Articolo 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 72
Articolo 2
Versione
8 marzo 1963
Art. 1.
Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535 , e' soppresso con decorrenza, dalla data di pubblicazione della presente legge.
Con pari decorrenza e' istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari".
Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale e' stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1 ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.
Il numero dei posti del ruolo speciale potra' essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.
Entrata in vigore il 8 marzo 1963