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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 310/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
RA ZO, EL
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2504/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA IN n. 10077202500004272000 RITENUTE SU DI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M603533 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6248/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Montesano sulla Marcellana (SA), via Indirizzo_1
, codice fiscale e P.IVA P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante Nominativo_1 , rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, con domicilio eletto presso il suo studio in Sala Consilina (SA), via Indiirizzo_Difensore_1, ha proposto ricorso in data 19 aprile 2025 a mezzo PEC, avverso l'avviso di presa in carico n. 10077202500004272000, notificato a mezzo raccomandata in data 7 marzo 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e avverso il prodromico avviso di accertamento n.
TF907M603533/2024, notificato a mezzo PEC il 5 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno. La Società ricorrente, ha sostenuto che l'avviso di accertamento indicato non le sia mai stato validamente notificato e che la conoscenza del medesimo sia avvenuta soltanto a seguito della successiva notifica dell'“avviso di presa in carico”, ricevuto il 7 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione comunicava l'affidamento del carico per la riscossione coattiva delle somme asseritamente dovute in forza dell'accertamento sopra richiamato. La ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. TF907M603533/2024, avvenuta tramite PEC, per violazione delle modalità previste dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'indirizzo
PEC utilizzato dall'Amministrazione non fosse riconducibile all'impresa o che, in ogni caso, l'atto non fosse stato effettivamente ricevuto né conoscibile, come dimostrerebbe la totale assenza di ricevuta di apertura o di evidenza di lettura dell'allegato. Inoltre, la società ha dedotto che l'“avviso di presa in carico” costituisse, nel caso di specie, il primo atto mediante il quale è venuta a conoscenza della pretesa tributaria e che, pertanto, dovesse ritenersi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che lo stesso riveste natura sostanzialmente impositiva, in quanto recante l'indicazione della pretesa fiscale e l'intimazione al pagamento delle somme dovute. La ricorrente, ha altresì lamentato la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che la richiesta di documentazione antecedente l'atto impositivo non le era mai pervenuta e che la stessa sarebbe stata notificata ad un indirizzo non più attivo, circostanza che le avrebbe impedito di fornire chiarimenti e di collaborare in sede istruttoria. Infine, la società, ha sottolineato come l'accertamento notificato, oltre a risultare viziato sotto il profilo formale, sia ingiustificato nel merito, poiché fondato su presunzioni relative alla “ristretta base partecipativa” della società, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la distribuzione di utili extracontabili ai soci. L'Ufficio, infatti, aveva contestato alla società la mancata contabilizzazione di presunti ricavi per euro 114.212,00, qualificandoli come utili occulti distribuiti ai soci, ma senza dimostrare l'effettiva percezione di tali somme da parte degli stessi, in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può essere applicata automaticamente e richiede un minimo di riscontro oggettivo. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente costituita in giudizio in data 19 aprile 2025 ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita in conformità all'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973, presso l'indirizzo PEC ufficiale tratto dal Registro delle Imprese e ribadendo la correttezza della pretesa impositiva in quanto fondata su un accertamento analitico induttivo di ricavi extracontabili e sulla presunzione legale di distribuzione ai soci di società a ristretta base partecipativa (Cass. civ., Sez. V, n. 25939/2008). L'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene regolarmente destinataria del ricorso, non si è costituita nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla documentazione acquisita, risulta che l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento in data 5 novembre 2024 mediante invio da parte dell'indirizzo istituzionale Email_2 all'indirizzo PEC della società Email_4, con ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore Nominativo_2 S. p.A.. L'oggetto della comunicazione, come si evince dal file prodotto in giudizio, reca la dicitura “AVVISO
DI ACCERTAMENTO TF903M602266/2024 – ANNO DI IMPOSTA 2018 – NOTIFICA EX ART. 60, 7° COMMA,
D.P.R. N. 600/1973”, con allegato in formato “.p7m” (documento firmato digitalmente). La Corte rileva che, sebbene l'invio e la consegna del messaggio PEC risultino regolarmente certificate, non risulta dimostrata la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto da parte del destinatario, né la leggibilità del file allegato.
L'Amministrazione non ha infatti fornito prova che l'allegato fosse correttamente accessibile e consultabile, né che la società abbia effettivamente potuto visionare l'avviso. Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la semplice ricevuta di consegna della PEC non è di per sé sufficiente a perfezionare la notifica, in mancanza di prova dell'effettiva conoscibilità del documento notificato. Tale principio risponde alla ratio dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. 600/1973, secondo cui la notifica via PEC si perfeziona solo se l'atto risulta effettivamente accessibile e leggibile dal destinatario, dovendo l'Amministrazione garantire la fruibilità del documento inviato. La Corte, ritiene quindi che la notifica effettuata in data 5 novembre 2024 non possa considerarsi validamente perfezionata, poiché manca la prova della conoscenza legale dell'atto da parte della società. Conseguentemente, l'avviso di accertamento n.
TF907M603533/2024 deve ritenersi inesistente o quantomeno nullo per difetto di notificazione, con la conseguente illegittimità di ogni atto successivo che su di esso si fondi. A tale conclusione si giunge anche alla luce del fatto che la società ricorrente ha dichiarato – e documentato – di aver appreso dell'esistenza della pretesa tributaria soltanto a seguito della notifica dell'avviso di presa in carico n.
10077202500004272000, ricevuto a mezzo raccomandata in data 7 marzo 2025. Tale atto rappresenta, pertanto, il primo documento con il quale la ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa impositiva, e deve considerarsi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, disposizione secondo la quale “sono impugnabili anche gli atti diversi da quelli espressamente indicati che portano a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria”. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “l'avviso di presa in carico è impugnabile autonomamente quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 1144 del 16 gennaio 2018; Cassazione TRI Civile, Ordinanza 12 marzo 2025 n.6585) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente costituita in giudizio in data 19 aprile 2025 ha sostenuto la piena validità della notifica via PEC, ritenendola conforme alle disposizioni di legge, e ha ribadito la correttezza della pretesa impositiva, fondata sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa. Tuttavia, la Corte osserva che, in assenza della prova della regolare conoscenza dell'atto prodromico, la stessa pretesa non può considerarsi validamente portata a conoscenza della ricorrente, con conseguente vizio del procedimento notificatorio e nullità derivata dell'atto successivo. Peraltro, anche sotto il profilo sostanziale, l'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione di utili da parte dei soci. Come affermato dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4580 del 2023; la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci non può operare automaticamente, ma deve essere supportata da riscontri oggettivi che nel caso di specie non sono stati forniti. Pertanto, l'avviso di accertamento del 5 novembre 2024 deve essere dichiarato non validamente notificato, con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico del 7 marzo 2025, che ne costituisce diretta derivazione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso, annulla entrambi gli atti impugnati e, in ragione della complessità della questione notificatoria e dell'incertezza interpretativa della normativa applicabile, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
RA ZO, EL
CHIANURA PIETRO VITO, CE
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2504/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PRESA IN n. 10077202500004272000 RITENUTE SU DI 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M603533 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6248/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Montesano sulla Marcellana (SA), via Indirizzo_1
, codice fiscale e P.IVA P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante Nominativo_1 , rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, con domicilio eletto presso il suo studio in Sala Consilina (SA), via Indiirizzo_Difensore_1, ha proposto ricorso in data 19 aprile 2025 a mezzo PEC, avverso l'avviso di presa in carico n. 10077202500004272000, notificato a mezzo raccomandata in data 7 marzo 2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e avverso il prodromico avviso di accertamento n.
TF907M603533/2024, notificato a mezzo PEC il 5 novembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno. La Società ricorrente, ha sostenuto che l'avviso di accertamento indicato non le sia mai stato validamente notificato e che la conoscenza del medesimo sia avvenuta soltanto a seguito della successiva notifica dell'“avviso di presa in carico”, ricevuto il 7 marzo 2025, con il quale l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione comunicava l'affidamento del carico per la riscossione coattiva delle somme asseritamente dovute in forza dell'accertamento sopra richiamato. La ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità della notifica dell'avviso di accertamento n. TF907M603533/2024, avvenuta tramite PEC, per violazione delle modalità previste dall'art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'indirizzo
PEC utilizzato dall'Amministrazione non fosse riconducibile all'impresa o che, in ogni caso, l'atto non fosse stato effettivamente ricevuto né conoscibile, come dimostrerebbe la totale assenza di ricevuta di apertura o di evidenza di lettura dell'allegato. Inoltre, la società ha dedotto che l'“avviso di presa in carico” costituisse, nel caso di specie, il primo atto mediante il quale è venuta a conoscenza della pretesa tributaria e che, pertanto, dovesse ritenersi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che lo stesso riveste natura sostanzialmente impositiva, in quanto recante l'indicazione della pretesa fiscale e l'intimazione al pagamento delle somme dovute. La ricorrente, ha altresì lamentato la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che la richiesta di documentazione antecedente l'atto impositivo non le era mai pervenuta e che la stessa sarebbe stata notificata ad un indirizzo non più attivo, circostanza che le avrebbe impedito di fornire chiarimenti e di collaborare in sede istruttoria. Infine, la società, ha sottolineato come l'accertamento notificato, oltre a risultare viziato sotto il profilo formale, sia ingiustificato nel merito, poiché fondato su presunzioni relative alla “ristretta base partecipativa” della società, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la distribuzione di utili extracontabili ai soci. L'Ufficio, infatti, aveva contestato alla società la mancata contabilizzazione di presunti ricavi per euro 114.212,00, qualificandoli come utili occulti distribuiti ai soci, ma senza dimostrare l'effettiva percezione di tali somme da parte degli stessi, in violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può essere applicata automaticamente e richiede un minimo di riscontro oggettivo. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente costituita in giudizio in data 19 aprile 2025 ha contestato integralmente le argomentazioni della ricorrente, sostenendo la piena validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita in conformità all'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600/1973, presso l'indirizzo PEC ufficiale tratto dal Registro delle Imprese e ribadendo la correttezza della pretesa impositiva in quanto fondata su un accertamento analitico induttivo di ricavi extracontabili e sulla presunzione legale di distribuzione ai soci di società a ristretta base partecipativa (Cass. civ., Sez. V, n. 25939/2008). L'Agenzia delle Entrate Riscossione, sebbene regolarmente destinataria del ricorso, non si è costituita nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. Dalla documentazione acquisita, risulta che l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di accertamento in data 5 novembre 2024 mediante invio da parte dell'indirizzo istituzionale Email_2 all'indirizzo PEC della società Email_4, con ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore Nominativo_2 S. p.A.. L'oggetto della comunicazione, come si evince dal file prodotto in giudizio, reca la dicitura “AVVISO
DI ACCERTAMENTO TF903M602266/2024 – ANNO DI IMPOSTA 2018 – NOTIFICA EX ART. 60, 7° COMMA,
D.P.R. N. 600/1973”, con allegato in formato “.p7m” (documento firmato digitalmente). La Corte rileva che, sebbene l'invio e la consegna del messaggio PEC risultino regolarmente certificate, non risulta dimostrata la conoscenza effettiva del contenuto dell'atto da parte del destinatario, né la leggibilità del file allegato.
L'Amministrazione non ha infatti fornito prova che l'allegato fosse correttamente accessibile e consultabile, né che la società abbia effettivamente potuto visionare l'avviso. Sul punto, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che la semplice ricevuta di consegna della PEC non è di per sé sufficiente a perfezionare la notifica, in mancanza di prova dell'effettiva conoscibilità del documento notificato. Tale principio risponde alla ratio dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. 600/1973, secondo cui la notifica via PEC si perfeziona solo se l'atto risulta effettivamente accessibile e leggibile dal destinatario, dovendo l'Amministrazione garantire la fruibilità del documento inviato. La Corte, ritiene quindi che la notifica effettuata in data 5 novembre 2024 non possa considerarsi validamente perfezionata, poiché manca la prova della conoscenza legale dell'atto da parte della società. Conseguentemente, l'avviso di accertamento n.
TF907M603533/2024 deve ritenersi inesistente o quantomeno nullo per difetto di notificazione, con la conseguente illegittimità di ogni atto successivo che su di esso si fondi. A tale conclusione si giunge anche alla luce del fatto che la società ricorrente ha dichiarato – e documentato – di aver appreso dell'esistenza della pretesa tributaria soltanto a seguito della notifica dell'avviso di presa in carico n.
10077202500004272000, ricevuto a mezzo raccomandata in data 7 marzo 2025. Tale atto rappresenta, pertanto, il primo documento con il quale la ricorrente ha avuto conoscenza della pretesa impositiva, e deve considerarsi autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, disposizione secondo la quale “sono impugnabili anche gli atti diversi da quelli espressamente indicati che portano a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria”. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “l'avviso di presa in carico è impugnabile autonomamente quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva” (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 1144 del 16 gennaio 2018; Cassazione TRI Civile, Ordinanza 12 marzo 2025 n.6585) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno, regolarmente costituita in giudizio in data 19 aprile 2025 ha sostenuto la piena validità della notifica via PEC, ritenendola conforme alle disposizioni di legge, e ha ribadito la correttezza della pretesa impositiva, fondata sulla presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa. Tuttavia, la Corte osserva che, in assenza della prova della regolare conoscenza dell'atto prodromico, la stessa pretesa non può considerarsi validamente portata a conoscenza della ricorrente, con conseguente vizio del procedimento notificatorio e nullità derivata dell'atto successivo. Peraltro, anche sotto il profilo sostanziale, l'Ufficio non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'effettiva percezione di utili da parte dei soci. Come affermato dalla
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. V, sent. n. 4580 del 2023; la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci non può operare automaticamente, ma deve essere supportata da riscontri oggettivi che nel caso di specie non sono stati forniti. Pertanto, l'avviso di accertamento del 5 novembre 2024 deve essere dichiarato non validamente notificato, con conseguente annullamento dell'avviso di presa in carico del 7 marzo 2025, che ne costituisce diretta derivazione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte accoglie il ricorso, annulla entrambi gli atti impugnati e, in ragione della complessità della questione notificatoria e dell'incertezza interpretativa della normativa applicabile, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, accoglie il ricorso, spese compensate