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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Giacomo Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202430732106452108298464 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202430732106452108298464 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso. Vinte le spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27/05/2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n. 202430732106452108298464 emessa dal
Comune di Imperia in data 4/3/24 , e notificata in data 26/3/24, avente ad oggetto il pagamento di un debito scaduto, per un importo di complessivi € 5.252,63, relativo all'imposta TARI per gli anni 2018 e 2019, asseritamente dovuta in ordine ad alcuni immobili di proprietà della ricorrente ubicati nello stesso Comune di Imperia. Con l'indicato ricorso la contribuente , premettendo che alcuni dei nove immobili di sua proprietà,
e più precisamente quattro degli stessi, risultavano nel periodo d'imposta indicato locati , rappresentava che l'imposta stessa risultava essere stata regolarmente corrisposta dai rispettivi conduttori , di cui forniva le generalità. In forza di tale presupposto, inspiegabilmente non considerato dall'Ente impositore malgrado lo stesso fosse stato informato della circostanza, la medesima ricorrente deduceva pertanto l'illegittimità dell'atto impugnato , quanto meno parziale, per duplicazione della richiesta di pagamento. In ogni caso, con l'inoltrato ricorso veniva quindi richiesto l'annullamento del medesimo atto, con contestuale rideterminazione dell'imposta dovuta dalla contribuente che lei stessa indicava nelle minor somma , rispettivamente, di € 882,90 per l'imposta TARI del 2018 , ed in € 1.022,32 per l'imposta TARI del 2019. Contestualmente veniva formalizzata istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92 dell'atto impugnato .
All'udienza del 17/10/25 veniva discussa la preliminare istanza di sospensione dell'atto impugnato che , tuttavia, veniva respinta.
Successivamente, solo in data 9/1/2026, si costituiva in giudizio il convenuto Comune, depositando memoria difensiva. Con tale memoria l'Ente convenuto, rappresentava , in primo luogo, come il preavviso di fermo , in mancanza di tempestiva impugnazione , come nel caso di specie, dell'atto impositivo presupposto, risulterebbe impugnabile , come da costante orientamento giurisprudenziale , solo per vizi propri , senza alcuna possibilità di far valere anche i vizi relativi agli atti impositivi non preventivamente contestati. Lo stesso resistente , in ogni caso, deduceva l'infondatezza del ricorso anche nel merito, insistendo quindi per la relativa, conseguente reiezione, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza veniva quindi discusso il merito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice come, in effetti, l'atto in questa sede impugnato risulti la diretta conseguenza di atti impositivi pregressi (avvisi di accertamento) che non solo il resistente ha dedotto non essere stati impugnati nei termini di legge, ma la stessa parte ricorrente non ha potuto negare, all'odierna udienza, di non aver tempestivamente contestato nei tempi e nelle sedi opportune. Ne è pertanto conseguito che gli avvisi di accertamento , necessari presupposti fondanti dell'iscrizione di fermo amministrativo in questa sede impugnato, siano divenuti incontrovertibili, e che il relativo credito tributario azionato dall'Ente convenuto si sia inevitabilmente cristallizzato. Per un principio consolidatissimo in diritto tributario, e condiviso da univoca giurisprudenza, gli atti successivi agli avvisi con i quali viene attivato il recupero coattivo, ovvero gli atti che
, come quello oggetto di odierna impugnazione, preannunziano tale recupero forzoso , non posso essere soggetti di contestazione/impugnazione se non per vizi propri. In altri termini, in sede di impugnazione di tali atti, consequenziali ad avvisi di accertamento divenuti definitivi, non possono essere più fatte valere contestazioni di alcun tipo relative al tributo azionato in recupero che ben avrebbero dovuto/potuto essere oggetto di tempestiva contestazione in sede di impugnazione degli atti presupposti medesimi. Una tale, preliminare considerazione deve quindi ritenersi assorbente ai fini decisori dell'odierno ricorso, non risultando essere stati dedotti dalla ricorrente vizi propri dell'atto impugnato, bensì unicamente contestazioni che in diversa sede avrebbero dovuto essere coltivate . Ciò esime pertanto questo Giudice dall'esame dai motivi di merito articolati in questa sede . Il ricorso deve , in conclusione, essere respinto.
Quante alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 Il Giudice Giovanni Maria Bocchiardo
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Giacomo Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202430732106452108298464 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202430732106452108298464 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accogliere il ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: Respingere il ricorso. Vinte le spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 27/05/2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte la comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n. 202430732106452108298464 emessa dal
Comune di Imperia in data 4/3/24 , e notificata in data 26/3/24, avente ad oggetto il pagamento di un debito scaduto, per un importo di complessivi € 5.252,63, relativo all'imposta TARI per gli anni 2018 e 2019, asseritamente dovuta in ordine ad alcuni immobili di proprietà della ricorrente ubicati nello stesso Comune di Imperia. Con l'indicato ricorso la contribuente , premettendo che alcuni dei nove immobili di sua proprietà,
e più precisamente quattro degli stessi, risultavano nel periodo d'imposta indicato locati , rappresentava che l'imposta stessa risultava essere stata regolarmente corrisposta dai rispettivi conduttori , di cui forniva le generalità. In forza di tale presupposto, inspiegabilmente non considerato dall'Ente impositore malgrado lo stesso fosse stato informato della circostanza, la medesima ricorrente deduceva pertanto l'illegittimità dell'atto impugnato , quanto meno parziale, per duplicazione della richiesta di pagamento. In ogni caso, con l'inoltrato ricorso veniva quindi richiesto l'annullamento del medesimo atto, con contestuale rideterminazione dell'imposta dovuta dalla contribuente che lei stessa indicava nelle minor somma , rispettivamente, di € 882,90 per l'imposta TARI del 2018 , ed in € 1.022,32 per l'imposta TARI del 2019. Contestualmente veniva formalizzata istanza di sospensione cautelare ex art. 47 Dlgs 546/92 dell'atto impugnato .
All'udienza del 17/10/25 veniva discussa la preliminare istanza di sospensione dell'atto impugnato che , tuttavia, veniva respinta.
Successivamente, solo in data 9/1/2026, si costituiva in giudizio il convenuto Comune, depositando memoria difensiva. Con tale memoria l'Ente convenuto, rappresentava , in primo luogo, come il preavviso di fermo , in mancanza di tempestiva impugnazione , come nel caso di specie, dell'atto impositivo presupposto, risulterebbe impugnabile , come da costante orientamento giurisprudenziale , solo per vizi propri , senza alcuna possibilità di far valere anche i vizi relativi agli atti impositivi non preventivamente contestati. Lo stesso resistente , in ogni caso, deduceva l'infondatezza del ricorso anche nel merito, insistendo quindi per la relativa, conseguente reiezione, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza veniva quindi discusso il merito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice come, in effetti, l'atto in questa sede impugnato risulti la diretta conseguenza di atti impositivi pregressi (avvisi di accertamento) che non solo il resistente ha dedotto non essere stati impugnati nei termini di legge, ma la stessa parte ricorrente non ha potuto negare, all'odierna udienza, di non aver tempestivamente contestato nei tempi e nelle sedi opportune. Ne è pertanto conseguito che gli avvisi di accertamento , necessari presupposti fondanti dell'iscrizione di fermo amministrativo in questa sede impugnato, siano divenuti incontrovertibili, e che il relativo credito tributario azionato dall'Ente convenuto si sia inevitabilmente cristallizzato. Per un principio consolidatissimo in diritto tributario, e condiviso da univoca giurisprudenza, gli atti successivi agli avvisi con i quali viene attivato il recupero coattivo, ovvero gli atti che
, come quello oggetto di odierna impugnazione, preannunziano tale recupero forzoso , non posso essere soggetti di contestazione/impugnazione se non per vizi propri. In altri termini, in sede di impugnazione di tali atti, consequenziali ad avvisi di accertamento divenuti definitivi, non possono essere più fatte valere contestazioni di alcun tipo relative al tributo azionato in recupero che ben avrebbero dovuto/potuto essere oggetto di tempestiva contestazione in sede di impugnazione degli atti presupposti medesimi. Una tale, preliminare considerazione deve quindi ritenersi assorbente ai fini decisori dell'odierno ricorso, non risultando essere stati dedotti dalla ricorrente vizi propri dell'atto impugnato, bensì unicamente contestazioni che in diversa sede avrebbero dovuto essere coltivate . Ciò esime pertanto questo Giudice dall'esame dai motivi di merito articolati in questa sede . Il ricorso deve , in conclusione, essere respinto.
Quante alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 300,00 Il Giudice Giovanni Maria Bocchiardo