Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2026REG.PROV.COLL.
N. 00119/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 119 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02640/2023, resa tra le parti, e del conseguente annullamento:
- del provvedimento di diniego n. -OMISSIS- reso dal Dirigente dell'Ufficio SUE, comunicato in pari data al Tecnico incaricato, con il quale è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria richiesto con istanza protocollata il 23/1/2017 per la avvenuta realizzazione di una piccola piscina (inferiore a mq. 30) in struttura metallica prefabbricata, la realizzazione di 2 verande in struttura precaria ed altre opere, prevalentemente interne, nella casa unifamiliare in Palermo-Mondello, -OMISSIS-, e dei provvedimenti conseguenti;
- dell'Ordinanza di ingiunzione a demolire prot. -OMISSIS-del 16 ottobre 2018, resa dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio, notificata il successivo giorno 17, con la quale si è ordinato alla ricorrente di demolire, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente, le opere ivi descritte e già oggetto del precedente provvedimento di diniego impugnato col ricorso principale iscritto al n. 1487/2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e susseguente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. ST Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia prende le mosse dalla vicenda sostanziale relativa ad un immobile ad uso residenziale sito in Palermo, località Mondello, -OMISSIS-, ove la parte odierna appellante è proprietaria di una villa unifamiliare con annesse pertinenze.
2. In data 14 settembre 2016, a seguito di sopralluogo eseguito da personale del Distaccamento Forestale “Palermo Falde”, veniva contestata l’esecuzione di interventi edilizi ritenuti privi di titolo, con specifico riferimento, tra l’altro, alla realizzazione di una piscina prefabbricata fuori terra, indicata come di superficie inferiore a 30 mq (mq 29,26), nonché ad ulteriori opere accessorie e interne. A fronte di tali contestazioni, la proprietaria presentava allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Palermo istanza di permesso di costruire in sanatoria, protocollata in data 23 gennaio 2017, finalizzata a regolarizzare le opere realizzate, allegando documentazione tecnica ed atti di assenso di amministrazioni terze, tra i quali, per quanto qui rileva, il nulla osta paesaggistico e il parere igienico-sanitario. Nel corso dell’istruttoria la parte interessata rappresentava, altresì, di avere attivato il procedimento presso l’Ufficio del Genio Civile per l’acquisizione del parere di sussistenza, trasmettendo al S.U.E. la relativa documentazione ed evidenziando l’avvenuto rilascio del parere stesso. Ulteriori integrazioni venivano prodotte nel prosieguo, anche in relazione a profili dimensionali e volumetrici che la parte assumeva rientranti entro soglie di tolleranza previste dall’ordinamento regionale.
3. All’esito della fase partecipativa, il Comune adottava comunicazione di preavviso di diniego, nella quale venivano esplicitate le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. La richiedente, nei termini di legge, presentava osservazioni procedimentali, sviluppando un’articolata confutazione delle ragioni preannunciate dall’Amministrazione, richiamando norme tecniche e regolamentari e producendo ulteriore documentazione a sostegno della sanabilità delle opere e del corretto inquadramento degli interventi.
4. Con provvedimento n. -OMISSIS- del 5 luglio 2018, l’Amministrazione comunale rigettava l’istanza di sanatoria, ritenendo non superate le ragioni ostative già rappresentate nel preavviso.
5. Avverso il diniego del 5 luglio 2018 veniva proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, iscritto al n.g.r. 1487/2018, con il quale la ricorrente deduceva vizi procedimentali e sostanziali, lamentando, tra l’altro, l’inadeguatezza della motivazione rispetto alle osservazioni presentate nella fase partecipativa e l’erroneità della qualificazione delle opere, nonché contestando la lettura della disciplina urbanistica e geologica posta a fondamento del diniego.
6. Con sentenza n. 2640/2023, pubblicata il 10 agosto 2023, il T.A.R. Sicilia respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.
7. Con l’odierno appello la parte ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo, in sostanza, le censure già dedotte e insistendo, tra l’altro, sulla insufficienza della motivazione del diniego in rapporto al contraddittorio endoprocedimentale, sulla non corretta qualificazione della piscina e delle ulteriori opere, nonché sull’erroneo apprezzamento del rapporto tra disciplina del P.R.G. e pianificazione di bacino.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Con il primo motivo la parte appellante si duole che la sentenza impugnata abbia indebitamente svalutato la portata della censura procedimentale, reputandola superabile sul presupposto che l’Amministrazione non sarebbe tenuta a una confutazione puntuale delle osservazioni ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e che, pertanto, le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza ben potrebbero evincersi dalla motivazione del provvedimento conclusivo. L’appellante, per contro, sostiene che il diniego n. 14 del 5 luglio 2018 si sarebbe risolto in una reiterazione dell’impostazione già enunciata nel preavviso, chiusa da una locuzione meramente assertiva (“osservazioni ritenute non esaustive”), priva di reale capacità esplicativa e, perciò, inidonea a dimostrare che l’apporto partecipativo sia stato effettivamente scrutinato.
Il motivo è fondato.
L’art. 10-bis non pretende dall’Amministrazione un esercizio di pedanteria argomentativa, né impone una replica atomistica ad ogni frase o ad ogni lemma contenuto nelle controdeduzioni dell’interessato; esso esprime, tuttavia, nel lessico sobrio del legislatore, un canone di amministrazione “leale”, trasparente e razionale, nel quale il contraddittorio endoprocedimentale non è un simulacro, bensì una fase ordinata all’affinamento dell’istruttoria e alla migliore ponderazione dell’interesse pubblico. In tale prospettiva, il provvedimento conclusivo non è chiamato soltanto a “decidere”, ma a rendere riconoscibile il percorso valutativo seguito, soprattutto quando l’interessato abbia riversato nel procedimento apporti tecnici idonei a incidere proprio sulle ragioni ostative preannunciate.
Questo è il punto che, nel caso in esame, non può essere eluso. Qui non ci si trova dinanzi a osservazioni meramente declamatorie o a una difesa generica e inconferente; al contrario, dopo il preavviso, la parte ha depositato deduzioni strutturate e documentate, corredate da relazione tecnica illustrativa, elaborati metrici e ricostruzioni dimensionali, nonché da richiami alla pianificazione di bacino e alla disciplina tecnica regionale, oltre a dare conto di pareri tecnici acquisiti.
In una simile cornice, la motivazione del provvedimento conclusivo doveva compiere un passo ulteriore rispetto al preavviso: non già perché l’Amministrazione fosse tenuta a una confutazione capillare, bensì perché le osservazioni, per come strutturate e corredate, esigevano una presa di posizione per nuclei essenziali, idonea a chiarire, in termini intelligibili, perché l’apporto partecipativo non fosse ritenuto in grado di scalfire le ragioni ostative. È, dunque, sul terreno dell’intelligibilità e della verificabilità che si misura la legittimità dell’atto: il destinatario deve poter comprendere il “perché” della decisione sfavorevole, e il giudice deve poter controllare se la decisione sia il risultato di un effettivo vaglio istruttorio e non di una semplice reiterazione assertiva.
Ebbene, il diniego impugnato, per come risulta dagli atti, non supera tale soglia minima di riconoscibilità del ragionamento amministrativo. Esso ribadisce la preclusione urbanistica derivante dalla collocazione dell’area nel P.R.G. quale “Area interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico” e qualifica le opere come “nuova costruzione”, per poi concludere che le osservazioni sarebbero state “non esaustive”. Ma questa clausola – nella sua nudezza semantica – non spiega, e dunque non consente di verificare, alcunché: non chiarisce se le osservazioni siano state ritenute irrilevanti o erronee; non indica se siano state reputate incomplete sul piano documentale e, in tal caso, in che cosa consisterebbe l’incompletezza; non consente di intendere se l’Amministrazione abbia esaminato il contenuto tecnico della relazione e degli elaborati metrici; non offre alcun criterio per comprendere perché il tema della pianificazione di bacino (e la produzione ad esso inerente) debba rimanere estraneo o ininfluente rispetto alla ritenuta interdizione urbanistica; non rende percepibile, infine, quale sia stato il peso assegnato ai pareri tecnici acquisiti o rappresentati come acquisiti nel procedimento.
In altri termini, l’Amministrazione – dopo avere aperto il procedimento al contraddittorio – ha chiuso quel contraddittorio con una formula che, lungi dall’esprimere una valutazione, si limita a segnare un esito, senza rivelarne le ragioni.
La motivazione può essere sintetica ma non può essere ermetica; l’Amministrazione, una volta investita della specifica deduzione e della relativa produzione documentale, aveva l’onere di spiegare, in modo comprensibile e verificabile, perché essa non fosse idonea a incidere sul rigetto.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato per insufficienza della motivazione in rapporto al contraddittorio endoprocedimentale e, correlativamente, per difetto di istruttoria, con assorbente incidenza sulla tenuta della sentenza appellata che lo ha ritenuto immune da tali vizi.
II. Con il secondo motivo la parte appellante contesta l’impianto motivazionale del diniego e, in via riflessa, la tenuta della sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha condiviso la qualificazione degli interventi oggetto di istanza di sanatoria come riconducibili, in via pressoché indifferenziata, alla categoria degli interventi di “nuova costruzione”, con particolare enfasi sulla piscina prefabbricata fuori terra. L’appellante assume, in sostanza, che l’Amministrazione avrebbe operato una sussunzione “per automatismi”, priva della necessaria istruttoria fattuale e della doverosa graduazione delle singole opere, così da assorbire in un unico giudizio demolitorio manufatti tra loro ontologicamente diversi (opere interne, locali tecnici interrati, verande, modifiche di prospetto, scale, incremento volumetrico dichiarato come non essenziale, piscina), senza chiarire per quali ragioni ciascuno di essi debba essere qualificato come intervento edificatorio autonomo e trasformativo, né come tale reputato insanabile.
Anche tale motivo merita accoglimento.
Conviene muovere da una premessa di ordine sistematico, che costituisce – per così dire – la “misura” entro cui deve essere valutata l’azione amministrativa in materia edilizia: la qualificazione giuridica delle opere non è un mero esercizio nominalistico, né un’etichetta liberamente apponibile, ma è l’operazione concettuale che governa, a valle, l’intero statuto dell’intervento: il titolo necessario, la sanabilità, il regime sanzionatorio, la conformità urbanistica ed edilizia, la stessa comparazione tra interesse pubblico e interessi privati in sede procedimentale. Ne consegue che essa deve poggiare su un accertamento fattuale congruo e su un’argomentazione intellegibile; e, soprattutto, non può essere affidata a semplificazioni meccaniche che obliterino le differenze strutturali tra le opere.
È, dunque, intrinsecamente inadeguato – e, in un procedimento di sanatoria, concettualmente pericoloso – assumere che una determinata tipologia di manufatto (nella specie, la piscina) integri “sempre e comunque” nuova costruzione, senza previa ricognizione delle sue caratteristiche concrete, del suo rapporto funzionale con l’immobile principale, della sua consistenza dimensionale, della sua attitudine a generare autonomia funzionale o incremento di carico urbanistico. Ciò vale, a maggior ragione, quando – come nel caso in esame – la parte abbia specificamente contestato tale inquadramento, abbia allegato documentazione tecnica, e abbia posto la questione della pertinenzialità e della natura accessoria dell’opera, nel quadro complessivo di un compendio residenziale.
Ciò posto, il Collegio osserva che l’atto di diniego, per come risulta dagli atti, si colloca in una prospettiva sostanzialmente “monolitica”: dopo avere richiamato la collocazione dell’immobile in area di P.R.G. qualificata come “interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico”, esso tratta l’intervento come complessivamente incompatibile e, correlativamente, sussume la piscina – e, con essa, le ulteriori opere – nella categoria della “nuova costruzione”, senza scomporre l’istanza in segmenti omogenei e senza esplicitare un itinerario valutativo distinto per le diverse opere. Il difetto non è nella conclusione in sé, bensì nel metodo: la decisione amministrativa, così congegnata, non consente di comprendere se l’Amministrazione abbia effettivamente distinto tra opere interne e opere esterne; tra manufatti interrati e manufatti emergenti; tra mere modifiche di prospetto e incrementi volumetrici; tra elementi di corredo e opere dotate di autonoma capacità trasformativa; né consente di verificare se la piscina sia stata qualificata come nuova costruzione in forza di un accertamento concreto, oppure in forza di una presunzione di tipologia.
Proprio la piscina, poi, costituisce il punto maggiormente sensibile, perché la sua qualificazione – pertinenza o nuova costruzione – non può essere risolta con formule apodittiche. In materia, come è ben noto, il giudizio non si presta a regole rigide valide erga omnes , poiché la stessa tipologia “piscina” può concretamente atteggiarsi come opera meramente accessoria di limitata consistenza ovvero come intervento di significativa trasformazione del territorio, con potenziale autonomia funzionale e impatto strutturale. Ne discende che l’Amministrazione, chiamata a qualificare l’opera, deve dar conto delle caratteristiche che la renderebbero, nel caso specifico, estranea all’orbita pertinenziale e riconducibile, invece, ad una nuova costruzione: non potendo, altrimenti, sottrarsi al dovere di motivazione mediante l’impiego di categorie generali non calate nel fatto.
In tale contesto, il Collegio ritiene particolarmente significativo il principio, recentemente espresso in sede di questo Consiglio, secondo cui la qualificazione della piscina non può essere ancorata ad affermazioni “di principio”, ma richiede un esame caso per caso delle sue specifiche caratteristiche e dimensioni, proprio al fine di verificare se essa ecceda o meno la funzione di mero accessorio della costruzione principale e sia idonea a determinare un autonomo aggravio dell’assetto del territorio (cfr. sentenza CGA, 26 novembre 2024, n. 926).
Orbene, nel caso in esame, l’Amministrazione non risulta avere compiuto tale accertamento con la necessaria chiarezza: la motivazione del diniego non esplicita, con sufficiente precisione, quali elementi fattuali (dimensioni, conformazione, modalità di realizzazione, rapporto con l’immobile, incidenza sull’assetto dei luoghi) abbiano condotto alla conclusione della “nuova costruzione”.
Il difetto si riverbera inevitabilmente sulla sentenza impugnata, nella parte in cui essa ha sostanzialmente recepito l’impostazione dell’Amministrazione, senza interrogarsi sulla sufficienza del percorso qualificatorio seguito e senza verificare se l’istanza di sanatoria, per come strutturata e documentata, imponesse un vaglio differenziato delle opere. In altri termini, il primo giudice ha ritenuto dirimente, per così dire, il “contenitore” della preclusione urbanistica, e da esso ha tratto una conseguenza unitaria e assorbente; ma così facendo ha finito per non considerare che l’Amministrazione deve comunque motivare in modo coerente e comprensibile sulla qualificazione delle opere, perché è proprio tale qualificazione a definire, con precisione, la natura dell’intervento e la portata dell’incidenza sul territorio.
III. Con il terzo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto dirimente, e sostanzialmente autosufficiente, la qualificazione dell’area secondo il P.R.G. comunale come “Area interdetta all’uso edificatorio e/o urbanistico” per presenza di fenomeni franosi, reputando conseguentemente insuperabile la preclusione alla sanatoria e irrilevanti, o comunque non decisive, le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla pianificazione di bacino (P.A.I.) e alla classificazione del rischio idrogeologico.
In particolare, l’appellante sostiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto confrontarsi con il quadro pianificatorio di bacino, da essa invocato e documentato, assumendo che il P.A.I. recherebbe una classificazione del rischio (indicata come R2) tale da non legittimare una interdizione assoluta ed indiscriminata come quella affermata nel diniego; e che, comunque, il P.A.I., quale piano di settore, sarebbe dotato di efficacia immediatamente conformativa e idonea ad incidere sulla disciplina urbanistica comunale, quanto meno nei limiti in cui la stessa risulti incompatibile con le perimetrazioni e prescrizioni del piano di bacino. Il primo giudice ha respinto tale impostazione, affermando che il P.A.I. attiene all’assetto idrogeologico e “non può ritenersi incidere sul P.R.G.”.
Il Collegio ritiene che la questione debba essere affrontata con particolare cautela, per la sua intrinseca delicatezza e per la necessità di evitare pronunce che, risolvendo in modo apodittico un rapporto complesso tra strumenti di pianificazione, finiscano per oltrepassare il perimetro strettamente necessario alla decisione della controversia. E tuttavia, proprio tale cautela impone di respingere ogni soluzione semplificatoria: né può accedersi, senza ulteriori precisazioni, all’assunto dell’appellante secondo cui il P.A.I. opererebbe sempre e comunque come “variante” allo strumento urbanistico comunale, né può, per converso, condividersi la tesi, anch’essa formulata in termini assoluti, secondo cui il P.A.I. sarebbe per definizione privo di incidenza sulla disciplina urbanistica, con conseguente irrilevanza di qualunque deduzione fondata su di esso.
Ciò che, nel caso concreto, assume rilievo dirimente non è l’adozione di una regola generale e astratta sulla gerarchia tra piani, bensì la verifica – puntuale e documentata – del modo in cui l’Amministrazione ha governato (o non ha governato) il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione che vengono in rilievo, una volta che la parte interessata abbia introdotto nel procedimento e nel processo una specifica allegazione, corredata da produzione documentale, circa la disciplina di bacino applicabile e circa l’aggiornamento della stessa.
Ora, sul piano documentale, l’appellante ha prodotto, tra l’altro, il decreto presidenziale del 2 novembre 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico relativo al bacino del fiume Oreto e all’area territoriale compresa tra i bacini Oreto e Punta Raisi, con specifico riferimento al territorio comunale di Palermo, precisandosi che l’aggiornamento sostituisce le corrispondenti carte tematiche del precedente P.A.I., già approvato con D.P. 27 marzo 2007 n. 91.
Tale dato, in sé considerato, non consente al Collegio – né sarebbe conforme al corretto perimetro del sindacato – di sostituire in questa sede una nuova e autonoma classificazione del rischio alla pianificazione comunale; tuttavia esso rende palesemente necessaria una motivazione amministrativa che non si arresti al semplice richiamo del P.R.G., ma che chiarisca, in modo intellegibile e verificabile, se e come l’Amministrazione abbia esaminato gli elaborati di P.A.I. vigenti e aggiornati, e come li abbia coordinati con la previsione urbanistica di “interdizione” richiamata a fondamento del diniego.
In altri termini, il punto decisivo è questo: una volta che il privato abbia introdotto nel procedimento una specifica allegazione circa la pianificazione di bacino applicabile e ne abbia prodotto la fonte (con indicazione dell’aggiornamento e degli elaborati cartografici), l’Amministrazione non può legittimamente limitarsi ad affermare l’ostatività del P.R.G. come se quel quadro settoriale non esistesse, o come se fosse irrilevante per definizione; deve, piuttosto, esplicitare le ragioni per le quali – nel caso concreto – le perimetrazioni e prescrizioni del P.A.I. non incidano, non modifichino o comunque non attenuino la preclusione urbanistica invocata, ovvero, in alternativa, deve dar conto della loro compatibilità con l’assetto urbanistico e del modo in cui esse concorrono a definire il regime dei luoghi.
Tale esigenza di coordinamento motivazionale è tanto più stringente ove si consideri che il diniego impugnato fonda la propria conclusione sulla nozione di “area interdetta”, concetto che – nella sua massima latitudine semantica – può evocare sia una preclusione urbanistica in senso stretto, sia una preclusione funzionale alla tutela dell’incolumità e alla prevenzione del rischio. Ora, proprio perché la ratio ostativa appare intrinsecamente collegata alla sicurezza del territorio, il confronto con la pianificazione di bacino non può essere eluso con una formula apodittica: se il divieto discende da un accertamento di rischio, occorre che l’Amministrazione chiarisca quale sia, in concreto, il rischio considerato, come esso sia perimetrato, e per quali ragioni esso conduca, nonostante le deduzioni e gli atti prodotti, ad un divieto assoluto e non graduabile.
Anche a voler condividere – in astratto – l’idea che la pianificazione di bacino non si traduca automaticamente in una “variante” urbanistica in senso tecnico-formale, resta che, sul piano dell’azione amministrativa concreta, l’Amministrazione deve comunque dimostrare di avere esaminato, ove dedotto e documentato, il quadro settoriale che attiene al medesimo presupposto fattuale (il dissesto e il rischio), e deve spiegare perché tale quadro non sposti in alcun modo la valutazione ostativa.
Il vizio, dunque, non è (necessariamente) quello di avere “sbagliato piano”, ma quello di non avere spiegato – con motivazione controllabile – il coordinamento tra piani, assumendo come autosufficiente una previsione urbanistica che, proprio perché motivata dal rischio, avrebbe richiesto una ricognizione del quadro di bacino aggiornato.
Da quanto precede discende che il terzo motivo di appello è fondato, nei sensi indicati: non già perché si debba affermare in questa sede una generalizzata prevalenza del P.A.I. sul P.R.G., ma perché l’atto impugnato non risulta sorretto da un’istruttoria e da una motivazione adeguata sul punto specifico del coordinamento tra strumenti, una volta che tale coordinamento sia stato puntualmente sollecitato e documentato.
IV. Con il quarto motivo, già dedotto in primo grado mediante motivi aggiunti e qui riproposto, la parte appellante impugna l’ordinanza di ingiunzione a demolire prot. -OMISSIS-del 16 ottobre 2018, adottata ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001.
La censura merita accoglimento.
Nel caso concreto l’ordinanza del 16 ottobre 2018 non è stata costruita come un ordine “neutro” e autosufficiente, fondato su un accertamento autonomo interamente sviluppato al suo interno. Al contrario, essa è stata espressamente concepita come atto “sostitutivo” e “ampliativo”, strettamente innestato sul diniego di sanatoria n. -OMISSIS- del 5 luglio 2018.
Lo si legge, con evidenza, nel testo dell’ordinanza stessa, la quale richiama il diniego n. -OMISSIS- come presupposto determinante e afferma testualmente che “a seguito dell’adozione del citato provvedimento di diniego edilizio n. -OMISSIS-, sono divenute abusive le opere sopra descritte”. Inoltre, l’atto precisa che il diniego avrebbe riguardato opere “solo in parte sanzionate con la citata ordinanza n. -OMISSIS-del 07/04/2017”, così da consentire la “riespansione dell’efficacia” dell’ordine repressivo. Ancora, l’ordinanza dichiara necessario “procedere all’annullamento della precedente ordinanza n. -OMISSIS-del 07/04/2017 ed all’emissione in sua sostituzione della presente ordinanza che tenga conto anche di tutte le opere denegate con il menzionato provvedimento di diniego n. -OMISSIS-”.
Da questa struttura discende una conseguenza giuridica semplice, e tuttavia decisiva.
Se l’ordinanza di demolizione si fonda in modo così marcato sul diniego di sanatoria, assumendolo come ragione per sostituire un precedente ordine e per estendere il perimetro delle opere da reprimere, allora l’illegittimità del diniego si comunica all’ordinanza, quantomeno nella parte in cui essa trae dal diniego la propria giustificazione e la propria architettura.
L’accoglimento dei motivi sin qui scrutinati, concludendo, conduce alla riforma della sentenza appellata.
Nulla deve disporsi riguardo alle spese di lite in mancanza di costituzione del Comune di Palermo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 119 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
ST Di ET, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST Di ET | OB OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.