Sentenza 20 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5690 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05690/2025REG.PROV.COLL.
N. 02116/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2025, proposto dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L’Accesso – CISIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
RI RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo, Diego Vaiano, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hayat Riadi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 23229/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di RI RO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Amelia Cuomo in sostituzione degli avv.ti Gennaro Terracciano e Laura Albano, Alvise Vergerio di Cesana in sostituzione dell'avv. Diego Vaiano e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La sig.ra RO ha partecipato alla procedura di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina, odontoiatria e medicina veterinaria, sostenendo la prova TOLC. In data 23 ottobre 2023 ha presentato al Ministero dell’Università e Ricerca e al CISIA una richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione inerente la procedura di selezione, tra cui i quesiti d’esame, gli elaborati, i verbali, la banca dati dei quesiti ed i documenti concernenti il meccanismo di equalizzazione del punteggio.
2 - La sig.ra RO ha poi adito il TAR del Lazio, che ha riconosciuto l’obbligo per le amministrazioni di fornire la documentazione richiesta, limitando però l’accesso ad una sua parte.
3 - Successivamente, CISIA ha fornito i documenti riferiti ai soli quesiti cui la candidata ha risposto in modo errato o ha omesso di rispondere, nonché al meccanismo di equalizzazione, ritenendo di avere ragionevolmente adempiuto entro i limiti stabiliti dal giudice ma contestando, con il presente appello, la sentenza che imponeva la consegna dell’intera documentazione richiesta.
4 – In particolare, l’appellante ha affermato che la sentenza di primo grado dovrebbe essere riformata perché non sarebbe vero che si sia verificato un silenzio-rigetto da parte di CISIA. Infatti, l’istanza di accesso presentata dalla ricorrente il 23 ottobre 2023 sarebbe stata tempestivamente evasa con una nota di CISIA del 17 novembre 2023, nella quale si invitava la candidata a prendere visione della prova con il miglior punteggio. Tale riscontro non è stato contestato dalla ricorrente entro i termini di legge, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione, scaduti il 18 dicembre 2023. Il ricorso introduttivo notificato il 13 dicembre 2023 chiedeva di accertare un presunto “silenzio” che in realtà non si sarebbe formato, poiché la risposta di CISIA c’era stata. Inoltre, la ricorrente non ha impugnato il provvedimento di CISIA del 17 novembre, rendendo così il ricorso manifestamente inammissibile. Successivamente, CISIA avrebbe trasmesso alla ricorrente i quesiti delle sessioni TOLC di aprile e luglio 2023 che la candidata aveva sbagliato o lasciato in bianco, completando l’adempimento alla richiesta.
In secondo luogo, la sentenza di appello sarebbe viziata da un errore di valutazione in quanto non avrebbe considerato che la ricorrente non aveva interesse concreto e attuale a ottenere i documenti relativi al meccanismo di equalizzazione dei punteggi. Al momento della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, infatti, ogni controversia riguardante il meccanismo di equalizzazione sarebbe stata già superata da una sentenza del Consiglio di Stato (n. 8004/2024).
5 – La parte ricorrente vittoriosa in primo grado si è costituta in giudizio per argomentare l’esattezza della appellata sentenza e, tuttavia, in prossimità dell’udienza di merito ha depositato propria memoria con la quale ha rinunciato a far valere agli effetti della sentenza di primo grado, anche quanto alle disposte spese di giudizio, ed ha rappresentato di non avere più interesse alla decisione della questione controversa, avendo pertanto presentato atto di rinuncia anche davanti al competente TAR.
6 – Al Collegio non resta quindi che prendere atto della sopraindicata circostanza, annullare senza rinvio la sentenza di primo grado appellata e dichiarare improcedibile l’appello, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia della parte ricorrente di primo grado odierna resistente a far valere gli effetti della sentenza del TAR impugnata con il ricorso in appello in epigrafe.
Per l’effetto, annulla senza rinvio l’appellata sentenza e dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO