Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12520/2024 R.G.A.C.
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12520/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliata in Via G. Leopardi, 23 95100 C.F._1
CATANIA(CT), presso lo studio dell'avv. NICOSIA ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1
precisate come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.24, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Catania in data 24/06/1995 con nato in [...] il Controparte_1
18.01.1968.
Dal matrimonio il 13/03/1996 è nato il figlio , maggiorenne ed indipendente Per_1
economicamente.
La ricorrente ha esposto di essere separata e che nessuna riconciliazione è avvenuta sin dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Catania, all'udienza del
20/06/2023 per il tentativo di conciliazione, nel procedimento per la separazione dei coniugi iscritto al n. 8435/2022, R.G. all'esito del quale il Tribunale di Catania ha omologato la loro separazione.
All'udienza fissata per comparizione personale delle parti in data 19/05/2025,
non si è costituito e pertanto il procuratore di parte attrice ha Controparte_1
precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa è stata rimessa dinnanzi al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, nonostante Controparte_1
la regolarità delle notifiche, non è comparso all'udienza di comparizione né si è
successivamente costituito in giudizio.
2 Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 CP_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologa della
[...]
separazione recante il n. cron. 1215/2023 reso il 27/06/2023 dal Tribunale di Catania.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, ed inoltre, può fondatamente presumersi dalla circostanza che parte resistente non si sia mai costituita in giudizio per contestare le domande attoree, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti senza porre ulteriori condizioni in mancanza di altre domande.
In punto di spese processuali, sussistono giustificati motivi, tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, per dichiarare le stesse irripetibili.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 24/06/1995, tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune
[...]
di Catania (CT) dell'anno 1995, al N. 381, della Parte II, Serie A;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6.06.25.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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