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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
così composto:
Dott. CO VI Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1347 R.G. dell'anno 2020
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'AVV. GIAMPAOLO
BA (C.F.: ), con Studio in Roma, Piazza della Libertà n. 10, PEC: CodiceFiscale_2
– Fax: 06.83700458 elettivamente domiciliato presso Email_1
l'Avv. Adriano Sansonetti, con Studio in Civitavecchia, Viale Baccelli n. 9,
ATTRICE
E
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata in Bracciano (RM) alla Via Giulio Volpi, 7, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Claudio Gentili, c.f. , dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
26.01.1986, la Sig.ra , codice fiscale , Controparte_3 CodiceFiscale_6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nata a [...] il [...] ed il Sig. , codice fiscale Controparte_4
nato in [...] l'[...], tutti residenti in [...]C.F._7
BA (RM) rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Crucianelli, codice fiscale giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente C.F._8 domiciliati in Roma alla via Caio Mario n. 8, nonché in IL BA (RM) n. 16 presso lo studio legale del difensore
CONVENUTI
E
C.F. con sede in Piazza Pio XI n. 1, 20123 Milano (MI), in Controparte_5 P.IVA_1 persona degli amministratori in legale rappresentanza e , Controparte_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Flavio Rocchio (PEC
C.F. ) e ES OL (PEC Email_2 CodiceFiscale_9
C.F. ), presso lo studio dei Email_3 CodiceFiscale_10 quali in Corso Matteotti n. 1/A, 20121 Milano (MI) è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
in via principale:
1) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nel Comune di AN RO
e nel Comune di IL BA, e, per le quote di proprietà caduti in successione, nei Comuni , CP_8
LO SU NE e oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra e in parte già CP_9 Controparte_10 caduti in successione con la morte di fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di Persona_1 alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2);
2) nonché disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria, unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti in Comune di
IL BA, , LO SU NE e pervenuti dalla successione del sig. CO CP_8 CP_9
2 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Parte_1 Controparte_1 [...]
ed questi ultimi donatari di Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
e, quindi, non eredi, beni descritti in narrativa, procedendo alle operazioni divisionali nelle forme e con le CP_4 modalità di rito, assegnandosi alla sig.ra quanto di sua spettanza, tenuto conto che i beni Parte_1 immobili siti in IL BA e AN RO riSUtano essere materialmente divisibili e, pertanto, la sig.ra chiede fin da ora l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla Parte_1 propria quota di spettanza, fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2). in via subordinata:
a) nel caso in cui non sia ritenuto possibile procedere all'attribuzione delle quote degli immobili siti nei Comuni di
, LO SU NE in sede di scioglimento della comunione tra le odierne parti processuali, CP_8 CP_9 come descritti in narrativa, disporsi solo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nel Comune di AN RO e sugli immobili siti nel Comune di IL BA, oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra e prima anche di nonché disporsi lo scioglimento Controparte_10 Persona_1 della comunione ordinaria, unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti in Comune di IL BA, pervenuti dalla successione ereditaria del sig. e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Persona_1 [...]
ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 procedendo alle operazioni divisionali nelle forme e con le modalità di rito, assegnandosi alla sig.ra
[...]
quanto di sua spettanza, tenuto conto che tutti i beni immobili siti nei Comuni di IL BA Parte_1
e di AN RO riSUtano essere materialmente divisibili;
la sig.ra chiede fin da ora Parte_1
l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla propria quota di spettanza, fermo restando per i beni di AN RO oggetto di alienazione, qualora non sia possibile la restituzione del bene, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2).
3) ordinarsi la trascrizione nei registri immobiliari dell'emananda sentenza, laddove questa abbia ad oggetto
l'attribuzione di beni immobili o quote di beni immobili;
4) in ogni caso, con la rifusione in favore dell'attrice sig.ra delle spese ed oneri per le Parte_1
Certificazioni ipotecarie necessarie per le domande, anche di divisione promosse, costi ed oneri di trascrizione dell'atto di citazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la convenuta Controparte_1
3 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In via preliminare
- Dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA,
, LO SU NE e in quanto in comproprietà con altri soggetti, non facenti parte del CP_8 CP_9 presente giudizio;
- Dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA, , CP_8
LO SU NE e in in base al principio ne bis in idem, in quanto SUla stessa domanda si è già CP_9 pronunciato il Tribunale Civile di Roma nell'ambito del procedimento RG 51556/96, con la sentenza n.
8499/2003.
In via principale
- Accertare il valore complessivo della massa ereditaria della successione della sig.ra al Controparte_10 momento dell'apertura della successione.
- Accertare la materiale divisibilità o non, dei beni oggetto della comunione ordinaria e ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA,
, LO SU NE e facenti parte della massa ereditaria della successione della sig.ra CP_8 CP_9
Controparte_10
- Accertare il diritto alla reintegrazione della quota di legittima del patrimonio ereditario della sig.ra CP_10
in favore dell'odierna attrice;
[...]
- Accertare e dichiararsi che la sig.ra possiede e gode i beni ereditati nel comune di AN Controparte_1
RO in virtù di regolare contratto di locazione;
- Accertare e dichiarare che la sig.ra per la gestione del patrimonio facente parte della Controparte_1 massa ereditaria della successione della defunta , ha sostenuto oneri economici, tali da rendere Controparte_10 insussistenti i fatti costitutivi della presente domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
“a) accertare e dichiarare che il testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del
Notaio rep 94751 / rac. 29264, che si impugna, costituisce una disposizione lesiva dei legittimati, poiché Per_2
a fronte di una massa ereditaria complessiva del valore di € 10.338.628.02., per spirito di Controparte_10 liberalità arricchisce la sola figlia in ragione di euro € € 10.337.857,98 e per l'effetto Controparte_1
4 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato testamento olografo di CP_10
, poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima del pretermesso
[...]
che, secondo la relazione di stima allegata al Doc. n. 13) è pari ad € 2.297.472,89. Controparte_4
b) Accertare e dichiarare che il pretermesso Sig. è erede necessario di , e Controparte_4 Controparte_10 che lo stesso ha rinunciato espressamente a qualsiasi legato eventualmente disposto in suo favore, ordinando così, ai sensi e per gli effetti degli artt. 554 e 558 cod. civ., la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso per la quota dei 2/9 (due noni) della massa ereditaria, mediante la proporzionale riduzione Controparte_4 delle disposizioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, per l'effetto Controparte_10 ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius , e dunque anche tenendo conto del Controparte_10 terreno sito in AN RO in località “Prato della Corte”, oggetto dell'alienazione meglio spiegata in narrativa
d'atto, che all'apertura della successione è stato valutato in € 8.100.000,00, con conseguente valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima spettante a per il complessivo Controparte_4 importo di € 2.297.472,89 ovvero pari ai 2/9 dell'asse ereditario ricostruito con relictum e donatum, oppure alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione dei beni ereditari nella misura necessaria per la reintegra della quota di riserva, ovvero al
[...] pagamento nei confronti di della somma di € 2.297.472,89 o la somma che codesto Controparte_4
Tribunale riterrà essere necessaria per la reintegra della quota di legittima.
c) Per l'effetto, assegnare a favore di , nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla Controparte_4 quota di legittima ai sensi di Legge, la quota dei beni comuni ereditari così come ricostruiti nella relazione tecnica a firma del Geom. dichiarare in favore del pretermesso la frazione dei 2/9 CP_11 Controparte_4 dell'asse ereditario, ovvero per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
d) Accertare e dichiarare che la Sig.ra possiede e gode in via esclusiva dei beni immobili Controparte_1 erediatari siti nei Comuni di IL BA e AN RO e che la medesima ha posseduto e goduto in via esclusiva un Terreno ereditati di cui alle part.lle n° 11 e n° 38 del foglio 36, sito nel Comune di AN RO fino alla sua vendita a terzi, come indicato in narrativa e, per l'effetto condannarsi la sig.ra CP_1 al pagamento a favore del Sig. del Sig. e della Sig.ra
[...] Controparte_4 Controparte_2
, nei limiti della loro quota di spettanza, di una somma a titolo di indennità per il mancato Controparte_3
CP_1 godimento dei predetti beni ereditari, nella misura in cui è stata quantificata dall'Arch. all'interno della
C.T.U., con rivalutazione monetaria e interessi dall'apertura della eredità al saldo.
5 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e) Condannarsi la Sig.ra a corrispondere al Sig. nei limiti della Controparte_1 Controparte_4 sua quota di spettanza, i frutti percepiti dai beni oggetto di riduzione ex art. 554 c.c., da determinarsi, occorrendo, anche secondo equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alla domanda giudiziale di divisione, con scioglimento della comunione ereditaria, ed ordinaria, promossa da . Parte_1
f) in via principale, all'esito della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e reintegrazione della quota di riserva, di cui ai precedenti capi lettere a) b) c), disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni siti nel Comune di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei Comuni di IL
BA, , LO SU NE e oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra CP_8 CP_9 CP_10
fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto
[...] necessario per la reintegra della legittima ut supra richiesto nei capi a), b) e c), nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti.
g) Sempre in via principale, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti Comune di IL BA, , LO SU NE e pervenuti dalla successione del sig. CP_8 CP_9 [...]
e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Persona_1 Controparte_1 [...]
ed procedendo alle operazioni Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 divisionali nelle forme e con le modalità di rito, assegnandosi a , e Controparte_2 Controparte_3 quanto di sua spettanza, tenuto conto che i beni immobili siti in IL BA e AN Controparte_4
RO riSUtano essere materialmente divisibili e, pertanto gli stessi chiedono fin da ora l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla propria quota di spettanza, fermo restando che per i beni di AN
RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto ai precedenti capi a), b) e c).
h) in ogni caso ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni SU diritto a dividere, ovvero di non accoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
i) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Per la società intervenuta:
6 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La società intervenuta ha interesse a intervenire nel presente giudizio, per scongiurare l'emissione di una sentenza che fosse ad essa opponibile (ai sensi dell'art. 2652, n. 8, c.c. e dell'art. 2646, comma 2°, c.c. quanto alle domande di e ai sensi dell'art. 2652, n. 7 quanto alle domande di . Parte_1 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale i Sig.ri , e nonché la Sig.ra Controparte_4 CP_2 CP_3
per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il Sig. , unitamente ai figli e Controparte_4 Controparte_2
, impugnando preliminarmente, in via incidentale, nei confronti della Sig.ra Controparte_3 ex artt. 553 e ss. c.c. il testamento olografo del 05.04.2002 a firma della Controparte_1
Sig.ra per lesione della quota di legittima a lui spettante e aderendo alla Controparte_10 domanda attorea di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio, altresì, la Sig.ra impugnando e contestando Controparte_1 quanto dedotto dalle altre parti, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria sui beni immobili siti nei Comuni di AN
RO, IL BA, , LO SU NE e , nonché, nel merito ed in CP_8 CP_9 via principale, l'infondatezza della domanda attorea, nonché di quella riconvenzionale dei convenuti costituiti e precisando le conclusioni come sopra riportate.
Istaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 07.10.2020 e trattata nella forma cartolare, il Giudice designato rinviava la causa al
24.03.2021 concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. decorrenti dal 15.12.2020.
All'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2021 veniva ammessa, come richiesta da tutte le parti, la
CTU sugli immobili, nominando all'uopo l'Arch. il quale, prestato il giuramento di Persona_3 rito alla successiva udienza del 20.10.2021, fissava l'inizio delle operazioni peritali per il giorno
19.11.2021.
A seguito di istanza a firma del CTU, di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, in accoglimento della stessa, differiva la sopra descritta udienza al 22.06.2022.
7 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con istanza del 03.06.2022, la convenuta Sig.ra lamentando la tardiva Controparte_1 trasmissione della bozza peritale, avvenuta solo in data 01.06.2023 a causa di un errore nell'indicazione dell'indirizzo p.e.c del difensore, chiedeva un differimento dell'udienza del
22.06.2022 ad altra che permettesse a tutte le parti un analitico esame dell'elaborato provvisorio.
L'udienza per l'esame della CTU veniva, pertanto, differita al 14.12.2022, con calendarizzazione di nuovi termini per le osservazioni di parte e per il deposito dell'elaborato peritale definitivo.
In data 22.09.2022, in ossequio ai termini concessi dal Giudice, il CTU provvedeva al deposito della propria relazione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.12.2022, il Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti, ritenendo opportuno valutare insieme al merito le questioni sollevate in relazione alla CTU, rinviava la causa al 25.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.12.2023 si costituiva in giudizio, con atto di intervento la società Controparte_5 acquirente del terreno sito in AN RO (RM) località “Prato della Corte”, censito al Foglio
36, Particelle nn. 38 e 11, acquistato dall'intervenuta con atto di compravendita del 19.12.2019 sottoscritto con la Techbau S.r.l. la quale ultima aveva acquistato il suddetto terreno dalla convenuta in data 13.12.2019. Controparte_1
All'udienza del 25.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 15 febbraio 2024 questo Tribunale così disponeva:
a) dichiara aperta la successione di , nata ad [...] il [...] e Controparte_10 deceduta in data 11 marzo 2018
b) dichiara l'intervenuta rinuncia di e ai legati in sostituzione di Parte_1 Controparte_4 legittima contenuti nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del
Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
c) accoglie la domanda formulata da e di riduzione delle Parte_1 Controparte_4 disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima contenute nel testamento olografo del
05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
d) dichiara che e hanno diritto di concorrere nella misura di 2/9 Parte_1 Controparte_4 sui beni rientranti nell'asse ereditario di , detratte le spese sostenute da Controparte_10 CP_1
e sotto riportate;
[...]
8 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e) dichiara che dell'asse ereditario di facevano parte al momento dell'apertura della Controparte_10 successione:
- terreni agricoli con sovrastanti fabbricati siti nel Comune di AN RO (terreno in Loc. S. Lorenzo
Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45);
- compendi immobiliari siti nel Comune di AN RO, Località Prato della Corte, Zona D1 e D3
(Fg. 36 particelle 571, 572, 573, ex part. 38 e particella 11) alienati a terzi in data 13 dicembre
2019;
- immobili siti nel Comune di IL BA costituiti dalla:
a) Villa in Via Colle Biadaro, 9
b) Terreno edificabile ex Cava meglio identificato in motivazione
c) Terreni alle spalle “Case popolari” meglio identificati in motivazione;
d) Terreni agricoli meglio identificati in motivazione;
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di in forza di successione da CP_8 Persona_1
[...]
- quota di 3/81 degli immobili siti nel Comune di LO SU NE in forza di successione da;
Persona_1
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di Vissa in forza di successione da Persona_1
[...]
f) dichiara la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1 Controparte_4 riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
g) dichiara che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per euro Controparte_1
442.308,21
h) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei
Comuni di , LO SU NE e Vissa CP_8
i) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sui beni siti in IL
BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino Edificio Fg. 14 P.lla 1481;
j) ordina ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari pretermessi Controparte_1
e e la condanna al pagamento a favore di ciascuno della Parte_1 Controparte_4 somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione;
k) dispone rimettersi la causa SU ruolo del giudice dott. CO VI per procedere allo scioglimento della comunione ordinaria sui beni residui siti in IL BA ed in AN RO, meglio
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indicati in motivazione, e per la determinazione del canone di occupazione dell'abitazione sita in
IL BA, Via Colle Biadaro 19 e dei beni immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n°
38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione a terzi;
l) rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia SUle spese, comprese quelle relative al procedimento cautelare.
Con ordinanza in pari data disponeva rimettersi la causa SU ruolo del dott. VI per procedere allo scioglimento della comunione ordinaria sui beni residui siti in IL BA ed in AN RO e per la determinazione del canone di occupazione beni immobili ereditari siti nei Comuni di IL BA e AN RO ed in particolare dell'abitazione sita in
IL BA, Via Colle Biadaro 19, dei beni immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n°
38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione a terzi e disponeva una integrazione della CTU depositata dall'Arch. al fine di: Persona_3
- precisare il rapporto tra i terreni in “località “Biadaro” Area inserita nella “Lottizzazione
Biadaro” ricadente in zona CII” semintensiva indice di edificabilità 0,25 mc/mq Foglio 14
Particella 1483” i “terreni in Località “BIADARO” area alle spalle delle Case Popolari” e gli immobili indicati come “Edificio Collabente” operando una descrizione più compiuta degli stessi;
- precisare il valore dei terreni siti in IL BA rispetto ai quali il valore complessivo, operando un calcolo del valore terreno per terreno, non sembra corrispondere alla somma complessiva indicata;
- operare una divisione in natura degli stessi attribuendo alle parti terreni equivalenti alle seguenti quote a la quota di 16/54, a la quota di 4/54, a Parte_1 Controparte_4
e la quota di 6/54 ciascuno a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 la quota di 22/54;
- operare una divisione in natura degli immobili siti in AN RO di proprietà esclusiva della de cuius e non alienati a terzi dopo l'apertura della successione (terreno in Loc. Controparte_10
S. Lorenzo Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45) con attribuzione a Parte_1
[...
della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Controparte_4 Controparte_1 della quota di 10/18.
All'udienza del 20 marzo 2024 veniva assegnato al CTU l'incarico integrativo.
All'udienza del 16 aprile 2025 veniva assegnato al CTU un ulteriore incarico integrativo.
Depositata la relazione finale la causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 luglio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. Beni da assegnarsi mediante scioglimento della comunione ordinaria
La prima questione da definire attiene allo scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili di IL BA le cui quote sono da attribuire a per la quota di 16/54, Parte_1
a per la quota di 4/54, a e per la Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 quota di 6/54 ciascuno mentre a spetta la quota di 22/54. Controparte_1
Come già stabilito nella sentenza parziale rispetto alla abitazione sita Via Colle Biadaro n. 19
Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 ed al magazzino Edificio Fg. 14 P.lla 1481 la domanda di divisione è inammissibile poiché sugli stessi sono stati riscontrati abusi edilizi.
I residui beni siti in IL BA come facenti parte dell'asse ereditario, individuati nella sentenza parziale sono i seguenti:
A) IMMOBILI IN NG IA (fabbricati)
A.02) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg 14 P.lla 16 Sub. 3;
A.03) PORCILAIA e Fontanile Edifici Collabenti Fg. 14 P.lla 16 Sub. 4;
A.04) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg. 14 P.lla 16 Sub. 5;
A.05) Fg. 14 P.lla 1484; Controparte_13
A.06) Fg. 14 P.lla 1485; Controparte_13
A.07) Fg. 14 P.lla 1486; Controparte_13
A.08) Fg. 14 P.lla 1481. Controparte_13
B) IMMOBILI IN NG IA (Terreni)
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40;
A.12) Foglio n°14 part.la n°1480 (ex 503) della superficie di Ha 1.49.92;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84;
A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60;
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15;
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45;
A.18) Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13;
A.19) Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90;
A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65,
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09;
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A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06;
A.26) Foglio n°14 part.la n°1484 (ex504) della superficie di Ha 0.00.45;
A.27) Foglio n°14 part.la n°1481 (ex503) della superficie di Ha 0.00.23;
A.28) Foglio n°14 part.la n°1485 (ex504) della superficie di Ha 0.00.83;
A.29) Foglio n°14 part.la n°1486 (ex504) della superficie di Ha 0.01.28;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94;
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90.
Come indicato nella citata sentenza parziale anche con riferimento agli immobili siti in AN
RO di proprietà esclusiva della de cuius e non alienati a terzi dopo Controparte_10
l'apertura della successione (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29
Part.45) deve procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Parte_1 Controparte_4
della quota di 10/18. Controparte_1
3. Estromissione
La on istanza del 28 ottobre 2025 ha chiesto di essere estromessa dal giudizio Controparte_5 evidenziando di essere intervenuta nello stesso in quanto destinataria delle trascrizioni delle relative domande, in qualità di avente causa della convenuta con Controparte_1 riferimento a taluni terreni oggetto di causa e che dette trascrizioni, nel frattempo, riSUtano cancellate.
L'istanza deve essere accolta e la eve essere estromessa dal presente giudizio a Controparte_5 spese compensate.
4. Accordo transattivo
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definito il capo J) della sentenza parziale n. 330/2024, relativo alla reintegrazione della quota di legittima derivante dall'alienazione dei terreni in AN RO con l'integrale compensazione delle spese legali per detto capo della sentenza.
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5. Scioglimento della comunione
Come si è visto, deve procedersi allo scioglimento della comunione sui beni sopra elencati e posti in IL BA, il cui valore è stato determinato dal CTU con attribuzione a Parte_1 della quota di 16/54, a della quota di 4/54, a
[...] Controparte_4 CP_2
e della quota di 6/54 ciascuno e a della
[...] Controparte_3 Controparte_1 quota di 22/54.
Deve considerarsi che la disomogeneità delle quote impedisce la formazione di quote uguali, anche solo tra gruppi di condividenti, ed il sorteggio di tali quote.
I beni sono inoltre divisibili in natura e deve, quindi, escludersi che lo scioglimento possa essere operato attraverso la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato tra i condividenti.
Infatti le modalità di divisione dei beni immobili sono fissate dall'art. 718 c.c. e tale norma trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo qualora i beni non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur riSUtando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, riSUtino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
6. Le contestazioni alla CTU
Si riportano di seguito, per argomenti omogenei le, contestazioni operate alla CTU dalla parte attrice e dai convenuti e . Controparte_4 Controparte_2
La parte attrice ha contestato che il CTU:
1) non ha diviso la proprietà in natura secondo la destinazione urbanistica tra gli eredi di e Persona_1 Controparte_10
2) non ha diviso in natura né ha realizzato alcun progetto divisionale SUle quote di spettanza della attrice sig.ra con quella di lasciandole in comunione tra Parte_1 Controparte_4 loro (e con i figli di questo, ed ), con particolare riferimento ai beni CP_3 CP_2 immobili siti in IL BA:
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- “ex cava” - Fg. 14 - particelle 25, 508, 509, 510: peraltro facilmente ed economicamente divisibile in tre parti per la facilità di realizzare tre ingressi autonomi dalle pubbliche vie che costeggiano tali immobili, divisione che avrebbe peraltro valorizzato i rispettivi mappali.
- “parte retrostante le case popolari” – FG. 14 – particelle 187, 501, 506, 881, 882, 883, 884, 885,
886, 873, 874; deve osservarsi che questa contestazione è stata condivisa anche dalla difesa dei convenuti e;
Controparte_4 Controparte_2
3) ha assegnato in modo netto ed inequivocabile il “verde privato vincolato” solo alla signora
Controparte_1
4) non ha preso in considerazione le particelle n. 1484, 1485 e 1486 del Foglio 14 e non le ha assegnate a nessun condividente lasciandole in comproprietà tra tutti gli eredi e gli aventi diritto;
non ha eseguito la divisione tra le parti degli immobili siti in IL BA;
5) non ha previsto nessuna viabilità per poter accedere alle parti assegnate ed indivise non avendo indicato alcuna viabilità per accedere dalla strada pubblica alle parti lasciate indivise tra i
[...]
e i figli e , relativamente al compendio Parte_1 Controparte_4 CP_3 CP_2
“parte retrostante alle case popolari” ed assegnando totalmente la particella 1480 ad CP_1 senza considerare l'esistenza -SUla stessa particella- della strada comune che conduce
[...]
(e da cui sola è possibile accedere) ad altri beni immobili di tutti gli eredi e soprattutto al fabbricato/casale (part. 16 sub 2) sito in via Colle Biadaro n. 19 (escluso dalla divisione con la
Sentenza Parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche);
6) ha sottostimato il valore del terreno verde privato (il terreno confinante acquistato dalla signora con atto del notaio del 12/04/1995 repertorio Controparte_1 Persona_4
37679 era stato allora compravenduto al prezzo di € 3,94 al mq.);
7) ha arbitrariamente ridotto il valore del Fabbricato di AN RO ad € 60.649,00, mentre nella C.T.U. del 07.11.2022 che è stata ripresa nella sentenza parziale il valore era pari ad €
265.000,00.
La difesa di e ha poi rilevato che il frazionamento Controparte_2 Controparte_4 effettuato dal CTU “non essendo attuabile nei fatti perché redatto da soggetto non legittimato all'approvazione, quindi, alla relativa esecuzione, comporta il rischio, più attuale cha mai, di prospettare alle parti una soluzione di per sé vana o meglio, proiettabile solo in astratto e, comunque, subordinata all'autorizzazione dell'Ente competente”.
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Deve premettersi che l'art. 727 c.c. stabilisce il principio della omogeneità delle quote e, tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere” (Cass. 24 ottobre 2024 n. 27602; Cass.
21 giugno 2024 n. 17176; Cass. 27 agosto 2020 n. 17862).
Alla luce di tale chiaro principio, affermato reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono infondate alcune delle contestazioni sollevate ed in particolare la contestazione, sopra indicata sub 1), secondo la quale il CTU non ha diviso la proprietà in natura secondo la destinazione urbanistica tra gli eredi di e , non essendo Persona_1 Controparte_10 tenuto a farlo, e la contestazione sopra indicata sub 3) secondo la quale il CTU ha assegnato il
“verde privato vincolato” solo alla signora , in quanto una scelta diversa Controparte_1 avrebbe comportato un eccessivo frazionamento dei beni.
Rispetto alle particelle n. 1484, 1485 e 1486 del Foglio 14 il CTU ha correttamente omesso di assegnarle in quanto si tratta di immobili sui quali gravano fabbricati fatiscenti, con parti crollate che per poter essere convertiti in altro e riutilizzati nuovamente, devono essere sottoposti a ingenti interventi di ristrutturazione, hanno un valore non quantificabile e potrebbero essere recuperati solamente affrontando la loro demolizione e, successivamente, con la ricostruzione ma mantenendo la stessa volumetria. Si tratta, quindi, di immobili che non possono essere oggetto di divisione non essendo determinabile il loro valore e non potendo, quindi, essere imputabili alla porzione di uno dei condividenti.
La contestazione secondo la quale il CTU non ha diviso in natura né ha realizzato alcun progetto divisionale SUle quote di spettanza della attrice sig.ra con quella di Parte_1
lasciandola tra loro in comunione (e con i figli di questo, ed Controparte_4 CP_3
) appare, invece, fondata così come quella formulata dalla difesa di CP_2 CP_2
e secondo cui il frazionamento effettuato dal CTU potrebbe
[...] Controparte_4
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comportare conseguenze in sede di esecuzione che potrebbero riavviare il contenzioso tra parti che si sono mostrate particolarmente litigiose.
Ciò detto, ritiene il Collegio che, SUla base della stima operata dal CTU si possa procedere ad una riformulazione delle quote, escludendo i beni non valutabili, quelli non divisibili a causa della presenza di abusi urbanistico-edilizi (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 ampiamente citata ed illustrata nella sentenza parziale e più recentemente, SUla indivisibilità in presenza di parziali difformità, Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) e quelli, indicati dalla parte attrice, il cui uso ha un interesse comune per le parti (come la particella 1480 SUla quale esiste la strada comune che conduce ad altri beni immobili di tutti gli eredi e al fabbricato/casale - part. 16 sub 2
- sito in via Colle Biadaro n. 19, escluso dalla divisione con la sentenza parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche).
7. Assegnazione dei beni ai condividenti
Come si è visto, nella sentenza parziale i beni rientranti nell'asse ereditario di Controparte_10 sono stati così indicati:
“- terreni agricoli con sovrastanti fabbricati siti nel Comune di AN RO (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg.
29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45);
- compendi immobiliari siti nel Comune di AN RO, Località Prato della Corte, Zona D1 e D3 (Fg. 36 particelle 571, 572, 573, ex part. 38 e particella 11) alienati a terzi in data 13 dicembre 2019;
- immobili siti nel Comune di IL BA costituiti dalla:
a) Villa in Via Colle Biadaro, 9
b) Terreno edificabile ex Cava meglio identificato in motivazione
c) Terreni alle spalle “Case popolari” meglio identificati in motivazione;
d) Terreni agricoli meglio identificati in motivazione;
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di in forza di successione da CP_8 Persona_1
[...]
- quota di 3/81 degli immobili siti nel Comune di LO SU NE in forza di successione da
; Persona_1
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di Vissa in forza di successione da Persona_1
.
[...]
Nella sentenza si è dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei Comuni di , LO SU NE e Vissa e sui beni CP_8
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siti in IL BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino CP_13
Fg. 14 P.lla 1481.
Si è infine dichiarata la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1
riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data Controparte_4
28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264 e che ha Per_2 Controparte_1 sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per euro 442.308,21 e si è ordinato ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari pretermessi Controparte_1
e e si é condannata al Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 pagamento a favore di ciascuno della somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Lo scioglimento della comunione avrebbe dovuto avere, quindi, ad oggetto i seguenti beni siti in
IL BA:
A) IMMOBILI IN NG IA (fabbricati)
A.02) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg 14 P.lla 16 Sub. 3;
A.03) PORCILAIA e Fontanile Edifici Collabenti Fg. 14 P.lla 16 Sub. 4;
A.04) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg. 14 P.lla 16 Sub. 5;
A.05) Fg. 14 P.lla 1484; Controparte_13
A.06) Fg. 14 P.lla 1485; Controparte_13
A.07) Fg. 14 P.lla 1486; Controparte_13
A.08) Fg. 14 P.lla 1481. Controparte_13
B) IMMOBILI IN NG IA (Terreni)
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40;
A.12) Foglio n°14 part.la n°1480 (ex 503) della superficie di Ha 1.49.92;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84;
A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60;
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15;
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45;
A.18) Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13;
A.19) Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90;
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A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65,
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09;
A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06;
A.26) Foglio n°14 part.la n°1484 (ex504) della superficie di Ha 0.00.45;
A.27) Foglio n°14 part.la n°1481 (ex503) della superficie di Ha 0.00.23;
A.28) Foglio n°14 part.la n°1485 (ex504) della superficie di Ha 0.00.83;
A.29) Foglio n°14 part.la n°1486 (ex504) della superficie di Ha 0.01.28;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94;
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90.
Con riferimento a tali immobili deve attribuirsi a la quota di 16/54, a Parte_1
la quota di 4/54, a e la quota di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
6/54 a la quota di 22/54. Controparte_1
Lo scioglimento della comunione avrebbe dovuto poi avere ad oggetto i seguenti beni siti in
AN RO:
1) Terreno in Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 43
2) Fabbricato rurale Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 45
3) Fabbricato diruto Loc. S. Lorenzo Foglio.
Rispetto a questi, tuttavia, le quote da attribuirsi ai condividenti sono diverse e sono le seguenti: a della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Parte_1 Controparte_4
della quota di 10/18. Controparte_1
Come si è visto nel precedente paragrafo alcuni dei beni indicati nella sentenza parziale non sono divisibili.
In particolare i fabbricati siti in IL BA Fg 14 P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14
P.lle 1481, 1484, 1485 e 1486, classificati come “edifici collabenti”, sono costituiti da immobili
“sui quali gravano fabbricati fatiscenti, con parti crollate che per poter essere convertiti in altro e riutilizzati nuovamente, devono essere sottoposti a ingenti interventi di ristrutturazione, hanno un valore non quantificabile e potrebbero essere recuperati solamente affrontando la loro demolizione e, successivamente, con la ricostruzione ma
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mantenendo la stessa volumetria” (cfr. relazione CTU) e non possono essere oggetto di divisione non essendo determinabile il loro valore e non potendo, quindi, essere imputabili alla porzione di uno dei condividenti.
La definizione di “edificio collabente” nasce dal Decreto Ministeriale n. 28 del 2 gennaio 1998, che ha istituito la categoria catastale F/2 per le “costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina un'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio”.
A differenza di un edificio “inagibile” che ha una rendita catastale un edificio “collabente” (F/2) è strutturalmente e funzionalmente compromesso a tal punto da essere privo di rendita catastale, assimilabile a un rudere. A ciò deve aggiungersi che il CTU ha precisato come, allo stato, non è possibile definire alcun valore patrimoniale in quanto il valore del terreno e di eventuali parti di immobili recuperabili potrebbe essere inferiore alle spese di riduzione in pristino.
Per lo stesso motivo non può essere oggetto di divisione il terreno di cui al Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13 privo di valore commerciale.
Ciò premesso deve rilevarsi che anche il terreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90 non può essere oggetto di divisione, alla luce del già richiamato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 citata ed illustrata nella sentenza parziale e più recentemente, SUla indivisibilità in presenza di parziali difformità, Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) in quanto il villino che grava SU terreno presenta degli abusi consistenti nella variazione dell' altezza (operata durante il rifacimento del tetto) e nell' ampliamento delle superfici costituito dai balconi, edificati senza le necessarie autorizzazioni e si trova in un area vincolata non riSUta attualmente sanabile.
Infine non può essere oggetto di divisione la particella 1480 SUla quale esiste la strada comune che conduce ad altri beni immobili di tutti gli eredi e al fabbricato/casale - part. 16 sub 2 - sito in via Colle Biadaro n. 19, escluso dalla divisione con la sentenza parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche.
Resta da operare lo scioglimento della comunione sui seguenti beni, riportati con le valutazioni operate dal CTU:
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 euro 72.525,00;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 euro 5.100,00;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40 euro 118.232,45;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84 euro 191.426,25
19 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60 euro 24.961,62
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 euro 10.350,00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 euro 121.780,82
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 euro 214.184,76
A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65 euro 81.623,43;
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 euro 13.378,87;
A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54 euro 153.918,46;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro 736,452;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94 euro 97.457,14
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 euro 2.577,58;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 euro 10.350,00.
Totale: 1.197.293,31
Il valore della quota da attribuirsi a è di euro 354.753,57 Parte_1
(1.197.293,31/54*16); il valore della quota da attribuirsi a di euro 88.688,39 (1.197.293,31/54*4); Controparte_4 il valore della quota da attribuirsi a di euro 133.032,59 Controparte_2
(1.197.293,31/54*6); il valore della quota da attribuirsi a di euro 133.032,59 (1.197.293,31/54*6) Controparte_3 il valore della quota da attribuirsi a di euro 487.786,16 Controparte_1
(1.197.293,31/54*22).
Pertanto può operarsi la divisione attribuendo:
a) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha Parte_1
0.13.40 del valore di euro 118.232,45; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 del valore di euro 121.780,82; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 del valore di euro 10.350,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°58
20 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della superficie di Ha 0.07.60 del valore di euro 24.961,62 con diritto di ricevere la somma di euro
738,20 da a titolo di conguaglio;
Controparte_3
b) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha Controparte_4
0.06.65 del valore di euro 81.623,43 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 del valore di euro 13.378,87 con obbligo di versare la somma di euro
6.313,91 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
c) a il terreno il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della Controparte_2 superficie di Ha 0.07.94 del valore di euro euro 97.457,14; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 del valore di euro 2.577,58 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 del valore di euro 5.100,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 del valore di euro 10.350,00 con diritto di ricevere la somma di euro 17.547,67 da a titolo di conguaglio Controparte_3
d) a il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della Controparte_3 superficie di Ha 0.12.54 del valore di euro 153.918,46, il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°886
(ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro del valore di 736,45 con obbligo di versare la somma di euro 17.547,67 a , di euro 738,20 a e di euro Controparte_2 Parte_1
3.336,45 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
e) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della Controparte_1 superficie di Ha 3.78.84 del valore di euro 191.426,25, di cui al foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 del valore di euro 72.525,00; il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 del valore di euro 214.184,76 con diritto di ricevere la somma di euro 6.313,91 da e la somma di euro 3.336,45 da a Controparte_4 Controparte_3 titolo di conguaglio.
Con riferimento agli immobili siti in AN RO di proprietà esclusiva della de cuius CP_10
e non alienati a terzi dopo l'apertura della successione (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg.
[...]
29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45) può procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a della quota di 4/18, a della Parte_1 Controparte_4 quota di 4/18, e a della quota di 10/18. Controparte_1
Anche rispetto a tali beni deve osservarsi che il bene riportato al foglio 29 particella 44 è costituito da un edificio diruto, dove sono presenti i resti di una cava non ritombata e che il CTU ha precisato come, allo stato, non è possibile definire alcun valore patrimoniale in quanto il valore
21 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
del terreno e di eventuali parti di immobili recuperabili potrebbe essere inferiore alle spese di riduzione in pristino. Tale terreno non può essere oggetto di divisione non essendo determinabile il suo valore e non potendo, quindi, essere imputabile alla porzione di uno dei condividenti.
Nel fabbricato rurale Foglio 29 Particella 45 il CTU ha constatato la presenza di opere non rientranti nel progetto approvato ed autorizzato (difformità edilizie), e alla luce del più volte richiamato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 e
Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) non può essere oggetto di divisione.
Resta da dividere il terreno in località S. Lorenzo (terreno in Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 43 €
252.120,00) che avendo una unica individuazione catastale non può essere frazionato.
In considerazione della quota spettante a superiore al 50%, l'immobile Controparte_1 può essere attribuito alla stessa con obbligo di versamento della somma di euro 56.026,67 ciascuno a favore di e . Controparte_4 Parte_1
8. Indennità di occupazione
La causa era stata inoltre rimessa SU ruolo dopo la sentenza parziale per la determinazione del valore locativo dell'immobile in Auguillara BA, Via Colle Biadaro 19 e degli immobili siti nel
Comune di AN RO di cui alle part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, nel primo caso dal 23 gennaio 2019 alla data dell'accertamento, nel secondo caso dal 23 gennaio 2029 al 13 dicembre
2019 SU presupposto, accertato nella sentenza parziale, del possesso da parte della Sig.ra
[...] dell'abitazione sita in IL BA, Via Colle Biadaro 19, e dei beni Controparte_1 immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione degli stessi a terzi.
Il conSUente tecnico ha determinato il canone di occupazione mensile per l'immobile di Via
Colle Biadaro n. 19 in euro 2.277,85.
Considerando il periodo di occupazione che va dal 23/01/2019 ad oggi 23/05/2025 ovvero a sei
(6) anni e quattro (4) mesi, pari a 82 mesi il canone complessivo ammonta ad euro 186.784,35.
In considerazione delle quote spettanti ai condividenti è tenuta a versare: Controparte_1
- a la somma di euro 55.343,51 oltre ad euro 674,92 mensili dalla data della Parte_1 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 13.835,88 oltre ad euro 168,73 mensili dalla data della Controparte_4 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
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- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 mensili dalla data della Controparte_2 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 mensili dalla data della Controparte_3 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene.
Per quanto riguarda gli immobili siti in località S. Lorenzo di AN RO era stato stipulato un contratto di locazione con la durata quindicennale il cui importo annuo locativo era di Lire
640.000,000, che trasformati in Euro corrispondono a € 330,53 e quindi ad un canone mensile di
€ 330,53 : 12 = € 27,54.
Dalla data dell'introduzione della mediazione, con la quale gli altri comproprietari hanno chiesto a di utilizzare il bene in comunione, sino alla vendita delle Particelle 11 e 38 Controparte_1 del Foglio 36 avvenuta il 13.12.2019, il canone di occupazione della proprietà era pari ad € 27,54
x 11 = € 302,940 cosicchè è tenuta a versare a e Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 251,12 ciascuno oltre interesse legali dal 13 dicembre 2019. Controparte_4
9. Spese
Stante la natura definitiva della presente sentenza deve disporsi SUle spese.
Nella sentenza parziale si era:
1) accolta la domanda formulata da e di Parte_1 Controparte_4 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima contenute nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. Per_2
29264;
2) dichiarato che e hanno diritto di concorrere Parte_1 Controparte_4 nella misura di 2/9 sui beni rientranti nell'asse ereditario di detratte le spese Controparte_10 sostenute da e sotto riportate;
Controparte_1
3) dichiarato la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1 CP_4
riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito
[...] del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
4) dichiarato che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria Controparte_1 per euro 442.308,21
5) dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei Comuni di , LO SU NE e Vissa CP_8
23 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
6) dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sui beni siti in
IL BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino Edificio Fg. 14
P.lla 1481;
6) ordinato ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari Controparte_1 pretermessi e con condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_4 ciascuno della somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Rispetto a quest'ultimo capo della sentenza le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
In questa sentenza si è:
1) dichiarata l'indivisibilità, per i motivi sopra indicati, dei fabbricati siti in IL BA Fg
14 P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14 P.lle 1480, 1481, 1484, 1485 e 1486, del terreno di cui al
Foglio n°14 part.la n°521, delterreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di
Ha 0.36.90 e dei fabbricati siti in AN RO al foglio 29 particella 44 e al foglio 29 Particella
45;
2) disposto lo scioglimento della comunione relativa agli altri beni;
3) attribuita l'indennità di occupazione per beni sopra indicati a favore di , Parte_1
, e . Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Emerge pertanto che la parte soccombente sia che ha visto accogliere la Controparte_1 domanda formulata da e di riduzione delle disposizioni Parte_1 Controparte_4 testamentarie lesive della quota di legittima;
la domanda sempre formulata da Parte_1
[...
e di accertamento del diritto di concorrere sui beni rientranti nell'asse Controparte_4 ereditario di la domanda di scioglimento della comunione e la domanda di Controparte_10 pagamento dell'indennità di occupazione. SUla domanda di reintegra della quota di legittima le parti hanno stipulato una transazione dopo la sentenza parziale.
La soccombenza deve considerarsi parzialmente reciproca in quanto è stata accolta la domanda di collazione delle donazioni ricevute in vita fa e , si è Parte_1 Controparte_4 dichiarato, che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per Controparte_1 euro 442.308,21, è stata dichiarata parzialmente inammissibile la domanda di scioglimento della comunione con riferimento a svariati beni.
Si ritiene pertanto che le spese debbano essere compensate per 2/3 e poste a carico di CP_1 per 1/3 e debbano liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui
[...] al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
24 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia
(da € 1.000.000 ad € 2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1347 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dichiara l'estromissione dal giudizio della on compensazione delle spese del Controparte_5 giudizio;
b) dispone lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di ed assegna: Controparte_10
b 1.) beni siti in IL BA
1) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha Parte_1
0.13.40 del valore di euro 118.232,45; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 del valore di euro 121.780,82; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 del valore di euro 10.350,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60 del valore di euro 24.961,62 con diritto di ricevere la somma di euro
738,20 da a titolo di conguaglio;
Controparte_3
2) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha Controparte_4
0.06.65 del valore di euro 81.623,43 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 del valore di euro 13.378,87 con obbligo di versare la somma di euro
6.313,91 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
3) a il terreno il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della Controparte_2 superficie di Ha 0.07.94 del valore di euro euro 97.457,14; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 del valore di euro 2.577,58 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 del valore di euro 5.100,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 del valore di euro 10.350,00 con diritto di ricevere la somma di euro 17.547,67 da a titolo di conguaglio Controparte_3
4) a il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della Controparte_3 superficie di Ha 0.12.54 del valore di euro 153.918,46, il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°886
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(ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro del valore di 736,45 con obbligo di versare la somma di euro 17.547,67 a , di euro 738,20 a e di euro Controparte_2 Parte_1
3.336,45 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
5) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della Controparte_1 superficie di Ha 3.78.84 del valore di euro 191.426,25, di cui al foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 del valore di euro 72.525,00; il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 del valore di euro 214.184,76 con diritto di ricevere la somma di euro 6.313,91 da e la somma di euro 3.336,45 da a Controparte_4 Controparte_3 titolo di conguaglio.
b 2.) beni in AN RO:
a terreno in località S. Lorenzo Foglio 29 Part. con obbligo di versamento Controparte_1 della somma di euro 56.026,67 ciascuno a favore di e . Controparte_4 Parte_1
c) dichiara l'indivisibilità, per i motivi sopra indicati, dei fabbricati siti in IL BA Fg 14
P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14 P.lle 1480, 1481, 1484, 1485 e 1486, del terreno di cui al
Foglio n°14 part.la n°521, delterreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di
Ha 0.36.90 e dei fabbricati siti in AN RO al foglio 29 particella 44 e al foglio 29 Particella
45;
d) condanna a pagare per l'utilizzo esclusivo dell'immobile in IL Controparte_1
BA, Via Colle Biadaro 19:
- a la somma di euro 55.343,51 oltre ad euro 674,92 dalla data della sentenza Parte_1 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 13.835,88 oltre ad euro 168,73 dalla data della sentenza Controparte_4 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 dalla data della Controparte_2 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 dalla data della Controparte_3 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
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e) condanna a pagare a e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 somma di euro 251,12 ciascuno oltre interesse legali dal 13 dicembre 2019 per l'utilizzo esclusivo dell'immobile part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, sito nel Comune di AN RO;
f) ordina all'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare competente la trascrizione della presente sentenza;
g) ordina l'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2817 c.c.
h) condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
, , e che, Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 compensate nella misura di 2/3, si liquidano in euro 12.650,33 oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA per ciascuna parte costituita.
Civitavecchia 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
CO VI
27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
così composto:
Dott. CO VI Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1347 R.G. dell'anno 2020
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'AVV. GIAMPAOLO
BA (C.F.: ), con Studio in Roma, Piazza della Libertà n. 10, PEC: CodiceFiscale_2
– Fax: 06.83700458 elettivamente domiciliato presso Email_1
l'Avv. Adriano Sansonetti, con Studio in Civitavecchia, Viale Baccelli n. 9,
ATTRICE
E
, nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) ed elettivamente domiciliata in Bracciano (RM) alla Via Giulio Volpi, 7, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Claudio Gentili, c.f. , dal quale è CodiceFiscale_4 rappresentata e difesa come da mandato in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_5
26.01.1986, la Sig.ra , codice fiscale , Controparte_3 CodiceFiscale_6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nata a [...] il [...] ed il Sig. , codice fiscale Controparte_4
nato in [...] l'[...], tutti residenti in [...]C.F._7
BA (RM) rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Crucianelli, codice fiscale giusta procura alle liti in calce alla comparsa di risposta, ed elettivamente C.F._8 domiciliati in Roma alla via Caio Mario n. 8, nonché in IL BA (RM) n. 16 presso lo studio legale del difensore
CONVENUTI
E
C.F. con sede in Piazza Pio XI n. 1, 20123 Milano (MI), in Controparte_5 P.IVA_1 persona degli amministratori in legale rappresentanza e , Controparte_6 Controparte_7 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Flavio Rocchio (PEC
C.F. ) e ES OL (PEC Email_2 CodiceFiscale_9
C.F. ), presso lo studio dei Email_3 CodiceFiscale_10 quali in Corso Matteotti n. 1/A, 20121 Milano (MI) è elettivamente domiciliata, come da procura allegata alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
OGGETTO: azione di riduzione
CONCLUSIONI:
Per l'attrice:
in via principale:
1) disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nel Comune di AN RO
e nel Comune di IL BA, e, per le quote di proprietà caduti in successione, nei Comuni , CP_8
LO SU NE e oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra e in parte già CP_9 Controparte_10 caduti in successione con la morte di fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di Persona_1 alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2);
2) nonché disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria, unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti in Comune di
IL BA, , LO SU NE e pervenuti dalla successione del sig. CO CP_8 CP_9
2 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Parte_1 Controparte_1 [...]
ed questi ultimi donatari di Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
e, quindi, non eredi, beni descritti in narrativa, procedendo alle operazioni divisionali nelle forme e con le CP_4 modalità di rito, assegnandosi alla sig.ra quanto di sua spettanza, tenuto conto che i beni Parte_1 immobili siti in IL BA e AN RO riSUtano essere materialmente divisibili e, pertanto, la sig.ra chiede fin da ora l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla Parte_1 propria quota di spettanza, fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2). in via subordinata:
a) nel caso in cui non sia ritenuto possibile procedere all'attribuzione delle quote degli immobili siti nei Comuni di
, LO SU NE in sede di scioglimento della comunione tra le odierne parti processuali, CP_8 CP_9 come descritti in narrativa, disporsi solo lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nel Comune di AN RO e sugli immobili siti nel Comune di IL BA, oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra e prima anche di nonché disporsi lo scioglimento Controparte_10 Persona_1 della comunione ordinaria, unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti in Comune di IL BA, pervenuti dalla successione ereditaria del sig. e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Persona_1 [...]
ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 procedendo alle operazioni divisionali nelle forme e con le modalità di rito, assegnandosi alla sig.ra
[...]
quanto di sua spettanza, tenuto conto che tutti i beni immobili siti nei Comuni di IL BA Parte_1
e di AN RO riSUtano essere materialmente divisibili;
la sig.ra chiede fin da ora Parte_1
l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla propria quota di spettanza, fermo restando per i beni di AN RO oggetto di alienazione, qualora non sia possibile la restituzione del bene, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto al punto sub 1) e 2).
3) ordinarsi la trascrizione nei registri immobiliari dell'emananda sentenza, laddove questa abbia ad oggetto
l'attribuzione di beni immobili o quote di beni immobili;
4) in ogni caso, con la rifusione in favore dell'attrice sig.ra delle spese ed oneri per le Parte_1
Certificazioni ipotecarie necessarie per le domande, anche di divisione promosse, costi ed oneri di trascrizione dell'atto di citazione.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la convenuta Controparte_1
3 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In via preliminare
- Dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA,
, LO SU NE e in quanto in comproprietà con altri soggetti, non facenti parte del CP_8 CP_9 presente giudizio;
- Dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA, , CP_8
LO SU NE e in in base al principio ne bis in idem, in quanto SUla stessa domanda si è già CP_9 pronunciato il Tribunale Civile di Roma nell'ambito del procedimento RG 51556/96, con la sentenza n.
8499/2003.
In via principale
- Accertare il valore complessivo della massa ereditaria della successione della sig.ra al Controparte_10 momento dell'apertura della successione.
- Accertare la materiale divisibilità o non, dei beni oggetto della comunione ordinaria e ereditaria esistente sui beni immobili siti nei comuni di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei comuni di IL BA,
, LO SU NE e facenti parte della massa ereditaria della successione della sig.ra CP_8 CP_9
Controparte_10
- Accertare il diritto alla reintegrazione della quota di legittima del patrimonio ereditario della sig.ra CP_10
in favore dell'odierna attrice;
[...]
- Accertare e dichiararsi che la sig.ra possiede e gode i beni ereditati nel comune di AN Controparte_1
RO in virtù di regolare contratto di locazione;
- Accertare e dichiarare che la sig.ra per la gestione del patrimonio facente parte della Controparte_1 massa ereditaria della successione della defunta , ha sostenuto oneri economici, tali da rendere Controparte_10 insussistenti i fatti costitutivi della presente domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per i convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
“a) accertare e dichiarare che il testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del
Notaio rep 94751 / rac. 29264, che si impugna, costituisce una disposizione lesiva dei legittimati, poiché Per_2
a fronte di una massa ereditaria complessiva del valore di € 10.338.628.02., per spirito di Controparte_10 liberalità arricchisce la sola figlia in ragione di euro € € 10.337.857,98 e per l'effetto Controparte_1
4 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato testamento olografo di CP_10
, poiché trattasi di disposizione a causa donativa lesiva della quota di legittima del pretermesso
[...]
che, secondo la relazione di stima allegata al Doc. n. 13) è pari ad € 2.297.472,89. Controparte_4
b) Accertare e dichiarare che il pretermesso Sig. è erede necessario di , e Controparte_4 Controparte_10 che lo stesso ha rinunciato espressamente a qualsiasi legato eventualmente disposto in suo favore, ordinando così, ai sensi e per gli effetti degli artt. 554 e 558 cod. civ., la reintegrazione nella quota di legittima del pretermesso per la quota dei 2/9 (due noni) della massa ereditaria, mediante la proporzionale riduzione Controparte_4 delle disposizioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre, per l'effetto Controparte_10 ricostruire fittiziamente la massa ereditaria della de cuius , e dunque anche tenendo conto del Controparte_10 terreno sito in AN RO in località “Prato della Corte”, oggetto dell'alienazione meglio spiegata in narrativa
d'atto, che all'apertura della successione è stato valutato in € 8.100.000,00, con conseguente valutazione dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima spettante a per il complessivo Controparte_4 importo di € 2.297.472,89 ovvero pari ai 2/9 dell'asse ereditario ricostruito con relictum e donatum, oppure alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire, per l'effetto, condannare Controparte_1 alla restituzione dei beni ereditari nella misura necessaria per la reintegra della quota di riserva, ovvero al
[...] pagamento nei confronti di della somma di € 2.297.472,89 o la somma che codesto Controparte_4
Tribunale riterrà essere necessaria per la reintegra della quota di legittima.
c) Per l'effetto, assegnare a favore di , nella qualità di erede legittimario e di avente diritto alla Controparte_4 quota di legittima ai sensi di Legge, la quota dei beni comuni ereditari così come ricostruiti nella relazione tecnica a firma del Geom. dichiarare in favore del pretermesso la frazione dei 2/9 CP_11 Controparte_4 dell'asse ereditario, ovvero per il valore ritenuto di giustizia, eventualmente disponendo la facoltà degli altri coeredi di compensare la quota del legittimario pretermesso con conguagli in denaro, da rivalutarsi al mutato valore del bene all'ultimazione delle operazioni divisionali (secondo giurisprudenza offerta).
d) Accertare e dichiarare che la Sig.ra possiede e gode in via esclusiva dei beni immobili Controparte_1 erediatari siti nei Comuni di IL BA e AN RO e che la medesima ha posseduto e goduto in via esclusiva un Terreno ereditati di cui alle part.lle n° 11 e n° 38 del foglio 36, sito nel Comune di AN RO fino alla sua vendita a terzi, come indicato in narrativa e, per l'effetto condannarsi la sig.ra CP_1 al pagamento a favore del Sig. del Sig. e della Sig.ra
[...] Controparte_4 Controparte_2
, nei limiti della loro quota di spettanza, di una somma a titolo di indennità per il mancato Controparte_3
CP_1 godimento dei predetti beni ereditari, nella misura in cui è stata quantificata dall'Arch. all'interno della
C.T.U., con rivalutazione monetaria e interessi dall'apertura della eredità al saldo.
5 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
e) Condannarsi la Sig.ra a corrispondere al Sig. nei limiti della Controparte_1 Controparte_4 sua quota di spettanza, i frutti percepiti dai beni oggetto di riduzione ex art. 554 c.c., da determinarsi, occorrendo, anche secondo equità, con rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo.
Con riferimento alla domanda giudiziale di divisione, con scioglimento della comunione ereditaria, ed ordinaria, promossa da . Parte_1
f) in via principale, all'esito della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e reintegrazione della quota di riserva, di cui ai precedenti capi lettere a) b) c), disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni siti nel Comune di AN RO e SUle quote dei beni immobili siti nei Comuni di IL
BA, , LO SU NE e oggetto del patrimonio ereditario della sig.ra CP_8 CP_9 CP_10
fermo restando per i beni di AN RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto
[...] necessario per la reintegra della legittima ut supra richiesto nei capi a), b) e c), nominando, quindi, un esperto per la esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per la formazione delle singole quote, previa esatta individuazione dei beni immobili e mobili caduti in successione e dei relativi frutti.
g) Sempre in via principale, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria unitamente a quella ereditaria di cui sopra, trattandosi dei medesimi compendi immobiliari, relativamente alle sole quote dei beni immobili siti Comune di IL BA, , LO SU NE e pervenuti dalla successione del sig. CP_8 CP_9 [...]
e solo tra tutti gli attuali comproprietari convenuti sig.ri Persona_1 Controparte_1 [...]
ed procedendo alle operazioni Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 divisionali nelle forme e con le modalità di rito, assegnandosi a , e Controparte_2 Controparte_3 quanto di sua spettanza, tenuto conto che i beni immobili siti in IL BA e AN Controparte_4
RO riSUtano essere materialmente divisibili e, pertanto gli stessi chiedono fin da ora l'assegnazione di una porzione dei medesimi beni corrispondente alla propria quota di spettanza, fermo restando che per i beni di AN
RO, oggetto di alienazione, la condanna al pagamento di quanto necessario per la reintegra della legittima come chiesto ai precedenti capi a), b) e c).
h) in ogni caso ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degl'immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi, porre ogni spesa a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni SU diritto a dividere, ovvero di non accoglibili contestazioni durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura, emettendo ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
i) Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.”
Per la società intervenuta:
6 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La società intervenuta ha interesse a intervenire nel presente giudizio, per scongiurare l'emissione di una sentenza che fosse ad essa opponibile (ai sensi dell'art. 2652, n. 8, c.c. e dell'art. 2646, comma 2°, c.c. quanto alle domande di e ai sensi dell'art. 2652, n. 7 quanto alle domande di . Parte_1 Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale i Sig.ri , e nonché la Sig.ra Controparte_4 CP_2 CP_3
per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il Sig. , unitamente ai figli e Controparte_4 Controparte_2
, impugnando preliminarmente, in via incidentale, nei confronti della Sig.ra Controparte_3 ex artt. 553 e ss. c.c. il testamento olografo del 05.04.2002 a firma della Controparte_1
Sig.ra per lesione della quota di legittima a lui spettante e aderendo alla Controparte_10 domanda attorea di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio, altresì, la Sig.ra impugnando e contestando Controparte_1 quanto dedotto dalle altre parti, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria sui beni immobili siti nei Comuni di AN
RO, IL BA, , LO SU NE e , nonché, nel merito ed in CP_8 CP_9 via principale, l'infondatezza della domanda attorea, nonché di quella riconvenzionale dei convenuti costituiti e precisando le conclusioni come sopra riportate.
Istaurato il contraddittorio, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 07.10.2020 e trattata nella forma cartolare, il Giudice designato rinviava la causa al
24.03.2021 concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. decorrenti dal 15.12.2020.
All'esito dell'udienza cartolare del 24.03.2021 veniva ammessa, come richiesta da tutte le parti, la
CTU sugli immobili, nominando all'uopo l'Arch. il quale, prestato il giuramento di Persona_3 rito alla successiva udienza del 20.10.2021, fissava l'inizio delle operazioni peritali per il giorno
19.11.2021.
A seguito di istanza a firma del CTU, di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale, il Giudice, in accoglimento della stessa, differiva la sopra descritta udienza al 22.06.2022.
7 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con istanza del 03.06.2022, la convenuta Sig.ra lamentando la tardiva Controparte_1 trasmissione della bozza peritale, avvenuta solo in data 01.06.2023 a causa di un errore nell'indicazione dell'indirizzo p.e.c del difensore, chiedeva un differimento dell'udienza del
22.06.2022 ad altra che permettesse a tutte le parti un analitico esame dell'elaborato provvisorio.
L'udienza per l'esame della CTU veniva, pertanto, differita al 14.12.2022, con calendarizzazione di nuovi termini per le osservazioni di parte e per il deposito dell'elaborato peritale definitivo.
In data 22.09.2022, in ossequio ai termini concessi dal Giudice, il CTU provvedeva al deposito della propria relazione.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 14.12.2022, il Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti, ritenendo opportuno valutare insieme al merito le questioni sollevate in relazione alla CTU, rinviava la causa al 25.10.2023 per la precisazione delle conclusioni.
In data 13.12.2023 si costituiva in giudizio, con atto di intervento la società Controparte_5 acquirente del terreno sito in AN RO (RM) località “Prato della Corte”, censito al Foglio
36, Particelle nn. 38 e 11, acquistato dall'intervenuta con atto di compravendita del 19.12.2019 sottoscritto con la Techbau S.r.l. la quale ultima aveva acquistato il suddetto terreno dalla convenuta in data 13.12.2019. Controparte_1
All'udienza del 25.10.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 15 febbraio 2024 questo Tribunale così disponeva:
a) dichiara aperta la successione di , nata ad [...] il [...] e Controparte_10 deceduta in data 11 marzo 2018
b) dichiara l'intervenuta rinuncia di e ai legati in sostituzione di Parte_1 Controparte_4 legittima contenuti nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del
Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
c) accoglie la domanda formulata da e di riduzione delle Parte_1 Controparte_4 disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima contenute nel testamento olografo del
05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
d) dichiara che e hanno diritto di concorrere nella misura di 2/9 Parte_1 Controparte_4 sui beni rientranti nell'asse ereditario di , detratte le spese sostenute da Controparte_10 CP_1
e sotto riportate;
[...]
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e) dichiara che dell'asse ereditario di facevano parte al momento dell'apertura della Controparte_10 successione:
- terreni agricoli con sovrastanti fabbricati siti nel Comune di AN RO (terreno in Loc. S. Lorenzo
Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45);
- compendi immobiliari siti nel Comune di AN RO, Località Prato della Corte, Zona D1 e D3
(Fg. 36 particelle 571, 572, 573, ex part. 38 e particella 11) alienati a terzi in data 13 dicembre
2019;
- immobili siti nel Comune di IL BA costituiti dalla:
a) Villa in Via Colle Biadaro, 9
b) Terreno edificabile ex Cava meglio identificato in motivazione
c) Terreni alle spalle “Case popolari” meglio identificati in motivazione;
d) Terreni agricoli meglio identificati in motivazione;
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di in forza di successione da CP_8 Persona_1
[...]
- quota di 3/81 degli immobili siti nel Comune di LO SU NE in forza di successione da;
Persona_1
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di Vissa in forza di successione da Persona_1
[...]
f) dichiara la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1 Controparte_4 riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
g) dichiara che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per euro Controparte_1
442.308,21
h) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei
Comuni di , LO SU NE e Vissa CP_8
i) dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sui beni siti in IL
BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino Edificio Fg. 14 P.lla 1481;
j) ordina ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari pretermessi Controparte_1
e e la condanna al pagamento a favore di ciascuno della Parte_1 Controparte_4 somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione;
k) dispone rimettersi la causa SU ruolo del giudice dott. CO VI per procedere allo scioglimento della comunione ordinaria sui beni residui siti in IL BA ed in AN RO, meglio
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indicati in motivazione, e per la determinazione del canone di occupazione dell'abitazione sita in
IL BA, Via Colle Biadaro 19 e dei beni immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n°
38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione a terzi;
l) rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia SUle spese, comprese quelle relative al procedimento cautelare.
Con ordinanza in pari data disponeva rimettersi la causa SU ruolo del dott. VI per procedere allo scioglimento della comunione ordinaria sui beni residui siti in IL BA ed in AN RO e per la determinazione del canone di occupazione beni immobili ereditari siti nei Comuni di IL BA e AN RO ed in particolare dell'abitazione sita in
IL BA, Via Colle Biadaro 19, dei beni immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n°
38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione a terzi e disponeva una integrazione della CTU depositata dall'Arch. al fine di: Persona_3
- precisare il rapporto tra i terreni in “località “Biadaro” Area inserita nella “Lottizzazione
Biadaro” ricadente in zona CII” semintensiva indice di edificabilità 0,25 mc/mq Foglio 14
Particella 1483” i “terreni in Località “BIADARO” area alle spalle delle Case Popolari” e gli immobili indicati come “Edificio Collabente” operando una descrizione più compiuta degli stessi;
- precisare il valore dei terreni siti in IL BA rispetto ai quali il valore complessivo, operando un calcolo del valore terreno per terreno, non sembra corrispondere alla somma complessiva indicata;
- operare una divisione in natura degli stessi attribuendo alle parti terreni equivalenti alle seguenti quote a la quota di 16/54, a la quota di 4/54, a Parte_1 Controparte_4
e la quota di 6/54 ciascuno a Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 la quota di 22/54;
- operare una divisione in natura degli immobili siti in AN RO di proprietà esclusiva della de cuius e non alienati a terzi dopo l'apertura della successione (terreno in Loc. Controparte_10
S. Lorenzo Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45) con attribuzione a Parte_1
[...
della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Controparte_4 Controparte_1 della quota di 10/18.
All'udienza del 20 marzo 2024 veniva assegnato al CTU l'incarico integrativo.
All'udienza del 16 aprile 2025 veniva assegnato al CTU un ulteriore incarico integrativo.
Depositata la relazione finale la causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 luglio 2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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2. Beni da assegnarsi mediante scioglimento della comunione ordinaria
La prima questione da definire attiene allo scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili di IL BA le cui quote sono da attribuire a per la quota di 16/54, Parte_1
a per la quota di 4/54, a e per la Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 quota di 6/54 ciascuno mentre a spetta la quota di 22/54. Controparte_1
Come già stabilito nella sentenza parziale rispetto alla abitazione sita Via Colle Biadaro n. 19
Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 ed al magazzino Edificio Fg. 14 P.lla 1481 la domanda di divisione è inammissibile poiché sugli stessi sono stati riscontrati abusi edilizi.
I residui beni siti in IL BA come facenti parte dell'asse ereditario, individuati nella sentenza parziale sono i seguenti:
A) IMMOBILI IN NG IA (fabbricati)
A.02) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg 14 P.lla 16 Sub. 3;
A.03) PORCILAIA e Fontanile Edifici Collabenti Fg. 14 P.lla 16 Sub. 4;
A.04) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg. 14 P.lla 16 Sub. 5;
A.05) Fg. 14 P.lla 1484; Controparte_13
A.06) Fg. 14 P.lla 1485; Controparte_13
A.07) Fg. 14 P.lla 1486; Controparte_13
A.08) Fg. 14 P.lla 1481. Controparte_13
B) IMMOBILI IN NG IA (Terreni)
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40;
A.12) Foglio n°14 part.la n°1480 (ex 503) della superficie di Ha 1.49.92;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84;
A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60;
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15;
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45;
A.18) Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13;
A.19) Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90;
A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65,
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09;
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A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06;
A.26) Foglio n°14 part.la n°1484 (ex504) della superficie di Ha 0.00.45;
A.27) Foglio n°14 part.la n°1481 (ex503) della superficie di Ha 0.00.23;
A.28) Foglio n°14 part.la n°1485 (ex504) della superficie di Ha 0.00.83;
A.29) Foglio n°14 part.la n°1486 (ex504) della superficie di Ha 0.01.28;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94;
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90.
Come indicato nella citata sentenza parziale anche con riferimento agli immobili siti in AN
RO di proprietà esclusiva della de cuius e non alienati a terzi dopo Controparte_10
l'apertura della successione (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg. 29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29
Part.45) deve procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Parte_1 Controparte_4
della quota di 10/18. Controparte_1
3. Estromissione
La on istanza del 28 ottobre 2025 ha chiesto di essere estromessa dal giudizio Controparte_5 evidenziando di essere intervenuta nello stesso in quanto destinataria delle trascrizioni delle relative domande, in qualità di avente causa della convenuta con Controparte_1 riferimento a taluni terreni oggetto di causa e che dette trascrizioni, nel frattempo, riSUtano cancellate.
L'istanza deve essere accolta e la eve essere estromessa dal presente giudizio a Controparte_5 spese compensate.
4. Accordo transattivo
Le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha definito il capo J) della sentenza parziale n. 330/2024, relativo alla reintegrazione della quota di legittima derivante dall'alienazione dei terreni in AN RO con l'integrale compensazione delle spese legali per detto capo della sentenza.
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5. Scioglimento della comunione
Come si è visto, deve procedersi allo scioglimento della comunione sui beni sopra elencati e posti in IL BA, il cui valore è stato determinato dal CTU con attribuzione a Parte_1 della quota di 16/54, a della quota di 4/54, a
[...] Controparte_4 CP_2
e della quota di 6/54 ciascuno e a della
[...] Controparte_3 Controparte_1 quota di 22/54.
Deve considerarsi che la disomogeneità delle quote impedisce la formazione di quote uguali, anche solo tra gruppi di condividenti, ed il sorteggio di tali quote.
I beni sono inoltre divisibili in natura e deve, quindi, escludersi che lo scioglimento possa essere operato attraverso la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato tra i condividenti.
Infatti le modalità di divisione dei beni immobili sono fissate dall'art. 718 c.c. e tale norma trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., solo qualora i beni non siano "comodamente" divisibili e cioè, nel caso in cui sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire, ovvero quando, pur riSUtando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento - non compromesse da servitù, pesi o limitazioni eccessive e non richiedenti opere complesse o di notevole costo - o, infine, tali che, sotto l'aspetto economico-funzionale, riSUtino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero.
6. Le contestazioni alla CTU
Si riportano di seguito, per argomenti omogenei le, contestazioni operate alla CTU dalla parte attrice e dai convenuti e . Controparte_4 Controparte_2
La parte attrice ha contestato che il CTU:
1) non ha diviso la proprietà in natura secondo la destinazione urbanistica tra gli eredi di e Persona_1 Controparte_10
2) non ha diviso in natura né ha realizzato alcun progetto divisionale SUle quote di spettanza della attrice sig.ra con quella di lasciandole in comunione tra Parte_1 Controparte_4 loro (e con i figli di questo, ed ), con particolare riferimento ai beni CP_3 CP_2 immobili siti in IL BA:
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- “ex cava” - Fg. 14 - particelle 25, 508, 509, 510: peraltro facilmente ed economicamente divisibile in tre parti per la facilità di realizzare tre ingressi autonomi dalle pubbliche vie che costeggiano tali immobili, divisione che avrebbe peraltro valorizzato i rispettivi mappali.
- “parte retrostante le case popolari” – FG. 14 – particelle 187, 501, 506, 881, 882, 883, 884, 885,
886, 873, 874; deve osservarsi che questa contestazione è stata condivisa anche dalla difesa dei convenuti e;
Controparte_4 Controparte_2
3) ha assegnato in modo netto ed inequivocabile il “verde privato vincolato” solo alla signora
Controparte_1
4) non ha preso in considerazione le particelle n. 1484, 1485 e 1486 del Foglio 14 e non le ha assegnate a nessun condividente lasciandole in comproprietà tra tutti gli eredi e gli aventi diritto;
non ha eseguito la divisione tra le parti degli immobili siti in IL BA;
5) non ha previsto nessuna viabilità per poter accedere alle parti assegnate ed indivise non avendo indicato alcuna viabilità per accedere dalla strada pubblica alle parti lasciate indivise tra i
[...]
e i figli e , relativamente al compendio Parte_1 Controparte_4 CP_3 CP_2
“parte retrostante alle case popolari” ed assegnando totalmente la particella 1480 ad CP_1 senza considerare l'esistenza -SUla stessa particella- della strada comune che conduce
[...]
(e da cui sola è possibile accedere) ad altri beni immobili di tutti gli eredi e soprattutto al fabbricato/casale (part. 16 sub 2) sito in via Colle Biadaro n. 19 (escluso dalla divisione con la
Sentenza Parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche);
6) ha sottostimato il valore del terreno verde privato (il terreno confinante acquistato dalla signora con atto del notaio del 12/04/1995 repertorio Controparte_1 Persona_4
37679 era stato allora compravenduto al prezzo di € 3,94 al mq.);
7) ha arbitrariamente ridotto il valore del Fabbricato di AN RO ad € 60.649,00, mentre nella C.T.U. del 07.11.2022 che è stata ripresa nella sentenza parziale il valore era pari ad €
265.000,00.
La difesa di e ha poi rilevato che il frazionamento Controparte_2 Controparte_4 effettuato dal CTU “non essendo attuabile nei fatti perché redatto da soggetto non legittimato all'approvazione, quindi, alla relativa esecuzione, comporta il rischio, più attuale cha mai, di prospettare alle parti una soluzione di per sé vana o meglio, proiettabile solo in astratto e, comunque, subordinata all'autorizzazione dell'Ente competente”.
14 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Deve premettersi che l'art. 727 c.c. stabilisce il principio della omogeneità delle quote e, tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere” (Cass. 24 ottobre 2024 n. 27602; Cass.
21 giugno 2024 n. 17176; Cass. 27 agosto 2020 n. 17862).
Alla luce di tale chiaro principio, affermato reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono infondate alcune delle contestazioni sollevate ed in particolare la contestazione, sopra indicata sub 1), secondo la quale il CTU non ha diviso la proprietà in natura secondo la destinazione urbanistica tra gli eredi di e , non essendo Persona_1 Controparte_10 tenuto a farlo, e la contestazione sopra indicata sub 3) secondo la quale il CTU ha assegnato il
“verde privato vincolato” solo alla signora , in quanto una scelta diversa Controparte_1 avrebbe comportato un eccessivo frazionamento dei beni.
Rispetto alle particelle n. 1484, 1485 e 1486 del Foglio 14 il CTU ha correttamente omesso di assegnarle in quanto si tratta di immobili sui quali gravano fabbricati fatiscenti, con parti crollate che per poter essere convertiti in altro e riutilizzati nuovamente, devono essere sottoposti a ingenti interventi di ristrutturazione, hanno un valore non quantificabile e potrebbero essere recuperati solamente affrontando la loro demolizione e, successivamente, con la ricostruzione ma mantenendo la stessa volumetria. Si tratta, quindi, di immobili che non possono essere oggetto di divisione non essendo determinabile il loro valore e non potendo, quindi, essere imputabili alla porzione di uno dei condividenti.
La contestazione secondo la quale il CTU non ha diviso in natura né ha realizzato alcun progetto divisionale SUle quote di spettanza della attrice sig.ra con quella di Parte_1
lasciandola tra loro in comunione (e con i figli di questo, ed Controparte_4 CP_3
) appare, invece, fondata così come quella formulata dalla difesa di CP_2 CP_2
e secondo cui il frazionamento effettuato dal CTU potrebbe
[...] Controparte_4
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comportare conseguenze in sede di esecuzione che potrebbero riavviare il contenzioso tra parti che si sono mostrate particolarmente litigiose.
Ciò detto, ritiene il Collegio che, SUla base della stima operata dal CTU si possa procedere ad una riformulazione delle quote, escludendo i beni non valutabili, quelli non divisibili a causa della presenza di abusi urbanistico-edilizi (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 ampiamente citata ed illustrata nella sentenza parziale e più recentemente, SUla indivisibilità in presenza di parziali difformità, Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) e quelli, indicati dalla parte attrice, il cui uso ha un interesse comune per le parti (come la particella 1480 SUla quale esiste la strada comune che conduce ad altri beni immobili di tutti gli eredi e al fabbricato/casale - part. 16 sub 2
- sito in via Colle Biadaro n. 19, escluso dalla divisione con la sentenza parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche).
7. Assegnazione dei beni ai condividenti
Come si è visto, nella sentenza parziale i beni rientranti nell'asse ereditario di Controparte_10 sono stati così indicati:
“- terreni agricoli con sovrastanti fabbricati siti nel Comune di AN RO (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg.
29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45);
- compendi immobiliari siti nel Comune di AN RO, Località Prato della Corte, Zona D1 e D3 (Fg. 36 particelle 571, 572, 573, ex part. 38 e particella 11) alienati a terzi in data 13 dicembre 2019;
- immobili siti nel Comune di IL BA costituiti dalla:
a) Villa in Via Colle Biadaro, 9
b) Terreno edificabile ex Cava meglio identificato in motivazione
c) Terreni alle spalle “Case popolari” meglio identificati in motivazione;
d) Terreni agricoli meglio identificati in motivazione;
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di in forza di successione da CP_8 Persona_1
[...]
- quota di 3/81 degli immobili siti nel Comune di LO SU NE in forza di successione da
; Persona_1
- quota di 12/324 degli immobili siti nel Comune di Vissa in forza di successione da Persona_1
.
[...]
Nella sentenza si è dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei Comuni di , LO SU NE e Vissa e sui beni CP_8
16 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
siti in IL BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino CP_13
Fg. 14 P.lla 1481.
Si è infine dichiarata la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1
riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data Controparte_4
28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. 29264 e che ha Per_2 Controparte_1 sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per euro 442.308,21 e si è ordinato ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari pretermessi Controparte_1
e e si é condannata al Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 pagamento a favore di ciascuno della somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Lo scioglimento della comunione avrebbe dovuto avere, quindi, ad oggetto i seguenti beni siti in
IL BA:
A) IMMOBILI IN NG IA (fabbricati)
A.02) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg 14 P.lla 16 Sub. 3;
A.03) PORCILAIA e Fontanile Edifici Collabenti Fg. 14 P.lla 16 Sub. 4;
A.04) ABITAZIONE Piano terra Edificio Collabente Fg. 14 P.lla 16 Sub. 5;
A.05) Fg. 14 P.lla 1484; Controparte_13
A.06) Fg. 14 P.lla 1485; Controparte_13
A.07) Fg. 14 P.lla 1486; Controparte_13
A.08) Fg. 14 P.lla 1481. Controparte_13
B) IMMOBILI IN NG IA (Terreni)
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40;
A.12) Foglio n°14 part.la n°1480 (ex 503) della superficie di Ha 1.49.92;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84;
A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60;
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15;
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45;
A.18) Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13;
A.19) Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90;
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A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65,
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09;
A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06;
A.26) Foglio n°14 part.la n°1484 (ex504) della superficie di Ha 0.00.45;
A.27) Foglio n°14 part.la n°1481 (ex503) della superficie di Ha 0.00.23;
A.28) Foglio n°14 part.la n°1485 (ex504) della superficie di Ha 0.00.83;
A.29) Foglio n°14 part.la n°1486 (ex504) della superficie di Ha 0.01.28;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94;
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90.
Con riferimento a tali immobili deve attribuirsi a la quota di 16/54, a Parte_1
la quota di 4/54, a e la quota di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
6/54 a la quota di 22/54. Controparte_1
Lo scioglimento della comunione avrebbe dovuto poi avere ad oggetto i seguenti beni siti in
AN RO:
1) Terreno in Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 43
2) Fabbricato rurale Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 45
3) Fabbricato diruto Loc. S. Lorenzo Foglio.
Rispetto a questi, tuttavia, le quote da attribuirsi ai condividenti sono diverse e sono le seguenti: a della quota di 4/18, a della quota di 4/18, e a Parte_1 Controparte_4
della quota di 10/18. Controparte_1
Come si è visto nel precedente paragrafo alcuni dei beni indicati nella sentenza parziale non sono divisibili.
In particolare i fabbricati siti in IL BA Fg 14 P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14
P.lle 1481, 1484, 1485 e 1486, classificati come “edifici collabenti”, sono costituiti da immobili
“sui quali gravano fabbricati fatiscenti, con parti crollate che per poter essere convertiti in altro e riutilizzati nuovamente, devono essere sottoposti a ingenti interventi di ristrutturazione, hanno un valore non quantificabile e potrebbero essere recuperati solamente affrontando la loro demolizione e, successivamente, con la ricostruzione ma
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mantenendo la stessa volumetria” (cfr. relazione CTU) e non possono essere oggetto di divisione non essendo determinabile il loro valore e non potendo, quindi, essere imputabili alla porzione di uno dei condividenti.
La definizione di “edificio collabente” nasce dal Decreto Ministeriale n. 28 del 2 gennaio 1998, che ha istituito la categoria catastale F/2 per le “costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina un'incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio”.
A differenza di un edificio “inagibile” che ha una rendita catastale un edificio “collabente” (F/2) è strutturalmente e funzionalmente compromesso a tal punto da essere privo di rendita catastale, assimilabile a un rudere. A ciò deve aggiungersi che il CTU ha precisato come, allo stato, non è possibile definire alcun valore patrimoniale in quanto il valore del terreno e di eventuali parti di immobili recuperabili potrebbe essere inferiore alle spese di riduzione in pristino.
Per lo stesso motivo non può essere oggetto di divisione il terreno di cui al Foglio n°14 part.la n°521 della superficie di Ha 0.00.13 privo di valore commerciale.
Ciò premesso deve rilevarsi che anche il terreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di Ha 0.36.90 non può essere oggetto di divisione, alla luce del già richiamato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 citata ed illustrata nella sentenza parziale e più recentemente, SUla indivisibilità in presenza di parziali difformità, Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) in quanto il villino che grava SU terreno presenta degli abusi consistenti nella variazione dell' altezza (operata durante il rifacimento del tetto) e nell' ampliamento delle superfici costituito dai balconi, edificati senza le necessarie autorizzazioni e si trova in un area vincolata non riSUta attualmente sanabile.
Infine non può essere oggetto di divisione la particella 1480 SUla quale esiste la strada comune che conduce ad altri beni immobili di tutti gli eredi e al fabbricato/casale - part. 16 sub 2 - sito in via Colle Biadaro n. 19, escluso dalla divisione con la sentenza parziale, in quanto presenta delle difformità urbanistiche.
Resta da operare lo scioglimento della comunione sui seguenti beni, riportati con le valutazioni operate dal CTU:
A.09) Foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 euro 72.525,00;
A.10) Foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 euro 5.100,00;
A.11) Foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha 0.13.40 euro 118.232,45;
A.13) Foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della superficie di Ha 3.78.84 euro 191.426,25
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A.14) Foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60 euro 24.961,62
A.15) Foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 euro 10.350,00;
A.16) Foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 euro 121.780,82
A.17) Foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 euro 214.184,76
A.20) Foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha 0.06.65 euro 81.623,43;
A.21) Foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 euro 13.378,87;
A.22) Foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13;
A.23) Foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48;
A.24) Foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della superficie di Ha 0.12.54 euro 153.918,46;
A.25) Foglio n°14 part.la n°886 (ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro 736,452;
A.30) Foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della superficie di Ha 0.07.94 euro 97.457,14
A.31) Foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 euro 2.577,58;
A.32) Foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 euro 10.350,00.
Totale: 1.197.293,31
Il valore della quota da attribuirsi a è di euro 354.753,57 Parte_1
(1.197.293,31/54*16); il valore della quota da attribuirsi a di euro 88.688,39 (1.197.293,31/54*4); Controparte_4 il valore della quota da attribuirsi a di euro 133.032,59 Controparte_2
(1.197.293,31/54*6); il valore della quota da attribuirsi a di euro 133.032,59 (1.197.293,31/54*6) Controparte_3 il valore della quota da attribuirsi a di euro 487.786,16 Controparte_1
(1.197.293,31/54*22).
Pertanto può operarsi la divisione attribuendo:
a) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha Parte_1
0.13.40 del valore di euro 118.232,45; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 del valore di euro 121.780,82; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 del valore di euro 10.350,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°58
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della superficie di Ha 0.07.60 del valore di euro 24.961,62 con diritto di ricevere la somma di euro
738,20 da a titolo di conguaglio;
Controparte_3
b) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha Controparte_4
0.06.65 del valore di euro 81.623,43 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 del valore di euro 13.378,87 con obbligo di versare la somma di euro
6.313,91 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
c) a il terreno il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della Controparte_2 superficie di Ha 0.07.94 del valore di euro euro 97.457,14; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 del valore di euro 2.577,58 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 del valore di euro 5.100,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 del valore di euro 10.350,00 con diritto di ricevere la somma di euro 17.547,67 da a titolo di conguaglio Controparte_3
d) a il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della Controparte_3 superficie di Ha 0.12.54 del valore di euro 153.918,46, il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°886
(ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro del valore di 736,45 con obbligo di versare la somma di euro 17.547,67 a , di euro 738,20 a e di euro Controparte_2 Parte_1
3.336,45 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
e) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della Controparte_1 superficie di Ha 3.78.84 del valore di euro 191.426,25, di cui al foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 del valore di euro 72.525,00; il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 del valore di euro 214.184,76 con diritto di ricevere la somma di euro 6.313,91 da e la somma di euro 3.336,45 da a Controparte_4 Controparte_3 titolo di conguaglio.
Con riferimento agli immobili siti in AN RO di proprietà esclusiva della de cuius CP_10
e non alienati a terzi dopo l'apertura della successione (terreno in Loc. S. Lorenzo Fg.
[...]
29 Part. 43; Fg.29 Part.44 e Fg.29 Part.45) può procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a della quota di 4/18, a della Parte_1 Controparte_4 quota di 4/18, e a della quota di 10/18. Controparte_1
Anche rispetto a tali beni deve osservarsi che il bene riportato al foglio 29 particella 44 è costituito da un edificio diruto, dove sono presenti i resti di una cava non ritombata e che il CTU ha precisato come, allo stato, non è possibile definire alcun valore patrimoniale in quanto il valore
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del terreno e di eventuali parti di immobili recuperabili potrebbe essere inferiore alle spese di riduzione in pristino. Tale terreno non può essere oggetto di divisione non essendo determinabile il suo valore e non potendo, quindi, essere imputabile alla porzione di uno dei condividenti.
Nel fabbricato rurale Foglio 29 Particella 45 il CTU ha constatato la presenza di opere non rientranti nel progetto approvato ed autorizzato (difformità edilizie), e alla luce del più volte richiamato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021 e
Cass. 7 novembre 2024 n. 28666) non può essere oggetto di divisione.
Resta da dividere il terreno in località S. Lorenzo (terreno in Loc. S. Lorenzo Foglio 29 Part. 43 €
252.120,00) che avendo una unica individuazione catastale non può essere frazionato.
In considerazione della quota spettante a superiore al 50%, l'immobile Controparte_1 può essere attribuito alla stessa con obbligo di versamento della somma di euro 56.026,67 ciascuno a favore di e . Controparte_4 Parte_1
8. Indennità di occupazione
La causa era stata inoltre rimessa SU ruolo dopo la sentenza parziale per la determinazione del valore locativo dell'immobile in Auguillara BA, Via Colle Biadaro 19 e degli immobili siti nel
Comune di AN RO di cui alle part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, nel primo caso dal 23 gennaio 2019 alla data dell'accertamento, nel secondo caso dal 23 gennaio 2029 al 13 dicembre
2019 SU presupposto, accertato nella sentenza parziale, del possesso da parte della Sig.ra
[...] dell'abitazione sita in IL BA, Via Colle Biadaro 19, e dei beni Controparte_1 immobili ereditari di cui alle part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, siti nel Comune di AN RO, fino alla alienazione degli stessi a terzi.
Il conSUente tecnico ha determinato il canone di occupazione mensile per l'immobile di Via
Colle Biadaro n. 19 in euro 2.277,85.
Considerando il periodo di occupazione che va dal 23/01/2019 ad oggi 23/05/2025 ovvero a sei
(6) anni e quattro (4) mesi, pari a 82 mesi il canone complessivo ammonta ad euro 186.784,35.
In considerazione delle quote spettanti ai condividenti è tenuta a versare: Controparte_1
- a la somma di euro 55.343,51 oltre ad euro 674,92 mensili dalla data della Parte_1 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 13.835,88 oltre ad euro 168,73 mensili dalla data della Controparte_4 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
22 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 mensili dalla data della Controparte_2 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 mensili dalla data della Controparte_3 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene.
Per quanto riguarda gli immobili siti in località S. Lorenzo di AN RO era stato stipulato un contratto di locazione con la durata quindicennale il cui importo annuo locativo era di Lire
640.000,000, che trasformati in Euro corrispondono a € 330,53 e quindi ad un canone mensile di
€ 330,53 : 12 = € 27,54.
Dalla data dell'introduzione della mediazione, con la quale gli altri comproprietari hanno chiesto a di utilizzare il bene in comunione, sino alla vendita delle Particelle 11 e 38 Controparte_1 del Foglio 36 avvenuta il 13.12.2019, il canone di occupazione della proprietà era pari ad € 27,54
x 11 = € 302,940 cosicchè è tenuta a versare a e Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 251,12 ciascuno oltre interesse legali dal 13 dicembre 2019. Controparte_4
9. Spese
Stante la natura definitiva della presente sentenza deve disporsi SUle spese.
Nella sentenza parziale si era:
1) accolta la domanda formulata da e di Parte_1 Controparte_4 riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima contenute nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito del Notaio rep 94751 / rac. Per_2
29264;
2) dichiarato che e hanno diritto di concorrere Parte_1 Controparte_4 nella misura di 2/9 sui beni rientranti nell'asse ereditario di detratte le spese Controparte_10 sostenute da e sotto riportate;
Controparte_1
3) dichiarato la collazione delle donazioni ricevute in vita fa e Parte_1 CP_4
riportate nel testamento olografo del 05.04.2002, pubblicato in data 28.06.2018 a rogito
[...] del Notaio rep 94751 / rac. 29264; Per_2
4) dichiarato che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria Controparte_1 per euro 442.308,21
5) dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sugli immobili siti nei Comuni di , LO SU NE e Vissa CP_8
23 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
6) dichiarata inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sui beni siti in
IL BA Via Colle Biadaro n. 19 Foglio 14 P.lla 16 Sub. 2 e magazzino Edificio Fg. 14
P.lla 1481;
6) ordinato ad di reintegrare la quota di legittima a favore dei legittimari Controparte_1 pretermessi e con condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_4 ciascuno della somma di euro 1.686.215,58 oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Rispetto a quest'ultimo capo della sentenza le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.
In questa sentenza si è:
1) dichiarata l'indivisibilità, per i motivi sopra indicati, dei fabbricati siti in IL BA Fg
14 P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14 P.lle 1480, 1481, 1484, 1485 e 1486, del terreno di cui al
Foglio n°14 part.la n°521, delterreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di
Ha 0.36.90 e dei fabbricati siti in AN RO al foglio 29 particella 44 e al foglio 29 Particella
45;
2) disposto lo scioglimento della comunione relativa agli altri beni;
3) attribuita l'indennità di occupazione per beni sopra indicati a favore di , Parte_1
, e . Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
Emerge pertanto che la parte soccombente sia che ha visto accogliere la Controparte_1 domanda formulata da e di riduzione delle disposizioni Parte_1 Controparte_4 testamentarie lesive della quota di legittima;
la domanda sempre formulata da Parte_1
[...
e di accertamento del diritto di concorrere sui beni rientranti nell'asse Controparte_4 ereditario di la domanda di scioglimento della comunione e la domanda di Controparte_10 pagamento dell'indennità di occupazione. SUla domanda di reintegra della quota di legittima le parti hanno stipulato una transazione dopo la sentenza parziale.
La soccombenza deve considerarsi parzialmente reciproca in quanto è stata accolta la domanda di collazione delle donazioni ricevute in vita fa e , si è Parte_1 Controparte_4 dichiarato, che ha sostenuto spese a favore della comunione ereditaria per Controparte_1 euro 442.308,21, è stata dichiarata parzialmente inammissibile la domanda di scioglimento della comunione con riferimento a svariati beni.
Si ritiene pertanto che le spese debbano essere compensate per 2/3 e poste a carico di CP_1 per 1/3 e debbano liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui
[...] al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
24 di 27 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia
(da € 1.000.000 ad € 2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 1347 del 2020 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
a) dichiara l'estromissione dal giudizio della on compensazione delle spese del Controparte_5 giudizio;
b) dispone lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di ed assegna: Controparte_10
b 1.) beni siti in IL BA
1) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°501 della superficie di Ha Parte_1
0.13.40 del valore di euro 118.232,45; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°187 della superficie di Ha 0.20.15 del valore di euro 121.780,82; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°881 (ex46) della superficie di Ha 0.06.39 euro 78.432.13; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°882 (ex46) della superficie di Ha 0.00.02 euro 245,48; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°509 della superficie di Ha 0.06.90 del valore di euro 10.350,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°58 della superficie di Ha 0.07.60 del valore di euro 24.961,62 con diritto di ricevere la somma di euro
738,20 da a titolo di conguaglio;
Controparte_3
2) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°883 (ex45) della superficie di Ha Controparte_4
0.06.65 del valore di euro 81.623,43 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°884 (ex45) della superficie di Ha 0.01.09 del valore di euro 13.378,87 con obbligo di versare la somma di euro
6.313,91 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
3) a il terreno il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°873 (ex503) della Controparte_2 superficie di Ha 0.07.94 del valore di euro euro 97.457,14; il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°874 (ex503) della superficie di Ha 0.00.21 del valore di euro 2.577,58 e il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°508 della superficie di Ha 0.03.40 del valore di euro 5.100,00; il terreno di cui foglio n°14 part.la n°510 della superficie di Ha 0.09.00 del valore di euro 10.350,00 con diritto di ricevere la somma di euro 17.547,67 da a titolo di conguaglio Controparte_3
4) a il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°885 (ex501) della Controparte_3 superficie di Ha 0.12.54 del valore di euro 153.918,46, il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°886
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(ex501) della superficie di Ha 0.00.06 euro del valore di 736,45 con obbligo di versare la somma di euro 17.547,67 a , di euro 738,20 a e di euro Controparte_2 Parte_1
3.336,45 a a titolo di conguaglio;
Controparte_1
5) a il terreno di cui al foglio n°14 part.la n°1483 (ex 504 e 24) della Controparte_1 superficie di Ha 3.78.84 del valore di euro 191.426,25, di cui al foglio n°14 part.la n°25 della superficie di Ha 0.48.35 del valore di euro 72.525,00; il terreno di cui di cui al foglio n°14 part.la n°506 della superficie di Ha 0.17.45 del valore di euro 214.184,76 con diritto di ricevere la somma di euro 6.313,91 da e la somma di euro 3.336,45 da a Controparte_4 Controparte_3 titolo di conguaglio.
b 2.) beni in AN RO:
a terreno in località S. Lorenzo Foglio 29 Part. con obbligo di versamento Controparte_1 della somma di euro 56.026,67 ciascuno a favore di e . Controparte_4 Parte_1
c) dichiara l'indivisibilità, per i motivi sopra indicati, dei fabbricati siti in IL BA Fg 14
P.lla 16 Sub. 3, Sub 4 e Sub 5 e Fg. 14 P.lle 1480, 1481, 1484, 1485 e 1486, del terreno di cui al
Foglio n°14 part.la n°521, delterreno di cui Foglio n°14 part.la n°16 (ex16 e 44) della superficie di
Ha 0.36.90 e dei fabbricati siti in AN RO al foglio 29 particella 44 e al foglio 29 Particella
45;
d) condanna a pagare per l'utilizzo esclusivo dell'immobile in IL Controparte_1
BA, Via Colle Biadaro 19:
- a la somma di euro 55.343,51 oltre ad euro 674,92 dalla data della sentenza Parte_1 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 13.835,88 oltre ad euro 168,73 dalla data della sentenza Controparte_4 alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 dalla data della Controparte_2 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
- a la somma di euro 20.753,82 oltre ad euro 253,09 dalla data della Controparte_3 sentenza alla cessazione dell'utilizzo esclusivo del bene;
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e) condanna a pagare a e la Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 somma di euro 251,12 ciascuno oltre interesse legali dal 13 dicembre 2019 per l'utilizzo esclusivo dell'immobile part.le n° 11 e n° 38 del foglio 36, sito nel Comune di AN RO;
f) ordina all'Agenzia delle Entrate Servizio di Pubblicità Immobiliare competente la trascrizione della presente sentenza;
g) ordina l'iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2817 c.c.
h) condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
, , e che, Parte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 compensate nella misura di 2/3, si liquidano in euro 12.650,33 oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA per ciascuna parte costituita.
Civitavecchia 9 dicembre 2025.
Il Presidente est.
CO VI
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