Articolo 645 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 636Articolo 645 bis
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
20 febbraio 2020
Art. 645.
Posti riservati a particolari categorie ((nei concorsi pubblici)) 1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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