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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 7/2024 R.G., vertente TRA
Parte_1 (CF ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Agostino, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in C.F._1 Notar da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roccella Jonica alla via XXV Aprile C.F._2
n.13, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Chiefari, CF , fax C.F._3 0964.85721, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 29.03.2021, Controparte_1 conveniva in giudizio l' impugnando il provvedimento n. 515451895 del 15.01.2019 Pt_1 emesso dalla Sede di Locri in data 10.11.2020. CP_2
Esponeva che, operaio edìle alle dipendenze della Ditta “ Controparte_3
, aveva subìto in data 15.01.2019, alle ore 17.00 circa, in c. da Bosco del
[...] Comune di Canolo (RC), un gravissimo infortunio lavorativo che aveva comportato la seguente diagnosi medica: “Frattura Collo del Femore, Frattura Sottocapitata, scomposta del Femore Sn e Frattura Bimalleolare scomposta della Caviglia”. Riferiva e certificava di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico e ad una lunga fase di riabilitazione. Aveva tempestivamente presentato denuncia al competente ufficio ed aveva Pt_1 presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento sia dell'infortunio che del conseguente diritto al trattamento assicurativo, per come previsto dagli art.131 e segg. del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 nonché D. lgs n. 38 del 2000 art. 13 e ss. 2
L' riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro ed erogava l'indennità per Pt_1 inabilità temporanea assoluta al lavoro commisurata a gg. 287, riconoscendo, altresì, postumi nella misura del 13%. Esso ricorrente si opponeva alla valutazione dell'Istituto presentando ricorso a norma dell'art. 104 del T.U. n. 1124 del 1965. L'ente non aveva riscontrato l'istanza del ricorrente e, per espressa previsione dell'art. 104, c. 2, del menzionato T.U., doveva intendersi formato il silenzio – rifiuto. Chiedeva, quindi, al Tribunale: “1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate, con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 32% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge”. Costituitosi, l eccepiva preliminarmente la nullità della domanda per violazione Pt_1 degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c. non avendo il ricorrente indicato le menomazioni sofferte, né tanto meno i codici tabellari di riferimento cui è stata parametrata la predetta valutazione, limitandosi a fare riferimento alla documentazione medica prodotta e chiedere la CTU medico-legale di carattere chiaramente esplorativo per come appresso spiegato. Nel merito, la domanda era infondata avendo l'ente correttamente applicato i criteri tabellari allegati al d.lgs. n. 38/2000 con calcolo sincretico (Cicatrici da artroprotesi femore sx … 2% (cod. tab. 36.0) - Cicatrici da osteosintesi caviglia sx ... 2% (cod. tab. 36.0) - Artroprotesi anca sx e osteosintesi caviglia sx … 4% (cod. tab. 999.9) - Limitazione funzionale anca sx… 5% (cod. tab. 271.1) - Limitazione funzioanle caviglia sx… 4% (cod. tab. 293.1). Contestava la richiesta istruttoria di CTU medico – legale formulata dal ricorrente ritenuta inammissibile perché meramente esplorativa e carente sotto il profilo delle necessarie allegazioni e chiedeva “dichiarare la nullità della domanda per genericità, comunque rigettare le avverse domande in quanto integralmente e radicalmente infondate in fatto e in diritto”. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 691/2023 pubblicata il 14.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“dichiara il diritto di alla rendita per inabilità permanente da Controparte_1 infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 20%, con decorrenza dal 15 gennaio 2019 e condanna l alla corresponsione in suo favore della prestazione in oggetto oltre Pt_1 interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Pt_1
i compensi legali che si liquidano in complessivi € 2.100,00, oltre IVA e CPA;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, che si liquidano con separato Pt_1 decreto”. 3
