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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Boiardi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 749 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
Liquidazione Giudiziale (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 dichiarata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.01.2023 con sede legale in Reggio Emilia, via Carlo
Levi n.2/B, in persona del Curatore Dott.sa Elisa Cattani, autorizzata a dare corso al presente giudizio con decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia Dott.
Niccolò Stanzani Maserati in data 21.11.2023 (allegato A), assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Giuliana
Azzolini (C.F. ) presso il cui studio e la C.F._1 cui persona elegge domicilio in Via Cisalpina, 36 a Reggio
Emilia come da procura in atti contro con sede legale in Milano (MI), via Controparte_1
Pietro Paleocapa n. 4, C.F. e P. IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio dello stesso sito in Milano, Via Filippo Corridoni n. 1
pagina 1 di 10 Conclusioni
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato, in data 28 febbraio 2024, il Curatore della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] società al fine di veder accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la conoscenza dello stato di insolvenza già a far data dall'anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale da parte di e, di conseguenza revocare, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui all'art. art.166 comma 1 lett.a) e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di transazione sottoscritto in data 31.03.2022, in virtù del quale Parte_1
ha corrisposto a la somma € 320.709,00
[...] Controparte_1 in due rate di € 160.354,50 cadauna in data 8.4.2022 e in data 30.06.2022, attesa la “sproporzione” tra le rinunce tra le parti transigenti, che ha cagionato una lesione di oltre un quarto a danno della sottraendo al ceto Parte_1 creditorio la somma totale di € 320.709,00 con conseguente lesione della par condicio creditorum;
condannare di conseguenza in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della liquidazione giudiziale della somma di € Parte_1
320.709,00 o quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori dalla data dei pagamenti alla data dell'effettiva restituzione. revocare in ogni caso, ex art.166 comma 2 CCII il pagamento di € 160.345,50 effettuato in data 30.06.2022 nel termine di mesi sei antecedenti la data di deposito della domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale in proprio in data
29.12.2022, a fronte della conoscenza dello stato di
pagina 2 di 10 insolvenza da parte di con conseguente Controparte_1 condanna di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di
€ 160.345,50 oltre interessi di mora dal 30.06.2022 all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese, e compensi di causa.”.
si costituiva in giudizio chiedendo: “1) Controparte_1 in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'azione e le domande formulate dal Curatore della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della in Pt_1 CP_1 quanto inammissibili e/o improponibili per difetto di autorizzazione;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande proposte dal Curatore della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della , siccome Pt_1 CP_1 inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, ivi comprese le spese generali”.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
[...]
stipulava con , in data 7 giugno Parte_2 Parte_1
2018, un finanziamento convertibile in forza del quale la prima versava, a favore di l'importo di €. Parte_1
600.000,00.
A fronte del finanziamento erogato, le parti pattuivano l'obbligo di rimborso al 30 giugno 2019 ed un tasso di interesse del 2% su base annua (art. 2, lett. c-d del contratto);
Nel contratto veniva stabilito, altresì che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2019,
avrebbe rinunciato al rimborso degli importi Controparte_1 finanziati ed avrebbe sottoscritto una porzione dell'aumento pagina 3 di 10 di capitale che sarebbe stato deliberato da Parte_1 mediante l'integrale compensazione con il proprio credito di restituzione dell'importo finanziato;
All'art. 4 del Contratto veniva, infine, indicato che, qualora non si fossero verificate le condizioni previste all'art. 3 (applicabilità delle condizioni previste dall'art.4 del decreto legge n.3 del 2015 e quindi l'acquisizione della qualifica di ) e Parte_3 Parte_1
non avesse deliberato, come conseguenza, entro il 30
[...] giugno 2019, l'aumento di capitale previsto, la stessa avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo Pt_1 finanziato, in due rate, del 50% cadauna, maggiorate degli interessi pattuiti e maturati, con scadenza 10 luglio 2019
e 10 luglio 2021.
Sorgeva contenzioso tra le parti circa il verificarsi o meno, entro il termine previsto, delle condizioni pattuite per procedere con l'aumento di capitale e con la conseguente conversione del finanziamento e, di conseguenza, circa il diritto o meno, in capo a di richiedere il CP_1 rimborso degli importi finanziati.
Le parti provvedevano a sottoscrivere, in data 27 settembre
2019 una transazione in forza della quale: - Parte_1 riconosceva in favore di il diritto alla Controparte_1 restituzione dell'importo omnicomprensivo di €. 618.000,00=,
a titolo di rimborso del finanziamento erogato, da corrispondersi in 5 rate, alle scadenze e per gli importi meglio descritti all'art. 2 del suddetto accordo.
A garanzia dell'accordo si obbligava a Parte_1 consegnare una garanzia autonoma a prima richiesta a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento delle rate aventi scadenza al 31 dicembre 2019, 31 marzo 2020 e 30 giugno 2020: non veniva garantito il pagamento dell'ultima rata di euro 318.000,00.
pagina 4 di 10 non era in grado di pagare quest'ultima rata Parte_1 così otteneva decreto ingiuntivo che veniva Controparte_1 opposto da . Parte_1
Prima della decisione in ordine alla provvisoria esecuzione si addiveniva ad una ulteriore transazione con cui Parte_1
si obbligava a pagare tutto il capitale dovuto oltre gli
[...] interessi e le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo ottenendo una mera dilazione del pagamento in due rate
(rispettivamente di euro 160.354,50 in data 8-4-2022 e la seconda di eguale importo in data 30-6-2022).
Le due rate venivano pagate.
depositava domanda di dichiarazione giudiziale Parte_1 in proprio il 29-12-2022 e la procedura veniva aperta in data 10-1-2023.
DIRITTO
Innanzitutto occorre rigettare l'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato a promuovere il presente giudizio avendo parte attrice prodotto (sub. doc. A) il decreto del
Giudice Delegato che autorizza il Curatore a stare in giudizio in primo grado avverso e la domanda di Pt_4 autorizzazione del curatore (doc.15).
Per quel che concerne il merito della controversia la domanda giudiziale di revocatoria della transazione stipulata in data 31-2-2022 non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza
21279/2017,) ha precisato come: "in tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente
pagina 5 di 10 delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato".
Dagli elementi acquisiti nel giudizio deve escludersi che la transazione veda una lesione di oltre un quarto di ciò che
è stato dato o promesso.
Nell'opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato (v.doc.8 di parte attrice) , infatti, non contestava la Parte_1 propria debenza né l'ammontare della stessa (già peraltro oggetto di riconoscimento nella prima transazione intercorsa tra le parti) ma si limitava a chiedere un differimento del pagamento dell'ultima rata in due tranches al 31 marzo 2022
e al 30 giugno 2022.
La transazione del 31 marzo 2022 recepiva tale richiesta di differimento posticipando il pagamento delle due rate all'8 aprile 2022 e al 30 giugno 2022.
Non è, quindi, ravvisabile la lesione prevista dalla legge.
Deve essere, invece, accolta la domanda di revocatoria ex art.166 II° comma CCII con riferimento al pagamento della seconda rata di € 160.345,50 pagata in data 30.06.2022 (cfr doc.12), ovvero nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale avvenuta il 29-12-2022 cui ha fatto seguito, in data 10-1-2023,
l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 6 di 10 Si tratta di un pagamento di debito liquido ed esigibile compiuto nel c.d. periodo sospetto ovvero nei sei mesi anteriori il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il pregiudizio per i creditori è rappresentato dalla violazione della par condicio creditorum che il pagamento preferenziale necessariamente comporta e, dunque, da considerarsi in re ipsa.
La conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava l'attrice è provata da plurimi elementi. ha richiesto decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo, riconoscendo che (cfr doc.14)
“gli avversi risultati economici [erano] riconducibili a difficoltà sorte ben prima dell'emergenza epidemiologica”, così ammettendo la piena conoscenza dello stato di dissesto di . Pt_1
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano (cfr doc.8), si illustra, a pag. 5 della narrativa, la condizione di insolvenza dell'attore, con trascrizione dei dati ricavati dalla nota integrativa del bilancio al 31.12.2020 depositato il
28.06.2021, prodotto in giudizio in quella causa, quindi ben conosciuto dal convenuto.
Più precisamente dal bilancio di esercizio di al 31 Pt_1 dicembre 2020 (doc.5 procedimento monitorio) – risultava che l'“emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19” aveva comportato la “sospensione dell'attività di quasi la totalità della clientela appartenente al canale HoReCa [n.d.r.: ossia, hotellerie- restaurant-café”] – risulta, inter alia, (a) un netto peggioramento dell'EBITDA (Euro -758.791 al 31 dicembre
2020) rispetto all'esercizio precedente (Euro -460.546 al 31
pagina 7 di 10 dicembre 2019), di talché la società “brucia” sempre più cassa anziché, appunto, raggiungere il break-even e (b) un drastico crollo delle “disponibilità liquide”, passate da
Euro 2.268.083 (al 31 dicembre 2019) a Euro 13.073 (al 31 dicembre 2020), segnando, così, un variazione negativa per
Euro 2.255.020”.
La conoscenza dello stato di insolvenza emerge, altresì, dalla comunicazione del 22-6-2021 (doc.13) inviata da a in cui si sottolineava la Parte_1 Controparte_1 propria impossibilità di adempiere regolarmente alle rate pattuite nella prima transazione.
Nella predetta comunicazione ben si chiariva che l'attore aveva registrato un calo di fatturato nel corso dell'anno
2020 di euro 1.600.000,00 circa, e che il fatturato era “più che dimidiato rispetto a quello atteso…come da Businnes Plan
2019-2022 a Voi noto” che il forte calo di fatturato non solo non aveva “consentito di raggiungere il break even, ma anche …vanificato (quanto meno nel breve periodo) le azioni
e gli investimenti posti in essere in coerenza con il piano di crescita…… generando una crescente tensione finanziaria”.
Alla data del deposito questa aveva piena conoscenza dello stato di decozione di . Parte_1
Questa conoscenza già emerge nella comunicazione in data
7.7.2021 (doc. 14.) in cui la parte convenuta ricorda a che “ l'eventuale crisi di liquidità del Parte_1 debitore è un rischio posto a carico dello stesso”, ed espressamente dichiara “ è sin troppo chiaro, dunque, il tentativo di trasferire gli avversi risultati economici, riconducibili evidentemente a difficoltà sorte ben prima dell'emergenza epidemiologica, su e Miro CP_1
Venture, che non intendono, tuttavia, accollarsi in grave danno finanziario che loro deriverebbe dal mancato rispetto delle obbligazioni assunte nei loro confronti”.
pagina 8 di 10 Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il pagamento di euro 160.345,50 effettuato in data 30-
6-2022, e, quindi, nel termine di mesi 6 antecedenti la data di deposito della domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale debba essere revocato con conseguente accoglimento della domanda attorea sul punto.
------- ------- -------
In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art.166 CCII relativa a un pagamento eseguito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza (costitutiva) di accoglimento della domanda.
Se ne desume che gli interessi sulla somma da restituire alla Procedura decorrano dalla data della domanda giudiziale
(Cass. S.U. n. 437/2000; Cass. n. 12736/2011; Cass. n.
27084/2011; Cass. n. 5106/2012).
L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione della citazione introduttiva, perfezionatasi il 28 febbraio 2024, a quella dell'effettivo pagamento.
La domanda giudiziale svolta dalla Curatela attrice, dunque, deve essere accolta con dichiarazione di inefficacia del pagamento impugnato.
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nelle causa iscritta al n. 749
pagina 9 di 10 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
[...]
contro ogni altra Parte_5 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
I. in accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'art. 166 comma 2 CCII, il pagamento di cui in parte motiva e, per l'effetto,
II. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di parte attrice della somma di euro
160.345,50 oltre interessi di legge dal 28 febbraio 2024 al saldo;
III. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8433,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge oltre ad euro 759,00 per esborsi.
Così deciso in Reggio Emilia il 18 giugno 2025
Il giudice dott. ssa Simona Boiardi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Simona Boiardi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 749 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
Liquidazione Giudiziale (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 dichiarata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.01.2023 con sede legale in Reggio Emilia, via Carlo
Levi n.2/B, in persona del Curatore Dott.sa Elisa Cattani, autorizzata a dare corso al presente giudizio con decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Emilia Dott.
Niccolò Stanzani Maserati in data 21.11.2023 (allegato A), assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Giuliana
Azzolini (C.F. ) presso il cui studio e la C.F._1 cui persona elegge domicilio in Via Cisalpina, 36 a Reggio
Emilia come da procura in atti contro con sede legale in Milano (MI), via Controparte_1
Pietro Paleocapa n. 4, C.F. e P. IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Enrica Maria Ghia ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo Studio dello stesso sito in Milano, Via Filippo Corridoni n. 1
pagina 1 di 10 Conclusioni
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato, in data 28 febbraio 2024, il Curatore della Liquidazione Giudiziale della Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la
[...] società al fine di veder accolte le Controparte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la conoscenza dello stato di insolvenza già a far data dall'anno anteriore al deposito della domanda di liquidazione giudiziale da parte di e, di conseguenza revocare, ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui all'art. art.166 comma 1 lett.a) e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di transazione sottoscritto in data 31.03.2022, in virtù del quale Parte_1
ha corrisposto a la somma € 320.709,00
[...] Controparte_1 in due rate di € 160.354,50 cadauna in data 8.4.2022 e in data 30.06.2022, attesa la “sproporzione” tra le rinunce tra le parti transigenti, che ha cagionato una lesione di oltre un quarto a danno della sottraendo al ceto Parte_1 creditorio la somma totale di € 320.709,00 con conseguente lesione della par condicio creditorum;
condannare di conseguenza in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione a favore della liquidazione giudiziale della somma di € Parte_1
320.709,00 o quella che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori dalla data dei pagamenti alla data dell'effettiva restituzione. revocare in ogni caso, ex art.166 comma 2 CCII il pagamento di € 160.345,50 effettuato in data 30.06.2022 nel termine di mesi sei antecedenti la data di deposito della domanda di dichiarazione di liquidazione giudiziale in proprio in data
29.12.2022, a fronte della conoscenza dello stato di
pagina 2 di 10 insolvenza da parte di con conseguente Controparte_1 condanna di parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione della somma di
€ 160.345,50 oltre interessi di mora dal 30.06.2022 all'effettiva restituzione. Con vittoria di spese, e compensi di causa.”.
si costituiva in giudizio chiedendo: “1) Controparte_1 in via preliminare e/o pregiudiziale, respingere l'azione e le domande formulate dal Curatore della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della in Pt_1 CP_1 quanto inammissibili e/o improponibili per difetto di autorizzazione;
2) in via principale e nel merito, rigettare le domande proposte dal Curatore della Liquidazione
Giudiziale nei confronti della , siccome Pt_1 CP_1 inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate;
3) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, ivi comprese le spese generali”.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
[...]
stipulava con , in data 7 giugno Parte_2 Parte_1
2018, un finanziamento convertibile in forza del quale la prima versava, a favore di l'importo di €. Parte_1
600.000,00.
A fronte del finanziamento erogato, le parti pattuivano l'obbligo di rimborso al 30 giugno 2019 ed un tasso di interesse del 2% su base annua (art. 2, lett. c-d del contratto);
Nel contratto veniva stabilito, altresì che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 2019,
avrebbe rinunciato al rimborso degli importi Controparte_1 finanziati ed avrebbe sottoscritto una porzione dell'aumento pagina 3 di 10 di capitale che sarebbe stato deliberato da Parte_1 mediante l'integrale compensazione con il proprio credito di restituzione dell'importo finanziato;
All'art. 4 del Contratto veniva, infine, indicato che, qualora non si fossero verificate le condizioni previste all'art. 3 (applicabilità delle condizioni previste dall'art.4 del decreto legge n.3 del 2015 e quindi l'acquisizione della qualifica di ) e Parte_3 Parte_1
non avesse deliberato, come conseguenza, entro il 30
[...] giugno 2019, l'aumento di capitale previsto, la stessa avrebbe provveduto alla restituzione dell'importo Pt_1 finanziato, in due rate, del 50% cadauna, maggiorate degli interessi pattuiti e maturati, con scadenza 10 luglio 2019
e 10 luglio 2021.
Sorgeva contenzioso tra le parti circa il verificarsi o meno, entro il termine previsto, delle condizioni pattuite per procedere con l'aumento di capitale e con la conseguente conversione del finanziamento e, di conseguenza, circa il diritto o meno, in capo a di richiedere il CP_1 rimborso degli importi finanziati.
Le parti provvedevano a sottoscrivere, in data 27 settembre
2019 una transazione in forza della quale: - Parte_1 riconosceva in favore di il diritto alla Controparte_1 restituzione dell'importo omnicomprensivo di €. 618.000,00=,
a titolo di rimborso del finanziamento erogato, da corrispondersi in 5 rate, alle scadenze e per gli importi meglio descritti all'art. 2 del suddetto accordo.
A garanzia dell'accordo si obbligava a Parte_1 consegnare una garanzia autonoma a prima richiesta a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento delle rate aventi scadenza al 31 dicembre 2019, 31 marzo 2020 e 30 giugno 2020: non veniva garantito il pagamento dell'ultima rata di euro 318.000,00.
pagina 4 di 10 non era in grado di pagare quest'ultima rata Parte_1 così otteneva decreto ingiuntivo che veniva Controparte_1 opposto da . Parte_1
Prima della decisione in ordine alla provvisoria esecuzione si addiveniva ad una ulteriore transazione con cui Parte_1
si obbligava a pagare tutto il capitale dovuto oltre gli
[...] interessi e le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo ottenendo una mera dilazione del pagamento in due rate
(rispettivamente di euro 160.354,50 in data 8-4-2022 e la seconda di eguale importo in data 30-6-2022).
Le due rate venivano pagate.
depositava domanda di dichiarazione giudiziale Parte_1 in proprio il 29-12-2022 e la procedura veniva aperta in data 10-1-2023.
DIRITTO
Innanzitutto occorre rigettare l'eccezione di parte convenuta in ordine al difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato a promuovere il presente giudizio avendo parte attrice prodotto (sub. doc. A) il decreto del
Giudice Delegato che autorizza il Curatore a stare in giudizio in primo grado avverso e la domanda di Pt_4 autorizzazione del curatore (doc.15).
Per quel che concerne il merito della controversia la domanda giudiziale di revocatoria della transazione stipulata in data 31-2-2022 non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza
21279/2017,) ha precisato come: "in tema di revocatoria fallimentare promossa per sproporzione tra le prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l.fall. ed avente ad oggetto una transazione, il giudice non deve avere riguardo né soltanto alle prestazioni dedotte nell'atto di transazione, né soltanto alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma deve tenere conto complessivamente
pagina 5 di 10 delle reciproche concessioni. A tal fine, tuttavia, non occorre effettuare un accertamento incidentale in termini di fondatezza o infondatezza delle pretese originarie, ma è necessario stabilire il valore di queste, tenendo conto, con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le altre circostanze (quali la solvibilità del debitore ed il tempo necessario per l'attuazione del diritto in via giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente vi ha rinunziato".
Dagli elementi acquisiti nel giudizio deve escludersi che la transazione veda una lesione di oltre un quarto di ciò che
è stato dato o promesso.
Nell'opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato (v.doc.8 di parte attrice) , infatti, non contestava la Parte_1 propria debenza né l'ammontare della stessa (già peraltro oggetto di riconoscimento nella prima transazione intercorsa tra le parti) ma si limitava a chiedere un differimento del pagamento dell'ultima rata in due tranches al 31 marzo 2022
e al 30 giugno 2022.
La transazione del 31 marzo 2022 recepiva tale richiesta di differimento posticipando il pagamento delle due rate all'8 aprile 2022 e al 30 giugno 2022.
Non è, quindi, ravvisabile la lesione prevista dalla legge.
Deve essere, invece, accolta la domanda di revocatoria ex art.166 II° comma CCII con riferimento al pagamento della seconda rata di € 160.345,50 pagata in data 30.06.2022 (cfr doc.12), ovvero nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale avvenuta il 29-12-2022 cui ha fatto seguito, in data 10-1-2023,
l'apertura della liquidazione giudiziale.
pagina 6 di 10 Si tratta di un pagamento di debito liquido ed esigibile compiuto nel c.d. periodo sospetto ovvero nei sei mesi anteriori il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il pregiudizio per i creditori è rappresentato dalla violazione della par condicio creditorum che il pagamento preferenziale necessariamente comporta e, dunque, da considerarsi in re ipsa.
La conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava l'attrice è provata da plurimi elementi. ha richiesto decreto ingiuntivo Controparte_1 provvisoriamente esecutivo, riconoscendo che (cfr doc.14)
“gli avversi risultati economici [erano] riconducibili a difficoltà sorte ben prima dell'emergenza epidemiologica”, così ammettendo la piena conoscenza dello stato di dissesto di . Pt_1
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Milano (cfr doc.8), si illustra, a pag. 5 della narrativa, la condizione di insolvenza dell'attore, con trascrizione dei dati ricavati dalla nota integrativa del bilancio al 31.12.2020 depositato il
28.06.2021, prodotto in giudizio in quella causa, quindi ben conosciuto dal convenuto.
Più precisamente dal bilancio di esercizio di al 31 Pt_1 dicembre 2020 (doc.5 procedimento monitorio) – risultava che l'“emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19” aveva comportato la “sospensione dell'attività di quasi la totalità della clientela appartenente al canale HoReCa [n.d.r.: ossia, hotellerie- restaurant-café”] – risulta, inter alia, (a) un netto peggioramento dell'EBITDA (Euro -758.791 al 31 dicembre
2020) rispetto all'esercizio precedente (Euro -460.546 al 31
pagina 7 di 10 dicembre 2019), di talché la società “brucia” sempre più cassa anziché, appunto, raggiungere il break-even e (b) un drastico crollo delle “disponibilità liquide”, passate da
Euro 2.268.083 (al 31 dicembre 2019) a Euro 13.073 (al 31 dicembre 2020), segnando, così, un variazione negativa per
Euro 2.255.020”.
La conoscenza dello stato di insolvenza emerge, altresì, dalla comunicazione del 22-6-2021 (doc.13) inviata da a in cui si sottolineava la Parte_1 Controparte_1 propria impossibilità di adempiere regolarmente alle rate pattuite nella prima transazione.
Nella predetta comunicazione ben si chiariva che l'attore aveva registrato un calo di fatturato nel corso dell'anno
2020 di euro 1.600.000,00 circa, e che il fatturato era “più che dimidiato rispetto a quello atteso…come da Businnes Plan
2019-2022 a Voi noto” che il forte calo di fatturato non solo non aveva “consentito di raggiungere il break even, ma anche …vanificato (quanto meno nel breve periodo) le azioni
e gli investimenti posti in essere in coerenza con il piano di crescita…… generando una crescente tensione finanziaria”.
Alla data del deposito questa aveva piena conoscenza dello stato di decozione di . Parte_1
Questa conoscenza già emerge nella comunicazione in data
7.7.2021 (doc. 14.) in cui la parte convenuta ricorda a che “ l'eventuale crisi di liquidità del Parte_1 debitore è un rischio posto a carico dello stesso”, ed espressamente dichiara “ è sin troppo chiaro, dunque, il tentativo di trasferire gli avversi risultati economici, riconducibili evidentemente a difficoltà sorte ben prima dell'emergenza epidemiologica, su e Miro CP_1
Venture, che non intendono, tuttavia, accollarsi in grave danno finanziario che loro deriverebbe dal mancato rispetto delle obbligazioni assunte nei loro confronti”.
pagina 8 di 10 Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il pagamento di euro 160.345,50 effettuato in data 30-
6-2022, e, quindi, nel termine di mesi 6 antecedenti la data di deposito della domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale debba essere revocato con conseguente accoglimento della domanda attorea sul punto.
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In ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art.166 CCII relativa a un pagamento eseguito nel periodo sospetto, l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto revocando è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo con la pronuncia alla sentenza (costitutiva) di accoglimento della domanda.
Se ne desume che gli interessi sulla somma da restituire alla Procedura decorrano dalla data della domanda giudiziale
(Cass. S.U. n. 437/2000; Cass. n. 12736/2011; Cass. n.
27084/2011; Cass. n. 5106/2012).
L'appartenenza degli oneri controversi alla categoria delle obbligazioni di valuta e le caratteristiche dell'azione promossa comportano, quindi, che la convenuta debba corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute dalla data della notificazione della citazione introduttiva, perfezionatasi il 28 febbraio 2024, a quella dell'effettivo pagamento.
La domanda giudiziale svolta dalla Curatela attrice, dunque, deve essere accolta con dichiarazione di inefficacia del pagamento impugnato.
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nelle causa iscritta al n. 749
pagina 9 di 10 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
[...]
contro ogni altra Parte_5 Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
I. in accoglimento della domanda attorea, revoca ai sensi dell'art. 166 comma 2 CCII, il pagamento di cui in parte motiva e, per l'effetto,
II. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 restituzione in favore di parte attrice della somma di euro
160.345,50 oltre interessi di legge dal 28 febbraio 2024 al saldo;
III. condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8433,00 per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge oltre ad euro 759,00 per esborsi.
Così deciso in Reggio Emilia il 18 giugno 2025
Il giudice dott. ssa Simona Boiardi
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