Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Decreto cautelare 25 giugno 2018
Ordinanza cautelare 18 luglio 2018
Sentenza 15 marzo 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 18/07/2018, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2018
N. 00937/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OL TO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Zaca' e TO Giuseppe Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Cosimo Zacà in Lecce, via M. Schipa, n. 35 e domicilio digitale come da P.E.C. Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Cataldi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via R. D'Angio', n. 7/B;
nei confronti
Buena Vista s.r.l., non costituita in giudizio;
L'Isola di Sant'Andrea s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gallipoli n. 16 del 31 marzo 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 12 aprile 2017 al 27 aprile 2017, ad oggetto: “Documento Strategico del Commercio. Approvazione”, nella parte, in cui, mediante approvazione dell'allegato “Documento Strategico del Commercio”, contenente, fra l'altro, il “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- del “Documento Strategico del Commercio”, approvato dal Comune di Gallipoli con Delibera di C.C. n. 16/2017, nella parte in cui, anche attraverso il contenuto “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- del “Regolamento Comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato con la citata Deliberazione di C.C.n.16/2017, nella parte in cui, agli artt. 3 e 4, ha istituito il divieto di apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
-ove occorra, e nei limiti dell'interesse fatto valere, della nota prot. n. 34727 in data 8 maggio 2017, a firma del Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Gallipoli, con la quale si comunicava al ricorrente il rigetto della S.C.I.A. presentata per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande stante la mancanza del certificato di agibilità;
- ove occorra, e nei limiti dell'interesse fatto valere, della nota prot. n. 29909 in data 16 giugno 2017, a firma del Dirigente dell'Ufficio Commercio del Comune di Gallipoli, di riscontro alla nota prot. n. 26554 del 31 maggio 2017 del ricorrente;
-ove occorrer debba, e nei limiti dell'interesse fatto valere, della Deliberazione di Consiglio Comunale di Gallipoli n. 20 del 13 maggio 2017, con la quale è stata disposta la “Sospensione dell`efficacia delle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 20 aprile 2014 sui cambiamenti di destinazione d`uso di cui al II comma dell`art 8 bis della L.R. 33/2007”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad aprire un nuovo pubblico esercizio all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OL TO il 23 giugno 2018:
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche provvisoria:
- della Determinazione nr. 1163 del 15 giugno 2018, a firma del Dirigente del Settore n. 2 - “Sviluppo Economico” del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo P.E.C. in data 20 giugno 2018, con la quale sono state dichiarate <decadute le seguenti S.C.I.A.:
- S.C.I.A. del 17.03.2018 prot. n. 17637, per l'esercizio di nuova attività di somministrazione nei locale sito alla Riviera N. Sauro, 3 presentata dal Sig. OL TO;
- S.C.I.A. di subingresso del 29.03.2018 prot. n. 20673, per l'esercizio dell'attività di somministrazione nel locale sito alla Riviera N. Sauro, 3 presentata dalla LSM s.r.l.s.; >, nonché revocata <in quanto atto connesso, la concessione n. 106/2018 rilasciata in favore della LSM s.r.l.s. per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale, zona intervento: Riviera N. Sauro, altezza civico, 3 torrione lato mare, per complessivi mq. 53, periodo 20.03.2018-20.11.2018> ed assegnato il termine di <giorni cinque, decorrenti dalla notifica del presente atto, per consentire lo smaltimento delle derrate alimentari>;
- ove occorrer debba, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 26451 del 28 maggio 2018 del medesimo Dirigente del Settore “Sviluppo Economico” del Comune di Gallipoli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a mantenere il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'Isola del Borgo Antico di Gallipoli.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli e di L'Isola di Sant'Andrea s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati con i motivi aggiunti, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti gli Avv.ti S. Faenza, F. Zacà e F. Traldi, quest'ultima in sostituzione dell’Avv. R. Cataldi;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che sussistono i presupposti di legge per la concessione della tutela cautelare invocata dal ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2018:
- quanto al fumus boni iuris , anche per le ragioni (cui il Collegio ritiene di rinviare) già evidenziate nella precedente ordinanza cautelare di questa Sezione n. 10 del 10 gennaio 2018 (sia pure riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare n. 2051 del 10 maggio 2018), che sembrano prescindere dai diversi piani attinenti alle determinazioni urbanistico - edilizie rispetto a quelle commerciali;
- in relazione al periculum in mora , per l’evidente sussistenza del prospettato danno grave e irreparabile (pure in considerazione dell’intervenuto affitto di ramo di azienda del 28 marzo 2018) derivante dall’esecuzione degli atti gravati con i citati motivi aggiunti (già positivamente valutata con il decreto presidenziale n. 322 del 25 giugno 2018), a fronte della concreta posizione del Comune di Gallipoli, in ragione della persistente ed attuale applicazione del divieto di nuove aperture di cui alle contestate norme regolamentari;
Ritenuto, quindi, giusto ed opportuno giungere all’esame del merito della causa (già fissata, per il ricorso introduttivo, all’udienza pubblica del 19 dicembre 2018) “ re adhuc integra ”;
Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti depositati il 23 giugno 2018, di cui in epigrafe, e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati con i citati motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione di merito dei motivi aggiunti proposti in corso di causa, in uno al ricorso introduttivo, l’udienza pubblica del 19 dicembre 2018.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Anna Abbate, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO