Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Sentenza breve 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 31/05/2022, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00832/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5-OMISSIS-5 del -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele De Gotzen, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, San Marco 63;
-OMISSIS--OMISSIS-^ -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
- della comunicazione del -OMISSIS-^ -OMISSIS- relativa al giudizio di inidoneità al -OMISSIS-;
- del verbale -OMISSIS-^ -OMISSIS-
- della nota di trasmissione-OMISSIS-^ -OMISSIS-;
- del verbale -OMISSIS-/-OMISSIS-
- di ogni altro provvedimento procedimentale, iniziale, finale, presupposto, inerente o conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-5 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, mentre svolgeva attività sportiva al di fuori del servizio, subiva un arresto cardiocircolatorio. Prontamente rianimato e quindi ricoverato presso -OMISSIS- non risultava affetto da alcuna patologia. Poco prima delle dimissioni, avvenute il -OMISSIS-, i sanitari provvedevano ad impiantargli un defibrillatore (cd. I-OMISSIS- ), capace di attivarsi automaticamente in presenza di analoghi episodi, così da prevenirne l’insorgenza. Sino ad oggi, detto dispositivo – oggetto di monitoraggio continuo – non risulta essersi mai attivato.
Il ricorrente, ancora assente dal servizio perché convalescente, il -OMISSIS- veniva sottoposto ad accertamenti medico legali presso la -OMISSIS-(in seguito, -OMISSIS-) che diagnosticava la presenza di “ -OMISSIS- ” dichiarandolo non idoneo al servizio per giorni 90.
Il -OMISSIS-, il ricorrente veniva nuovamente sottoposto a visita presso la -OMISSIS- che – con voto non unanime – formulava un giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, profilandone il congedo assoluto.
Il -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-0-OMISSIS-1, il militare proponeva immediato ricorso alla -OMISSIS-^ -OMISSIS- di -OMISSIS- (in seguito, -OMISSIS-), la quale delegava, per l’espletamento della visita medico collegiale, la -OMISSIS- del Ministero dell’Economia e delle Finanze con sede a -OMISSIS- (in seguito -OMISSIS-).
In data 14 dicembre -OMISSIS-0-OMISSIS-1 il ricorrente veniva sottoposto agli accertamenti sanitari presso la -OMISSIS- Questa, dopo aver dato atto dell’esito della visita cardiologica eseguita presso -OMISSIS-(“ episodio di arresto cardio circolatorio [ … ] in assenza di alterazioni strutturali cardiache identificabili dopo approfondite valutazioni. Ha eseguito impianto di defibrillatore bicamerale che è risultato ben funzionante al controllo odierno. Durante tutto il periodo di osservazione, sin dall’impianto, non è stato registrato alcun evento aritmico ventricolare o di altro tipo, nessun intervento con shock del defibrillatore durante tutto il periodo di osservazione. Paziente in completo benessere ed in ottime condizioni generali ”) con decisione unanime si esprimeva per la piena idoneità al servizio.
Ciononostante, la -OMISSIS-, con il provvedimento di cui in epigrafe, concludeva per la non idoneità permanente al servizio militare incondizionato e per la collocazione del ricorrente in congedo assoluto, ferma la possibilità – anche se con espressa controindicazione di “ mansioni/attività che comportino esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico ” - del transito a domanda nei ruoli civili dell’Amministrazione (transito che lo stesso ricorrente, pur contestando il suddetto giudizio di inidoneità, ha prudenzialmente richiesto).
-OMISSIS-. Il ricorrente censura tale determinazione, sostenendo innanzitutto che, non risultando affetto da alcuna patologia (l’arresto cardiocircolatorio si sarebbe infatti verificato “ in assenza di alterazioni strutturali cardiache ”, come attestato -OMISSIS-), non potrebbe essere riscontrata a suo carico alcuna imperfezione fisica - rinvenibile nell’elencazione contenuta nell’art. 58-OMISSIS- del d.P.R. n. 90 del -OMISSIS-010 - preclusiva dello svolgimento del servizio. Osserva ancora il ricorrente che l’impianto del defibrillatore costituirebbe di per sé un fattore di azzeramento del rischio, capace di prevenire efficacemente il manifestarsi di un nuovo arresto cardiaco (la -OMISSIS- assume invece che “ non si può escludere altro evento ”), per cui non vi sarebbero validi motivi per opporsi alla sua riammissione in servizio, anche perché da tempo egli risulta destinato – per ragioni di età e di grado – a mansioni non più operative (1° motivo). Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la -OMISSIS- si sarebbe discostata dal parere favorevole, formulato a seguito di visita diretta, dalla -OMISSIS- di -OMISSIS- e dai referti dei medici curanti, in assenza di alcuna espressa motivazione in merito (-OMISSIS-° motivo), sulla base di un giudizio del tutto apodittico, come tale da ritenersi incongruo e irragionevole (3° motivo).
