartelle sottese all'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione (intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, notificata in data 26/12/2016 e intimazione di pagamento n. 09720199008324110000, notificata in data
- 4 - 22/02/2020) e che dette intimazioni non sono state opposte dalla contribuente, con la conseguenza che è inammissibile ogni eccezione che avrebbe potuto/dovuto essere sollevata dalla ricorrente opponendosi tempestivamente a dette precedenti intimazioni di pagamento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Ord. n. 8198/2022);
─ con riferimento alle eccezioni formulate dall'appellante riguardo alle notificazioni delle intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000, si deposita, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, copia di tali atti, nonché la raccomandata, diretta alla contribuente, con relativa ricevuta, a corredo della documentazione già versata in atti e attestante che l'atto è stato depositato telematicamente presso UnionCamere;
─ circa la dedotta intervenuta prescrizione, va richiamato il contenuto della costituzione in primo grado dell'appellata e va rilevato che le notificazioni degli atti interruttivi della prescrizione (l'avviso di intimazione n. 09720169062158124000 notificato in data 26.12.2016 e l'avviso di intimazione n. 09720199008324110000 notificato in data 22.02.2020) hanno impedito la maturazione della prescrizione sino alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19;
─ inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che, nel caso di specie, ai fini del computo dei termini di prescrizione, trova applicazione la sospensione dei termini prescrizionali dall'1.01.2014 al 15.06.2014, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31/12/2013, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013. Per le suesposte ragioni, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese del giudizio. In previsione dell'odierna udienza, la difesa della contribuente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha eccepito l'inammissibilità delle produzioni documentali della controparte, in quanto asseritamente non consentiti dal novellato art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, e ha ribadito le argomentazioni svolte nell'atto di appello in ordine ai vizi delle notificazioni delle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, insistendo nella declaratoria di prescrizione di tutti i relativi crediti. La trattazione del processo ha avuto luogo all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va detto che è destituita di fondamento l'eccezione, sollevata dall'appellante, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. Infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso notificato prima del 5 gennaio 2024 e, quindi, deve trovare applicazione il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, secondo il quale il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58 citato, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024 (principio già applicato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 32385/2025).
- 5 - In ogni caso, come si dirà a breve, la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione non risulta necessaria ai fini del giudizio.
2. Passando al merito, va posto in evidenza, innanzitutto, che non possono essere ritenute ammissibili tutte le questioni sollevate nell'atto di appello relativamente ai vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata,
2.1 Infatti, al riguardo si deve rilevare che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo di non aver ricevuto la notificazione delle sottese cartelle di pagamento e, su tale eccezione aveva fondato le sue prospettazioni circa l'avvenuta prescrizione di tutti i crediti da esse portati. Però, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva smentito detto assunto, producendo la documentazione afferente alle notificazioni di cui trattasi. A fronte di tale produzione, la difesa della ricorrente non si avvalse della facoltà di integrazione dei motivi, prescritta dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, per muovere rilievi in ordine alla ritualità e completezza delle produzioni della controparte, che affidò, invece, a una memoria difensiva. Invero, secondo detta disposizione, “…
2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3”. In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
“eccezione di inesistenza” della notifica […] non può far ritenere acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica dell'atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unitamente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente).» (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; da ultimo si vedano Cass., Sez. Trib., ordinanze n. 23070/2024, n. 16797/2025 e n. 32385/2025). In una successiva decisione è stato espressamente osservato che il deposito in giudizio della
- 6 - documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, legittima «[…] il contribuente ad introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» e che la contestazione delle produzioni della controparte non può, però, avvenire «[…] soltanto nell'ambito delle memorie illustrative» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020; conf. Cass., Sez. Trib. n. 16797/2025). Pertanto, non avendo la contribuente proceduto, nel modo indicato dai giudici di legittimità, a contestare la validità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, comprovata dai documenti che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva depositato in primo grado senza essere ritualmente contrastata – poi ritenuti dai primi giudici valida prova contraria agli assunti della ricorrente – risultano inammissibili tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello circa l'asserita nullità delle notificazioni delle cartelle di pagamento di cui trattasi, stante il divieto di proporre domande nuove previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 2.2 Quanto detto vale anche con riferimento alle due intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000. Invero, nel ricorso era stato affermato quanto segue: «[…] Nella fattispecie concreta, sottoposta all'attenzione dell'Ecc.ma Commissione Tributaria adita, abbiamo che il termine di prescrizione dei singoli tributi risulta ampiamente spirato tra le annualità impositive richieste e la notificazione della presente intimazione di pagamento, nonché, comunque, spirato anche successivamente all'asserita data di notificazione delle singole cartella di pagamento e la data di notifica dell'intimazione n. 09720219019716265000 (31/03/2022)». Orbene, a fronte delle produzioni documentali della controparte, finalizzate a provare non solo la ritualità delle notificazioni delle ripetute cartelle di pagamento, ma anche la notificazione, in successione, di due atti interruttivi della prescrizione – cioè, le menzionate intimazioni di pagamento – la difesa della ricorrente avrebbe dovuto procedere alla notificazione di motivi nuovi, ai sensi del citato art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Ciò in quanto, come si evince dallo stralcio sopra riportato, nel ricorso era stata eccepita la prescrizione dei crediti de quibus essenzialmente sulla base degli asseriti vizi delle notificazioni delle cartelle di pagamento che li portavano, senza alcun riferimento o contestazione afferente a eventuali atti interruttivi. È di tutta evidenza, invero, che la proposizione dell'eccezione di prescrizione fondata soltanto su detta ragione – cioè le viziate notificazioni delle prodromiche cartelle di pagamento, con la mera aggiunta della considerazione che la prescrizione dei crediti si sarebbe determinata anche volendole considerare ben notificate – non può far ritenere acquisito al thema decidendum anche l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio di atti interruttivi successivi, non evocati in alcun modo nel ricorso e la cui esistenza la controparte aveva, invece, documentato con le sue produzioni, poi giudicate dai giudici di prime cure idonee a respingere la tesi difensiva e a condurre al rigetto del ricorso. Pertanto, anche con riferimento alle notificazioni delle due intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000, non può essere ritenuta rituale la contestazione che la difesa della ricorrente aveva effettuato con una semplice memoria difensiva e non con motivi nuovi, come stabilito dal citato art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, sicché risultano inammissibili le contestazioni contenute al riguardo nell'atto di appello, in quanto
- 7 - sollevate in violazione dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. 2.3 In considerazione di quanto sin qui illustrato, deve essere ritenuto ormai coperto dal giudicato e, quindi, incontestabile in questa sede, l'accertamento effettuato dai primi giudici circa l'avvenuta rituale notificazione sia delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, sia delle due successive intimazioni di pagamento n. 09720169062158124000 e n. 09720199008324110000. L'esame delle doglianze dell'appellante circa l'avvenuta prescrizione dei crediti in questione deve, dunque, partire da tale, ineludibile, presupposto di fatto ed è finalizzato alla sola verifica della correttezza delle conclusioni che ne sono state tratte, al riguardo, nella sentenza impugnata.
2.4 In tale prospettiva, per quanto concerne le seguenti cartelle di pagamento:
─ n. 09720110157842582000, notificata il 28/04/2012 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720120011541942000, notificata il 09/05/2012 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720110240210359000, notificata il 09/02/2013 e relativa a I.R.A.P.
─ n. 09720120138219464000, notificata il 31/05/2012 e relativa a I.V.A.
─ n. 09720120179677248000, notificata il 03/08/2012 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720120237234241000, notificata il 09/11/2015 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720130143424114000, notificata il 18/05/2013 e relativa a TA.R.I.
─ n. 09720140088856343000, notificata il 14/04/2015 e relativa a I.R.PE.F.
─ n. 09720140200054019000, notificata il 13/07/2015 e relativa a tassa automobilistica
─ n. 09720140248155538000, notificata il 03/07/2015 e relativa a I.R.A.P.
─ n. 09720140258725792000, notificata il 08/05/2015 e relativa a I.R.PE.F. e I.V.A.
