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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2079/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2079/2018, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Formica, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ) Via P.IVA_1
dei Mille, Isol.221, n.65 Messina;
C.F. in persona del legale rappr.te p.t., via Ugo Controparte_2 P.IVA_2
Bassi n. 126 Is. 137 Messina
CONVENUTI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2018 proponeva opposizione ex Parte_1
artt. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520180006194178000, a seguito del ruolo n.
2018/000480, notificatagli nell'agosto del 2018 e riferita a “spese processuali” per “Atti giudiziari anno 2011”, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 826,20 (Partita di credito n. ) in relazione all'ordinanza emessa il 28/06/2011, riferibile al procedimento P.IVA_3
n. 415/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale veniva dichiarata l'estinzione del giudizio per conciliazione dei coniugi in corso di causa. Dava atto di avere usufruito in seno al ridetto giudizio del gratuito patrocinio a spese dello Stato e che il compenso del legale era stato liquidato dal Tribunale;
aggiungeva, inoltre, che non aveva ricevuto alcuna notifica di un provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio né, in generale, alcuna richiesta di restituzione delle spese processuali rientranti nel predetto beneficio né, ancora, alcun invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. 115/2002, tant'è che l'attrice rappresentava di sconoscere “la ragione dell'emanazione delle suindicata Cartella” (pag. 1 citazione).
Rappresentava in ogni caso che, anche qualora la ridetta cartella fosse afferente all'azione di recupero delle spese del gratuito patrocinio di cui aveva fruito in seno al giudizio n. 415/2011, essa doveva ritenersi illegittima non rientrando l'estinzione del giudizio per conciliazione tra le ipotesi di recupero di cui all'art. 134 d.P.R. 115/2002. Chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione dell'esazione della cartella di pagamento e, nel merito, l'annullamento della cartella e degli atti di esazione ad essa presupposti, ivi compreso il ruolo n. 2018/000480.
Rimanevano contumaci le parti convenute, nonostante il perfezionamento della notifica a mezzo pec in data 18/12/2018. Stante l'assenza di attività istruttoria anche all'esito dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. concessi, la causa veniva rinviata per la decisione contestuale, da ultimo, all'udienza del
20/05/2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, ricordare in diritto che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, allorché oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, grava sull'Ente creditore, quale attore sostanziale (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 28/04/2017, n. 10583, in materia di opposizione a cartella relativa a contributi previdenziali, secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie l'odierna opponente ha documentato la notifica dell'opposizione e, a fronte di ciò, né l' né l'Ente creditore hanno inteso costituirsi, di tal guisa omettendo di Controparte_3
fornire specifica allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa creditoria oggetto di riscossione, vieppiù in considerazione dell'eccezione sollevata dalla odierna opponente circa l'assenza di un provvedimento di revoca del gratuito patrocinio nel giudizio n. r.g. 415/2011: non è stata, infatti, acquisita l'ordinanza del 28/6/2011 né sono stati prodotti provvedimenti ulteriori emessi dall'Autorità giudiziaria (o da altra Autorità competente) di revoca del gratuito patrocinio o di recupero delle spese di lite maturate nel predetto giudizio, la cui adozione è piuttosto smentita dal provvedimento di liquidazione (e, dunque, riconoscimento, nonostante l'esito del giudizio) del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avv. Formica, difensore di (cfr. il Parte_1
dispositivo allegato del decreto collegiale del 5/10/2011). Rimane, allora, da analizzare quanto dedotto dallo stesso opponente e cioè che “gli onorari di G.P. sono stati liquidati dal Tribunale successivamente all'intervenuta conciliazione dei coniugi, avvenuta all'udienza del 28.6.2011, avanti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.708 c.p.c., e nella vigenza di tale particolarissima causa di estinzione del giudizio;
- alla conciliazione dei coniugi ex art.708 c.p.c. non pare applicabile la norma di cui all'art.134 TGSP, sussistendo una diversa ratio rispetto alle ipotesi ivi previste, essendo stata il risultato della necessaria attività processuale svolta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art.708 c.p.c.” (pag. 2 citazione). In effetti, dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, lo storico del fascicolo n. r.g.
415/2011) si ricava che l'ordinanza richiamata nella cartella opposta (cfr. dettaglio degli importi dovuti), cioè l'ordinanza del 28/6/2011, è quella emessa all'esito della prima udienza celebrata nella medesima data, conclusasi con la dichiarazione di estinzione del giudizio (come si ricava dal fatto che nello storico allegato alla data de qua corrisponde l'evento “fascicolo estinto”); ne viene che, in mancanza di ulteriori elementi addotti dall'amministrazione convenuta, deve concludersi che l'estinzione ha fatto seguito alla riconciliazione effettuata alla predetta udienza, come dichiarato dall'odierna opponente. Cionondimeno, osta all'eventuale rigetto dell'opposizione spiegata il fatto che, a causa della mancata costituzione delle odierne convenute e dunque delle necessarie deduzioni e specificazioni in parte qua, non è provato che nella specie il recupero del credito sia fondato sull'applicazione dell'art. 134 d.P.R. 115/2002, non evincendosi dalla disamina della cartella allegata e trattandosi, invero, di una considerazione meramente ipotetica dell'odierna opponente, svolta allo scopo di contestarla in ragione della ritenuta inapplicabilità della citata disposizione (cfr. punto C della citazione, a pag. 2, ove si legge: “Che, se detta Cartella fosse eventualmente riferita all'azione di recupero delle spese per onorari da Gratuito Patrocinio […]”). Ne viene che, al netto delle conclusioni cui sotto tale profilo è pervenuta (cfr. pag. 2 citazione, punto Parte_1
C), risulta assorbente il fatto che, a fronte della contestazione sollevata e della mancata costituzione dell'amministrazione erariale, l'odierna fattispecie non è chiaramente sussumibile nell'alveo della citata disposizione, non essendo nemmeno desumibile dal dettaglio riportato nella cartella la specifica del credito preteso e, quindi, la relativa circoscrizione alle sole spese prenotate a debito.
Era, dunque, onere dell'Amministrazione creditrice (o dell'agente della riscossione) costituirsi in giudizio allo scopo di specificare le ragioni del recupero del credito avviato e, a fronte delle contestazioni sollevate, fornire ogni allegazione e documentazione necessarie allo scopo.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, ritiene questo decidente che l'opposizione sia fondata, atteso che alla contestazione della pretesa azionata non ha fatto seguito né una specifica attività assertiva né una circostanziata attività probatoria da parte delle amministrazioni erariali convenute, rimaste invece contumaci. Conseguentemente, la cartella impugnata va annullata, in uno al ruolo ad essa sotteso.
Le spese del giudizio, tenuto conto della contumacia delle odierne convenute e del fatto che anche la produzione documentale dell'odierna attrice non è apparsa esaustiva (non è stato prodotto il provvedimento di estinzione per conciliazione;
il decreto di liquidazione del compenso è stato prodotto in parte, limitatamente al dispositivo), sussistono i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Fabrizio Di Sano, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al r.g. n. 2079/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_1
pagamento opposta n. 29520180006194178000, in uno al ruolo n. 2018/000480.
Dichiara le spese irripetibili.
Si comunichi.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, visto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2079/2018, avente ad oggetto opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Maria Formica, giusta procura in atti
ATTORE
Contro
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ) Via P.IVA_1
dei Mille, Isol.221, n.65 Messina;
C.F. in persona del legale rappr.te p.t., via Ugo Controparte_2 P.IVA_2
Bassi n. 126 Is. 137 Messina
CONVENUTI CONTUMACI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2018 proponeva opposizione ex Parte_1
artt. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 29520180006194178000, a seguito del ruolo n.
2018/000480, notificatagli nell'agosto del 2018 e riferita a “spese processuali” per “Atti giudiziari anno 2011”, con la quale le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 826,20 (Partita di credito n. ) in relazione all'ordinanza emessa il 28/06/2011, riferibile al procedimento P.IVA_3
n. 415/2011 R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale veniva dichiarata l'estinzione del giudizio per conciliazione dei coniugi in corso di causa. Dava atto di avere usufruito in seno al ridetto giudizio del gratuito patrocinio a spese dello Stato e che il compenso del legale era stato liquidato dal Tribunale;
aggiungeva, inoltre, che non aveva ricevuto alcuna notifica di un provvedimento di revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio né, in generale, alcuna richiesta di restituzione delle spese processuali rientranti nel predetto beneficio né, ancora, alcun invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. 115/2002, tant'è che l'attrice rappresentava di sconoscere “la ragione dell'emanazione delle suindicata Cartella” (pag. 1 citazione).
Rappresentava in ogni caso che, anche qualora la ridetta cartella fosse afferente all'azione di recupero delle spese del gratuito patrocinio di cui aveva fruito in seno al giudizio n. 415/2011, essa doveva ritenersi illegittima non rientrando l'estinzione del giudizio per conciliazione tra le ipotesi di recupero di cui all'art. 134 d.P.R. 115/2002. Chiedeva, pertanto, in via cautelare la sospensione dell'esazione della cartella di pagamento e, nel merito, l'annullamento della cartella e degli atti di esazione ad essa presupposti, ivi compreso il ruolo n. 2018/000480.
Rimanevano contumaci le parti convenute, nonostante il perfezionamento della notifica a mezzo pec in data 18/12/2018. Stante l'assenza di attività istruttoria anche all'esito dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. concessi, la causa veniva rinviata per la decisione contestuale, da ultimo, all'udienza del
20/05/2025, convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova, anzitutto, ricordare in diritto che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, allorché oggetto di contestazione ad opera dell'opponente, grava sull'Ente creditore, quale attore sostanziale (cfr., in giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 28/04/2017, n. 10583, in materia di opposizione a cartella relativa a contributi previdenziali, secondo cui “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, nella specie, la natura subordinata del rapporto di lavoro”).
Nel caso di specie l'odierna opponente ha documentato la notifica dell'opposizione e, a fronte di ciò, né l' né l'Ente creditore hanno inteso costituirsi, di tal guisa omettendo di Controparte_3
fornire specifica allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa creditoria oggetto di riscossione, vieppiù in considerazione dell'eccezione sollevata dalla odierna opponente circa l'assenza di un provvedimento di revoca del gratuito patrocinio nel giudizio n. r.g. 415/2011: non è stata, infatti, acquisita l'ordinanza del 28/6/2011 né sono stati prodotti provvedimenti ulteriori emessi dall'Autorità giudiziaria (o da altra Autorità competente) di revoca del gratuito patrocinio o di recupero delle spese di lite maturate nel predetto giudizio, la cui adozione è piuttosto smentita dal provvedimento di liquidazione (e, dunque, riconoscimento, nonostante l'esito del giudizio) del compenso a carico dell'Erario in favore dell'avv. Formica, difensore di (cfr. il Parte_1
dispositivo allegato del decreto collegiale del 5/10/2011). Rimane, allora, da analizzare quanto dedotto dallo stesso opponente e cioè che “gli onorari di G.P. sono stati liquidati dal Tribunale successivamente all'intervenuta conciliazione dei coniugi, avvenuta all'udienza del 28.6.2011, avanti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art.708 c.p.c., e nella vigenza di tale particolarissima causa di estinzione del giudizio;
- alla conciliazione dei coniugi ex art.708 c.p.c. non pare applicabile la norma di cui all'art.134 TGSP, sussistendo una diversa ratio rispetto alle ipotesi ivi previste, essendo stata il risultato della necessaria attività processuale svolta dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art.708 c.p.c.” (pag. 2 citazione). In effetti, dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, lo storico del fascicolo n. r.g.
415/2011) si ricava che l'ordinanza richiamata nella cartella opposta (cfr. dettaglio degli importi dovuti), cioè l'ordinanza del 28/6/2011, è quella emessa all'esito della prima udienza celebrata nella medesima data, conclusasi con la dichiarazione di estinzione del giudizio (come si ricava dal fatto che nello storico allegato alla data de qua corrisponde l'evento “fascicolo estinto”); ne viene che, in mancanza di ulteriori elementi addotti dall'amministrazione convenuta, deve concludersi che l'estinzione ha fatto seguito alla riconciliazione effettuata alla predetta udienza, come dichiarato dall'odierna opponente. Cionondimeno, osta all'eventuale rigetto dell'opposizione spiegata il fatto che, a causa della mancata costituzione delle odierne convenute e dunque delle necessarie deduzioni e specificazioni in parte qua, non è provato che nella specie il recupero del credito sia fondato sull'applicazione dell'art. 134 d.P.R. 115/2002, non evincendosi dalla disamina della cartella allegata e trattandosi, invero, di una considerazione meramente ipotetica dell'odierna opponente, svolta allo scopo di contestarla in ragione della ritenuta inapplicabilità della citata disposizione (cfr. punto C della citazione, a pag. 2, ove si legge: “Che, se detta Cartella fosse eventualmente riferita all'azione di recupero delle spese per onorari da Gratuito Patrocinio […]”). Ne viene che, al netto delle conclusioni cui sotto tale profilo è pervenuta (cfr. pag. 2 citazione, punto Parte_1
C), risulta assorbente il fatto che, a fronte della contestazione sollevata e della mancata costituzione dell'amministrazione erariale, l'odierna fattispecie non è chiaramente sussumibile nell'alveo della citata disposizione, non essendo nemmeno desumibile dal dettaglio riportato nella cartella la specifica del credito preteso e, quindi, la relativa circoscrizione alle sole spese prenotate a debito.
Era, dunque, onere dell'Amministrazione creditrice (o dell'agente della riscossione) costituirsi in giudizio allo scopo di specificare le ragioni del recupero del credito avviato e, a fronte delle contestazioni sollevate, fornire ogni allegazione e documentazione necessarie allo scopo.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, ritiene questo decidente che l'opposizione sia fondata, atteso che alla contestazione della pretesa azionata non ha fatto seguito né una specifica attività assertiva né una circostanziata attività probatoria da parte delle amministrazioni erariali convenute, rimaste invece contumaci. Conseguentemente, la cartella impugnata va annullata, in uno al ruolo ad essa sotteso.
Le spese del giudizio, tenuto conto della contumacia delle odierne convenute e del fatto che anche la produzione documentale dell'odierna attrice non è apparsa esaustiva (non è stato prodotto il provvedimento di estinzione per conciliazione;
il decreto di liquidazione del compenso è stato prodotto in parte, limitatamente al dispositivo), sussistono i presupposti per la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Fabrizio Di Sano, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al r.g. n. 2079/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_1
pagamento opposta n. 29520180006194178000, in uno al ruolo n. 2018/000480.
Dichiara le spese irripetibili.
Si comunichi.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 26/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano