Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Ordinanza collegiale 8 agosto 2025
Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 02/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2024, proposto da
PP SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 8042 inoltrata il : 14/12/2020)
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. - notificato il 13/03/2024 e depositato il 14 successivo – il ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 14/12/2020.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Con ordinanza collegiale n. 15442/2025 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 CPA, dell’esistenza di una causa di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente presentato dopo oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere (13/04/2021).
Con memoria del 01/09/25 l’Amministrazione ha insistito sull’irricevibilità del ricorso, invocando, a suo favore, la giurisprudenza in materia (TAR Lazio, sez. III, n. 19588/2024), rappresentando, peraltro, che il ricorrente in data 16.6.2025 ha presentato una formale rinuncia al riconoscimento del titolo in contestazione al fine di partecipare ai corsi INDIRE, di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Con memoria dell’08/09/25 il ricorrente si è limitato ad opporre l’orientamento giurisprudenziale a sé favorevole (TAR Lazio, n. 11370/2023), nulla replicando in merito alla rinuncia alla prima domanda.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Va, in via generale, preliminarmente ribadito che, in caso di rinnovamento della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione, il ricorso avverso l’inerzia della PA deve ritenersi tempestivamente proposto qualora la reiterata intimazione (invero, denominata “istanza di rinnovazione”) presenti tutti gli elementi necessari per qualificarla giuridicamente in termini di “riproposizione dell’istanza”, che, pertanto, farebbe decorrere un nuovo per la conclusione del procedimento, come ripetutamente chiarito da questo Tribunale (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. IV ter, 11.11.2024, n. 19818; da ultimo: TAR Lazio, sez. V bis, nn. 13850/2025, 13893/2025, 15398/2025, 15400/2025, 15413/2025, 15417/2025, 17019/2025, 19104/2025, 20650/2025).
Nel caso in esame, tuttavia, nelle more del giudizio è intervenuta la presentazione, da parte dell’interessato, della rinuncia alla domanda su cui la PA sarebbe stata tenuta a pronunciarsi, facendo venir meno l’oggetto del giudizio.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese di lite si può disporre l’integrale compensazione tra le parti tenuto conto, altresì, del fatto che la rinuncia è stata presentata a seguito della normativa soprarichiamata, che è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI |
IL SEGRETARIO