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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4816 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, (c.f. ) nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Villaperuccio (CI), Via Garibaldi, n. 26, elettivamente domiciliata in Cagliari, (CA) Via
Stanislao Caboni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Claudia Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso;
ricorrente
contro
, C.F: , residente in [...] C.F._2
Rinascita, n. 8
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: a) Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 12
febbraio 2008 tra la signora e e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile di Villaperuccio (CI) dell'Anno 2008, Parte I^, Serie 1;
b) Confermare tutti i provvedimenti, nessuno escluso, assunti con la sentenza di separazione civile dei coniugi n. 2939/2018, pubblicata il 28.11.2018, Rg. 11679/2016
c) Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva e successive spese occorrende.”
******
Con ricorso depositato in data 06.07.2023, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile e la conferma di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 12 febbraio 2008; che dall'unione è nata la piccola che per Per_1
incompatibilità di carattere e incomprensioni tra le parti è venuta l' unione affettiva e sentimentale e che il resistente, nel mese di agosto 2013 si è allontanato dal domicilio coniugale per trasferirsi in
Germania alla ricerca di una occupazione lavorativa;
che il convenuto è rientrato in Sardegna solo per brevi periodi in concomitanza con le vacanze estive o natalizie ( 15 giorni a dicembre 2013 e 15
giorni ad agosto 2016) e che durante tali periodi ha voluto incontrare la figlia solo per qualche ora;
che dall'agosto 2013 a tutt'oggi non ha provveduto in nessuna maniera al mantenimento della minore (se non euro 150,00 nel mese di settembre 2016 in occasione del compleanno); di aver dovuto provvedere da sola a tutte le esigenze della figlia e di dimorare da febbraio 2016, presso l'alloggio assegnatole dall'Area nel Comune di Villaperuccio;
che il resistente attualmente presta attività lavorativa nella cittadina di Ober Ramstadt in Germania, ma di non avere conoscenza dell'entità dei redditi percepiti;
di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società Miorelli Service S.p.A. dal 01.08.2019 e ha percepito che risultano dalla documentazione allegata;
che con sentenza n. 2939/2018, pubblicata il 28 novembre 2019, RG il
Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che in tale sede, il
Tribunale ha affidato la figlia minore in via “super esclusiva” alla madre, con collocazione Per_1
presso il domicilio materno e la possibilità per il padre di vedere la minore previ accordi con la madre, inoltre è stato posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ad oggi la situazione personale tra i coniugi non si è modificata;
di non avere alcun contatto con il convenuto che non ha assolto i suoi obblighi di contribuzione del mantenimento del minore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
******
All'udienza del 16.09.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “Dopo la separazione la convivenza non è mai ripresa.
Attualmente abito a Villaperuccio via Garibaldi 26 in un'abitazione di edlizia popolare. Con me abita mia figlia nata il [...]. il sta in Germania e non tiene alcun rapporto con la figlia. CP_2
In sede di separazione è stato previso l'assegno di mantenimento di euro 150,00 e l'affido super esclusivo della minore. Attualmente lavoro come operaia addetta alle pulizie. Lui non sta versando alcuna somma. La figlia ha iniziato la prima superiore a Carbonia.” Per_1 Con ordinanza resa in data 2.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis 22 e 50 c.p.c ha confermato l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre disponendo che ogni decisione che la riguardi sia assunta in proprio dalla stessa;
ha confermato la determinazione in euro 150,00 a carico del convenuto a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore convivente e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, non ha ammesso le prove costituende dedotte dalla parte ricorrente,
******
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
La ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.07.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per lo scioglimento di matrimonio tra e . Parte_1 Controparte_1
******
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'
ordinanza ex art 473 .
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno Per_2
contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno improntato Per_3
al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato sia nei propri atti difensivi che all'udienza presidenziale che il convenuto trasferitosi in Germania non contribuisce al mantenimento della minore né si interessa di alcun aspetto relativo alla sua vita. Ha precisato inoltre di non avere più contatti con il medesimo.
Deve osservarsi, pertanto, che il disinteresse manifestato dal padre nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso il domicilio materno.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse e la lontananza del convenuto renda nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione (con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti). ****
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre, non avendo il padre alcun rapporto con la figlia e stante la residenza dello stesso in Germania, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale il regime di incontri. Pertanto, il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre nei periodi di permanenza in Sardegna.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario del padre ed alle spese straordinarie.
Giova preliminarmente osservare che la mancata costituzione del convenuto non può,
evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento della figlia.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali. Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa a tempo indeterminato;
dalle dichiarazioni fiscali in atti risulta aver percepito per l'anno
2021 un reddito annuo di euro 15197,88, mentre il convenuto dimora in Germania ove presterebbe verosimilmente attività lavorativa, ma non si è a conoscenza del reddito percepito dallo stesso.
Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore e i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo confermare l'obbligo del sig. al versamento di un assegno mensile pari ad euro Controparte_1
150,00, con rivalutazione annuale maturata e maturanda secondo la variazione degli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La mancata costituzione del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Villaperuccio (Ci) il 12.02.2008 tra
, nata a [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villaperuccio (Ci), anno 2008, n. 1, parte I, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
2. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore Parte_1 Per_4
con collocazione anche ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
la madre
[...]
potrà prestare i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica,
amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti.
3. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre;
4. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il Controparte_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 150,00 Parte_1
con rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4816 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, (c.f. ) nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Villaperuccio (CI), Via Garibaldi, n. 26, elettivamente domiciliata in Cagliari, (CA) Via
Stanislao Caboni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Claudia Schirru, che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso;
ricorrente
contro
, C.F: , residente in [...] C.F._2
Rinascita, n. 8
convenuto- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia il Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza: a) Dichiarare, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data 12
febbraio 2008 tra la signora e e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile di Villaperuccio (CI) dell'Anno 2008, Parte I^, Serie 1;
b) Confermare tutti i provvedimenti, nessuno escluso, assunti con la sentenza di separazione civile dei coniugi n. 2939/2018, pubblicata il 28.11.2018, Rg. 11679/2016
c) Con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva e successive spese occorrende.”
******
Con ricorso depositato in data 06.07.2023, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile e la conferma di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in data 12 febbraio 2008; che dall'unione è nata la piccola che per Per_1
incompatibilità di carattere e incomprensioni tra le parti è venuta l' unione affettiva e sentimentale e che il resistente, nel mese di agosto 2013 si è allontanato dal domicilio coniugale per trasferirsi in
Germania alla ricerca di una occupazione lavorativa;
che il convenuto è rientrato in Sardegna solo per brevi periodi in concomitanza con le vacanze estive o natalizie ( 15 giorni a dicembre 2013 e 15
giorni ad agosto 2016) e che durante tali periodi ha voluto incontrare la figlia solo per qualche ora;
che dall'agosto 2013 a tutt'oggi non ha provveduto in nessuna maniera al mantenimento della minore (se non euro 150,00 nel mese di settembre 2016 in occasione del compleanno); di aver dovuto provvedere da sola a tutte le esigenze della figlia e di dimorare da febbraio 2016, presso l'alloggio assegnatole dall'Area nel Comune di Villaperuccio;
che il resistente attualmente presta attività lavorativa nella cittadina di Ober Ramstadt in Germania, ma di non avere conoscenza dell'entità dei redditi percepiti;
di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società Miorelli Service S.p.A. dal 01.08.2019 e ha percepito che risultano dalla documentazione allegata;
che con sentenza n. 2939/2018, pubblicata il 28 novembre 2019, RG il
Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che in tale sede, il
Tribunale ha affidato la figlia minore in via “super esclusiva” alla madre, con collocazione Per_1
presso il domicilio materno e la possibilità per il padre di vedere la minore previ accordi con la madre, inoltre è stato posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un assegno mensile di euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ad oggi la situazione personale tra i coniugi non si è modificata;
di non avere alcun contatto con il convenuto che non ha assolto i suoi obblighi di contribuzione del mantenimento del minore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
******
All'udienza del 16.09.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “Dopo la separazione la convivenza non è mai ripresa.
