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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12572 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32007 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI CodiceFiscale_1
ENRICO _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato VENTURA FLAVIO , con CP_1
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 32007/2024 depositato in data 06/09/2024 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il diritto alla Parte_1 CP_1 liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 12 l. n. 118/71 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_1
Deduceva che con decreto di omologa in data 3.642022, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_1 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere avendo l' provveduto al pagamento. CP_2
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1.650,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 04/12/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI
Alla udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 32007 R.G.2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PENNAFORTI CodiceFiscale_1
ENRICO _ con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;
contro
:
, con il patrocinio del funzionario delegato VENTURA FLAVIO , con CP_1
elezione di domicilio in VIA GIULIO ROMANO 46 00100 ROMA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso 32007/2024 depositato in data 06/09/2024 , ritualmente notificato conveniva in giudizio l' per ottenere il diritto alla Parte_1 CP_1 liquidazione dei ratei della indennità di cui all' art. 12 l. n. 118/71 con la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi. CP_1
Deduceva che con decreto di omologa in data 3.642022, la prestazione le veniva riconosciuta;
che aveva inviato all' la documentazione richiesta e che CP_1 ad oggi nessun pagamento era stato effettuato dall' . CP_1
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi il diritto alla prestazione sopra indicata a decorrere dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei , oltre accessori dalla data di maturazione al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere avendo l' provveduto al pagamento. CP_2
La parte ricorrente, alla data odierna chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere dando atto dell' avvenuta liquidazione . Giusta richiesta delle parti va dichiarata cessata la materia del contendere . Osserva, infatti, il giudice che la parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto riconoscimento della prestazione e dell' avvenuto pagamento effettuato solo dopo la notifica del ricorso . Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 complessivamente in € 1.650,00 oltre iva e cpa da distrarsi. Roma 04/12/2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Alfonsina Bellini