Richiamata la fattispecie contenuta nell'art. 13, c. 2, del D.lgs. n. 38/2000, riteneva soddisfatto l'onere di allegazione e prova di cui era gravato il ricorrente, giudicandolo agevolato da quanto già riconosciuto in sede amministrativa ove l non aveva Pt_1 contestato la verificazione dell'infortunio sul lavoro ed anzi aveva individuato il nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro e l'insorgenza delle lesioni, riconoscendo una percentuale di danno biologico nella misura dell'13% e 287 giorni di inabilità temporanea assoluta a lavoro. A corroborare il quadro probatorio contribuiva la copiosa documentazione versata in atti dal ricorrente. Tale compendio probatorio trovava conferma nelle valutazioni del consulente medico
– legale che aveva ritenuto il ricorrente afflitto da “infermità configurabili come infortunio sul lavoro, è imputabile un danno biologico valutabile nella misura del 20% (venti), con decorrenza dal 15/01/2019, data di denuncia all' del suddetto infortunio sul lavoro”. Parte_1
Il Tribunale recepiva le conclusioni del c.t.u., anche alla luce dei chiarimenti resi, reputando la valutazione effettuata conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare nulla e illegittima la sentenza;
2) Nel merito respingere la domanda promossa in I° grado dall'appellato; 3) In via subordinata, comunque assegnare la decorrenza della prestazione riconosciuta dalla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro. In via istruttoria, occorrendo, chiedeva disporre il rinnovo della CTU nominando specialista medico – legale. Censurava la sentenza sotto due profili: 1. violazione e falsa applicazione di norme di diritto. difetto di motivazione;
2. illegittimità della sentenza in punto riconoscimento menomazione permanente nel grado del 20% - errore nella valutazione del danno accordato. Il Tribunale aveva errato nell'applicare il disposto normativo con riguardo alla decorrenza del beneficio per invalidità permanente riconosciuto al Questo, a CP_1 norma di legge (ex artt. 74, c. 2, e 215 c. 1 del T.U. 1124 del 1965) doveva essere concesso dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e non dal giorno in cui si era verificato l'infortunio. All'appellato erano stati infatti già liquidati 287 giorni di invalidità temporanea assoluta e la liquidazione giudiziale della rendita per inabilità permanente con decorrenza dalla data dell'infortunio, creava una illegittima duplicazione risarcitoria. Diversa era anche la ratio connessa alle due differenti voci di danno: la prima poteva qualificarsi quale prestazione economica a carattere assistenziale diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative;
alla seconda, invece, veniva attribuita la diversa funzione di indennizzare il danno fisico eventualmente subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di menomazione residuata e all'epoca della sua effettiva insorgenza. La sentenza, dunque, doveva essere riformata in punto di decorrenza del richiesto beneficio. La decisione del tribunale era errata anche con riguardo alla quantificazione del danno permanente subìto dal Il giudice era stato “indotto in errore” dalle valutazioni CP_1 sommarie e lacunose svolte dal C.T.U. le cui conclusioni non trovavano conferma nella documentazione in atti. Né la richiesta di chiarimenti aveva fornito adeguata risposta con riguardo ad un aspetto cruciale: “in particolare si evidenziava che, quale esito menomativo 4
della frattura alla caviglia sx è stata accertata dal Perito l'anchilosi della caviglia, ossia l'annullamento completo e permanente dei movimenti di un'articolazione, con postumi da valutarsi nella misura del 12% in applicazione del cod. tabellare 293, quando dall'esame della documentazione clinico-strumentale in atti e dall'esame obiettivo può desumersi la limitazione funzionale della caviglia, che l , in applicazione del medesimo cod. Pt_1 tabellare 293, ha quantificato nella misura del 4%. Appare dunque congrua e corretta la valutazione medico-legale complessiva del 13% operata dall' in sede amministrativa”. Pt_1 Per tali ragioni, in via istruttoria, l'appellante chiedeva disporsi il rinnovo della c.t.u., e, in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado in punto di quantificazione dell'invalidità. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello o, in via subordinata la parziale CP_1 riforma della sentenza, limitatamente alla decorrenza della prestazione riconosciuta alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario. La sentenza era corretta e il c.t.u. aveva svolto il suo compito rigorosamente, mentre l non aveva partecipato alle operazioni né aveva formulato le osservazioni Pt_1 all'elaborato così come previsto dall'art. 195 c.p.c. Soltanto a seguito del deposito dell'elaborato peritale, aveva formulato una serie di contestazioni che avevano portato alla richiesta di chiarimenti, così resi dal c.t.u., rappresentando di “aver assegnato il codice indicato ed oggetto di chiarimenti (293) perché il ricorrente lamenta l'impossibilità di “caricare” peso o forza sulla caviglia dx ed ha pertanto ritenuto di assegnare tale codice perché è quello più vicino alla situazione riscontrata, e stante l'assenza di una percentuale fissa, ha espresso di valutarlo nella misura del 12%, precisando che la valutazione offerta tiene conto dell'esame obiettivo, dell'operazione medica eseguita all'arto di interesse e della placca e delle viti che sono state applicate”. Le contestazioni dell'ente, formulate solo in appello, apparivano chiaramente infondate e l'espletamento di una nuova c.t.u. appariva superfluo. Con riguardo alla censura relativa alla decorrenza temporale del pagamento in favore del rilevava che dagli atti di causa non era possibile evincere la formulazione di CP_1 tale specifica deduzione da parte dell' Parte_1 Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Nell'ordine logico giuridico delle questioni devolute con l'appello, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, con cui è stata dedotta l'erronea quantificazione del danno permanente subìto dal , per avere il Tribunale recepito le conclusioni CP_1 rassegnate dal c.t.u., sommarie e lacunose, che non trovavano conferma nella documentazione in atti, con richiesta di rinnovazione dell'elaborato peritale. La censura è infondata. Dalla disamina dell'elaborato peritale emerge la chiara rappresentazione della condizione psico-fisica del adeguatamente riscontrata dalla documentazione CP_1 medico - sanitaria che questi aveva depositato all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, attraverso una valutazione effettuata basandosi sull'esame obiettivo del paziente, secondo criteri normativamente posti. Il contenuto della suddetta documentazione medica (certificato di ricovero del Pronto Soccorso, Ospedale di Locri, n. del 18.01.2016; certificazione Medica di Infortunio Lavorativo Mod 1 SS;
n. 3 certificati Medici del 05.02.2019,19.08.2019 e Parte_1
16.09.2019; n. 3 richieste di terapia del 21.02.19 25.07.19 e 20.08.19; n. 3 certificazioni terapeutiche del 05.07.19, 09.08.19 e 25.09.19; referto P.S. Ospedale di Locri del 5
15.01.2019; referto Intervento 118 del 15.01.2019; copia referto Visita Ortopedica del 02.07.2020; referto Visita Ambulatoriale Ospedale “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria;
referto Visita Ortopedica del 24.10.19; copia referto Visita Ortopedica del 12.09.19; referto Visita Ortopedica del 13.06.2019; referto Rx Femore Caviglia Sn del 03.06.2019; copia referto Rx Anca – Caviglia Sx del 21.03.2019; referto Visita Ortopedica del 21.03.2019; Certificazione Medica del 05.02.19; Dimissioni Ospedaliere del 04.02.2019; Estratto Cartella Clinica n.19000105 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia) si rivela coerente con gli esisti della c.t.u.. In particolare, dal certificato emesso dall'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia in data 16.01.2019 ed allegato alla cartella clinica del si legge: “arto inferiore CP_1 accorciato ed extraruotato, impotenza funzionale, dolore spontaneo che aumenta alla digito
– pressione ed alle meccaniche attive e passive”. Tale valutazione è congruente con la diagnosi medico – legale cui è giunto il C.T.U.:
“Alla luce dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, dall'esame obiettivo eseguito nel corso della visita medica peritale, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti, si può formulare la seguente diagnosi medico – legale: “FRATTURA DEL FEMORE SN OPERATO CON PROTESI;
FRATTURA BIMALLEOLARE SCOMPOSTA DELLA CAVIGLIA SN OPERATA CON PLACCA E VITI;
CICATRICE CHIRURGICA IN REGIONE COXOFEMORALE E CAVIGLIA SN BILATERALE”. E' stata presa visione di tutta la documentazione sanitaria presente agli atti, e, da quanto si è riscontrato in sede di visita medico-legale, considerando che la “Tabella delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. N° 172 del 25/07/2000 prevede: Codice 272: “Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” fino al 8% (percentuale assegnata 6%); Codice 293: “Anchilosi della caviglia in posizione favorevole” 12%; Codice 36: “Cicatrice cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” fino al 5% (percentuale assegnata 4%)”. Nei chiarimenti resi, il c.t.u. ha precisato “di aver assegnato il codice indicato ed oggetto di chiarimenti (293) perché il ricorrente lamenta l'impossibilità di “caricare” peso o forza sulla caviglia dx ed ha pertanto ritenuto di assegnare tale codice perché è quello più vicino alla situazione riscontrata, e stante l'assenza di una percentuale fissa, esprime di aver ritenuto di valutarlo nella misura del 12%” e che “ la valutazione offerta tiene conto dell'esame obiettivo, dell'operazione medica eseguita all'arto di interesse e delle viti che sono state applicate” (cfr. verbale di udienza del 10.03.2023). Le spiegazioni rese dal c.t.u., anche a confutazione delle osservazioni rassegnate, sono corrette e non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante, le cui censure finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico, cioè un mero diverso apprezzamento delle medesime patologie, irrilevante a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico e integrante un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice. 6
Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data dell'incidente sul lavoro, 15.09.2021, in luogo che dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, per la quale erano stati riconosciuti 287 giorni. La materia, sotto tale profilo, è disciplinata dagli art. 74, c. 2 e 215, c. 1 del D.P.R. n. 1124/1965. La prima norma dispone che: “Quando sia accertato che dall'infortunio dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120…”; il secondo: “Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base della retribuzione annua … e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6”. La previsione normativa appare chiara sul punto, dovendosi individuare, con riguardo alla liquidazione del beneficio, il dies a quo nel giorno successivo alla cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta. Le lesioni occorse al in seguito al grave incidente di cui è stato vittima, CP_1 hanno comportato, secondo quanto risulta in atti, un periodo di invalidità temporanea assoluta durato 287 giorni. È, dunque, fondata la doglianza dell'appellante che ha chiesto la post- Pt_1 datazione della decorrenza del beneficio al giorno successivo alla data di cessazione del suddetto periodo di invalidità temporanea assoluta. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che il beneficio riconosciuto a ha decorrenza Controparte_1 dal primo giorno successivo a quello di cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta. L'impugnata sentenza va confermata nelle restanti statuizioni. In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di questo grado di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, nei confronti di , avverso la sentenza n. 691/2023 emessa dal
[...] Controparte_1 Tribunale di Locri, pubblicata in data 14.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che la decorrenza del beneficio riconosciuto nella sentenza n. 691/2023 emessa dal Tribunale di Locri deve essere individuata nel primo giorno successivo a quello di cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta.
