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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/11/2024, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Sicari
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione e poi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2010 in NO
PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
9, part II serie A anno 2010) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che nel tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale che non si è più ripristinata.
Le parti hanno indicato le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza.
2. I coniugi non hanno nulla reciprocamente a pretendere avendo autonomo e sufficiente reddito personale.
Con sentenza n. 24/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/08/2010 in NO PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2010) e che dall'unione non sono nati figli), che il
Tribunale di Palmi con sentenza n. 24/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Parte_2
26/08/2010 in NO PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2010), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza.
2. I coniugi non hanno nulla reciprocamente a pretendere avendo autonomo e sufficiente reddito personale.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Sicari
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione e poi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2010 in NO
PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.
9, part II serie A anno 2010) e che dall'unione non sono nati figli, hanno riferito che nel tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale che non si è più ripristinata.
Le parti hanno indicato le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza.
2. I coniugi non hanno nulla reciprocamente a pretendere avendo autonomo e sufficiente reddito personale.
Con sentenza n. 24/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 26/08/2010 in NO PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2010) e che dall'unione non sono nati figli), che il
Tribunale di Palmi con sentenza n. 24/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , in data Parte_1 Parte_2
26/08/2010 in NO PO UL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 9, part II serie A anno 2010), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza.
2. I coniugi non hanno nulla reciprocamente a pretendere avendo autonomo e sufficiente reddito personale.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola