Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1410/2024 r.g.
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Processo verbale.
Oggi, 16 aprile 2025, alle ore 11:14, innanzi al Giudice, dott. Francesco Paolo Pizzo, chiamata la causa n. 1410/2024
r.g. è comparso l'avv. T. Picciotto, per parte ricorrente.
Nessuno è comparso per il opposto. CP_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore di parte ricorrente a discutere ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Picciotto conclude come da ricorso.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:00, riaperta l'udienza, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice pronuncia sentenza, allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 1 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato con le forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1410 R.G. dell'anno 2024 tra:
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parte_1 C.F._1
Picciotto in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in opposizione opponente
e
Controparte_2
Opposto - contumace avente ad oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'udienza del 16 aprile 2025 cui la presente sentenza deve intendersi allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ai sensi degli art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data
1/10/24, ha tempestivamente impugnato il decreto reso ex art. 11 L. 319/1980, dal Parte_1
Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Marsala in data 29/7/24, notificato il 2/8/24, con il quale veniva liquidata la somma di euro € 365,13 oltre € 24,00 per rimborso spese di trasferta, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in qualità di perito traduttore nei seguenti procedimenti penali:
Pag. 2 a 8 così determinato:
Pag. 3 a 8 conteggiando soltanto n. 2 vacazioni per ciascuna sentenza tradotta di cui la prima di € 14,68 e le altre di € 8,15, oltre accessori fiscali e previdenziali, a fronte della richiesta di liquidazione pari ad €
2.075,29, per n. 21 istanze di liquidazione portanti ciascuno l'importo di € 93,24 corrispondente a otto vacazioni ciascuna di cui la prima di € 14,68 e le altre 7 vacazioni di € 8,15, oltre ad una istanza di liquidazione di € 117,25 in quanto aumentata dall'indennità chilometrica pari ad € 24,00
(debitamente autorizzata dal Giudice) inserita nell'istanza del 16.06.2024 relativa al procedimento n.
3593/2020 R.N.R..
Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice abbia ritenuto che l'attività di traduzione dall'italiano all'arabo delle ventidue sentenze emesse dal Tribunale, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., fosse particolarmente semplice, in quanto le predette sentenze avevano un contenuto “sostanzialmente analogo e stereotipato”.
Il ricorrente ha dedotto, di contro, che le sentenze in questione erano sostanzialmente diverse tra loro poiché riguardavano imputati differenti e ugualmente differenti erano i capi d'imputazione ed i punti di motivazione oltre ad essere composte da cinque o sei pagine ciascuna. Conseguentemente, per l'esecuzione del predetto incarico professionale, il ricorrente avrebbe legittimamente conteggiato un totale di 8 vacazioni per ogni sentenza.
L ha lamentato altresì, che il compenso liquidato dal Tribunale di Marsala, notevolmente Pt_1
inferiore a quello previsto per qualsiasi prestazione lavorativa anche la più umile e meno qualificata, si poneva in evidente contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela del lavoro e di equa ed adeguata retribuzione delle prestazioni lavorative richiamato dall'art. 36 della Costituzione ed ha insistito, in definitiva, nella richiesta di liquidazione dei compensi spettanti come da istanze di liquidazione depositate.
2) Il , a cui è stato regolarmente notificato a cura del ricorrente il ricorso e Controparte_2
il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è costituito. Deve, pertanto, dichiararsene la contumacia.
All'udienza del 8/1/2025 il Giudice ha disposto acquisirsi copia delle sentenze oggetto di traduzione dall'Italiano all'Arabo e visto l'art. 281 terdecies c.p.c., ha fissato l'udienza del 5/3/2025 – rinviata d'ufficio al 16/4/2025 - per la verifica dell'acquisizione documentale predetta e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
3) Fondatezza dell'opposizione.
3.1) Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza di questo Giudice.
Invero, con riferimento all'opposizione a decreto di liquidazione competenze dell'ausiliare, ex art. 49
DPR 115/2002, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come
Pag. 4 a 8 fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che procede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente (v. Cass. 26791/11).
Conseguentemente, l'opposizione è sottratta alla regola del foro erariale, essendo fissata, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre
2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", per cui il ricorso si propone al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Cass.
12668/14).
Inoltre, consta agli atti la regolarità della notifica del ricorso al , rimasto Controparte_2
contumace e la tempestività del suo deposito, avvenuto in data 1/10/24, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento (v. Cass. Civ. sez. I, 27/09/2023, n.27478).
3.2) Nel merito, va ora rilevato che l'opposizione è fondata e va accolta nei seguenti limiti.
Rileva il Tribunale che le ventidue sentenze oggetto di traduzione dall'italiano all'arabo risultano essere differenti tra loro per le “parti relative alle imputazioni rassegnate” e alle “date relative agli atti giudiziari del procedimento”.
Il contenuto delle sentenze, dunque, appare in larga parte sovrapponibile, sebbene non integralmente standardizzato, posto che dalla comparazione fra le stesse risulta di tutta evidenza che l'attività di interpretazione e trasposizione in lingua araba da parte dell'ausiliario, pure non esaurendosi nella semplice modifica delle generalità delle parti, ha sì riguardato l'intera struttura del corpo motivazionale, tuttavia differendo in maniera marcata in ordine alla sola parte descrittiva del capo d'imputazione.
Quanto all'estensione quantitativa delle 22 sentenze in esame, si osserva che, di esse, n. 10 risultano essere composte da 3 pagine, n. 11 da 4 pagine e, infine, (contrariamente all'assunta di parte ricorrente) una sola da 5 pagine.
Aderendo il Tribunale al principio per cui al “Giudice è demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell'entità della materia controversa” (cfr., tra le tante, Cass. n. 4055/1974), discende che se per un verso la determinazione del compenso al professionista col sistema delle vacazioni non comporta che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l'interessato abbia dimostrato di avere effettuato, dall'altro si demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell'entità della
Pag. 5 a 8 materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l'incarico da lui espletato (Sez. VI - 2, Ord., 04-03-2020, n. 5990).
Nel caso di specie, si ritiene equo e congruo calcolare, dunque, alla stregua di quanto già fatto dal provvedimento impugnato, n. 2 vacazioni (corrispondenti ex lege a quattro ore di concreta opera peritale) per ciascuna delle 22 sentenze che a tradotto. Parte_1
3.3) Sotto altro aspetto, tuttavia, è necessario osservare che con la sentenza n. 16/2025, depositata in data 10/02/2025 e pubblicata in G.U. in data 12/02/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Per effetto della sopra menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, deve ritenersi venuta meno la minor quantificazione del valore delle vacazioni successive alla prima, con la conseguenza che tutte le vacazioni vanno ora computate al valore di euro 14,68 (valore previsto dall'art. 1, comma 1, D.M.
30/05/2002 per la prima vacazione), non potendosi più applicare la decurtazione ad euro 8,15 per le vacazioni successive alla prima (pur prevista dal D.M. cit.). Quanto, poi, alla immediata applicabilità della su menzionata pronuncia di costituzionalità anche al presente giudizio, basti sul punto ricordare il consolidato orientamento (tanto della giurisprudenza di costituzionalità, quanto di quella di legittimità) secondo cui le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla
Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato,
l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (cfr., in tal senso e tra le tante, Cass. 7057/1997, Cass. 28355/2021). Ora, nella specie, la collocazione cronologica temporale tanto del decreto di liquidazione qui impugnato quanto del ricorso in opposizione introduttivo del presente giudizio in epoca antecedente rispetto alla sentenza di costituzionalità innanzi richiamata, non osta alla sua immediata applicabilità al caso di specie, poiché non si è al cospetto di una
“situazione giuridica consolidata”, quanto, piuttosto, ancora sub iudice (proprio per effetto della spiegata impugnativa) e suscettibile, dunque, di essere risolta facendo applicazione del nuovo contesto normativo di riferimento generatosi a seguito della menzionata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, L. 319/1980.
Orbene, il decreto di liquidazione impugnato aveva distinto tra valutazione della prima vacazione (di valore di euro 14,68) e di quelle successive (di valore di euro 8,15), oggi venuta meno a seguito della
Pag. 6 a 8 declaratoria di incostituzionalità richiamata, cosicché l'impugnato decreto deve essere riformato anche sotto questo aspetto.
Non si ravvisano invece, elementi di difficoltà tali da giustificare l'aumento ex art. 52 Dlgs 115/2002 richiesto dal ricorrente, non ravvisandosi nella prestazione effettuata quel carattere eccezionale, che pur non presentando aspetti di unicità o quanto meno di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato il consulente in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà. A proposito di tale fattispecie, Cass. 29876/2019 ha altresì ribadito “che il riconoscimento di tale aumento (che a sua volta presuppone il previo riconoscimento in favore del
CTU del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle) costituisce anch'esso oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata;
- che tuttavia tale decisione del giudice deve necessariamente essere ricollegata ad un puntuale riscontro dell'esecuzione di prestazioni aventi un tasso di importanza e di difficoltà
“eccezionale”, e pertanto ai fini dell'applicabilità della maggiorazione fino al doppio di cui all'art.
52 del D.P.R. 115/2002, occorre che il giudice attribuisca rilevanza agli altri fattori che rendono
l'importanza e la difficoltà della prestazione “eccezionale”, e dunque maggiore rispetto a quella che deve essere compensata con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (si vedano anche:
Cass. 21/09/2017, n. 21963; Cass. 18/09/2009, n. 20235; Cass. 19/03/2007, n. 6414; Cass.
31/03/2006, n. 7632).”
3.4) In conclusione, per quanto esposto, non operandosi più distinzione alcuna tra valutazione monetaria della prima vacazione e di quelle successive, deve riformarsi il decreto di liquidazione del compenso dovuto al ricorrente, perito traduttore, oggetto di opposizione, determinandolo nella misura di € 641,52 corrispondenti a n. 44 vacazioni (pari a 88 ore di concrete operazioni peritali) del valore corrispondente ad € 14,68 ciascuna oltre ad € 24,00 per spese di trasferta, oltre accessori fiscali e previdenziali se dovuti.
4) Spese di lite
Quanto al riparto delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, stante l'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, alla luce, peraltro, di una pronuncia di legittimità costituzionale intervenuta durante la pendenza del presente giudizio di opposizione, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pervenire all'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Pag. 7 a 8 Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
1) accoglie l'opposizione proposta dal perito vverso il decreto reso dal Giudice Parte_1
Monocratico del Tribunale Penale di Marsala in data 29.07.2024 e, per l'effetto,
2) riforma il decreto di liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in qualità di perito traduttore da ei procedimenti penali indicati in parte motiva;
Parte_1
3) liquida in favore di € 641,52 oltre ad € 24,00 per spese di trasferta, oltre Parte_1
accessori fiscali e previdenziali se dovuti;
4) dichiara irripetibili le spese di lite;
5) dispone il pagamento di tutte le suddette somme a carico dell'Erario e manda la cancelleria per gli adempimenti del caso.
Marsala, 16 aprile 2025
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 8 a 8