Articolo 3 della Legge 6 marzo 1950, n. 227
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 giugno 1950
Art. 3.
I trasferimenti previsti dal precedente art. 1 sono limitati ai sottufficiali che abbiano sostenuto, con esito favorevole, un esame a seguito di un tirocinio teoricoprofessionale e che siano stati giudicati idonei al trasferimento dalla competente Commissione di avanzamento.
Il programma dell'esame e dei corsi di tirocinio, della durata di due mesi, sono stabiliti dal Ministro con sua determinazione.
Entrata in vigore il 4 giugno 1950