─ n. 09720150059603879000, notificata il 15/01/2016 e relativa a tassa automobilistica, va detto che esse erano ricomprese nell'intimazione di pagamento n. 09720169062158124000, notificata in data 26/12/2016 e non impugnata, sicché i relativi crediti sono da intendersi cristallizzati e, quindi, non più contestabili con il ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio. In tal senso è la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «[…] in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902)» (Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 22108 del 05/08/2024, in C.e.d. Cass., rv. 672317 – 01; conf. Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 23346/2024; Cass., Sez. Trib., ordinanza n. 938 del 16 gennaio 2026). Sul punto si deve soggiungere che le cartelle n. 09720120011541942000, n. 09720120179677248000, n. 09720140200054019000 e n. 09720150059603879000, relative a tasse automobilistiche, erano ricomprese anche nella successiva intimazione di pagamento
- 8 - n. 09720199008324110000, notificata in data 22/02/2020 e non impugnata, sicché i relativi crediti sono divenuti ulteriormente irretrattabili, secondo il principio sopra richiamato, e, quindi, in questa sede non può essere eccepita la prescrizione maturata prima della notificazione di tale atto di intimazione, a far data dalla notificazione di quello precedente. Infine, va considerato che sulla prescrizione dei crediti portati da tali cartelle e anche di quelli di cui alle altre sopra indicate – ivi compresa quella, quinquennale, dei tributi locali e delle sanzioni e degli interessi dei crediti erariali, oggetto della subordinata richiesta dell'appellante – già interrotta dalla suindicate intimazioni di pagamento, ha inciso dapprima l'interruzione disposta dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da ID -19 per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021 e, a seguire, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 31/03/2022. Circa la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza sanitaria da ID-19, si deve sottolineare l'erroneità della tesi dell'appellante, secondo la quale la prescrizione risulterebbe maturata per quasi tutte le fattispecie in data antecedente ai provvedimenti emergenziali emanati. Infatti, come è dato rilevare verificando le date di notificazione dei due atti interruttivi sopra menzionati (rispettivamente 26/12/2016 e 22/02/2020) e considerando la tipologia dei crediti di cui trattasi, risulta palese che la sospensione ex lege in questione è intervenuta quando i relativi termini di prescrizione non erano ancora decorsi, sicché essi hanno ripreso a decorrere solo al termine di tale interruzione, ma sono stati nuovamente interrotti dalla notificazione dell'intimazione di pagamento in epigrafe, in data 31/03/2022. In ragione di quanto sin qui osservato, nessuno dei crediti portati dalle cartelle sopra indicate risulta prescritto, diversamente da quanto preteso dall'appellante, e, dunque, sul punto va confermata la sentenza di primo grado.
2.5 Si deve, ora, prendere in esame la questione della prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento, non ricomprese nelle suindicate intimazioni di pagamento, ma contemplate nell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio:
─ n. 09720150191609703000, notificata l'8/04/2016 e relativa a I.R.P.E.F, I.R.A.P., I.V.A.;
─ n. 09720160049189882000, notificata il 04/11/2016 e relativa a I.C.I.;
─ n. 09720170019250337000, notificata il 10/07/2017 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio;
─ n. 09720170151051452000, notificata il 14/11/2017 e relativa a tassa automobilistica;
─ n. 09720180014236408000, notificata il 03/09/2018 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio;
─ n. 09720190001568975000, notificata l'01/07/2019 e relativa a I.C.I.;
─ n. 09720190069545915000, notificata il 07/02/2020 e relativa a diritto annuale della Camera di commercio. Anche a tale proposito va considerato che sulla prescrizione dei crediti portati da tali cartelle (triennale per la tassa automobilistica;
quinquennale per i tributi locali, i diritti annuali della Camera di commercio, le sanzioni e gli interessi dei crediti erariali, oggetto della subordinata richiesta dell'appellante; decennali per i crediti erariali) ha inciso dapprima l'interruzione disposta
- 9 - dalla normativa emanata in occasione dell'emergenza sanitaria da ID -19 per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021 e, a seguire, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720219019716265000, impugnata nel presente giudizio, avvenuta il 31/03/2022. Circa la sospensione del decorso della prescrizione per l'emergenza sanitaria da ID-19, vale quanto dianzi osservato. Pertanto, anche per i crediti in questione non si è determinata la prescrizione e, dunque, l'appello non può trovare accoglimento sul punto e deve essere confermata, al riguardo, la sentenza di primo grado.
3. Conclusivamente, l'appello, va ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, per le ragioni sin qui illustrate e, dunque, deve essere integralmente rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante a rimborsare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente grado di giudizio che – avuti presenti i criteri direttivi di cui agli artt. 4 e ss. del d.m. 55/2014 e n. 147/2022 e tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta, nonché applicato l'aumento del 15% per spese forfettarie – vengono liquidate nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello di parte ricorrente e condanna l'appellante al rimborso all'Agenzia Entrate Riscossione delle spese del presente grado di giudizio liquidate nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2026.
L'Estensore Il Presidente Francesco UFILUGELLI Maria Silvia IO
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