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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 1038/2021 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Parte_1
Piazzetta Matilde Serao n. 9 P.I. , elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo n. 156 presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Vincenzo M. d'Aniello dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. elett.te dom.ta in Napoli CP_1 C.F._1 alla via Diocleziano n. 255 presso lo studio degli Avv.ti Rosa Spadaro e Michele Napoletano dai quali
è rapp.ta e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale del 08.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Nel caso di specie, trattasi di domanda con la quale la società ichiedeva il risarcimento dei Pt_1 danni subiti a seguito di infiltrazioni d'acqua, provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà convenuta, verificatesi nella sua attività di ristorazione in Napoli alla via Michele Pietravalle n. 19/27, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, infondata in fatto ed in diritto onde instava per il suo rigetto.
Veniva disposta CTU all'esito della quale questo giudice, con ordinanza del 23.05.2025, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale aderiva la sola società attrice mentre parte convenuta rilevava che non sussistevano “ … i presupposti per addivenire ad un atto conciliativo non essendovi alcun danno accertato”. Veniva fissata, quindi, udienza per la precisazione delle conclusioni rese le quali la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va rilevata l'assoluta infondatezza delle eccezioni di improcedibilità della domanda, per violazione del D. Lgs. 28/2010, e nullità della medesima sollevate dalla convenuta.
Infatti, in relazione alla prima, va osservato che la domanda proposta va qualificata come domanda di risarcimento danni ad oggetto controversia in materia non rientrante in quelle contemplate dal comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 che si riferisce esclusivamente alle controversie “ … in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziarti, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura … “.
In relazione alla seconda, va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali del cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Inoltre, alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Giova premettere che non v'è specifica contestazione in ordine alla circostanza fattuale che dall'appartamento di proprietà della convenuta si verificavano fenomeni infiltrativi nel sottostante immobile attoreo, come dimostrato dalla corrispondenza prodotta agli atti ed, in specie, da una comunicazione proveniente dalla convenuta medesima, datata 03.12.2019, con la quale ella dichiarava di aver provveduto all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione e si rendeva disponibile al ripristino del locale commerciale.
A tale dichiarazione, sottoscritta di pugno dalla convenuta e non disconosciuta nelle forme di rito, può serenamente attribuirsi valore confessorio ex art. 229 cpc.
I fatti lamentati sono stati, inoltre, confermati dalla svolta CTU, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di potersi conformare, essendo esse state adeguatamente motivate, sia sotto l'aspetto prettamente tecnico, che giuridico, anche alla luce dei resi chiarimenti.
E pertanto, l'ausiliario, Ing. , ha accertato “ … che l'immobile di parte attrice è Persona_1 stato interessato da un fenomeno infiltrativo ormai cessato con ripristino anche dello stato dei luoghi. Pertanto, per poter espletare il proprio incarico, il ctu ha esaminato la documentazione agli atti ed in particolare la relazione tecnica redatta dall'arch. in data 27 gennaio 2020 Persona_2 con gli allegati rilievi fotografici. Dall'esame di tale elaborato, si evince che il bene in questione è stato interessato da infiltrazioni che hanno danneggiato il soffitto e parte della parete perimetrale dell'ampio ambiente che si sviluppa frontalmente all'ingresso da Traversa Pietravalle. Non sono stati riscontrati danni agli arredi. Per poter accertare le cause del citato fenomeno infiltrativo, la scrivente, ancora una volta, si è avvalsa degli atti di ufficio ed in particolare della missiva allegata al fascicolo di parte attrice del 3.1.2019, nella quale la parte convenuta, proprietaria dell'appartamento sito alla Traversa Pietravalle 11, sc C int. 3 sovrastante la pizzeria, comunicava, a seguito della segnalazione di infiltrazioni di acqua nel locale commerciale (pizzeria) di aver provveduto immediatamente ad eliminare la causa. Si ritiene, pertanto, che i danni al soffitto e alle pareti perimetrali del locale di parte attrice siano riconducibili al fenomeno infiltrativo avuto origine dell'appartamento di parte convenuta”.
Per la quantificazione dei danni all'immobile attoreo, l'ausiliario, ribadito che in sede di operazioni peritali veniva accertato che l'immobile di quest'ultimo “… era stato interessato da lavori di ripristino dello stato dei luoghi., deduceva di essersi avvalso della documentazione prodotta ed allegata agli atti ed, in particolare, della relazione tecnica a firma dell'arch. con gli allegati rilievi Per_2 fotografici. Sottolineava che la documentazione fotografica riproduceva “… un'estesa macchia di infiltrazione al soffitto dell'ampio locale e alla parte alta della parete perimetrale della proprietà attrice.” Pervenendo alla conclusione che “… Il fenomeno infiltrativo pregresso ha causato danni all'intradosso del solaio con ammaloramento dello strato di pitturazione al soffitto e alla parete alta della parete perimetrale.” per il ripristino dei quali stimava una spesa di € 8.720,00.
In accoglimento della domanda, la convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore della società attrice dell'indicata somma sulla quale, essendo stata determinata all'attualità, sono dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, il capo di domanda relativo ai danni per il fermo dell'attività nel periodo di esecuzione dei lavori, in mancanza di prova, come emerso ed accertato anche in sede di ctu ove, in proposito, l'ausiliario ha dedotto che “Ai fini della quantificazione dell'ammontare del fermo della attività per la perdita economica derivata dagli effettivi giorni di chiusura, la scrivente in sede di operazioni peritali e, precisamente all'accesso del 26 aprile 2022 chiedeva al tecnico di parte attrice di consegnare entro 10 giorni dalla data di accesso, documentazione contabile della attività di ristorazione relativamente al periodo giugno 2020 e settembre 2019. Tale richiesta, a tutt'oggi, è rimasta inevasa. Pertanto, in mancanza di opportuni dati, il ctu è impossibilitato alla risposta del presente quesito.”.
In considerazione della mancata adesione della convenuta alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, formulata la questo giudice, sull'assunto che “… non sussistono i presupposti per addivenire ad una atto conciliativo non essendovi alcun danno accertato”, senza, tuttavia, la formulazione di una motivata proposta alla quale sarebbe stata disponibile a transigere la vertenza, alla luce della svolta consulenza tecnica e dei chiarimenti resi dall'ausiliario, ritiene questo che ricorrono i presupposti per condannarla al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento danni ex art. 91 e 96, comma 3, cpc, che appare equa determinare in € 1.000,00.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore CP_1 della , in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della somma di € 8.720,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2) Condanna al pagamento in favore della , in persona del CP_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 300,00 per spese ed € 2.800,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo M. d'Aniello per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese della svolta CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
4) Condanna al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.000,00 ex CP_1 artt. 91 e 96, comma 3, cpc.
Così deciso in Napoli il 28.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 1038/2021 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Parte_1
Piazzetta Matilde Serao n. 9 P.I. , elett.te dom.ta in Napoli alla via Toledo n. 156 presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Vincenzo M. d'Aniello dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
, nata a [...] il [...] Cod. Fisc. elett.te dom.ta in Napoli CP_1 C.F._1 alla via Diocleziano n. 255 presso lo studio degli Avv.ti Rosa Spadaro e Michele Napoletano dai quali
è rapp.ta e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale del 08.07.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Nel caso di specie, trattasi di domanda con la quale la società ichiedeva il risarcimento dei Pt_1 danni subiti a seguito di infiltrazioni d'acqua, provenienti dal sovrastante appartamento di proprietà convenuta, verificatesi nella sua attività di ristorazione in Napoli alla via Michele Pietravalle n. 19/27, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. Nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, infondata in fatto ed in diritto onde instava per il suo rigetto.
Veniva disposta CTU all'esito della quale questo giudice, con ordinanza del 23.05.2025, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc alla quale aderiva la sola società attrice mentre parte convenuta rilevava che non sussistevano “ … i presupposti per addivenire ad un atto conciliativo non essendovi alcun danno accertato”. Veniva fissata, quindi, udienza per la precisazione delle conclusioni rese le quali la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Preliminarmente va rilevata l'assoluta infondatezza delle eccezioni di improcedibilità della domanda, per violazione del D. Lgs. 28/2010, e nullità della medesima sollevate dalla convenuta.
Infatti, in relazione alla prima, va osservato che la domanda proposta va qualificata come domanda di risarcimento danni ad oggetto controversia in materia non rientrante in quelle contemplate dal comma 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 che si riferisce esclusivamente alle controversie “ … in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziarti, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura … “.
In relazione alla seconda, va osservato che nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non può dirsi realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali del cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Inoltre, alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Giova premettere che non v'è specifica contestazione in ordine alla circostanza fattuale che dall'appartamento di proprietà della convenuta si verificavano fenomeni infiltrativi nel sottostante immobile attoreo, come dimostrato dalla corrispondenza prodotta agli atti ed, in specie, da una comunicazione proveniente dalla convenuta medesima, datata 03.12.2019, con la quale ella dichiarava di aver provveduto all'eliminazione delle cause dell'infiltrazione e si rendeva disponibile al ripristino del locale commerciale.
A tale dichiarazione, sottoscritta di pugno dalla convenuta e non disconosciuta nelle forme di rito, può serenamente attribuirsi valore confessorio ex art. 229 cpc.
I fatti lamentati sono stati, inoltre, confermati dalla svolta CTU, alle cui conclusioni questo giudice ritiene di potersi conformare, essendo esse state adeguatamente motivate, sia sotto l'aspetto prettamente tecnico, che giuridico, anche alla luce dei resi chiarimenti.
E pertanto, l'ausiliario, Ing. , ha accertato “ … che l'immobile di parte attrice è Persona_1 stato interessato da un fenomeno infiltrativo ormai cessato con ripristino anche dello stato dei luoghi. Pertanto, per poter espletare il proprio incarico, il ctu ha esaminato la documentazione agli atti ed in particolare la relazione tecnica redatta dall'arch. in data 27 gennaio 2020 Persona_2 con gli allegati rilievi fotografici. Dall'esame di tale elaborato, si evince che il bene in questione è stato interessato da infiltrazioni che hanno danneggiato il soffitto e parte della parete perimetrale dell'ampio ambiente che si sviluppa frontalmente all'ingresso da Traversa Pietravalle. Non sono stati riscontrati danni agli arredi. Per poter accertare le cause del citato fenomeno infiltrativo, la scrivente, ancora una volta, si è avvalsa degli atti di ufficio ed in particolare della missiva allegata al fascicolo di parte attrice del 3.1.2019, nella quale la parte convenuta, proprietaria dell'appartamento sito alla Traversa Pietravalle 11, sc C int. 3 sovrastante la pizzeria, comunicava, a seguito della segnalazione di infiltrazioni di acqua nel locale commerciale (pizzeria) di aver provveduto immediatamente ad eliminare la causa. Si ritiene, pertanto, che i danni al soffitto e alle pareti perimetrali del locale di parte attrice siano riconducibili al fenomeno infiltrativo avuto origine dell'appartamento di parte convenuta”.
Per la quantificazione dei danni all'immobile attoreo, l'ausiliario, ribadito che in sede di operazioni peritali veniva accertato che l'immobile di quest'ultimo “… era stato interessato da lavori di ripristino dello stato dei luoghi., deduceva di essersi avvalso della documentazione prodotta ed allegata agli atti ed, in particolare, della relazione tecnica a firma dell'arch. con gli allegati rilievi Per_2 fotografici. Sottolineava che la documentazione fotografica riproduceva “… un'estesa macchia di infiltrazione al soffitto dell'ampio locale e alla parte alta della parete perimetrale della proprietà attrice.” Pervenendo alla conclusione che “… Il fenomeno infiltrativo pregresso ha causato danni all'intradosso del solaio con ammaloramento dello strato di pitturazione al soffitto e alla parete alta della parete perimetrale.” per il ripristino dei quali stimava una spesa di € 8.720,00.
In accoglimento della domanda, la convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore della società attrice dell'indicata somma sulla quale, essendo stata determinata all'attualità, sono dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Non può trovare accoglimento, invece, il capo di domanda relativo ai danni per il fermo dell'attività nel periodo di esecuzione dei lavori, in mancanza di prova, come emerso ed accertato anche in sede di ctu ove, in proposito, l'ausiliario ha dedotto che “Ai fini della quantificazione dell'ammontare del fermo della attività per la perdita economica derivata dagli effettivi giorni di chiusura, la scrivente in sede di operazioni peritali e, precisamente all'accesso del 26 aprile 2022 chiedeva al tecnico di parte attrice di consegnare entro 10 giorni dalla data di accesso, documentazione contabile della attività di ristorazione relativamente al periodo giugno 2020 e settembre 2019. Tale richiesta, a tutt'oggi, è rimasta inevasa. Pertanto, in mancanza di opportuni dati, il ctu è impossibilitato alla risposta del presente quesito.”.
In considerazione della mancata adesione della convenuta alla proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, formulata la questo giudice, sull'assunto che “… non sussistono i presupposti per addivenire ad una atto conciliativo non essendovi alcun danno accertato”, senza, tuttavia, la formulazione di una motivata proposta alla quale sarebbe stata disponibile a transigere la vertenza, alla luce della svolta consulenza tecnica e dei chiarimenti resi dall'ausiliario, ritiene questo che ricorrono i presupposti per condannarla al pagamento di una somma ulteriore, a titolo di risarcimento danni ex art. 91 e 96, comma 3, cpc, che appare equa determinare in € 1.000,00.
Le spese, ivi comprese quelle per la svolta ctu già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore CP_1 della , in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della somma di € 8.720,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2) Condanna al pagamento in favore della , in persona del CP_1 Controparte_2 legale rapp.te p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 300,00 per spese ed € 2.800,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Vincenzo M. d'Aniello per dichiarata anticipazione.
3) Pone definitivamente a carico della soccombente convenuta le spese della svolta CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
4) Condanna al pagamento in favore della società attrice della somma di € 1.000,00 ex CP_1 artt. 91 e 96, comma 3, cpc.
Così deciso in Napoli il 28.10.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano