Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 25 giugno 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 151/2022 R.G.Lav., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pratola Peligna presso lo studio dell'avv. Luigi Di Loreto Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Fabio Liberatore, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che il sig. ha prestato attività di lavoro subordinato alle Parte_1 dipendenze della per il periodo dal 20 marzo 2021 al 14 ottobre 2021, con Controparte_1 mansioni corrispondenti a quelle riconducibili al III livello del CCNL Commercio;
- Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento perché intimato in forma orale;
- Ordina alla in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il Controparte_1 ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
- Condanna, altresì, la a corrispondere in favore del ricorrente, un'indennità Controparte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi, previdenziali ed assistenziali;
- Condanna alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in complessivi €.4.629,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.04.2022, il ricorrente, sig. , adiva l'intestato Tribunale per ivi per Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il sig. ha prestato Parte_1 la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo dal 20 Controparte_1 marzo 2021 al 14 ottobre 2021 con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste per inquadramenti di livello III del CCNL Automotive;
2)
Accertare e dichiarare l'inefficacia, illegittimità, la nullità e/o annullabilità del licenziamento poiché irrogato in forma orale per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente condannare la resistente a reintegrare immediatamente il sig. nel posto di lavoro;
3) Condannare, altresì, la Parte_1
1
4) Condannare sempre la resistente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs 23/2015 commisurato in base all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non inferiore a 5 mensilità, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal giorno dell'illegittimo licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione o, comunque, dell'effettivo soddisfo;
5) Ordinare, altresì, alla resistente di versare tutti i contributi previdenziali ed assistenziali;
6) Condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
Nessuno si costituiva per la di cui, stante la regolarità della citazione in giudizio, Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi indicati in ricorso, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
Alla luce del quadro probatorio complessivamente versato in atti deve ritenersi pienamente accertata la sussistenza del rapporto di lavoro del sig. alle dipendenze della . Pt_1 CP_1
In tal senso depongono sia i documenti prodotti in giudizio dal ricorrente, quali i documenti di vendita protocollati dalla società resistente e relativi alla vendita di prodotti della stessa società oppure all'acquisto di pezzi di ricambio (poi rivenduti online) dalla e sottoscritti dal ricorrente o, ancora, le numerose CP_3 bolle di ordini di prodotti venduti tramite E-commerce dalla stessa , lavorati dal Pc del CP_1 ricorrente e dallo stesso sottoscritti, sia le risultanze della prova testimoniale.
Particolarmente significativa a riguardo è la testimonianza del teste, il quale, escusso Testimone_1 nel corso del giudizio, riferiva di conoscere “il in quanto ho lavorato presso la società Pt_1 [...]
nel settore demolizioni-trasporto” e che “mentre il signor era addetto al settore “Ricambi” CP_1 Pt_1 io ero trasportatore e conducevo un automezzo denominato Bisarca”.
Il interrogato sulla circostanza concernente il lavoro svolto dal presso la Tes_1 Pt_1 [...]
dal 20 marzo al 15 ottobre dalle ore 8.20 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al venerdì CP_1
“conferma l'intera circostanza … in quanto in quel periodo anche io ho lavorato presso la società
[...]
”. Il dichiarava, inoltre, che “talvolta anche io ho trasportato dei motori usati dalla CP_1 Tes_1 demolizione al settore Ricambio dove incontravo il ” che “in queste occasioni” “scaricava con un Pt_1 muletto a mano i motori da me trasportati”. In merito all'orario di lavoro svolto il conferma che “gli Tes_1 stessi corrispondono a quelli indicati ma di solito si andava oltre, fino alle 19.30”. Il confermava Tes_1 anche la circostanza relativa al fatto che il avesse lavorato presso la come addetto al Pt_1 CP_1 magazzino e alle spedizioni, aggiungendo che “il sig. aveva anche altre mansioni che esulavano Pt_1 dalle sue specifiche mansioni lavorative, come portare a spasso il cane (del sig. ndr), fare il Parte_2 lavapiatti (presso l'attività ristorativa del sig. o altro che gli si chiedeva. Era una specie di Parte_2 tuttofare” rispetto alle “richieste che venivano fatte tutte dal signor che io ben conosco”. Parte_2
2 A conferma delle suddette dichiarazioni soccorrono quelle del teste , Testimone_2 dipendente della (società collegata alla ) da febbraio 2021 fino a maggio 2021, il CP_3 CP_1 quale ha confermato che “ ha lavorato con me fino a maggio 2021” (data di licenziamento Pt_1 Pt_1 del , periodo in cui il “si trovava sempre all'altro magazzino che si trova vicino allo Tes_2 Pt_1 stabilimento della ” (ossia al magazzino della ) specificando anche che “nelle volte in Pt_3 CP_1 cui sono andato nell'altro capannone, ho portato dei pezzi di al (i pezzi che erano destinati alla Pt_1 vendita online).” nonché quelle del teste, , titolare di una Ditta individuale a Sulmona che si Testimone_3 occupa di articoli pubblicitari, stampe e grafica, il quale dopo aver premesso di conoscere “la CP_4
in quanto ho creato delle etichette anticontraffazione che sono state utilizzate per i prodotti che la
[...]
Società revisionava” riferiva “di aver avuto rapporti a tal riguardo con il signor ” il quale, Pt_1 qualificandosi come dipendente della , nel periodo tra il 20 marzo 2021 ed il 15 ottobre 2021, si CP_1 era occupato di diversi ordinativi per conto della società relativi a tali etichette anticontraffazione, ordinativi che, riferisce il “vennero tutti pagati dalla a mezzo bonifico bancario”. Tes_3 Controparte_4
Ciò posto, deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della CP_1
[... dal 20 marzo 2021 al 15 ottobre 2021, con mansioni corrispondenti a quelle riconducibili al III livello del
CCNL Commercio, essendo pienamente inserito nell'organizzazione aziendale ed assoggettato alle direttive ed al controllo del Responsabile Legale della osservando l'orario di lavoro di cui al Controparte_1 ricorso.
Viene ora all'esame la domanda relativa all'impugnativa del licenziamento perché intimato oralmente.
È bene rammentare che dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti.
E tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio
è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".
In definitiva, al lume dei condivisi dicta della Suprema Corte, ai quali va data continuità, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa (vedi Cass. 8/2/2019 n. 3822, Cass. 16/5/2019 n.
13195).
Ciò chiarito, va evidenziato, che, nel caso di specie, a seguito della nota del 16.10.2021 nella quale il ricorrente dava atto dell'interruzione del rapporto di lavoro, faceva seguito la querela presentata dal legale
3 rappresentante della sig. , nei confronti del ricorrente per il furto di alcuni CP_1 CP_1 Parte_2 beni aziendali. Orbene, tale circostanza appare sufficiente a dimostrare che l'estromissione del lavoratore sia di fatto riconducibile alla volontà datoriale. Di talchè, il licenziamento, poiché intimato in forma orale, va dichiarato inefficace.
Quanto ai rimedi, deve osservarsi che nel sistema introdotto dal D.Lgs. n. 23 del 2015, connotato, invece, dal disallineamento delle tutele apprestate per il licenziamento disciplinare e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che ammette solo la tutela indennitaria art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), il tema della corretta qualificazione del vizio del recesso datoriale diviene ineludibile. E così, per i cosiddetti "nuovi assunti": - l'art. 2 del D.Lgs. cit., prevede, a prescindere dal requisito dimensionale e dalla natura del datore di lavoro, una tutela reintegratoria "piena" in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 st. lav. ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge. La stessa tutela trova applicazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4, e art. 10, comma 3.
Alla luce delle considerazioni sopra complessivamente richiamate, va accertata e dichiarata l'inefficacia del licenziamento perché intimato in forma orale. Di conseguenza deve essere ordinato alla in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro precedentemente occupato con condanna della medesima a corrispondere in favore del ricorrente, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi, previdenziali ed assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Sulmona, 25 giugno 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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