2. Conferma nel resto l'appellata sentenza.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 7/2024 R.G., vertente TRA
Parte_1 (CF ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1
e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. Antonio D'Agostino, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in C.F._1 Notar da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del Persona_1 repertorio e 17470 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roccella Jonica alla via XXV Aprile C.F._2
n.13, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Chiefari, CF , fax C.F._3 0964.85721, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 29.03.2021, Controparte_1 conveniva in giudizio l' impugnando il provvedimento n. 515451895 del 15.01.2019 Pt_1 emesso dalla Sede di Locri in data 10.11.2020. CP_2
Esponeva che, operaio edìle alle dipendenze della Ditta “ Controparte_3
, aveva subìto in data 15.01.2019, alle ore 17.00 circa, in c. da Bosco del
[...] Comune di Canolo (RC), un gravissimo infortunio lavorativo che aveva comportato la seguente diagnosi medica: “Frattura Collo del Femore, Frattura Sottocapitata, scomposta del Femore Sn e Frattura Bimalleolare scomposta della Caviglia”. Riferiva e certificava di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico e ad una lunga fase di riabilitazione. Aveva tempestivamente presentato denuncia al competente ufficio ed aveva Pt_1 presentato istanza al fine di ottenere il riconoscimento sia dell'infortunio che del conseguente diritto al trattamento assicurativo, per come previsto dagli art.131 e segg. del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 nonché D. lgs n. 38 del 2000 art. 13 e ss. 2
L' riconosceva l'evento quale infortunio sul lavoro ed erogava l'indennità per Pt_1 inabilità temporanea assoluta al lavoro commisurata a gg. 287, riconoscendo, altresì, postumi nella misura del 13%. Esso ricorrente si opponeva alla valutazione dell'Istituto presentando ricorso a norma dell'art. 104 del T.U. n. 1124 del 1965. L'ente non aveva riscontrato l'istanza del ricorrente e, per espressa previsione dell'art. 104, c. 2, del menzionato T.U., doveva intendersi formato il silenzio – rifiuto. Chiedeva, quindi, al Tribunale: “1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate, con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico-legale che sin da ora si chieda venga disposto;
2) conseguentemente che venga dichiarato il di lui diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 32% di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa;
3) la condanna dell' in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge”. Costituitosi, l eccepiva preliminarmente la nullità della domanda per violazione Pt_1 degli artt. 156, 414, 416 e 442 c.p.c. non avendo il ricorrente indicato le menomazioni sofferte, né tanto meno i codici tabellari di riferimento cui è stata parametrata la predetta valutazione, limitandosi a fare riferimento alla documentazione medica prodotta e chiedere la CTU medico-legale di carattere chiaramente esplorativo per come appresso spiegato. Nel merito, la domanda era infondata avendo l'ente correttamente applicato i criteri tabellari allegati al d.lgs. n. 38/2000 con calcolo sincretico (Cicatrici da artroprotesi femore sx … 2% (cod. tab. 36.0) - Cicatrici da osteosintesi caviglia sx ... 2% (cod. tab. 36.0) - Artroprotesi anca sx e osteosintesi caviglia sx … 4% (cod. tab. 999.9) - Limitazione funzionale anca sx… 5% (cod. tab. 271.1) - Limitazione funzioanle caviglia sx… 4% (cod. tab. 293.1). Contestava la richiesta istruttoria di CTU medico – legale formulata dal ricorrente ritenuta inammissibile perché meramente esplorativa e carente sotto il profilo delle necessarie allegazioni e chiedeva “dichiarare la nullità della domanda per genericità, comunque rigettare le avverse domande in quanto integralmente e radicalmente infondate in fatto e in diritto”. La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u..
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 691/2023 pubblicata il 14.07.2023, il Tribunale di Locri così statuiva:
“dichiara il diritto di alla rendita per inabilità permanente da Controparte_1 infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 20%, con decorrenza dal 15 gennaio 2019 e condanna l alla corresponsione in suo favore della prestazione in oggetto oltre Pt_1 interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
- condanna l a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente Pt_1
i compensi legali che si liquidano in complessivi € 2.100,00, oltre IVA e CPA;
- pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, che si liquidano con separato Pt_1 decreto”. 3
Richiamata la fattispecie contenuta nell'art. 13, c. 2, del D.lgs. n. 38/2000, riteneva soddisfatto l'onere di allegazione e prova di cui era gravato il ricorrente, giudicandolo agevolato da quanto già riconosciuto in sede amministrativa ove l non aveva Pt_1 contestato la verificazione dell'infortunio sul lavoro ed anzi aveva individuato il nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro e l'insorgenza delle lesioni, riconoscendo una percentuale di danno biologico nella misura dell'13% e 287 giorni di inabilità temporanea assoluta a lavoro. A corroborare il quadro probatorio contribuiva la copiosa documentazione versata in atti dal ricorrente. Tale compendio probatorio trovava conferma nelle valutazioni del consulente medico
– legale che aveva ritenuto il ricorrente afflitto da “infermità configurabili come infortunio sul lavoro, è imputabile un danno biologico valutabile nella misura del 20% (venti), con decorrenza dal 15/01/2019, data di denuncia all' del suddetto infortunio sul lavoro”. Parte_1
Il Tribunale recepiva le conclusioni del c.t.u., anche alla luce dei chiarimenti resi, reputando la valutazione effettuata conforme alle tabelle di cui al T.U. 1124/65 e successive modificazioni ed è sorretta dalla documentazione medica in atti nonché appare corretta sotto il profilo logico.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma Pt_1 formulando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare nulla e illegittima la sentenza;
2) Nel merito respingere la domanda promossa in I° grado dall'appellato; 3) In via subordinata, comunque assegnare la decorrenza della prestazione riconosciuta dalla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro. In via istruttoria, occorrendo, chiedeva disporre il rinnovo della CTU nominando specialista medico – legale. Censurava la sentenza sotto due profili: 1. violazione e falsa applicazione di norme di diritto. difetto di motivazione;
2. illegittimità della sentenza in punto riconoscimento menomazione permanente nel grado del 20% - errore nella valutazione del danno accordato. Il Tribunale aveva errato nell'applicare il disposto normativo con riguardo alla decorrenza del beneficio per invalidità permanente riconosciuto al Questo, a CP_1 norma di legge (ex artt. 74, c. 2, e 215 c. 1 del T.U. 1124 del 1965) doveva essere concesso dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e non dal giorno in cui si era verificato l'infortunio. All'appellato erano stati infatti già liquidati 287 giorni di invalidità temporanea assoluta e la liquidazione giudiziale della rendita per inabilità permanente con decorrenza dalla data dell'infortunio, creava una illegittima duplicazione risarcitoria. Diversa era anche la ratio connessa alle due differenti voci di danno: la prima poteva qualificarsi quale prestazione economica a carattere assistenziale diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative;
alla seconda, invece, veniva attribuita la diversa funzione di indennizzare il danno fisico eventualmente subito dall'assicurato in relazione alle percentuali di menomazione residuata e all'epoca della sua effettiva insorgenza. La sentenza, dunque, doveva essere riformata in punto di decorrenza del richiesto beneficio. La decisione del tribunale era errata anche con riguardo alla quantificazione del danno permanente subìto dal Il giudice era stato “indotto in errore” dalle valutazioni CP_1 sommarie e lacunose svolte dal C.T.U. le cui conclusioni non trovavano conferma nella documentazione in atti. Né la richiesta di chiarimenti aveva fornito adeguata risposta con riguardo ad un aspetto cruciale: “in particolare si evidenziava che, quale esito menomativo 4
