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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 28/03/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
R.G.N. 1644/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati dott. Pierfrancesco De Angelis Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice rel. est.
dott.ssa Barbara Vicario Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1644/2023
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del Tribunale di Rieti in data 14/12/2023 dai coniugi:
C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1980 e residente in [...], Loc. Casaline 11, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cardarelli Francesca che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e
1 C.F.: , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in Cottanello (RI), Via Capocolle, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Placidi Danilo che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 03/01/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 15/06/2008 in Configni (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio Per_1
che con provvedimento del 30/05/2022 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente in data 25/05/2022;
che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Rieti (25/05/2022) ad oggi la convivenza non è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
che ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni, come parzialmente modificate all'udienza del 13.3.2024 a seguito del rilievo di alcune criticità da parte del giudice:
2 1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in Per_1 ossequio al dettame normativo di cui all'art. 155 C.C. come modificato dalla L. n. 54/2006.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nel preminente interesse del figlio minore relative Per_1 all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al proprio figlio.
3. La casa coniugale, sita in Configni (RI), alla loc. Casaline, n. 11, di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra Parte_2 [...]
, verrà assegnata al IG. , comodatario della CP_1 Parte_1 suddetta unità immobiliare, giusto contratto del 01/01/2022, registrato al nr. 77 serie 3 in data 20.01.2022 che la abiterà unitamente al figlio ove sarà stabilmente collocato. Per_1
4. La madre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, anche presso l'abitazione familiare, secondo le esigenze del minore e compatibilmente ai suoi impegni scolastici e ricreativi, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni personali dello stesso.
In ogni caso “la rascorrerà con il figlio – e lo terrà CP_1 Per_1 con sé – almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo tra i genitori, nei giorni di martedì e giovedì”
[condizione così modificata all'udienza del 27.3.2024 in ordine ai tempi minimi di frequentazione tra madre e figlio];
5. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con sé il figlio e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, sempre quando hanno con sé il minore, garantendosi, reciprocamente, la possibilità di dialogare quotidianamente con il figlio.
6. I genitori reciprocamente si impegnano a trascorrere la notte con il figlio minore, avendo concordato di non lasciare lo stesso alle cure di
3 terze persone estranee al nucleo familiare. (In particolare la madre potrà pernottare insieme al figlio nella casa familiare Per_1 quando il IG. per motivi di lavoro non potrà far rientro nella Pt_1 predetta abitazione dovendo svolgere turni di notte.)
7. Il padre si impegna a garantire al figlio minore il Per_1 mantenimento ordinario così come affronterà integralmente le spese straordinarie. Quest'ultime se di rilevante entità (es. viaggi, acquisto mezzi di trasporto, computer etc. etc.), ivi comprese quelle scolastiche, mediche e ricreative, di importo superiore alle 150,00 Euro totali, dovranno essere concordate preventivamente dai genitori;
in caso di mancato accordo preventivo, tali spese verranno sostenute esclusivamente dal genitore che autonomamente le ha determinate.
8. [segue condizione modificata all'udienza del 13.3.2024]: la CP_1 corrisponderà un assegno di mantenimento in favore del figlio da corrispondersi al di € 100,00 al mese, […] le Per_1 Pt_1 parti concordano sulla corresponsione in favore del in Pt_1 modo integrale, anche dell'assegno unico che attualmente ammonta ad € 199,00 mensili, con espresso impegno della rinunciare CP_1 alla quota del detto assegno alla stessa spettante in modo che venga corrisposto solo al Pt_1
9. La IG.ra rinuncia alla corresponsione di qualsiasi CP_1 somma a titolo di mantenimento in suo favore.
10. Le festività (24, 25, 26, e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno della
Santa Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed il 1 novembre) verranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio Per_1
11. Il giorno del compleanno di i genitori avranno cura di Per_1 poterlo trascorrere unitamente al figlio o, in caso di difficoltà, di anno in anno alternando ciascuno con il minore il pranzo o la cena.
12. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 7 giorni consecutivi nel Per_1 periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i
4 ricorrenti con congruo anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché dovranno reciprocamente darsi notizia delle date di partenza e di ritorno.
13. I Genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del minore Per_1
14. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente”
Fissata l'udienza per la loro comparizione, le parti sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal Collegio che ha espletato inutilmente il tentativo di conciliazione.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'infuttuosità del tentativo di conciliazione, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L. 898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 30/05/2022, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 25/05/2022 e atteso che da tale momento è decorso il termine di
5 mesi sei nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Configni il 15/06/2008 da e Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune dell'anno 2008 al n° 1, parte II, Serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10, L. n. 898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 21 marzo 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Roberto COLONNELLO Pierfrancesco DE ANGELIS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
composto dai Magistrati dott. Pierfrancesco De Angelis Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice rel. est.
dott.ssa Barbara Vicario Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2024, ai sensi dell'art. 473 bis 51 cpc, nel giudizio rubricato sub R.G. n. 1644/2023
promosso con ricorso congiunto depositato nella cancelleria del Tribunale di Rieti in data 14/12/2023 dai coniugi:
C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/11/1980 e residente in [...], Loc. Casaline 11, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cardarelli Francesca che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e
1 C.F.: , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in Cottanello (RI), Via Capocolle, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Placidi Danilo che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 03/01/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno premesso che in data 15/06/2008 in Configni (RI) hanno contratto matrimonio con rito concordatario;
che dal matrimonio è nato in data [...] il figlio Per_1
che con provvedimento del 30/05/2022 il Tribunale Ordinario di
Rieti omologava la separazione consensuale dei coniugi, comparsi innanzi al Presidente in data 25/05/2022;
che dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale di Rieti (25/05/2022) ad oggi la convivenza non è più ripresa e sono venute definitivamente meno le condizioni per una ricostruzione della famiglia, essendo cessata e non più ricostruita la comunione materiale e spirituale;
che ricorrono, pertanto, gli estremi e i termini di legge per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che hanno chiesto pronunciarsi alle seguenti condizioni, come parzialmente modificate all'udienza del 13.3.2024 a seguito del rilievo di alcune criticità da parte del giudice:
2 1. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, in Per_1 ossequio al dettame normativo di cui all'art. 155 C.C. come modificato dalla L. n. 54/2006.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nel preminente interesse del figlio minore relative Per_1 all'educazione, all'istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative al proprio figlio.
3. La casa coniugale, sita in Configni (RI), alla loc. Casaline, n. 11, di proprietà della IG.ra , madre della IG.ra Parte_2 [...]
, verrà assegnata al IG. , comodatario della CP_1 Parte_1 suddetta unità immobiliare, giusto contratto del 01/01/2022, registrato al nr. 77 serie 3 in data 20.01.2022 che la abiterà unitamente al figlio ove sarà stabilmente collocato. Per_1
4. La madre manterrà il più ampio diritto di incontrare liberamente il figlio, anche presso l'abitazione familiare, secondo le esigenze del minore e compatibilmente ai suoi impegni scolastici e ricreativi, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni personali dello stesso.
In ogni caso “la rascorrerà con il figlio – e lo terrà CP_1 Per_1 con sé – almeno due pomeriggi a settimana, da individuarsi, salvo diverso accordo tra i genitori, nei giorni di martedì e giovedì”
[condizione così modificata all'udienza del 27.3.2024 in ordine ai tempi minimi di frequentazione tra madre e figlio];
5. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, quando hanno con sé il figlio e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, sempre quando hanno con sé il minore, garantendosi, reciprocamente, la possibilità di dialogare quotidianamente con il figlio.
6. I genitori reciprocamente si impegnano a trascorrere la notte con il figlio minore, avendo concordato di non lasciare lo stesso alle cure di
3 terze persone estranee al nucleo familiare. (In particolare la madre potrà pernottare insieme al figlio nella casa familiare Per_1 quando il IG. per motivi di lavoro non potrà far rientro nella Pt_1 predetta abitazione dovendo svolgere turni di notte.)
7. Il padre si impegna a garantire al figlio minore il Per_1 mantenimento ordinario così come affronterà integralmente le spese straordinarie. Quest'ultime se di rilevante entità (es. viaggi, acquisto mezzi di trasporto, computer etc. etc.), ivi comprese quelle scolastiche, mediche e ricreative, di importo superiore alle 150,00 Euro totali, dovranno essere concordate preventivamente dai genitori;
in caso di mancato accordo preventivo, tali spese verranno sostenute esclusivamente dal genitore che autonomamente le ha determinate.
8. [segue condizione modificata all'udienza del 13.3.2024]: la CP_1 corrisponderà un assegno di mantenimento in favore del figlio da corrispondersi al di € 100,00 al mese, […] le Per_1 Pt_1 parti concordano sulla corresponsione in favore del in Pt_1 modo integrale, anche dell'assegno unico che attualmente ammonta ad € 199,00 mensili, con espresso impegno della rinunciare CP_1 alla quota del detto assegno alla stessa spettante in modo che venga corrisposto solo al Pt_1
9. La IG.ra rinuncia alla corresponsione di qualsiasi CP_1 somma a titolo di mantenimento in suo favore.
10. Le festività (24, 25, 26, e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno della
Santa Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed il 1 novembre) verranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo con il figlio Per_1
11. Il giorno del compleanno di i genitori avranno cura di Per_1 poterlo trascorrere unitamente al figlio o, in caso di difficoltà, di anno in anno alternando ciascuno con il minore il pranzo o la cena.
12. In ordine alle vacanze estive, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 7 giorni consecutivi nel Per_1 periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i
4 ricorrenti con congruo anticipo. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, nonché dovranno reciprocamente darsi notizia delle date di partenza e di ritorno.
13. I Genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del minore Per_1
14. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto ovvero di altro documento equipollente”
Fissata l'udienza per la loro comparizione, le parti sono comparse dinanzi il Giudice delegato dal Collegio che ha espletato inutilmente il tentativo di conciliazione.
Tanto precisato, il comportamento processuale delle parti, il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune e l'infuttuosità del tentativo di conciliazione, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pacifica in causa è l'esistenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b, L. 898/1970 così come pacifico è il decorso del tempo di cui alla medesima disposizione normativa (6 mesi) atteso che nel procedimento di separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale Ordinario di Rieti 30/05/2022, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 25/05/2022 e atteso che da tale momento è decorso il termine di
5 mesi sei nel corso del quale la separazione si è protratta ininterrottamente, non essendo la convivenza mai ripresa.
Quindi la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le condizioni sono conformi alla legge.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite, non essendovi una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Configni il 15/06/2008 da e Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
[...]
Comune dell'anno 2008 al n° 1, parte II, Serie A, alle condizioni sopra ritrascritte;
2) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge ex art. 10, L. n. 898/1970 e per ogni altro adempimento.
Rieti, 21 marzo 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Roberto COLONNELLO Pierfrancesco DE ANGELIS
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