Versione
8 novembre 1981
8 novembre 1981
Art. 1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:
all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
all'articolo 61, l'ultimo comma e' soppresso;
all'articolo 74, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni e correzioni:
all'articolo 58, nel primo comma, sono soppresse le parole: "tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo";
all'articolo 61, l'ultimo comma e' soppresso;
all'articolo 74, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'articolo 58".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 17/02/1982 n. 2708 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 17 febbraio 1982 · 3.7150617
[…] conto delle disposizioni contenute nell\'art. 58, primo comma, del D.P.R. n. 597 sopra citato e nell\'art. 74, secondo comma, del medesimo decreto, come integrato dall\'art. 1 della legge 4 novembre 1981, n. 626 - in funzione di dette plusvalenze. In merito a quanto sopra, si rileva che, com\'e\' noto, il beneficio previsto
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Giurisprudenza • 14
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2017, n. 24110Provvedimento: […] d) l'art. 1 della legge n. 626 del 1981, optando per l'adozione in via generale del criterio di deduzione proporzionale dei costi ed oneri non suscettibili di specifica imputazione, muove dall'inequivoca premessa della portata innovativa della scelta, tanto da sopprimere il terzo comma dell'art. 61 e aggiungere quel criterio con un ulteriore comma dell'art. 74, […]Leggi di più...
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- detrazioni