Articolo 2 della Legge 7 giugno 1975, n. 302
Articolo 1Articolo 3
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6 agosto 1975
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 6 agosto 1975