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha insistito per la reiezione del ricorso.
4. Chiamata alla camera di consiglio del -OMISSIS-5 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS-, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che, alla luce della manifesta fondatezza dei motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi -, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte nel corso dell’udienza, come attestato nel relativo verbale.
6.1 Deve essere osservato che il giudizio di inidoneità, formulato dalla -OMISSIS-^ -OMISSIS-, sostanzialmente in riferimento alla gravità dell’episodio che ha condotto al ricovero del ricorrente e a una incerta possibilità, ipotizzata ma non scientificamente descritta (dal punto di vista della probabilità percentuale e dell’eziologia), non tiene però conto della valutazione positiva espressa dalla locale -OMISSIS-, contraddicendone, senza alcuna plausibile ragione, l’incontrovertibile contenuto diagnostico (“ e-OMISSIS- ”), posto alla base dell’opposto accertamento dell’incondizionata idoneità al servizio del militare.
6.-OMISSIS-. Tale contraddizione, che non reperisce la propria giustificazione neppure nel precedente verbale della -OMISSIS- (anche perché approvato con voto non unanime e incongruamente riferito, quanto al giudizio diagnostico, all’avvenuto impianto del defibrillatore, senza però tenere conto che tale strumento permetterebbe semmai di annullare piuttosto che amplificare il rischio di recidive senza compromettere la salute del paziente), si dimostra ancora più evidente quando solo si consideri che il ricorrente, anche per il grado rivestito e perché di età superiore ai cinquant’anni e prossimo alla pensione, non risulta adibito a mansioni operative (né le stesse potrebbero essergli plausibilmente attribuite in futuro), come chiarito nella relazione inviata dal -OMISSIS- di appartenenza alla -OMISSIS- di -OMISSIS-, nella quale viene ben delineato il ruolo di carattere essenzialmente burocratico assegnato al militare (doc. 16 del ricorrente).
In proposito, deve aggiungersi che, come specificato dal Ministero della Difesa nella direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità (d.m. -OMISSIS- doc. -OMISSIS-0 del ricorrente), “ per il personale -OMISSIS-l’elenco [delle imperfezioni e delle infermità] costituisce solo una guida di orientamento ”; e che, in particolare, “ per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all’età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché alle particolari Norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico ”.
Dal chiaro tenore delle istruzioni ministeriali emerge come, nella formulazione del giudizio di idoneità, l’organo procedente sia tenuto a prendere in considerazione lo specifico profilo soggettivo del “ militare di carriera già in servizio ” e ad esprimere una valutazione relativa e non assoluta (come avverrebbe nel caso di prima immissione in servizio); valutazione che dev’essere pertanto riferita anche alle mansioni esercitate, al grado (e alle prospettive di carriera) nonché all’età anagrafica e di servizio, così da riequilibrare la necessità di assicurare la massima efficienza del corpo militare (che risulterebbe minata dalla conferma in servizio di soggetti privi di adeguati requisiti psico-fisici) in ragione della finalità, anch’essa funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico, di permettere la presenza in servizio del personale di maggiore anzianità ed esperienza, nel caso in cui le eventuali patologie o infermità sofferte – se efficacemente compensate dalle terapie mediche - non compromettano l’espletamento dei compiti assegnati e non arrechino pregiudizio alla salute.
7. Alla stregua di tali considerazioni, si deve così concludere che il giudizio di assoluta inidoneità permanente al servizio militare incondizionato, formulato dall’Amministrazione nei confronti del ricorrente, da un lato, non appare coerente con le risultanze dell’istruttoria, e in particolar modo con la valutazione tecnica - favorevole alla permanenza in servizio - espressa dalla -OMISSIS-, valutazione che risulta disattesa in carenza di qualsiasi esplicita motivazione (cfr. sub 6.1); dall’altro lato, non risultano neppure applicati i criteri indicati nella citata direttiva ministeriale, essendo mancata ogni indagine tesa a vagliare la compatibilità delle attuali condizioni fisiche del militare rispetto alle mansioni da questi esercitate (o esercitabili) nel concreto e alle oggettive condizioni di espletamento del servizio, in riferimento al grado rivestito e all’età (cfr. sub 6.-OMISSIS-).
8. Per quanto precede l’impugnazione dev’essere dunque accolta con conseguente annullamento dei provvedimenti in epigrafe descritti e con essi del giudizio di permanente inidoneità al servizio formulato nei confronti del ricorrente, residuando peraltro in capo all’Amministrazione il potere di rideterminarsi nell’osservanza dei princìpi sin qui enunciati.
Le spese vanno compensate in considerazione della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-5 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS--OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.