Articolo 165 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 164Articolo 166
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15 gennaio 1976
Art. 165.
La somma di cui all' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721 , occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, e' fissata, per l'anno finanziario 1976, in lire 90 milioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976