della frattura alla caviglia sx è stata accertata dal Perito l'anchilosi della caviglia, ossia l'annullamento completo e permanente dei movimenti di un'articolazione, con postumi da valutarsi nella misura del 12% in applicazione del cod. tabellare 293, quando dall'esame della documentazione clinico-strumentale in atti e dall'esame obiettivo può desumersi la limitazione funzionale della caviglia, che l , in applicazione del medesimo cod. Pt_1 tabellare 293, ha quantificato nella misura del 4%. Appare dunque congrua e corretta la valutazione medico-legale complessiva del 13% operata dall' in sede amministrativa”. Pt_1 Per tali ragioni, in via istruttoria, l'appellante chiedeva disporsi il rinnovo della c.t.u., e, in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado in punto di quantificazione dell'invalidità. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello o, in via subordinata la parziale CP_1 riforma della sentenza, limitatamente alla decorrenza della prestazione riconosciuta alla data di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con condanna alle spese, diritti ed onorari, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario. La sentenza era corretta e il c.t.u. aveva svolto il suo compito rigorosamente, mentre l non aveva partecipato alle operazioni né aveva formulato le osservazioni Pt_1 all'elaborato così come previsto dall'art. 195 c.p.c. Soltanto a seguito del deposito dell'elaborato peritale, aveva formulato una serie di contestazioni che avevano portato alla richiesta di chiarimenti, così resi dal c.t.u., rappresentando di “aver assegnato il codice indicato ed oggetto di chiarimenti (293) perché il ricorrente lamenta l'impossibilità di “caricare” peso o forza sulla caviglia dx ed ha pertanto ritenuto di assegnare tale codice perché è quello più vicino alla situazione riscontrata, e stante l'assenza di una percentuale fissa, ha espresso di valutarlo nella misura del 12%, precisando che la valutazione offerta tiene conto dell'esame obiettivo, dell'operazione medica eseguita all'arto di interesse e della placca e delle viti che sono state applicate”. Le contestazioni dell'ente, formulate solo in appello, apparivano chiaramente infondate e l'espletamento di una nuova c.t.u. appariva superfluo. Con riguardo alla censura relativa alla decorrenza temporale del pagamento in favore del rilevava che dagli atti di causa non era possibile evincere la formulazione di CP_1 tale specifica deduzione da parte dell' Parte_1 Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Nell'ordine logico giuridico delle questioni devolute con l'appello, va preliminarmente esaminato il secondo motivo di appello, con cui è stata dedotta l'erronea quantificazione del danno permanente subìto dal , per avere il Tribunale recepito le conclusioni CP_1 rassegnate dal c.t.u., sommarie e lacunose, che non trovavano conferma nella documentazione in atti, con richiesta di rinnovazione dell'elaborato peritale. La censura è infondata. Dalla disamina dell'elaborato peritale emerge la chiara rappresentazione della condizione psico-fisica del adeguatamente riscontrata dalla documentazione CP_1 medico - sanitaria che questi aveva depositato all'atto del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, attraverso una valutazione effettuata basandosi sull'esame obiettivo del paziente, secondo criteri normativamente posti. Il contenuto della suddetta documentazione medica (certificato di ricovero del Pronto Soccorso, Ospedale di Locri, n. del 18.01.2016; certificazione Medica di Infortunio Lavorativo Mod 1 SS;
n. 3 certificati Medici del 05.02.2019,19.08.2019 e Parte_1
16.09.2019; n. 3 richieste di terapia del 21.02.19 25.07.19 e 20.08.19; n. 3 certificazioni terapeutiche del 05.07.19, 09.08.19 e 25.09.19; referto P.S. Ospedale di Locri del 5
15.01.2019; referto Intervento 118 del 15.01.2019; copia referto Visita Ortopedica del 02.07.2020; referto Visita Ambulatoriale Ospedale “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria;
referto Visita Ortopedica del 24.10.19; copia referto Visita Ortopedica del 12.09.19; referto Visita Ortopedica del 13.06.2019; referto Rx Femore Caviglia Sn del 03.06.2019; copia referto Rx Anca – Caviglia Sx del 21.03.2019; referto Visita Ortopedica del 21.03.2019; Certificazione Medica del 05.02.19; Dimissioni Ospedaliere del 04.02.2019; Estratto Cartella Clinica n.19000105 Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia) si rivela coerente con gli esisti della c.t.u.. In particolare, dal certificato emesso dall'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia in data 16.01.2019 ed allegato alla cartella clinica del si legge: “arto inferiore CP_1 accorciato ed extraruotato, impotenza funzionale, dolore spontaneo che aumenta alla digito
– pressione ed alle meccaniche attive e passive”. Tale valutazione è congruente con la diagnosi medico – legale cui è giunto il C.T.U.:
“Alla luce dell'anamnesi raccolta dal ricorrente, dall'esame obiettivo eseguito nel corso della visita medica peritale, dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti, si può formulare la seguente diagnosi medico – legale: “FRATTURA DEL FEMORE SN OPERATO CON PROTESI;
FRATTURA BIMALLEOLARE SCOMPOSTA DELLA CAVIGLIA SN OPERATA CON PLACCA E VITI;
CICATRICE CHIRURGICA IN REGIONE COXOFEMORALE E CAVIGLIA SN BILATERALE”. E' stata presa visione di tutta la documentazione sanitaria presente agli atti, e, da quanto si è riscontrato in sede di visita medico-legale, considerando che la “Tabella delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. N° 172 del 25/07/2000 prevede: Codice 272: “Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” fino al 8% (percentuale assegnata 6%); Codice 293: “Anchilosi della caviglia in posizione favorevole” 12%; Codice 36: “Cicatrice cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” fino al 5% (percentuale assegnata 4%)”. Nei chiarimenti resi, il c.t.u. ha precisato “di aver assegnato il codice indicato ed oggetto di chiarimenti (293) perché il ricorrente lamenta l'impossibilità di “caricare” peso o forza sulla caviglia dx ed ha pertanto ritenuto di assegnare tale codice perché è quello più vicino alla situazione riscontrata, e stante l'assenza di una percentuale fissa, esprime di aver ritenuto di valutarlo nella misura del 12%” e che “ la valutazione offerta tiene conto dell'esame obiettivo, dell'operazione medica eseguita all'arto di interesse e delle viti che sono state applicate” (cfr. verbale di udienza del 10.03.2023). Le spiegazioni rese dal c.t.u., anche a confutazione delle osservazioni rassegnate, sono corrette e non danno ragione alle doglianze rassegnate dall'appellante, le cui censure finiscono per riflettere un mero dissenso diagnostico, cioè un mero diverso apprezzamento delle medesime patologie, irrilevante a fini dell'esercizio del potere di rinnovare la perizia. Come sostenuto costantemente dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite – sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis, Cass. 15796/2004).
L'appellante non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico e integrante un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice. 6
Il motivo di appello è, dunque, infondato e va rigettato.
5. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto il beneficio con decorrenza dalla data dell'incidente sul lavoro, 15.09.2021, in luogo che dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, per la quale erano stati riconosciuti 287 giorni. La materia, sotto tale profilo, è disciplinata dagli art. 74, c. 2 e 215, c. 1 del D.P.R. n. 1124/1965. La prima norma dispone che: “Quando sia accertato che dall'infortunio dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120…”; il secondo: “Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base della retribuzione annua … e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n. 6”. La previsione normativa appare chiara sul punto, dovendosi individuare, con riguardo alla liquidazione del beneficio, il dies a quo nel giorno successivo alla cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta. Le lesioni occorse al in seguito al grave incidente di cui è stato vittima, CP_1 hanno comportato, secondo quanto risulta in atti, un periodo di invalidità temporanea assoluta durato 287 giorni. È, dunque, fondata la doglianza dell'appellante che ha chiesto la post- Pt_1 datazione della decorrenza del beneficio al giorno successivo alla data di cessazione del suddetto periodo di invalidità temporanea assoluta. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato che il beneficio riconosciuto a ha decorrenza Controparte_1 dal primo giorno successivo a quello di cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta. L'impugnata sentenza va confermata nelle restanti statuizioni. In ragione della parziale reciproca soccombenza, le spese di questo grado di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
, nei confronti di , avverso la sentenza n. 691/2023 emessa dal
[...] Controparte_1 Tribunale di Locri, pubblicata in data 14.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che la decorrenza del beneficio riconosciuto nella sentenza n. 691/2023 emessa dal Tribunale di Locri deve essere individuata nel primo giorno successivo a quello di cessazione del periodo di invalidità temporanea assoluta.
2. Conferma nel resto l'appellata sentenza.
3. Dichiara compensate fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti