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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7559/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5720/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239005612160 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 07120100102174210 000
(IRPEF 2006) e 07120110070453509 000 (IRPEF 2007), deducendo la prescrizione del credito e la mancata rituale notifica degli atti prodromici.
Con la sentenza n. 7559/21/2024, il giudice monocratico di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, rigettava il ricorso, ritenendo regolarmente notificati gli atti impugnati (cartelle del 4.6.2010 e
19.3.2011 e intimazione del 4.5.2017) e quindi definitiva la pretesa erariale.
Avverso detta decisione la Contribuente ha proposto appello, deducendo, sia l'error in procedendo per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito, che l'erroneità della sentenza per inesistenza della prova di notifica delle cartelle e dell'intimazione intermedia del 2017, con la conseguente prescrizione dei crediti tributari IRPEF 2006 e 2007, non risultando alcun atto interruttivo valido nel decennio successivo.
Da ultimo, eccepiva la violazione dell'art. 25-bis, D.Lgs. 546/1992 per mancanza dell'attestazione di conformità dei documenti prodotti in formato digitale;
L'Agenzia delle Entrate – CO, costituitasi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'infondatezza delle doglianze, sia in quanto le cartelle e le intimazioni risultano ritualmente notificate come da documentazione prodotta sia perché la prescrizione decennale non è maturata, tenuto conto degli atti interruttivi e della sospensione dei termini prescrizionali disposta ex art. 68 D.L. 18/2020 (cd. “decreto Cura
Italia”).
L'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali ha ribadito le proprie doglianze
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello ammissibile sotto il profilo formale, ma nel merito infondato.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e da soggetto legittimato e le censure attengono esclusivamente alla prescrizione della pretesa e alla ritualità della notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
In merito alla ritualità delle notifiche, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado (relate di notifica, attestazioni e ricevute di ritorno), correttamente richiamata nella sentenza impugnata, risulta che:
- la cartella n. 07120100102174210 000 è stata notificata in data 04/06/2010;
- la cartella n. 07120110070453509 000 è stata notificata in data 19/03/2011; - l'intimazione di pagamento n.07120159016687602000 è stata ritualmente notificata in data 20/02/2015
- la successiva intimazione di pagamento n. 07120169041511204000 è stata notificata in data 04/05/2017;
- l'intimazione oggetto di causa è stata notificata il 27/04/2023.
La Contribuente, pertanto, non ha fornito elementi idonei a sovvertire la presunzione di regolarità della notifica, limitandosi a disconoscere i documenti prodotti senza proporre istanza di verificazione né offrire prova contraria. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2421 del 04/02/2014) afferma che, in tema di notifiche postali, la relata sottoscritta dall'agente notificatore fa piena prova fino a querela di falso. Ne consegue che le cartelle risultano ritualmente notificate e divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione.
In merito alla eccepita prescrizione del credito le pretese afferenti IRPEF rientrano nella prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. S.U. n. 23397/2016), non applicandosi il termine quinquennale. Pertanto,
a decorrere dalle notifiche del 2010 e 2011, i termini prescrizionali risultano validamente interrotti dagli atti successivi del 2015, 2017 e 2023. Inoltre, va computato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020) e dell'art. 12, D.Lgs. 159/2015, che hanno comportato la sospensione legale dal 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. Tenuto conto di tale sospensione, al momento della notifica dell'intimazione del 2023 non era maturato alcun termine prescrizionale. Ne deriva la piena esigibilità dei crediti tributari sottesi alle cartelle impugnate.
Da ultimo sulla dedotta mancanza di attestazione di conformità, la doglianza è infondata, in quanto ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, la mancanza di attestazione non incide sulla validità della prova ove il contenuto del documento non sia seriamente contestato con querela di falso. La difesa dell'appellante si è limitata a un mero disconoscimento delle copie prodotte, non idoneo a inficiare la prova della regolare notifica;
l'assenza dell'attestazione di conformità del documento informatico non ne comporta l'inutilizzabilità se la parte contro cui è prodotto non ne contesta specificamente la conformità. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'appellante non è accompagnato da alcuna prova contraria, onde il documento deve ritenersi utilizzabile.
Conclusione
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve essere confermata integralmente.
L'appello è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 910,00 oltre accessori
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 23/2025 depositato il 02/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7559/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 15/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120100102174210000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5720/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120239005612160 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – CO, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 07120100102174210 000
(IRPEF 2006) e 07120110070453509 000 (IRPEF 2007), deducendo la prescrizione del credito e la mancata rituale notifica degli atti prodromici.
Con la sentenza n. 7559/21/2024, il giudice monocratico di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, rigettava il ricorso, ritenendo regolarmente notificati gli atti impugnati (cartelle del 4.6.2010 e
19.3.2011 e intimazione del 4.5.2017) e quindi definitiva la pretesa erariale.
Avverso detta decisione la Contribuente ha proposto appello, deducendo, sia l'error in procedendo per mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito, che l'erroneità della sentenza per inesistenza della prova di notifica delle cartelle e dell'intimazione intermedia del 2017, con la conseguente prescrizione dei crediti tributari IRPEF 2006 e 2007, non risultando alcun atto interruttivo valido nel decennio successivo.
Da ultimo, eccepiva la violazione dell'art. 25-bis, D.Lgs. 546/1992 per mancanza dell'attestazione di conformità dei documenti prodotti in formato digitale;
L'Agenzia delle Entrate – CO, costituitasi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo l'infondatezza delle doglianze, sia in quanto le cartelle e le intimazioni risultano ritualmente notificate come da documentazione prodotta sia perché la prescrizione decennale non è maturata, tenuto conto degli atti interruttivi e della sospensione dei termini prescrizionali disposta ex art. 68 D.L. 18/2020 (cd. “decreto Cura
Italia”).
L'appellante ha depositato memorie illustrative, con le quali ha ribadito le proprie doglianze
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello ammissibile sotto il profilo formale, ma nel merito infondato.
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini e da soggetto legittimato e le censure attengono esclusivamente alla prescrizione della pretesa e alla ritualità della notifica degli atti prodromici all'intimazione impugnata.
In merito alla ritualità delle notifiche, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado (relate di notifica, attestazioni e ricevute di ritorno), correttamente richiamata nella sentenza impugnata, risulta che:
- la cartella n. 07120100102174210 000 è stata notificata in data 04/06/2010;
- la cartella n. 07120110070453509 000 è stata notificata in data 19/03/2011; - l'intimazione di pagamento n.07120159016687602000 è stata ritualmente notificata in data 20/02/2015
- la successiva intimazione di pagamento n. 07120169041511204000 è stata notificata in data 04/05/2017;
- l'intimazione oggetto di causa è stata notificata il 27/04/2023.
La Contribuente, pertanto, non ha fornito elementi idonei a sovvertire la presunzione di regolarità della notifica, limitandosi a disconoscere i documenti prodotti senza proporre istanza di verificazione né offrire prova contraria. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2421 del 04/02/2014) afferma che, in tema di notifiche postali, la relata sottoscritta dall'agente notificatore fa piena prova fino a querela di falso. Ne consegue che le cartelle risultano ritualmente notificate e divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione.
In merito alla eccepita prescrizione del credito le pretese afferenti IRPEF rientrano nella prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. S.U. n. 23397/2016), non applicandosi il termine quinquennale. Pertanto,
a decorrere dalle notifiche del 2010 e 2011, i termini prescrizionali risultano validamente interrotti dagli atti successivi del 2015, 2017 e 2023. Inoltre, va computato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione disposto per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020) e dell'art. 12, D.Lgs. 159/2015, che hanno comportato la sospensione legale dal 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. Tenuto conto di tale sospensione, al momento della notifica dell'intimazione del 2023 non era maturato alcun termine prescrizionale. Ne deriva la piena esigibilità dei crediti tributari sottesi alle cartelle impugnate.
Da ultimo sulla dedotta mancanza di attestazione di conformità, la doglianza è infondata, in quanto ai sensi dell'art. 25-bis, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992, la mancanza di attestazione non incide sulla validità della prova ove il contenuto del documento non sia seriamente contestato con querela di falso. La difesa dell'appellante si è limitata a un mero disconoscimento delle copie prodotte, non idoneo a inficiare la prova della regolare notifica;
l'assenza dell'attestazione di conformità del documento informatico non ne comporta l'inutilizzabilità se la parte contro cui è prodotto non ne contesta specificamente la conformità. Nel caso di specie, il disconoscimento operato dall'appellante non è accompagnato da alcuna prova contraria, onde il documento deve ritenersi utilizzabile.
Conclusione
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto e deve essere confermata integralmente.
L'appello è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 910,00 oltre accessori