Attualmente abito a Villaperuccio via Garibaldi 26 in un'abitazione di edlizia popolare. Con me abita mia figlia nata il [...]. il sta in Germania e non tiene alcun rapporto con la figlia. CP_2
In sede di separazione è stato previso l'assegno di mantenimento di euro 150,00 e l'affido super esclusivo della minore. Attualmente lavoro come operaia addetta alle pulizie. Lui non sta versando alcuna somma. La figlia ha iniziato la prima superiore a Carbonia.” Per_1 Con ordinanza resa in data 2.10.2024 ai sensi dell'art 473 bis 22 e 50 c.p.c ha confermato l'affido super esclusivo della figlia minore alla madre disponendo che ogni decisione che la riguardi sia assunta in proprio dalla stessa;
ha confermato la determinazione in euro 150,00 a carico del convenuto a titolo di contributo di mantenimento per la figlia minore convivente e la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Il Giudice, inoltre, non ha ammesso le prove costituende dedotte dalla parte ricorrente,
******
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
*****
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
La ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 06.07.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per lo scioglimento di matrimonio tra e . Parte_1 Controparte_1
******
Per quanto concerne l'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie i presupposti che giustificano il provvedimento di adozione del regime dell'affido esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c., già reso in sede di separazione e confermato con l'
ordinanza ex art 473 .
Premesso, infatti, che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso (elevato dalla L. n. 54
del 2006 a regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza, nei confronti dei figli appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del , che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno Per_2
contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno improntato Per_3
al più assoluto disinteresse nei confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero la ricorrente ha lamentato sia nei propri atti difensivi che all'udienza presidenziale che il convenuto trasferitosi in Germania non contribuisce al mantenimento della minore né si interessa di alcun aspetto relativo alla sua vita. Ha precisato inoltre di non avere più contatti con il medesimo.
Deve osservarsi, pertanto, che il disinteresse manifestato dal padre nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e ai suoi interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che, ai sensi dell'art. 337
quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso il domicilio materno.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse e la lontananza del convenuto renda nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore, disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica, amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione (con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti). ****
In riferimento a modalità e tempi di permanenza della minore presso il padre, non avendo il padre alcun rapporto con la figlia e stante la residenza dello stesso in Germania, il Collegio ritiene non opportuno regolamentare in modo puntuale il regime di incontri. Pertanto, il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre nei periodi di permanenza in Sardegna.
*****
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali della minore occorre analizzare la situazione patrimoniale e reddituale delle stesse, onde poter determinare la misura della partecipazione al mantenimento ordinario del padre ed alle spese straordinarie.
Giova preliminarmente osservare che la mancata costituzione del convenuto non può,
evidentemente, costituire condizione ostativa dell'obbligo, a carico del resistente medesimo, di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento della figlia.
Se, infatti, è vero che la scelta di non costituirsi implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della complessiva situazione patrimoniale del resistente,
nondimeno tale evenienza non può e non deve tradursi in senso pregiudizievole del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza e/o una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore.
A tal riguardo a norma dell'art. 316 bis c.c., si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva,
sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali. Per quanto concerne la ricorrente, all'udienza di comparizione ella ha dichiarato di prestare attività
lavorativa a tempo indeterminato;
dalle dichiarazioni fiscali in atti risulta aver percepito per l'anno
2021 un reddito annuo di euro 15197,88, mentre il convenuto dimora in Germania ove presterebbe verosimilmente attività lavorativa, ma non si è a conoscenza del reddito percepito dallo stesso.
Pertanto, considerata la condizione economica e la capacità lavorativa dei genitori, l'età della minore e i tempi pressoché totali di permanenza dei medesimi con la madre, si ritiene equo confermare l'obbligo del sig. al versamento di un assegno mensile pari ad euro Controparte_1
150,00, con rivalutazione annuale maturata e maturanda secondo la variazione degli indici Istat,
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La mancata costituzione del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Villaperuccio (Ci) il 12.02.2008 tra
, nata a [...], il [...] e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Villaperuccio (Ci), anno 2008, n. 1, parte I, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune;
2. dispone l'affidamento in via esclusiva a della figlia minore Parte_1 Per_4
con collocazione anche ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
la madre
[...]
potrà prestare i necessari consensi in autonomia in materia sanitaria scolastica,
amministrativa (rilascio documenti anche validi per l'espatrio erc) e comunque ogni decisione anche di straordinaria amministrazione con comunicazione al padre ove lo stesso riprenda i contatti.
3. dispone che il padre potrà vedere e incontrare la minore previo accordo con la madre;
4. dispone che contribuisca al mantenimento della figlia, mediante il Controparte_1 versamento a favore di entro il 5 di ogni mese della somma di euro 150,00 Parte_1
con rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 27.3.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti