Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 13/03/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 44/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Donata CABRAS Presidente Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore Dott.ssa Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 26327 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro IG RO, nato a San Marco in [...] il [...] ([...]);
Uditi, nella pubblica Udienza del 14 gennaio 2026, con l’assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, non rappresentato il convenuto;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;
Ritenuto in
FATTO
In data 26.03.2020 l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La AD (di seguito anche OIV) trasmetteva a diversi destinatari, tra cui la Procura Regionale attrice, il documento di verifica del procedimento valutativo e delle relazioni sulla performance per gli anni 2012 e 2013, ai fini di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009.
Dal contenuto della documentazione in parola risultava l’avvenuta corresponsione di anticipazioni sui compensi incentivanti per gli esercizi dal 2011 al 2014, sia al Direttore che al personale del Parco, in mancanza di preventiva validazione delle relazioni sulla performance per gli anni 2012 e 2013 ed a fronte dell’esito negativo del processo di validazione per gli anni 2011 e 2014, da parte del precedente OIV; alla luce di quanto sopra esposto, l’OIV in carica veniva dunque chiamato a validare o meno le relazioni sulla performance relativa agli anni 2012 e 2013, su cui il precedente Organismo non si era mai espresso. Mentre la relazione inerente all’annualità 2012 veniva validata, quella per l’annualità 2013 non incontrava il favorevole avviso dell’OIV in funzione delle molteplici ed insanabili criticità analiticamente indicate nel documento; per quanto concerne le annualità 2011 e 2014, come in precedenza evidenziato, il precedente OIV aveva già espresso il proprio giudizio negativo. Di conseguenza, risultavano corrisposte illegittimamente, a fronte della mancata validazione da parte dell’OIV “pro tempore”, le anticipazioni sui compensi incentivanti per gli anni 2011, 2013 e 2014, sia dei dipendenti del Parco che del Direttore. In relazione alla posizione di quest’ultimo, risulta che questa Sezione Giurisdizionale, con Sentenza nr. 12 del 2020, ha condannato l’odierno convenuto, nella veste di Direttore “pro tempore”, a pagare a titolo di risarcimento del danno in favore del predetto Ente Parco l’importo di Euro 36.543,47, oltre accessori, in relazione agli acconti sulle indennità di risultato autoliquidati per gli anni 2014 e 2015, in assenza della prescritta valutazione positiva della performance. In tale visuale, merita evidenziare che la problematica relativa alla corresponsione di anticipi dei compensi incentivanti per gli anni dal 2011 al 2014, in assenza di validazione ovvero di non validazione da parte dell’OIV, era stata oggetto di espresso rilievo formulato dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, nell’ambito della verifica amministrativa e contabile eseguita presso l’Ente Parco nel mese di settembre del 2018, di cui alla relazione trasmessa al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota del 14.02.2019.
Il Pubblico Ministero contabile ha quindi delegato i militari della Guardia di Finanza appartenenti al Nucleo PEF di Sassari a svolgere gli opportuni accertamenti al riguardo, con particolare riferimento alla verifica circa le iniziative eventualmente assunte dall’Ente Parco per il recupero degli indebiti afferenti alle annualità 2011, 2013 e 2014; dalle risultanze investigative inviate dal suddetto Reparto del Corpo è emerso, da un lato, che l’Amministrazione, alla data del 31.12.2023, aveva provveduto a recuperare tutte le somme dovute dai dipendenti mediante trattenute mensili sulla retribuzione, dall’altro, che il nominato IG non aveva invece adempiuto all’intimazione di pagamento adottata in data 13.08.2024, con la quale l’Ente Parco reclamava dallo stesso la restituzione della cifra di Euro 10.904,40, quale anticipazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013 disposta con propria determinazione nr. 551 del 18.08.2014, nonostante la mancanza della preventiva valutazione positiva della performance cui era deputato specificamente l’OIV, a mente dell’articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, che tuttavia non è intervenuta nemmeno in seguito considerato il descritto giudizio negativo. L’assenza di validazione per la prefata annualità, come da documento di verifica dell’OIV in data 25.03.2020, poi inviata alla Procura Regionale, ha pertanto confermato definitivamente, secondo la tesi accusatoria postulata dall’Ufficio Requirente in citazione, l’insussistenza di qualsiasi diritto del richiamato Direttore “pro tempore” a percepire la suddetta retribuzione di risultato, indebitamente incamerata, con il precipitato che il nominato IG avrebbe dovuto restituire la relativa anticipazione come da richiesta formalmente avanzata dall’Amministrazione creditrice, rimasta tuttavia senza esito, ponendo l’accento sulla circostanza che l’azione di responsabilità amministrativa intestata al Pubblico Ministero contabile è comunque del tutto autonoma ed indipendente dalle iniziative promosse dell’Ente creditore per il recupero delle somme spettanti.
Al termine dell’istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato l’esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta illecita, a titolo di colpa grave, all’Ente Parco Nazionale Arcipelago La AD, per essersi autoliquidato, quale Direttore “pro tempore”, un’anticipazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013, pari ad Euro 10.904,40, la cui non spettanza è risultata definitivamente acclarata in virtù della mancata validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV, ha notificato allo stesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 67 del Codice della giustizia contabile. In relazione alla contestazione di danno il nominato IG ha formulato controdeduzioni scritte, trasmesse personalmente all’Ufficio Requirente con P.E.C. del 26.01.2025; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, non sono apparse idonee a superare i motivi dell’addebito.
Per quanto esposto in narrativa, l’Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 05.02.2025, con cui veniva addebitato al citato dirigente un danno patrimoniale di Euro 10.904,40, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell’ambito dell’odierna Udienza, il Procuratore Regionale, dopo avere chiesto la dichiarazione di contumacia del convenuto, ha insistito per l’integrale accoglimento della domanda risarcitoria.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell’atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto IG RO, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell’articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall’articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.
Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto all’Ente Parco in rassegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione all’anticipazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013 disposta con propria determinazione nr. 551 del 18.08.2014, in diretta connessione con la carenza degli ineludibili presupposti disciplinati dalla normativa di riferimento in materia.
In ordine alla contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del suddetto dirigente, il quale si è autoliquidato la somma in precedenza indicata in assenza delle condizioni legittimanti, derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso dell’istruttoria dal Pubblico Ministero contabile, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dai militari del Corpo della Guardia di Finanza e compendiate nella relativa segnalazione di danno, appositamente richiamata dalla Procura Regionale nell’atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico del citato IG, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015).
In particolare, è stato accertato che il convenuto si è autoliquidato l’anticipazione della retribuzione di risultato per l’anno 2013, disposta con propria determinazione nr. 551 del 18.08.2014, nonostante la mancanza della preventiva valutazione positiva della performance cui era deputato specificamente l’OIV, a mente dell’articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, che tuttavia non è intervenuta nemmeno in seguito considerato il descritto giudizio negativo; l’assenza di validazione per la prefata annualità, come da documento di verifica dell’OIV in data 25.03.2020, di cui ha dato prova la Procura Regionale, ha pertanto confermato definitivamente l’insussistenza di qualsiasi diritto del richiamato Direttore “pro tempore” a percepire la suddetta retribuzione di risultato, indebitamente incamerata e che costituisce illecito arricchimento personale.
Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore ulteriore in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all’atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato IG, il quale, pur avendo ravvisato in un primo tempo l’esigenza di controdedurre personalmente a seguito della notifica dell’invito, non si è poi costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l’articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest’ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell’esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 365 del 2021 e 71 del 2024). D’altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l’esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest’ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l’altro, “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”, creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.
Il requisito soggettivo della colpa grave in capo al predetto convenuto si presenta incontestabile, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere, peraltro in modo reiterato in un arco temporale pluriennale come risulta dall’illustrazione in fatto, una condotta che ha integrato una manifesta violazione di Legge, identificata dal combinato disposto dell’articolo 14, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009 e del successivo comma 6 del medesimo articolo, disposizione assolutamente chiara e precisa, con il precipitato che il comportamento del prefato Direttore si rivela del tutto inescusabile attesa la notevole inosservanza al precetto normativo.
Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili trasmessi dall’Ente Parco; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il convenuto ammonta complessivamente ad Euro 10.904,40. In tale prospettiva, giova sottolineare che la recente Legge nr. 1 del 2026, che ha modificato la Legge nr. 20 del 1994, anche sul punto afferente all’importo risarcibile dal soggetto ritenuto responsabile del danno, non incide sulla somma sopra indicata pari all’intero nocumento cagionato dal convenuto all’Amministrazione, posto che il comma 1-octies del novellato articolo 1 della prefata Legge nr. 20 del 1994 esclude espressamente, dall’abbattimento automatico al 30% del pregiudizio accertato mediante l’esercizio obbligatorio del potere di riduzione dell’addebito, il caso di illecito arricchimento certamente acclarato e pacifico nel presente giudizio.
Per tutto quanto precede, il Collegio condanna RO IG, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La AD della somma di Euro 10.904,40, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 18.08.2014 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
NN
RO IG, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago di La AD della somma di Euro 10.904,40, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 275,36, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente T. PARISI) (f.to digitalmente D. CABRAS)
Depositato in Segreteria il 13/03/2026 Il Dirigente
(f.to digitalmente P. CARRUS)