Articolo 1 della Legge 4 novembre 1981, n. 626
Articolo 2
Versione
8 novembre 1981
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:
all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
all'articolo 61, l'ultimo comma e' soppresso;
all'articolo 74, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".
Entrata in vigore il 8 novembre 1981
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