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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1960/2022
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
35, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Mores ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I n. 154; Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/3/2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro,
premesso di essere dipendente del dal 31/12/1985 quale Parte_1 Controparte_1 appartenente al Corpo di Polizia Municipale ricoprendo, da ultimo, la qualifica di “Istruttore” con livello di inquadramento C5 del c.c.n.l. Enti locali, inserito nella turnistica del corpo di appartenenza e, ai fini della rilevazione delle presenze, dotato di badge recante numero 1405130710, aveva esposto che nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, in osservanza dei turni predisposti dal datore di lavoro, in violazione della contrattazione collettiva e della normativa giuslavoristica, era stato costretto a lavorare per 102 domeniche e per 47 volte anche il 7° giorno (e oltre, spesso arrivando anche a 13 giorni consecutivi), cioè quello festivo destinato al riposo settimanale, e tanto senza ricevere alcuna indennità sostituiva prevista dalla contrattazione collettiva (art. 24 c.c.n.l., art. 36 Cost., art. 2019 c.c.) né riposi compensativi né risarcimento del danno da usura psicofisica.
1 Aveva lamentato la violazione dell'art. 24 del c.c.n.l. sul diritto alla indennità sostitutiva e al riposo compensativo e degli art. 36 Cost. e 2109 c.c. sul risarcimento del danno da usura psicofisica, chiedendo di condannare l'ente resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 19.903,68 a titolo di indennità per le n. 102 domeniche lavorate (€ 13.082,99) e per i n. 47 giorni lavorati senza riposo compensativo (€ 6.010,66), oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si era costituito in giudizio il resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 1282/2022 pubblicata in data 07/03/2022, il Tribunale adito ha rigettato la domanda e compensato interamente tra le parti le spese del grado. Ha richiamato pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità e affermato che:
-al personale turnista, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 22, comma 5, c.c.n.l..;
-l'art. 24 c.c.n.l. disciplina la diversa fattispecie del lavoro eccezionalmente ed occasionalmente prestato nel giorno del riposo settimanale, o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo, e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni;
-nel caso di specie, con riferimento al lavoro dei vigili urbani, appare fisiologica un'articolazione del servizio per turni in modo da comprendervi anche i giorni festivi e domenicali, atteso che essi sono preposti ad un servizio, quello di polizia municipale, che non consente soluzioni di continuità;
-il ricorrente, in quanto appartenente ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente articolata su turni, non ha titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali oggetto della pretesa azionata (ex art. 24 c.c.n.l.), posto che egli – in qualità di vigile urbano - è impiegato normalmente in turni nei giorni festivi e pertanto percepisce una maggiorazione stipendiale ad hoc;
-è, invero, pacifico che il ricorrente, avendo eseguito la prestazione anche di domenica secondo i turni predisposti dal datore di lavoro, abbia già percepito l'indennità contrattuale prevista per i lavoratori turnisti dall'art. 22 del CCNL di comparto (salvo che per l'anno 2018), indennità quest'ultima che è diretta a remunerare proprio l'espletamento dell'attività lavorativa articolata su turni che non consentono l'ordinario riposo domenicale;
-l'indennità ex art. 22 cit. (che il convenuto ha riconosciuto di non aver corrisposto per CP_1
l'anno 2018) non è stata oggetto di domanda attorea;
-non risulta invece specificamente allegato dall'istane – né provato – il superamento delle 36 ore settimanali, con la conseguenza che il ricorrente, per l'attività lavorativa prestata di domenica, non avendo lavorato nelle domeniche “extra turno” e, comunque, non avendo svolto lavoro straordinario, non ha alcun titolo per fruire della indennità di cui all'art. 24, comma 1, del c.c.n.l. rivendicata in ricorso;
-sulla richiesta di riconoscimento del risarcimento del danno da usura psico-fisica, quest'ultimo, consistente nella maggiore penosità dell'attività lavorativa prestata in mancanza del riposo dopo sei giorni di lavoro, compensato con il riconoscimento di una maggiorazione retributiva, va tenuto distinto dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali;
-solo ove il lavoratore dimostri un danno ulteriore e diverso dall'espletamento del lavoro oltre il sesto giorno consecutivo a questi potrebbe essere riconosciuta oltre alla maggiorazione retributiva anche un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale;
2 -laddove le concrete modalità di attuazione del turno prolungato per sette giorni avessero comportato un danno ulteriore, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente allegarlo e, quindi, provarlo attraverso elementi di fatto idonei a dimostrare la lesione in concreto prodottasi, vale a dire un fatto oggettivamente verificatosi e non una mera asserzione;
-nel caso che ci occupa, nel ricorso si fa espresso riferimento al mero danno da “usura pisco- fisica” per effetto della mancata fruizione del riposo settimanale nella giornata di domenica (danno già remunerato mediante il riposo compensativo, sia pure fruito non nella giornata di domenica, e mediante l'indennità di cui all'art. 22 del CCNL) mentre nessuno degli elementi dell'illecito contrattuale è stato specificamente allegato.
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 29/7/2022 ha proposto Parte_1 appello avverso tale pronuncia sostenendo l'erronea applicazione della normativa in tema di corretta ripartizione dell'onere probatorio, gravando sul la prova di aver corrisposto la CP_1 giusta retribuzione e/o riposi compensativi al lavoratore;
l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti, fatti e dei documenti prodotti in primo grado a dimostrazione del lavoro domenicale e/o ininterrotto senza riposo per oltre 6 giorni con superamento dell'orario di lavoro settimanale;
la mancanza di esame e di motivazione sulle rivendicazioni concernenti l'anno 2018.
Sul danno da usura psicofisica l'istante ha ribadito come sia diretta conseguenza della compressione sistematica del diritto di riposo dell'istante provocata dal datore di lavoro che, nella predisposizione dei turni, ha violato costantemente la normativa di cui all'art. 36 Cost. e 2109 c.c. e che è supportato da una presunzione assoluta di danno alla salute per il solo fatto che si è espletata una prestazione lavorativa oltre il 6° giorno, per cui non è soggetto ad onere probatorio.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. 3 Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
4
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/07/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1960/2022
T R A
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
35, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Mores ed elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Umberto I n. 154; Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/3/2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro,
premesso di essere dipendente del dal 31/12/1985 quale Parte_1 Controparte_1 appartenente al Corpo di Polizia Municipale ricoprendo, da ultimo, la qualifica di “Istruttore” con livello di inquadramento C5 del c.c.n.l. Enti locali, inserito nella turnistica del corpo di appartenenza e, ai fini della rilevazione delle presenze, dotato di badge recante numero 1405130710, aveva esposto che nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, in osservanza dei turni predisposti dal datore di lavoro, in violazione della contrattazione collettiva e della normativa giuslavoristica, era stato costretto a lavorare per 102 domeniche e per 47 volte anche il 7° giorno (e oltre, spesso arrivando anche a 13 giorni consecutivi), cioè quello festivo destinato al riposo settimanale, e tanto senza ricevere alcuna indennità sostituiva prevista dalla contrattazione collettiva (art. 24 c.c.n.l., art. 36 Cost., art. 2019 c.c.) né riposi compensativi né risarcimento del danno da usura psicofisica.
1 Aveva lamentato la violazione dell'art. 24 del c.c.n.l. sul diritto alla indennità sostitutiva e al riposo compensativo e degli art. 36 Cost. e 2109 c.c. sul risarcimento del danno da usura psicofisica, chiedendo di condannare l'ente resistente al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 19.903,68 a titolo di indennità per le n. 102 domeniche lavorate (€ 13.082,99) e per i n. 47 giorni lavorati senza riposo compensativo (€ 6.010,66), oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si era costituito in giudizio il resistente chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 1282/2022 pubblicata in data 07/03/2022, il Tribunale adito ha rigettato la domanda e compensato interamente tra le parti le spese del grado. Ha richiamato pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità e affermato che:
-al personale turnista, che ordinariamente, in base al turno assegnato, presta la propria attività nell'arco della settimana, spetta l'indennità di turno disciplinata, per le varie tipologie di prestazioni (turno diurno, turno notturno, turno festivo e turno notturno-festivo), dall'art. 22, comma 5, c.c.n.l..;
-l'art. 24 c.c.n.l. disciplina la diversa fattispecie del lavoro eccezionalmente ed occasionalmente prestato nel giorno del riposo settimanale, o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo, e quindi non può trovare applicazione anche nell'ipotesi del lavoro organizzato in turni;
-nel caso di specie, con riferimento al lavoro dei vigili urbani, appare fisiologica un'articolazione del servizio per turni in modo da comprendervi anche i giorni festivi e domenicali, atteso che essi sono preposti ad un servizio, quello di polizia municipale, che non consente soluzioni di continuità;
-il ricorrente, in quanto appartenente ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente articolata su turni, non ha titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali oggetto della pretesa azionata (ex art. 24 c.c.n.l.), posto che egli – in qualità di vigile urbano - è impiegato normalmente in turni nei giorni festivi e pertanto percepisce una maggiorazione stipendiale ad hoc;
-è, invero, pacifico che il ricorrente, avendo eseguito la prestazione anche di domenica secondo i turni predisposti dal datore di lavoro, abbia già percepito l'indennità contrattuale prevista per i lavoratori turnisti dall'art. 22 del CCNL di comparto (salvo che per l'anno 2018), indennità quest'ultima che è diretta a remunerare proprio l'espletamento dell'attività lavorativa articolata su turni che non consentono l'ordinario riposo domenicale;
-l'indennità ex art. 22 cit. (che il convenuto ha riconosciuto di non aver corrisposto per CP_1
l'anno 2018) non è stata oggetto di domanda attorea;
-non risulta invece specificamente allegato dall'istane – né provato – il superamento delle 36 ore settimanali, con la conseguenza che il ricorrente, per l'attività lavorativa prestata di domenica, non avendo lavorato nelle domeniche “extra turno” e, comunque, non avendo svolto lavoro straordinario, non ha alcun titolo per fruire della indennità di cui all'art. 24, comma 1, del c.c.n.l. rivendicata in ricorso;
-sulla richiesta di riconoscimento del risarcimento del danno da usura psico-fisica, quest'ultimo, consistente nella maggiore penosità dell'attività lavorativa prestata in mancanza del riposo dopo sei giorni di lavoro, compensato con il riconoscimento di una maggiorazione retributiva, va tenuto distinto dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali;
-solo ove il lavoratore dimostri un danno ulteriore e diverso dall'espletamento del lavoro oltre il sesto giorno consecutivo a questi potrebbe essere riconosciuta oltre alla maggiorazione retributiva anche un ulteriore risarcimento del danno non patrimoniale;
2 -laddove le concrete modalità di attuazione del turno prolungato per sette giorni avessero comportato un danno ulteriore, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente allegarlo e, quindi, provarlo attraverso elementi di fatto idonei a dimostrare la lesione in concreto prodottasi, vale a dire un fatto oggettivamente verificatosi e non una mera asserzione;
-nel caso che ci occupa, nel ricorso si fa espresso riferimento al mero danno da “usura pisco- fisica” per effetto della mancata fruizione del riposo settimanale nella giornata di domenica (danno già remunerato mediante il riposo compensativo, sia pure fruito non nella giornata di domenica, e mediante l'indennità di cui all'art. 22 del CCNL) mentre nessuno degli elementi dell'illecito contrattuale è stato specificamente allegato.
Con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 29/7/2022 ha proposto Parte_1 appello avverso tale pronuncia sostenendo l'erronea applicazione della normativa in tema di corretta ripartizione dell'onere probatorio, gravando sul la prova di aver corrisposto la CP_1 giusta retribuzione e/o riposi compensativi al lavoratore;
l'errata ricostruzione e/o valutazione degli atti, fatti e dei documenti prodotti in primo grado a dimostrazione del lavoro domenicale e/o ininterrotto senza riposo per oltre 6 giorni con superamento dell'orario di lavoro settimanale;
la mancanza di esame e di motivazione sulle rivendicazioni concernenti l'anno 2018.
Sul danno da usura psicofisica l'istante ha ribadito come sia diretta conseguenza della compressione sistematica del diritto di riposo dell'istante provocata dal datore di lavoro che, nella predisposizione dei turni, ha violato costantemente la normativa di cui all'art. 36 Cost. e 2109 c.c. e che è supportato da una presunzione assoluta di danno alla salute per il solo fatto che si è espletata una prestazione lavorativa oltre il 6° giorno, per cui non è soggetto ad onere probatorio.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese.
Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta con decreto comunicato al difensore, onerando la parte appellante del deposito dell'atto notificato.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, la parte non ha depositato le note né ha dato prova di aver notificato l'atto. Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note e non risultando costituiti gli appellati, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348, 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; n. 5238 del 4/3/2011).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”. 3 Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né alla udienza successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte, si osserva che secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del 30/7/2008)
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c., né ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) nulla per le spese del grado.
3) Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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